TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16022/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, , e , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrocinio dell'Avv. Luca Leoncini,
Attrici contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 14.11.2018 , Parte_1 Pt_3
, e – quali eredi di , nato il
[...] Parte_2 Parte_4 Persona_1
15.12.1932 ad Adelfia e deceduto in Acquaviva il 13.1.2011 – hanno convenuto in giudizio il al fine di sentir accertare la responsabilità del predetto Controparte_1
in ordine alla contrazione della epatopatia da parte di ed al CP_1 Persona_1 conseguente decesso dello stesso, a seguito di varie emotrasfusioni da quest'ultimo subìte nei mesi di Aprile 1965 e Gennaio 1993, con condanna del al risarcimento dei CP_1
Pag. 1 a 13 danni iure hereditatis (danno biologico e danno catastrofale) e iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
A sostegno della domanda, le attrici hanno dedotto che nei mesi di Aprile 1965 e Gennaio
1993 , in occasione di ricoveri ospedalieri, subiva varie trasfusioni di sangue Persona_1 infetto, in seguito alle quali contraeva “Epatite cronica attiva HCV”, poi degenerata in
“Epatocarcinoma multifocale in cirrosi epatica HCV correlata”, causandone la morte il
13.1.2011 con diagnosi di: “Shock ipovolemico con arresto cardiaco in paziente con cancrocirrosi complicata da trombosi portale con emorragia digestiva, insufficienza renale acuta ed encefalopatia porto-sistemica. Diabete mellito in trattamento insulinico”, precisando, inoltre, che , coniuge di , era convivente con il Parte_1 Persona_1
de cuius.
Il , costituitosi in giudizio il 28.2.2019, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'estinzione del diritto rivendicato iure hereditatis per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., e, nel merito, l'assenza di prova in ordine sia alla dipendenza causale della patologia epatica con le trasfusioni subite dal de cuius, che alle voci di danno richieste iure proprio, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 27.3.2019 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario e sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
Con nota di deposito del 15.11.2019, autorizzata all'udienza del 30.10.2019, parte convenuta ha versato agli atti di causa documentazione attestante “il riconoscimento a) della patologia sofferta in vita dal dante causa degli odierni ricorrenti come dipendente dalle trasfusioni indicate in ricorso e b) del nesso causale tra il decesso del sig.
[...]
e la suindicata patologia”, oltre che l'avvenuta corresponsione in favore del de Per_1
cuius a titolo di indennizzo sino al 13.01.2011, data del decesso, della somma complessiva di euro 122.001,77 ed in favore di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'erogazione dell'importo totale di euro 77.635,00 a titolo di assegno Parte_4
“Una Tantum” ripartito in quota parte, chiedendo, quindi, lo scomputo di siffatte somme dagli importi riconosciuti in caso di accoglimento delle avverse istanze.
Si dà atto che con le note conclusionali depositate il 2.2.2024 parte attrice ha rinunciato alla pretesa risarcitoria inerente al danno iure hereditatis, concludendo per l'accoglimento della domanda di condanna del al risarcimento dei Controparte_1
danni iure proprio.
Falliti i tentativi di comporre bonariamente la controversia, la causa, istruita mediante produzione documentale e C.T.U. medico-legale, è stata rinviata per la discussione, in
Pag. 2 a 13 ultimo, all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda delle attrici è fondata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità civile ex art. 2043
c.c., avendo parte attrice prospettato la responsabilità del per Controparte_1
omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare che il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza Controparte_1
in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, tanto che risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. n. 576 e 584 del 2008).
