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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079/22 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Palma e Valeria Mascolino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco CP_1
Pascucci
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Pascucci CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.4.22 l'istante premetteva di aver lavorato per la resistente dal CP_1
1.2.18 al 9.2.22, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, con inquadramento, sino a dicembre 2018, nel livello 5 del CCNL Terziario Confcommercio e, dal
1.1.19 sino alla cessazione, nel livello 5 del CCNL Alimentari Industria;
di aver osservato l'orario specificamente dedotto in ricorso (ovvero dalle 22.30/23.00 alle 7.30 dalla domenica al lunedì); di aver lavorato con tale orario anche durante il periodo pandemico nonostante fosse stato posto formalmente dalla convenuta in Cassa integrazione;
di non aver percepito, alla cessazione del rapporto, tfr e ratei di tredicesima 2021 e 2022 né compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo domenicale. Tanto premesso, agiva nei confronti della per sentirla CP_1 condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di €. 63.580,86, così come calcolate nei conteggi analitici allegati al ricorso, oltre accessori. Il ricorso, sebbene recasse l'indicazione, quale unica controparte, della veniva CP_1 inopinatamente (e senza previa autorizzazione) notificato dall'istante anche alla CP_1
Entrambe le società si costituivano in giudizio a mezzo del medesimo procuratore contestando la fondatezza dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. Eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione passiva della per il periodo dal 1.1.2021 a decorrere dal quale era CP_1 intervenuta regolare cessione di ramo di azienda con trasferimento ex art. 2112 c.c. dei dipendenti alla cessionaria nei cui confronti non veniva spiegata alcuna domanda nelle conclusioni. CP_1 spiegava, altresì, domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti del ricorrente CP_1 deducendo che “il sig. , sfruttando la propria mansione lavorativa di addetto alla Parte_1 preparazione ed al caricamento delle merci in uscita sulla banchina di carico per la consegna ai trasportatori e con la complicità di questi ultimi, per tutto l'arco del 2021, aveva posto in essere un vero e proprio meccanismo “fraudolento” ai danni della in base al quale, con cadenza CP_1 quotidiana, venivano sottratte quantità variabili di merci destinate alla consegna per la vendita al fine di trarne profitto vendendole separatamente a terzi”. Parte istante replicava con memoria alla spiegata domanda riconvenzionale estendendo altresì la propria domanda originaria, formulata esclusivamente nei confronti della alla CP_1 CP_1
[...
Escussi i testi ammessi ed espletata ctu contabile, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
CP_1 Giova precisare che parte istante, nell'originario ricorso, cita quale unica controparte -nei cui confronti spiega le proprie richieste nelle conclusioni dell'atto- la sola Del tutto
CP_1 inopinatamente, e senza esservi a ciò autorizzato, notificava poi il ricorso anche alla la
CP_1 quale, pertanto, si costituiva in giudizio, malgrado alcuna domanda fosse stata proposta in ricorso nei suoi confronti. E' evidente, poi, che l'estensione delle originarie domande anche alla nella memoria di
CP_1 replica alla domanda riconvenzionale sia assolutamente inammissibile trattandosi di domanda nuova nei confronti di un soggetto giammai ritualmente evocato in giudizio e nemmeno mai menzionato in ricorso quale contraddittore.
Sul punto, giova rammentare in linea generale che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, “nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La "mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (Sez. L, Sentenza n. 21017 del 08/10/2007)”.
Per completezza, si osserva altresì che di regola la mutatio e la emendatio afferiscono alla domanda pur sempre proposta nei confronti del convenuto originario. Ebbene, emerge ictu oculi come, nel caso di specie, la circostanza del trasferimento ex art. 2112 c.c. (benchè fosse pacifica e nota all'istante, come evincibile dalla documentazione versata in atti), e la richiesta di condanna in solido anche della giammai adombrate in ricorso, si risolvano in CP_1 una nuova domanda nei confronti di un soggetto anch'esso nuovo, perciò non ammissibile.
