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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3458/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3458/2025 R.G.
TRA
nata il [...] ad [...], nella qualità di genitore del Parte 1
minore Persona 1 nato il [...] ad [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti DI TELLA RAFFAELE e DI TELLA FRANCESCO,
come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
AL DE, UM OL E GI DA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato già riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – INDENNITA' DI FREQUENZA, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con revisione ad un anno con
Decreto di Omologa R.G. 12889/2019 del Tribunale di Napoli Nord.
Successivamente, in data 10.01.2024, l'Istituto convenuto convocava il minore a visita di revisione e, in tale data, la Commissione Medica Superiore dell' CP_1 lo riconosceva minore non invalido, determinando così la sospensione del beneficio dell'indennità di frequenza a far data dal 10.01.2024.
Alla luce di quanto esposto, parte istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 12/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il minore è affetto da "disturbo misto delle capacità scolastiche in evoluzione migliorativa in minore con funzionamento intellettivo limite".
E, tuttavia, ha concluso che il complesso menomativo non soddisfa i criteri per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, riconoscendo il minore non invalido civile
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per lespese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 03/10/2025
il GOP
dott.ssa Lucia Perna
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3458/2025 R.G.
TRA
nata il [...] ad [...], nella qualità di genitore del Parte 1
minore Persona 1 nato il [...] ad [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti DI TELLA RAFFAELE e DI TELLA FRANCESCO,
come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
AL DE, UM OL E GI DA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato già riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – INDENNITA' DI FREQUENZA, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con revisione ad un anno con
Decreto di Omologa R.G. 12889/2019 del Tribunale di Napoli Nord.
Successivamente, in data 10.01.2024, l'Istituto convenuto convocava il minore a visita di revisione e, in tale data, la Commissione Medica Superiore dell' CP_1 lo riconosceva minore non invalido, determinando così la sospensione del beneficio dell'indennità di frequenza a far data dal 10.01.2024.
Alla luce di quanto esposto, parte istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 12/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il minore è affetto da "disturbo misto delle capacità scolastiche in evoluzione migliorativa in minore con funzionamento intellettivo limite".
E, tuttavia, ha concluso che il complesso menomativo non soddisfa i criteri per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, riconoscendo il minore non invalido civile
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per lespese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 03/10/2025
il GOP
dott.ssa Lucia Perna