Gli obblighi del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo derivano da una pluralità di fonti normative. Vanno a tal riguardo indicati, in particolare:
- la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
- la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio dell a relativa vigilanza;
- la L. n. 592 del 1967, art. 20, che attribuisce al Ministero il compito di proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
Pag. 3 a 13 - la L. n. 592 del 1967, art. 21, che attribuisce al Ministero il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
- la L. n. 592 del 1967, art. 22, che attribuisce al il potere di autorizzare CP_1
l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati;
- il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del
1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del
Ministero, e contenente (art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
- il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il Ministero della
Sanità sia costantemente informato delle attività del Centro;
- il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati, previo accertamento dell'Istituto Superiore di sanità;
- la L. n. 519 del 1973, attribuente all'Istituto Superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica;
- la L. n. 833 del 1978, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al
Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano Controparte_1
sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. b, c), e confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
- il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, attribuendogli il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;
Pag. 4 a 13 - la L. n. 107 del 1990, attribuente all'Istituto Superiore di Sanità il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal , nonché attribuente al il potere di CP_1 Controparte_2
autorizzare l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego;
- la L. n. 178 del 1991, disciplinante (anche) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del
Ministero;
- il D.M. Sanità 12 giugno 1991, disciplinante l'autorizzazione ministeriale all'importazione di sangue e plasma derivati;
- il D. lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e conservato al Ministero della Sanità poteri di ingerenza e sostitutivi;
- il D. lgs. n. 266 del 1993, che ha conservato al Ministero compiti e poteri di vigilanza in materia di sanità pubblica;
- il D. lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all'Istituto Superiore di sanità a tutela della salute pubblica;
- il D. lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al poteri in tema di Controparte_2
farmacosorveglianza;
- il D. lgs. n. 449 del 1997, art. 32, comma 11, attribuente al Ministero la vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale;
- il D. lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riaperto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.
Tali fonti, dunque, attribuiscono al attivi poteri di vigilanza nella CP_1
preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.
Oltre alle specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del
è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem laedere, CP_1
applicabile anche nei confronti della P.A.
In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure
Pag. 5 a 13 precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Come noto, l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante,
l'evento, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, al s'imputa una CP_1
condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi;
solo in tal modo l'omissione può qualificarsi come mancato compimento dell'azione doverosa e distinguersi dalla mera inerzia, come tale giuridicamente irrilevante. Dopo aver accertato la condotta omissiva colposa è necessario verificare se la stessa possa considerarsi dotata di efficienza causale rispetto all'evento dannoso, ossia al contagio da HCV.
A riguardo è stato chiarito che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore Controparte_2 Controparte_1
della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV
o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e
Pag. 6 a 13 che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. n. 576/2008).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del , CP_1
per comportamento omissivo colposo, va precisato che la valutazione di detta responsabilità deve tener presente, altresì, la giurisprudenza formatasi nell'ultimo ventennio in tema di contagio da trasfusioni, alla luce della quale le eccezioni e le difese svolte dal convenuto sono da ritenersi superate e non conformi agli approdi CP_1
giurisprudenziali in materia.
Come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte, con pronuncia a Sezioni Unite (nn.
576 e 581 del 2008), ha ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli Controparte_1
altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare oggettivamente dimostrata dall'emanazione del
D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. App. Roma
8.2.2010).
Quindi, a decorrere dal suddetto periodo di tempo, la condotta omissiva ministeriale può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica
(anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni
Pag. 7 a 13 o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi Controparte_1
specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. n. 21145/2021, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una Controparte_1 infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965) e che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni Controparte_1
eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia CP_1
di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente CP_1 per organizzare le attività di vigilanza e controllo” (cfr. Cass. n. 14748/2022).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza su richiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, è indubbio che, al tempo delle trasfusioni cui fu sottoposto (anni Persona_1
1965 e 1993), in capo al erano imposti doveri di controllo, Controparte_1
prevenzione e vigilanza nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio ai pazienti.
Inoltre, l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui fu sottoposto Per_1
e l'infezione da HCV è stata confermata dalla C.T.U. svolta nel presente giudizio
[...]