Ne consegue che anche la spiegata domanda riconvenzionale ad opera della non possa
CP_1 trovare ingresso nell'odierno giudizio essendo il vaglio del giudicante giocoforza circoscritto al solo periodo di lavoro pacificamente svolto alle dipendenze dell'unica società ritualmente evocata, ovvero la cedente Il periodo di lavoro successivo svolto alle dipendenze della
CP_1 cessionaria (ovvero dal 1.1.21) esula, pertanto, dall'oggetto di indagine dell'odierno
CP_1 giudicante così come l'annessa domanda riconvenzionale della
CP_1 Orbene, è pacifico, oltre che documentato, che l'istante abbia lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1.2.18 al 31.12.2020 (data del pacifico trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.). CP_1 E' altrettanto pacifico che sia stato dapprima inquadrato nel livello 5 del CCNL Terziario Confcommercio sino al 31.12.18 e nel livello 5 del CCNL Alimentari Industria dal 1.1.2019 (cfr. buste paga in atti).
Quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato, dalla istruttoria svolta è emersa solo parziale conferma delle deduzioni attoree sul punto. Segnatamente, il teste (unico teste escusso, addotto da parte istante, avendo quest'ultima Tes_1 rinunciato alla escussione del secondo teste in lista, pure ammesso), ha dichiarato: “Ho lavorato per la da febbraio 2018 e sino al 5 giugno 2021, allorchè mi dimisi volontariamente. CP_1
Quando cominciai a lavorare per la ricordo che il ricorrente già vi lavorava. Io e il CP_1 ricorrente svolgevamo le stesse mansioni. Io ho sempre osservato turni notturni e con me anche il ricorrente. Lavoravamo dalle 23,30/24,00 sino alle 6,00 del mattino, dalla domenica sera sino al sabato mattina. Questo era l'orario fisso che io e il ricorrente abbiamo osservato per l'intero periodo. In turno notturno eravamo all'incirca una decina di dipendenti. Al diurno vi erano altri dipendenti in maniera fissa. ADR Finchè ho lavorato per , ovvero fino a giugno 2021, il CP_1 ricorrente ha lavorato con me nel turno notturno. Dopo che è cessato il mio rapporto di lavoro non ho avuto più contatti con il ricorrente. ADR Ho avuto causa con la e la ma CP_1 CP_1 ho conciliato stragiudizialmente con entrambe. ADR Preciso che ho lavorato continuativamente per tutto il periodo, anche durante la pandemia Covid nel 2020. Ciò posso riferire anche per il ricorrente. Non c'è stata chiusura aziendale né Cassa Integrazione per quanto mi consta. Almeno ricordo che percepivo regolarmente la retribuzione come da busta paga. ADR Nel turno notturno, assieme a me e al ricorrente, lavoravano anche , , Persona_1 Persona_2 [...]
, e , oltre al titolare , fisso nel Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 notturno.”. Il teste , addotto da parte resistente, a sua volta ha riferito: “Ho sempre osservato il turno Per_1 notturno ovvero dalla mezzanotte alle 7,00 dal lunedì al venerdì notte, smontando il sabato mattina.
ADR Il ricorrente ricordo che cominciò a lavorare dopo di me, non so dire esattamente in che anno abbia cominciato. Svolgeva le mie stesse mansioni. Il ricorrente ha sempre osservato il mio stesso turno, ovvero il notturno dalla mezzanotte alle 7,00 dal lunedì al sabato mattina. ADR
Personalmente non ho fruito di Cassa integrazione durante la pandemia nel 2020, ebbi il covid e fui assente per 40 giorni, ma poi ho lavorato regolarmente.” Orbene, entrambi i testi hanno confermato l'assunto attoreo secondo cui l'istante ha lavorato per l'intero periodo oggetto di indagine in maniera fissa nel turno notturno e che la prestazione sia stata regolarmente resa anche nel periodo in cui formalmente risultava la sospensione in CIG per covid. Quanto all'orario puntualmente osservato, benchè le due deposizioni non appaiano perfettamente collimanti, si ritiene in ogni caso di aderire alla prospettazione del teste , peraltro addotto da Per_1 parte resistente e tuttora dipendente, essendo risultato più generico (quantomeno per l'orario di inizio turno) il teste . Tes_1 Deve, perciò, ritenersi provato che l'istante osservasse orario dalle 24,00 alle 7,00 dal lunedì al sabato mattina, per un totale di 42 ore settimanali (a dispetto delle 40 previste da contratto), per le quali va riconosciuta la maggiorazione per lavoro notturno e straordinario come da CCNL applicati.
