Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
In tema di ampliamento degli impianti di produzione di cui all'art. 42, undicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale di Bolzano, ai fini delle distanze, vanno applicate le norme di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 1 del d.p.g.p. n. 39 del 1974, come sostituito dall'art. 8 del d.p.g.p. n. 26 del 1981,le quali sono da intendersi come norme speciali e che, come tali, prevalgono sulle diverse norme dei piani urbanistici comunali che prevedono distanze maggiori.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 11775/96 proposto da
GE IN S.p.A., in persona del suo Amministratore e legale rappresentante IN LL, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Sergio Panunzio e Paolo Mercuri che la difendono come da procura speciale per notaio Mauro Bombardelli di Bolzano del 4.9.1996 Rep. N. 69147. RICORRENTE
contro
DO AN e TE DO NN, elettivamente domiciliati in Roma, Via E. Pimentel n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa che unitamente all'Avv. Ugo Vanzetta li difende come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTI
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 138/96 del 23.1 / 25.3.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Sergio Panunzio e Michele Costa.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 138/96 del 23.1 / 25.3.1996, la Corte di Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale di Bolzano che, in accoglimento della domanda proposta da NO DI e NA AD, aveva condannato la GE IN s.p.a. ad arretrare la costruzione da essa realizzata fino alla distanza di m. 5 dal confine, oltre che al risarcimento dei danni.
La Corte d'appello non ravvisava il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale disposto l'arretramento della costruzione a m. 5 dal confine, nonostante che gli attori avessero dedotto la violazione dell'art. 1 del D.P.G.P. 15.5.1974 n. 39 che prescrive la distanza dai confini in misura "non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio", per cui essendo la costruzione alta m. 5,31 avevano invocato il rispetto di m. 2,65 dal confine, perché gli stessi attori avevano poi chiesto in sede di precisazione delle conclusioni in maniera molto più generica "la rimozione della costruzione per la parte che viola le distanze legali". In base a tali conclusioni era da escludere il vizio di ultrapetizione, in quanto era compito del giudice individuare l'esatto contenuto della pretesa azionata e la norma giuridica applicabile.
Osservava poi la Corte d'appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la norma generale del Piano Urbanistico del Comune di Termeno che impone la distanza di m. 5 dal confine, anziché quella di cui all'art. 1 del suddetto D.P.G.P. Bz n. 39/74 che prevede la distanza pari alla metà dell'altezza dell'edificio, perché con tale articolo il legislatore provinciale non aveva inteso derogare le norme sulla distanza previste dal Piano Urbanistico Comunale, ma aggiungere un ulteriore limite valevole per le costruzioni di altezza superiore a m. 10. Riteneva poi corretti i criteri seguiti dal c.t.u. per misurare l'altezza della costruzione e la distanza della stessa dal confine, osservando relativamente al tetto che andava condivisa l'opinione che si trattava di tetto piano.
Ravvisava, infine, nella riscontrata violazione della distanza legale la sussistenza del danno.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso la GE IN s.p.a., deducendo quattro motivi di annullamento.
NO DI e NA AD hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Va preliminarmente rilevato che la ricorrente Soc. GE IN, sia in memoria sia nel corso della discussione orale, ha invocato l'applicazione del sopravvenuto decreto del Presidente della Giunta Provinciale (BZ) 7.5.1997 n. 15, intitolato "Interpretazione autentica dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 26 del 21 luglio 1981", il quale all'art. 1 stabilisce: "1. Le norme delle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 luglio 1981 n. 26, recante norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale, sono da intendersi come norme speciali per consentire l'ampliamento di stabilimenti di produzione esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973 n. 38, e prevalgono sulle diverse norme dei piani urbanistici comunali che prevedano distanze superiori, anche se emanate successivamente ad decreto di cui sopra".
La ricorrente ha depositato, unitamente alla memoria, copia di tale decreto P.G.P.
7.5.1997 n. 15 (insieme alla copia della delibera 14 aprile 1997 n. 1562 della Giunta Provinciale, provvedendo a notificazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.) ed ha sottolineato che il suddetto decreto n. 15/1997, fornendo un'interpretazione autentica delle norme coinvolte, si pone in termini risolutivi della questione circa il rapporto intercorrente tra le norme generali dei piani urbanistici comunali per le zone a verde agricolo e quelle contenute nel regolamento di attuazione dell'ordinamento urbanistico provinciale (di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39, riprodotto integralmente e sostituito dall'art. 8 del decreto P.G.P. 21.7.1987 n. 26).