(cfr. relazione del Dott. , di cui si condividono i contenuti essendo Persona_2
priva di vizi logico-giuridici, fermo restando che non sono neppure emersi ulteriori riscontri, il cui onere della prova gravava in capo al convenuto, circa eventuali CP_1
ed alternative cause del decesso del in grado di interrompere il nesso eziologico Per_1
fra epatopatia e decesso.
Pag. 8 a 13 In particolare, l'ausiliare del Giudice nella relazione peritale depositata il 17.1.2022 ha concluso affermando che: “1) il de cuius era affetto da “HCC epatico in Persona_1
epatopatia cronica HCV correlata;
2) tale patologia è in stretto rapporto causale con le trasfusioni di sangue somministrate dal 12.04.1965 al 19.04.1965, nonché dal 13.12.1992 al 15.11.1993 durante il trattamento dialitico;
3) al momento delle trasfusioni de quo
(1965 e 1992/93) erano già state acquisite sufficienti conoscenze scientifiche attinenti il nesso causale tra trasfusione e malattia;
4) si può motivatamente affermare che al momento della trasfusione (1965) a livello ministeriale non fossero stati adottati tutti i possibili provvedimenti idonei ad evitare il contagio;
5) la patologia epatica è stata unica causa efficiente e determinante del decesso” (cfr. pagg.
6-7 dell'elaborato peritale).
Per di più, la stessa parte convenuta, con la nota di deposito del 15.11.2019, per il tramite della documentazione ivi prodotta, ha ammesso il riconoscimento: a) della patologia sofferta in vita dal dante causa degli odierni attori come dipendente dalle trasfusioni indicate in ricorso e b) del nesso causale tra il decesso del sig. e la suindicata Persona_1
patologia.
Pertanto, sulla base dei richiamati principi di diritto e delle risultanze della richiamata consulenza tecnica va, dunque, affermata la responsabilità del convenuto nella CP_1 determinazione dell'evento dannoso, ossia del contagio da virus HCV, per avere l'ente omesso l'adozione di cautele già conosciute dalla scienza medica all'epoca delle trasfusioni in esame, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV. L'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale va ravvisato proprio nella violazione dell'obbligo gravante sul
, sulla base della già richiamata normativa primaria e secondaria, di controllare CP_1
che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus.
Sul danno iure hereditatis.
La domanda iure hereditatis non sarà oggetto di esame, poiché le attrici, non contestando le somme percepite in vita dal de cuius a titolo di indennizzo e ritenendole congrue, hanno rinunciato a tale pretesa risarcitoria (cfr. note depositate il 2.2.2024).
Sul danno iure proprio.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale richiesto dalle attrici, va osservato che risulta ex actis (cfr. stato di famiglia del 19.1.2011 e certificato di situazione di famiglia originaria del 3.5.2012 allegati sub 9 - 10 al fascicolo di parte attorea) che Parte_1
, e sono, la prima, coniuge e,
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
Pag. 9 a 13 le altre, figlie del de cuius; altrettanto dicasi circa la circostanza che il de cuius, all'epoca del decesso, fosse convivente con il coniuge, mentre le figlie risiedessero altrove.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale ai superstiti iure proprio non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzioni;
è noto, difatti, che il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti
(cfr. Trib. Trani n. 459/2019; Cass. n. 10107/2011, Cass. n.10335/2023); un danno di questo contenuto può ritenersi normalmente conseguente alla perdita del coniuge e/o del genitore, tanto da potere essere provato anche per presunzione desunta dal rapporto di coniugio o dal grado di parentela, nella specie incontestati e comunque non contrastati da elementi di prova contraria.
Tanto precisato e tenuto conto di quanto rilevato in ordine alla responsabilità del convenuto, va dunque riconosciuto sussistente il danno da perdita del rapporto CP_1
parentale invocato dagli attori per la perdita del coniuge/genitore.