Di contro, non può riconoscersi alcuna maggiorazione per lavoro domenicale posto che il turno settimanale di lavoro (per quanto si è prima osservato) cominciava alle h 24,00 del lunedì e terminava alle h 7,00 del sabato mattina (con esclusione, dunque, della domenica).
Tanto premesso, dedotta in ricorso la mancata corresponsione della giusta retribuzione secondo i parametri dei CCNL di categoria applicati, dello straordinario, del notturno, e del tfr ed avendo parte resistente abdicato al proprio onere probatorio in ordine al corretto adempimento, benchè sulla stessa incombesse pacificamente detto onere (cfr. ex multis Cass. 826/2015, ad avviso della quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), reputa il giudicante che la domanda debba essere parzialmente accolta. Tenuto, dunque, conto dei conteggi elaborati dal ctu contabile all'uopo nominato con ordinanza del 7.11.24, perfettamente rispondenti ai quesiti in essa formulati cui si rimanda per semplicità, e tenuto conto altresì della rettifica (esaurientemente motivata) eseguita dallo stesso ctu alla luce delle corrette osservazioni di parte resistente (ad eccezione di quella afferente al tfr ed al periodo di Cassa integrazione rispetto al quale il ctu ha rettamente considerato che l'istante abbia regolarmente lavorato per le considerazioni già prima esposte, essendone emersa evidenza all'esito della istruttoria svolta), la va condannata al pagamento in favore dell'istante dell'importo CP_1 complessivo lordo di €. 24.992,78, di cui €. 5.035,62 a titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Pur intervenuta, infatti, la cessione ex art. 2112 c.c. in data 31.12.2020, la cedente resta obbligata per il periodo pregresso. Quanto alla quota di tfr, è evidente che l'obbligazione della cedente si arresti a quella maturata solo sino al 31.12.2020.
In ordine, infine, alla osservazione di parte resistente (v. pag. 11 e ss. elaborato peritale) in merito alla non computabilità della maggiorazione per lavoro notturno nel calcolo del tfr, si osserva che il richiamato art. 31 (“Norme di interpretazione autentica”) del CCNL Industria Alimentare non fa alcun esplicito riferimento al tfr, sicchè la doglianza non appare meritevole di accoglimento.
Ad abundantiam, si osserva che il ricorrente risultava ordinariamente adibito al turno notturno
(come emerso dalla istruttoria svolta), di talchè trattavasi di prestazione priva del carattere della occasionalità. Sul punto, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte ad avviso del quale “le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera
e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987).