B) La difesa dei controricorrenti, come dedotto in memoria e poi meglio specificato nel corso della discussione orale, da un lato si è opposta alla produzione di tali atti, qualificandola come "produzione di documenti", da ritenere non ammissibile ex art. 372 c.p.c., dall'altro ha sostenuto la non rilevanza degli stessi ai fini della decisione. Sotto quest'ultimo profilo ha dedotto l'illegittimità, e quindi la non applicabilità, sia della delibera 14.4.1997 n. 1562 della Giunta Provinciale sia del decreto 7.5.1997 n. 15 del Presidente di detta Giunta, in primo luogo perché si tratterebbe di atti amministrativi viziati da incompetenza assoluta in quanto emessi da organi privi della potestà regolamentare, dovendosi ritenere esaurita quella a suo tempo conferita dal legislatore (Consiglio Provinciale) all'Amministrazione (Giunta e Presidente), spettando al solo legislatore provinciale la competenza di intervenire sull'ordinamento urbanistico con norme innovative, modificative od abrogative, ovvero di interpretazione autentica;
in secondo luogo perché, in ogni caso, la potestà regolamentare non potrebbe mai esercitarsi con efficacia retroattiva, ne' quindi in forma e funzione di interpretazione autentica di regolamenti anteriori.
C) Tali eccezioni dei controricorrenti sono infondate. C.1.) Ed invero, premesso che in cassazione, ai sensi dell'art.372 c.p.c., non è ammessa la produzione di atti e documenti nuovi
(tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso),, osserva innanzitutto la Corte che tale divieto, in base al principio iura novit curia, non riguarda il deposito di leggi, di regolamenti e di fonti normative (Cass. 18.2.1985 n. 1388; 26.4.1983 n. 2852). Ritiene pertanto la Corte che la delibera 14.4.1997 n. 1562 della Giunta Provinciale e il susseguente decreto 7.5.1997 n. 15 del Presidente di detta Giunta, adottati nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 30 L. Prov. 26.3.1970 n. 6 e del successivo decreto P.G.P. 23.6.1970 n. 20 sull'ordinamento urbanistico, rientrino nella categoria degli atti regolamentari, intesi come atti normativi secondari (a struttura amministrativa), come tali non soggetti al divieto di cui all'art. 372 c.p.c. C.2.) Osserva poi la Corte che i suddetti atti non possono considerarsi illegittimi perché sono stati posti in essere nell'esercizio della potestà regolamentare che la legge provinciale (art. 30 L. 26.3.1970 n. 6 e succ. modif.) ha attribuito una volta per tutte, in via generica e preventiva, alla giunta provinciale in materia urbanistica.
Invero il consiglio provinciale di Bolzano, quale organo dotato di funzioni legislative (l. Cost. 26.2.1948 n.5 e D.P.R. 31.8.1972 n.670), ben può delegare con legge ad altro organo di vertice dell'ordinamento provinciale l'esercizio della potestà regolamentare in determinate materie;
e, pertanto, è legittimo il potere regolamentare esercitato in materia urbanistica dalla giunta provinciale di Bolzano con l'emanazione sia dell'originario decreto del Presidente della Giunta Provinciale 23.6.1970 n. 20 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico), sia dei decreti successivamente emanati nel corso degli anni (in particolare decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39; decreto P.G.P. 21.7.1981 n. 26) fino a quello ultimo, e cioè il decreto P.G.P.
7.5.1997 n. 15.
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso il dedotto vizio di ultrapetizione, allorché ha fatto riferimento alle conclusioni definitive degli attori e al potere-dovere del giudice di interpretare la domanda e di individuare la norma applicabile. Al riguardo assume la ricorrente che:
a) L'atto di citazione è tutto unico, e il fatto che nell'ultima pagina (conclusioni) si sia genericamente chiesto di accertare che la costruzione "viola la distanza legale dal confine quale prevista dalla normativa vigente" non modifica la precisa invocazione della norma richiamata nella prima parte dello scritto, ma anzi la rafforza perché la distanza "prevista dalla normativa vigente" non è altro che quella distanza di m. 2,65 (metà dell'altezza di m. 5,31) imposta dall'art 1 del decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39, invocata con maggior precisione nel corpo dell'atto di citazione.