Ai fini del risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano del 2024: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Pag. 10 a 13 Orbene, applicando tali direttive e fermo restando che nella specie non sono stati allegati elementi tali da discostarsi dai valori delle predette tabelle, si ottiene per ciascuno dei superstiti la seguente situazione:
- (coniuge convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_1
decesso: 78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 77 anni=
12 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius= 9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso= punti 15; il tutto per un totale di euro 250.304,00;
- (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_3
decesso: 78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 45 anni=
20 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso= punti 10; il tutto per un totale di euro 199.461,00;
- (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_2
decesso: 78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 42 anni=
20 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso = punti 10; il tutto per un totale di euro 199.461,00.
- (figlia non convivente, come da stato di famiglia del 19.1.2011, Parte_4
allegato sub 9 fascicolo attoreo): parametro età vittima primaria al momento del decesso:
78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 52 anni= 18 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius=
9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso= punti 10; il tutto per un totale di euro
191.639,00.
Sulle predette somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì del decesso del de cuius (13.1.2011) sugli importi liquidati al valore attuale e devalutati al 13.1.2011 e via via rivalutati anno per anno (Cass. n. 2979/2023) sino al soddisfo.
Pag. 11 a 13 Infine, non dovrà essere scomputato l'indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura pari ad euro 77.468,53, atteso che dalla documentazione depositata dal CP_1
il 15.11.2019 (cfr. determinazione dirigenziale ASL n. 12032 del 5.7.2012) non risulta che l'importo sia stato riconosciuto ai sensi dell'art. 2 c. 3 L. n. 210/1992 (nel qual caso nella specie l'importo sarebbe spettato solo al coniuge del de cuius, come specificato da
Cass. n. 8773/2022), in quanto risulta liquidato agli eredi (coniuge e figli), onde è evidente che trattasi di somma liquidata iure hereditatis.
Pertanto, l'indennizzo in questione andrebbe scomputato dagli importi richiesti iure hereditatis, ma poiché gli attori hanno rinunziato alla domanda iure hereditatis non è possibile scomputare l'indennizzo dagli importi dagli stessi vantati iure proprio.
Va poi osservato che non può formare oggetto di scomputo dalla somma riconosciuta per il danno patito iure proprio l'importo di euro 166,47, trattandosi di indennità corrisposta,
a seguito di istanza presentata da , “a titolo di indennizzo per aggravamento Persona_1
concesso per il periodo compreso tra il 01/10/2010 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento) e il 13/01/2011 (data del decesso)”
(cfr. Determinazione dirigenziale ASL Bari del 5.7.2012, all. n. 1 nota di deposito del
15.11.2019 di parte convenuta) e, pertanto, spettante al de cuius e per esso al coniuge ed alle figlie iure hereditatis e non iure proprio.
Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_1
di euro 250.304,00, di dell'importo di euro 199.461,00, Parte_1 Parte_3 di dell'importo di euro 199.461,00 e di dell'importo di Parte_2 Parte_4
euro 191.639,00, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito, oltre interessi come sopra specificato.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza del convenuto CP_1
ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata il
2.2.2024 dal difensore di parte attrice, redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
Inoltre, in virtù della soccombenza, le spese della C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 30.1.2022, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dà atto della rinuncia delle attrici alla domanda avanzata iure hereditatis;
Pag. 12 a 13 - in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la responsabilità civile del in ordine all'evento illecito oggetto del giudizio e, per l'effetto, Controparte_1
condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento Controparte_1
in favore di:
• della somma complessiva di euro 250.304,00 al valore attuale, Parte_1
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 199.461,00 al valore attuale, a Parte_3
titolo di danno iure proprio per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 199.461,00 al valore attuale, Parte_2
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 191.639,00 al valore attuale, Parte_4
a titolo di danno iure proprio per le causali alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- condanna il , in persona del pro tempore, alla rifusione Controparte_1 CP_3
delle spese processuali in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , liquidate in euro 37.950,90 per compensi professionali ed in euro Parte_4
545,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico del Controparte_1
, in persona del pro tempore.