Per completezza, poi, si rammenta che nei quesiti posti al ctu non sono state incluse -dalla scrivente- le voci afferenti alla indennità sostitutiva di ferie, permessi, festività né mensilità aggiuntive, non essendovi domanda puntuale al riguardo nel corpo del ricorso. Quanto alle mensilità aggiuntive, peraltro, parte istante reclamava specificamente in ricorso i soli ratei tredicesima per gli anni 2021 e 2022 non oggetto di indagine dacchè afferenti al rapporto di lavoro intercorso con la cessionaria CP_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza di previa compensazione per due terzi, in ragione del CP_1 parziale accoglimento. Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico di
Sussistono, infine, gravi motivi, attesa la natura della pronuncia, per la CP_1 compensazione delle spese nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, respinge la relativa domanda CP_1 riconvenzionale, spese compensate;
- Accoglie nel resto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 24.992,78, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che, CP_1 compensate per due terzi, liquida nel residuo in € 2.233,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 5.6.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079/22 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Palma e Valeria Mascolino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco CP_1
Pascucci
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Pascucci CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.4.22 l'istante premetteva di aver lavorato per la resistente dal CP_1
1.2.18 al 9.2.22, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, con inquadramento, sino a dicembre 2018, nel livello 5 del CCNL Terziario Confcommercio e, dal
1.1.19 sino alla cessazione, nel livello 5 del CCNL Alimentari Industria;
di aver osservato l'orario specificamente dedotto in ricorso (ovvero dalle 22.30/23.00 alle 7.30 dalla domenica al lunedì); di aver lavorato con tale orario anche durante il periodo pandemico nonostante fosse stato posto formalmente dalla convenuta in Cassa integrazione;
di non aver percepito, alla cessazione del rapporto, tfr e ratei di tredicesima 2021 e 2022 né compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo domenicale. Tanto premesso, agiva nei confronti della per sentirla CP_1 condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di €. 63.580,86, così come calcolate nei conteggi analitici allegati al ricorso, oltre accessori. Il ricorso, sebbene recasse l'indicazione, quale unica controparte, della veniva CP_1 inopinatamente (e senza previa autorizzazione) notificato dall'istante anche alla CP_1
Entrambe le società si costituivano in giudizio a mezzo del medesimo procuratore contestando la fondatezza dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. Eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione passiva della per il periodo dal 1.1.2021 a decorrere dal quale era CP_1 intervenuta regolare cessione di ramo di azienda con trasferimento ex art. 2112 c.c. dei dipendenti alla cessionaria nei cui confronti non veniva spiegata alcuna domanda nelle conclusioni. CP_1 spiegava, altresì, domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti del ricorrente CP_1 deducendo che “il sig. , sfruttando la propria mansione lavorativa di addetto alla Parte_1 preparazione ed al caricamento delle merci in uscita sulla banchina di carico per la consegna ai trasportatori e con la complicità di questi ultimi, per tutto l'arco del 2021, aveva posto in essere un vero e proprio meccanismo “fraudolento” ai danni della in base al quale, con cadenza CP_1 quotidiana, venivano sottratte quantità variabili di merci destinate alla consegna per la vendita al fine di trarne profitto vendendole separatamente a terzi”. Parte istante replicava con memoria alla spiegata domanda riconvenzionale estendendo altresì la propria domanda originaria, formulata esclusivamente nei confronti della alla CP_1 CP_1
[...
Escussi i testi ammessi ed espletata ctu contabile, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
CP_1 Giova precisare che parte istante, nell'originario ricorso, cita quale unica controparte -nei cui confronti spiega le proprie richieste nelle conclusioni dell'atto- la sola Del tutto
CP_1 inopinatamente, e senza esservi a ciò autorizzato, notificava poi il ricorso anche alla la
CP_1 quale, pertanto, si costituiva in giudizio, malgrado alcuna domanda fosse stata proposta in ricorso nei suoi confronti. E' evidente, poi, che l'estensione delle originarie domande anche alla nella memoria di
CP_1 replica alla domanda riconvenzionale sia assolutamente inammissibile trattandosi di domanda nuova nei confronti di un soggetto giammai ritualmente evocato in giudizio e nemmeno mai menzionato in ricorso quale contraddittore.
Sul punto, giova rammentare in linea generale che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, “nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La "mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (Sez. L, Sentenza n. 21017 del 08/10/2007)”.
Per completezza, si osserva altresì che di regola la mutatio e la emendatio afferiscono alla domanda pur sempre proposta nei confronti del convenuto originario. Ebbene, emerge ictu oculi come, nel caso di specie, la circostanza del trasferimento ex art. 2112 c.c. (benchè fosse pacifica e nota all'istante, come evincibile dalla documentazione versata in atti), e la richiesta di condanna in solido anche della giammai adombrate in ricorso, si risolvano in CP_1 una nuova domanda nei confronti di un soggetto anch'esso nuovo, perciò non ammissibile.