b) Il potere-dovere del giudice di "interpretare il contenuto della pretesa fatta valere attribuendo alla stessa l'esatta qualificazione giuridica ed applicando la norma pertinente" è stato nella fattispecie male invocato. In primo luogo perché in claris non fit interpretatio e la domanda faceva esplicito riferimento alla distanza pari alla metà dell'altezza del fabbricato. In secondo luogo deve negarsi che il giudice possa di sua iniziativa basare la sentenza su una norma diversa e concedere alla parte un beneficio superiore a quello richiesto.
c) Il riferimento alle conclusioni definitive trova giustificazione solo quando vi sia una differenza tra le conclusioni iniziali (contenute nell'atto di citazione) e quelle assunte nell'apposita sede, vale a dire quando si è verificata nel corso del giudizio una emendatio libelli. Nel caso specifico invece gli attori avevano precisato le conclusioni mediante il mero richiamo e la conferma delle originarie conclusioni esposte in citazione. E poiché tali conclusioni erano nel senso di invocare la norma provinciale prevedente il rapporto distanza = metà dell'altezza del fabbricato, non era consentito al giudice applicare la diversa norma comunale. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Sotto il primo profilo, va osservato che correttamente la Corte d'appello ha escluso il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale applicato la norma generale (art. 11) del P.U.C. in tema di distanza delle costruzioni dal confine, osservando che gli attori, ancorché avessero fatto riferimento nella parte espositiva dell'atto di citazione all'altezza del manufatto, richiamando l'art. 1 del decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39, al fine del computo della distanza della costruzione dal confine, avevano poi chiesto nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni "la rimozione della costruzione per la parte che viola le distanze legali". Invero il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi obiettivi dell'azione (causa petendi e petitum), sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) oppure rilevi d'ufficio un'eccezione che essendo diretta ad invalidare l'avversa pretesa può essere proposta soltanto dalla parte interessata (Cass. 16.7.1997 n. 6476). Tale vizio, pertanto, non ricorre quando il giudice di merito nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretare la domanda giudiziale, tenendo presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta e tenendo conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio, ritenga la domanda stessa accoglibile in base a norma diversa da quella esplicitamente menzionata dalla parte, ma da questa genericamente invocata, senza che ciò comporti una modificazione del contenuto sostanziale della causa petendi, intesa come complesso di fatto normativo e di fatto materiale che si assume antigiuridico, sicché non risulta menomato il diritto di difesa della controparte. Sotto gli altri profili va osservato che la censura muove dal presupposto non dimostrato che gli attori avessero formulato una precisa, chiara ed esauriente domanda che riguardava esclusivamente il rispetto della distanza pari alla metà dell'altezza del fabbricato;
mentre, invece, al contrario i giudici di merito hanno rilevato che la domanda non era affatto esaustiva in tali termini e che essa andava specificata con riferimento all'intera attività processuale svolta dagli attori e soprattutto alle conclusioni da essi assunte, che, in quanto integrative di quelle iniziali, avevano apportato una mera modificazione della causa petendi.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume che tra le due norme astrattamente applicabili alla fattispecie (norma del Piano Urbanistico Comunale di Termeno, prevedente una distanza dal confine di m. 5, e norma di cui all'art. 1 del D.P.G.P. n. 39/1974, prevedente una distanza pari alla metà dell'altezza dell'edificio) vi sarebbe un sicuro rapporto di specialità. La prima è una norma di carattere generale valevole per tutte le "zone agricole"; la seconda è una norma di carattere speciale in un duplice senso, perché riguarda "gli impianti produttivi ubicati in zona agricola" e perché si applica nelle ipotesi di "ampliamento" di detti impianti. Poiché nel caso specifico si trattava appunto di ampliamento di un impianto produttivo preesistente ubicato in zona agricola, andava applicata la norma speciale provinciale. Erroneamente la Corte d'appello ha operato una sorta di commistione tra le due norme, assumendo che si applica la norma del P.U.C., ma che se l'edificio supera i 10 metri (cioè il doppio di m. 5 richiesti dalla norma stessa come distanza dal confine) scatta "l'ulteriore limite di una distanza corrispondente alla metà dell'altezza della nuova costruzione". Sostiene la ricorrente che vi sarebbero diversi elementi che indurrebbero a interpretare la disciplina in senso opposto a quello ritenuto dalla Corte d'appello, vale a dire nel senso che la norma provinciale si è interamente sostituita (per la sua specialità) a quella comunale: a) la norma provinciale, in base all'espresso richiamo all'art. 42 dell'Ordinamento Urbanistico Provinciale, ha inteso favorire gli ampliamenti degli impianti produttivi in una misura standard per tutti (il 50% dell'esistente); b) al fine di attuare omogeneità di trattamento e di rendere possibile l'ampliamento, il legislatore provinciale ha dettato un proprio parametro specifico e unico (metà dell'altezza), in deroga ai criteri dei singoli strumenti urbanistici comunali, che potendo essere i più vari avrebbero potuto in molti casi rendere impossibile l'ampliamento; c) lo stesso c.t.u. aveva affermato che il decreto P.G.P. n. 39/1974 "è una norma che fa deroga al piano urbanistico locale"; e ancor più chiaramente all'inizio della seconda perizia suppletiva aveva detto che è proprio l'art. 1 del menzionato decreto n. 39/1974 che "regola più specificamente l'ampliamento di impianti di produzione" e che "le normative di un P.U.C. possono subire delle modifiche a livello provinciale".