[...] CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16022/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, , e , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrocinio dell'Avv. Luca Leoncini,
Attrici contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 14.11.2018 , Parte_1 Pt_3
, e – quali eredi di , nato il
[...] Parte_2 Parte_4 Persona_1
15.12.1932 ad Adelfia e deceduto in Acquaviva il 13.1.2011 – hanno convenuto in giudizio il al fine di sentir accertare la responsabilità del predetto Controparte_1
in ordine alla contrazione della epatopatia da parte di ed al CP_1 Persona_1 conseguente decesso dello stesso, a seguito di varie emotrasfusioni da quest'ultimo subìte nei mesi di Aprile 1965 e Gennaio 1993, con condanna del al risarcimento dei CP_1
Pag. 1 a 13 danni iure hereditatis (danno biologico e danno catastrofale) e iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
A sostegno della domanda, le attrici hanno dedotto che nei mesi di Aprile 1965 e Gennaio
1993 , in occasione di ricoveri ospedalieri, subiva varie trasfusioni di sangue Persona_1 infetto, in seguito alle quali contraeva “Epatite cronica attiva HCV”, poi degenerata in
“Epatocarcinoma multifocale in cirrosi epatica HCV correlata”, causandone la morte il
13.1.2011 con diagnosi di: “Shock ipovolemico con arresto cardiaco in paziente con cancrocirrosi complicata da trombosi portale con emorragia digestiva, insufficienza renale acuta ed encefalopatia porto-sistemica. Diabete mellito in trattamento insulinico”, precisando, inoltre, che , coniuge di , era convivente con il Parte_1 Persona_1
de cuius.
Il , costituitosi in giudizio il 28.2.2019, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'estinzione del diritto rivendicato iure hereditatis per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., e, nel merito, l'assenza di prova in ordine sia alla dipendenza causale della patologia epatica con le trasfusioni subite dal de cuius, che alle voci di danno richieste iure proprio, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 27.3.2019 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario e sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
Con nota di deposito del 15.11.2019, autorizzata all'udienza del 30.10.2019, parte convenuta ha versato agli atti di causa documentazione attestante “il riconoscimento a) della patologia sofferta in vita dal dante causa degli odierni ricorrenti come dipendente dalle trasfusioni indicate in ricorso e b) del nesso causale tra il decesso del sig.
[...]
e la suindicata patologia”, oltre che l'avvenuta corresponsione in favore del de Per_1
cuius a titolo di indennizzo sino al 13.01.2011, data del decesso, della somma complessiva di euro 122.001,77 ed in favore di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'erogazione dell'importo totale di euro 77.635,00 a titolo di assegno Parte_4
“Una Tantum” ripartito in quota parte, chiedendo, quindi, lo scomputo di siffatte somme dagli importi riconosciuti in caso di accoglimento delle avverse istanze.
Si dà atto che con le note conclusionali depositate il 2.2.2024 parte attrice ha rinunciato alla pretesa risarcitoria inerente al danno iure hereditatis, concludendo per l'accoglimento della domanda di condanna del al risarcimento dei Controparte_1
danni iure proprio.
Falliti i tentativi di comporre bonariamente la controversia, la causa, istruita mediante produzione documentale e C.T.U. medico-legale, è stata rinviata per la discussione, in
Pag. 2 a 13 ultimo, all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda delle attrici è fondata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità civile ex art. 2043
c.c., avendo parte attrice prospettato la responsabilità del per Controparte_1
omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare che il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza Controparte_1
in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, tanto che risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. n. 576 e 584 del 2008).