Ne consegue che anche la spiegata domanda riconvenzionale ad opera della non possa
CP_1 trovare ingresso nell'odierno giudizio essendo il vaglio del giudicante giocoforza circoscritto al solo periodo di lavoro pacificamente svolto alle dipendenze dell'unica società ritualmente evocata, ovvero la cedente Il periodo di lavoro successivo svolto alle dipendenze della
CP_1 cessionaria (ovvero dal 1.1.21) esula, pertanto, dall'oggetto di indagine dell'odierno
CP_1 giudicante così come l'annessa domanda riconvenzionale della
CP_1 Orbene, è pacifico, oltre che documentato, che l'istante abbia lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1.2.18 al 31.12.2020 (data del pacifico trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.). CP_1 E' altrettanto pacifico che sia stato dapprima inquadrato nel livello 5 del CCNL Terziario Confcommercio sino al 31.12.18 e nel livello 5 del CCNL Alimentari Industria dal 1.1.2019 (cfr. buste paga in atti).
Quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato, dalla istruttoria svolta è emersa solo parziale conferma delle deduzioni attoree sul punto. Segnatamente, il teste (unico teste escusso, addotto da parte istante, avendo quest'ultima Tes_1 rinunciato alla escussione del secondo teste in lista, pure ammesso), ha dichiarato: “Ho lavorato per la da febbraio 2018 e sino al 5 giugno 2021, allorchè mi dimisi volontariamente. CP_1
Quando cominciai a lavorare per la ricordo che il ricorrente già vi lavorava. Io e il CP_1 ricorrente svolgevamo le stesse mansioni. Io ho sempre osservato turni notturni e con me anche il ricorrente. Lavoravamo dalle 23,30/24,00 sino alle 6,00 del mattino, dalla domenica sera sino al sabato mattina. Questo era l'orario fisso che io e il ricorrente abbiamo osservato per l'intero periodo. In turno notturno eravamo all'incirca una decina di dipendenti. Al diurno vi erano altri dipendenti in maniera fissa. ADR Finchè ho lavorato per , ovvero fino a giugno 2021, il CP_1 ricorrente ha lavorato con me nel turno notturno. Dopo che è cessato il mio rapporto di lavoro non ho avuto più contatti con il ricorrente. ADR Ho avuto causa con la e la ma CP_1 CP_1 ho conciliato stragiudizialmente con entrambe. ADR Preciso che ho lavorato continuativamente per tutto il periodo, anche durante la pandemia Covid nel 2020. Ciò posso riferire anche per il ricorrente. Non c'è stata chiusura aziendale né Cassa Integrazione per quanto mi consta. Almeno ricordo che percepivo regolarmente la retribuzione come da busta paga. ADR Nel turno notturno, assieme a me e al ricorrente, lavoravano anche , , Persona_1 Persona_2 [...]
, e , oltre al titolare , fisso nel Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 notturno.”. Il teste , addotto da parte resistente, a sua volta ha riferito: “Ho sempre osservato il turno Per_1 notturno ovvero dalla mezzanotte alle 7,00 dal lunedì al venerdì notte, smontando il sabato mattina.
ADR Il ricorrente ricordo che cominciò a lavorare dopo di me, non so dire esattamente in che anno abbia cominciato. Svolgeva le mie stesse mansioni. Il ricorrente ha sempre osservato il mio stesso turno, ovvero il notturno dalla mezzanotte alle 7,00 dal lunedì al sabato mattina. ADR
Personalmente non ho fruito di Cassa integrazione durante la pandemia nel 2020, ebbi il covid e fui assente per 40 giorni, ma poi ho lavorato regolarmente.” Orbene, entrambi i testi hanno confermato l'assunto attoreo secondo cui l'istante ha lavorato per l'intero periodo oggetto di indagine in maniera fissa nel turno notturno e che la prestazione sia stata regolarmente resa anche nel periodo in cui formalmente risultava la sospensione in CIG per covid. Quanto all'orario puntualmente osservato, benchè le due deposizioni non appaiano perfettamente collimanti, si ritiene in ogni caso di aderire alla prospettazione del teste , peraltro addotto da Per_1 parte resistente e tuttora dipendente, essendo risultato più generico (quantomeno per l'orario di inizio turno) il teste . Tes_1 Deve, perciò, ritenersi provato che l'istante osservasse orario dalle 24,00 alle 7,00 dal lunedì al sabato mattina, per un totale di 42 ore settimanali (a dispetto delle 40 previste da contratto), per le quali va riconosciuta la maggiorazione per lavoro notturno e straordinario come da CCNL applicati.