2.1. Il motivo è fondato in base alle seguenti considerazioni. In materia di ampliamento di impianti di produzione, la disposizione dell'art. 8 del decreto P.G.P. 21.7.1981 n. 26 (al pari del precedente identico art. 1 del decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39), recante norme di attuazione della Legge Provinciale 20.9.1973 n. 38, nel prescrivere al terzo comma lettera b) "distanza dal confine: non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio" e alla lettera c) "distanza tra gli edifici: non inferiore alla altezza maggiore dell'edificio più alto cioè il più alto degli edifici dirimpettai", si presta ad una duplice interpretazione, giacché mentre alla stregua dell'argomento letterale le suddette distanze non sostituiscono, ma integrano, quelle previste dai singoli Piani Urbanistici Comunali, il contrario è da ritenere sulla base dell'argomento sistematico. Ne consegue che in presenza di possibilità di contrastanti opzioni interpretative, il successivo decreto P.G.P.
7.5.1997 n. 15, esplicitamente autoqualificantesi come norma di interpretazione autentica del menzionato art. 8 del decreto P.G.P. 21.7.1981 n. 26, deve considerasi, in conformità a detta autoqualificazione, norma di interpretazione autentica, e non innovativa, essendo diretta ad eliminare ogni eventuale perplessità ermeneutica, oltre a favorire gli ampliamenti degli impianti di produzione secondo le finalità e la ratio della legge provinciale 20.9.1973 n. 80.
2.2. Tale intervenuta disposizione, quale norma di interpretazione autentica, esplica la sua rilevanza, anche in sede di legittimità, al fine di escludere, per l'affermata natura speciale delle norme delle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 8 decreto P.G.P. 21.7.1981 n. 26, l'applicabilità delle norme dei Piani Urbanistici Comunali che prevedono distanze superiori, anche se emanate successivamente al suddetto decreto.
Ciò comporta che la norma che regola il caso di specie non è già quella contenuta nel Piano di Fabbricazione del comune di Termeno (art. 11, come ritenuto dai giudici di merito), ma quella speciale (art. 1 del decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39, attualmente art. 8 del decreto P.G.P. 21.7.1981 n. 26) che prevede per gli impianti di produzione una distanza dai confini non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio.
3. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli altri, e cioè del terzo motivo (con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto - norme di attuazione del Programma di fabbricazione di Termeno - nonché motivazione erronea ed insufficiente, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la Corte d'appello erroneamente calcolato l'altezza della costruzione, ritenendo che la stessa fosse dotata di "tetto piano", per cui si doveva tener conto dell'intera altezza apparente;
mentre, invece, si trattava di un tetto inclinato ed andava applicato l'ultimo comma dell'art. 1 del P. d. F. di Termeno) e del quarto motivo (con il quale, denunciando difetto di motivazione e mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza in relazione alla pronuncia sul risarcimento del danno, sostenendosi che, una volta esclusa la violazione della distanza legale, ogni pretesa risarcitoria non ha ragion d'essere).
4. In conclusione il primo motivo va rigettato;
il secondo motivo va accolto, con assorbimento del secondo e terzo motivo. In relazione al motivo accolto va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia, che deciderà attenendosi al seguente principio di diritto: "In tema di ampliamento degli impianti di produzione, di cui all'art. 42, 11^ comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, ai fini delle distanze, vanno applicate le norme delle lettere b) e c) del terzo comma dall'art. 1 del decreto P.G.P. 15.5.1974 n. 39 (attualmente art. 8 del decreto P.G.P. 21.7.1981 n. 26), che sono norme speciali le quali prevalgono sulle diverse norme dei piani urbanistici comunali che prevedono distanze maggiori".
La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo e dichiara assorbiti il terzo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999