Gli obblighi del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo derivano da una pluralità di fonti normative. Vanno a tal riguardo indicati, in particolare:
- la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
- la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio dell a relativa vigilanza;
- la L. n. 592 del 1967, art. 20, che attribuisce al Ministero il compito di proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
Pag. 3 a 13 - la L. n. 592 del 1967, art. 21, che attribuisce al Ministero il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
- la L. n. 592 del 1967, art. 22, che attribuisce al il potere di autorizzare CP_1
l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati;
- il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del
1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del
Ministero, e contenente (art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
- il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il Ministero della
Sanità sia costantemente informato delle attività del Centro;
- il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati, previo accertamento dell'Istituto Superiore di sanità;
- la L. n. 519 del 1973, attribuente all'Istituto Superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica;
- la L. n. 833 del 1978, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al
Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano Controparte_1
sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. b, c), e confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
- il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, attribuendogli il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;
Pag. 4 a 13 - la L. n. 107 del 1990, attribuente all'Istituto Superiore di Sanità il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal , nonché attribuente al il potere di CP_1 Controparte_2
autorizzare l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego;
- la L. n. 178 del 1991, disciplinante (anche) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del
Ministero;
- il D.M. Sanità 12 giugno 1991, disciplinante l'autorizzazione ministeriale all'importazione di sangue e plasma derivati;
- il D. lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e conservato al Ministero della Sanità poteri di ingerenza e sostitutivi;
- il D. lgs. n. 266 del 1993, che ha conservato al Ministero compiti e poteri di vigilanza in materia di sanità pubblica;
- il D. lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all'Istituto Superiore di sanità a tutela della salute pubblica;
- il D. lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al poteri in tema di Controparte_2
farmacosorveglianza;
- il D. lgs. n. 449 del 1997, art. 32, comma 11, attribuente al Ministero la vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale;
- il D. lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riaperto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.
Tali fonti, dunque, attribuiscono al attivi poteri di vigilanza nella CP_1
preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.
Oltre alle specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del
è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem laedere, CP_1
applicabile anche nei confronti della P.A.
In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure
Pag. 5 a 13 precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Come noto, l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante,
l'evento, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, al s'imputa una CP_1
condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi;
solo in tal modo l'omissione può qualificarsi come mancato compimento dell'azione doverosa e distinguersi dalla mera inerzia, come tale giuridicamente irrilevante. Dopo aver accertato la condotta omissiva colposa è necessario verificare se la stessa possa considerarsi dotata di efficienza causale rispetto all'evento dannoso, ossia al contagio da HCV.
A riguardo è stato chiarito che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore Controparte_2 Controparte_1
della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV
o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e
Pag. 6 a 13 che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. n. 576/2008).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del , CP_1
per comportamento omissivo colposo, va precisato che la valutazione di detta responsabilità deve tener presente, altresì, la giurisprudenza formatasi nell'ultimo ventennio in tema di contagio da trasfusioni, alla luce della quale le eccezioni e le difese svolte dal convenuto sono da ritenersi superate e non conformi agli approdi CP_1
giurisprudenziali in materia.
Come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte, con pronuncia a Sezioni Unite (nn.
576 e 581 del 2008), ha ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli Controparte_1
altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare oggettivamente dimostrata dall'emanazione del
D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. App. Roma
8.2.2010).
Quindi, a decorrere dal suddetto periodo di tempo, la condotta omissiva ministeriale può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica
(anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni
Pag. 7 a 13 o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi Controparte_1
specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. n. 21145/2021, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una Controparte_1 infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965) e che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni Controparte_1
eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia CP_1
di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente CP_1 per organizzare le attività di vigilanza e controllo” (cfr. Cass. n. 14748/2022).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza su richiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, è indubbio che, al tempo delle trasfusioni cui fu sottoposto (anni Persona_1
1965 e 1993), in capo al erano imposti doveri di controllo, Controparte_1
prevenzione e vigilanza nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio ai pazienti.
Inoltre, l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui fu sottoposto Per_1
e l'infezione da HCV è stata confermata dalla C.T.U. svolta nel presente giudizio
[...]