Di contro, non può riconoscersi alcuna maggiorazione per lavoro domenicale posto che il turno settimanale di lavoro (per quanto si è prima osservato) cominciava alle h 24,00 del lunedì e terminava alle h 7,00 del sabato mattina (con esclusione, dunque, della domenica).
Tanto premesso, dedotta in ricorso la mancata corresponsione della giusta retribuzione secondo i parametri dei CCNL di categoria applicati, dello straordinario, del notturno, e del tfr ed avendo parte resistente abdicato al proprio onere probatorio in ordine al corretto adempimento, benchè sulla stessa incombesse pacificamente detto onere (cfr. ex multis Cass. 826/2015, ad avviso della quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), reputa il giudicante che la domanda debba essere parzialmente accolta. Tenuto, dunque, conto dei conteggi elaborati dal ctu contabile all'uopo nominato con ordinanza del 7.11.24, perfettamente rispondenti ai quesiti in essa formulati cui si rimanda per semplicità, e tenuto conto altresì della rettifica (esaurientemente motivata) eseguita dallo stesso ctu alla luce delle corrette osservazioni di parte resistente (ad eccezione di quella afferente al tfr ed al periodo di Cassa integrazione rispetto al quale il ctu ha rettamente considerato che l'istante abbia regolarmente lavorato per le considerazioni già prima esposte, essendone emersa evidenza all'esito della istruttoria svolta), la va condannata al pagamento in favore dell'istante dell'importo CP_1 complessivo lordo di €. 24.992,78, di cui €. 5.035,62 a titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Pur intervenuta, infatti, la cessione ex art. 2112 c.c. in data 31.12.2020, la cedente resta obbligata per il periodo pregresso. Quanto alla quota di tfr, è evidente che l'obbligazione della cedente si arresti a quella maturata solo sino al 31.12.2020.
In ordine, infine, alla osservazione di parte resistente (v. pag. 11 e ss. elaborato peritale) in merito alla non computabilità della maggiorazione per lavoro notturno nel calcolo del tfr, si osserva che il richiamato art. 31 (“Norme di interpretazione autentica”) del CCNL Industria Alimentare non fa alcun esplicito riferimento al tfr, sicchè la doglianza non appare meritevole di accoglimento.
Ad abundantiam, si osserva che il ricorrente risultava ordinariamente adibito al turno notturno
(come emerso dalla istruttoria svolta), di talchè trattavasi di prestazione priva del carattere della occasionalità. Sul punto, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte ad avviso del quale “le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera
e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987).
Per completezza, poi, si rammenta che nei quesiti posti al ctu non sono state incluse -dalla scrivente- le voci afferenti alla indennità sostitutiva di ferie, permessi, festività né mensilità aggiuntive, non essendovi domanda puntuale al riguardo nel corpo del ricorso. Quanto alle mensilità aggiuntive, peraltro, parte istante reclamava specificamente in ricorso i soli ratei tredicesima per gli anni 2021 e 2022 non oggetto di indagine dacchè afferenti al rapporto di lavoro intercorso con la cessionaria CP_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza di previa compensazione per due terzi, in ragione del CP_1 parziale accoglimento. Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico di
Sussistono, infine, gravi motivi, attesa la natura della pronuncia, per la CP_1 compensazione delle spese nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, respinge la relativa domanda CP_1 riconvenzionale, spese compensate;
- Accoglie nel resto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 24.992,78, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che, CP_1 compensate per due terzi, liquida nel residuo in € 2.233,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 5.6.25 IL GIUDICE
Dr. Fabrizia Di Palma