(cfr. relazione del Dott. , di cui si condividono i contenuti essendo Persona_2
priva di vizi logico-giuridici, fermo restando che non sono neppure emersi ulteriori riscontri, il cui onere della prova gravava in capo al convenuto, circa eventuali CP_1
ed alternative cause del decesso del in grado di interrompere il nesso eziologico Per_1
fra epatopatia e decesso.
Pag. 8 a 13 In particolare, l'ausiliare del Giudice nella relazione peritale depositata il 17.1.2022 ha concluso affermando che: “1) il de cuius era affetto da “HCC epatico in Persona_1
epatopatia cronica HCV correlata;
2) tale patologia è in stretto rapporto causale con le trasfusioni di sangue somministrate dal 12.04.1965 al 19.04.1965, nonché dal 13.12.1992 al 15.11.1993 durante il trattamento dialitico;
3) al momento delle trasfusioni de quo
(1965 e 1992/93) erano già state acquisite sufficienti conoscenze scientifiche attinenti il nesso causale tra trasfusione e malattia;
4) si può motivatamente affermare che al momento della trasfusione (1965) a livello ministeriale non fossero stati adottati tutti i possibili provvedimenti idonei ad evitare il contagio;
5) la patologia epatica è stata unica causa efficiente e determinante del decesso” (cfr. pagg.
6-7 dell'elaborato peritale).
Per di più, la stessa parte convenuta, con la nota di deposito del 15.11.2019, per il tramite della documentazione ivi prodotta, ha ammesso il riconoscimento: a) della patologia sofferta in vita dal dante causa degli odierni attori come dipendente dalle trasfusioni indicate in ricorso e b) del nesso causale tra il decesso del sig. e la suindicata Persona_1
patologia.
Pertanto, sulla base dei richiamati principi di diritto e delle risultanze della richiamata consulenza tecnica va, dunque, affermata la responsabilità del convenuto nella CP_1 determinazione dell'evento dannoso, ossia del contagio da virus HCV, per avere l'ente omesso l'adozione di cautele già conosciute dalla scienza medica all'epoca delle trasfusioni in esame, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV. L'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale va ravvisato proprio nella violazione dell'obbligo gravante sul
, sulla base della già richiamata normativa primaria e secondaria, di controllare CP_1
che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus.
Sul danno iure hereditatis.
La domanda iure hereditatis non sarà oggetto di esame, poiché le attrici, non contestando le somme percepite in vita dal de cuius a titolo di indennizzo e ritenendole congrue, hanno rinunciato a tale pretesa risarcitoria (cfr. note depositate il 2.2.2024).
Sul danno iure proprio.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale richiesto dalle attrici, va osservato che risulta ex actis (cfr. stato di famiglia del 19.1.2011 e certificato di situazione di famiglia originaria del 3.5.2012 allegati sub 9 - 10 al fascicolo di parte attorea) che Parte_1
, e sono, la prima, coniuge e,
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
Pag. 9 a 13 le altre, figlie del de cuius; altrettanto dicasi circa la circostanza che il de cuius, all'epoca del decesso, fosse convivente con il coniuge, mentre le figlie risiedessero altrove.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale ai superstiti iure proprio non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzioni;
è noto, difatti, che il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti
(cfr. Trib. Trani n. 459/2019; Cass. n. 10107/2011, Cass. n.10335/2023); un danno di questo contenuto può ritenersi normalmente conseguente alla perdita del coniuge e/o del genitore, tanto da potere essere provato anche per presunzione desunta dal rapporto di coniugio o dal grado di parentela, nella specie incontestati e comunque non contrastati da elementi di prova contraria.
Tanto precisato e tenuto conto di quanto rilevato in ordine alla responsabilità del convenuto, va dunque riconosciuto sussistente il danno da perdita del rapporto CP_1
parentale invocato dagli attori per la perdita del coniuge/genitore.
Ai fini del risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano del 2024: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Pag. 10 a 13 Orbene, applicando tali direttive e fermo restando che nella specie non sono stati allegati elementi tali da discostarsi dai valori delle predette tabelle, si ottiene per ciascuno dei superstiti la seguente situazione:
- (coniuge convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_1
decesso: 78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 77 anni=
12 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius= 9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso= punti 15; il tutto per un totale di euro 250.304,00;
- (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_3
decesso: 78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 45 anni=
20 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso= punti 10; il tutto per un totale di euro 199.461,00;
- (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_2
decesso: 78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 42 anni=
20 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso = punti 10; il tutto per un totale di euro 199.461,00.
- (figlia non convivente, come da stato di famiglia del 19.1.2011, Parte_4
allegato sub 9 fascicolo attoreo): parametro età vittima primaria al momento del decesso:
78 anni= 12 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 52 anni= 18 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius=
9 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso= punti 10; il tutto per un totale di euro
191.639,00.
Sulle predette somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì del decesso del de cuius (13.1.2011) sugli importi liquidati al valore attuale e devalutati al 13.1.2011 e via via rivalutati anno per anno (Cass. n. 2979/2023) sino al soddisfo.
Pag. 11 a 13 Infine, non dovrà essere scomputato l'indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura pari ad euro 77.468,53, atteso che dalla documentazione depositata dal CP_1
il 15.11.2019 (cfr. determinazione dirigenziale ASL n. 12032 del 5.7.2012) non risulta che l'importo sia stato riconosciuto ai sensi dell'art. 2 c. 3 L. n. 210/1992 (nel qual caso nella specie l'importo sarebbe spettato solo al coniuge del de cuius, come specificato da
Cass. n. 8773/2022), in quanto risulta liquidato agli eredi (coniuge e figli), onde è evidente che trattasi di somma liquidata iure hereditatis.
Pertanto, l'indennizzo in questione andrebbe scomputato dagli importi richiesti iure hereditatis, ma poiché gli attori hanno rinunziato alla domanda iure hereditatis non è possibile scomputare l'indennizzo dagli importi dagli stessi vantati iure proprio.
Va poi osservato che non può formare oggetto di scomputo dalla somma riconosciuta per il danno patito iure proprio l'importo di euro 166,47, trattandosi di indennità corrisposta,
a seguito di istanza presentata da , “a titolo di indennizzo per aggravamento Persona_1
concesso per il periodo compreso tra il 01/10/2010 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento) e il 13/01/2011 (data del decesso)”
(cfr. Determinazione dirigenziale ASL Bari del 5.7.2012, all. n. 1 nota di deposito del
15.11.2019 di parte convenuta) e, pertanto, spettante al de cuius e per esso al coniuge ed alle figlie iure hereditatis e non iure proprio.
Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_1
di euro 250.304,00, di dell'importo di euro 199.461,00, Parte_1 Parte_3 di dell'importo di euro 199.461,00 e di dell'importo di Parte_2 Parte_4
euro 191.639,00, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito, oltre interessi come sopra specificato.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza del convenuto CP_1
ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata il
2.2.2024 dal difensore di parte attrice, redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
Inoltre, in virtù della soccombenza, le spese della C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 30.1.2022, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dà atto della rinuncia delle attrici alla domanda avanzata iure hereditatis;
Pag. 12 a 13 - in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la responsabilità civile del in ordine all'evento illecito oggetto del giudizio e, per l'effetto, Controparte_1
condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento Controparte_1
in favore di:
• della somma complessiva di euro 250.304,00 al valore attuale, Parte_1
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 199.461,00 al valore attuale, a Parte_3
titolo di danno iure proprio per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 199.461,00 al valore attuale, Parte_2
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
• della somma complessiva di euro 191.639,00 al valore attuale, Parte_4
a titolo di danno iure proprio per le causali alla parte motiva, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- condanna il , in persona del pro tempore, alla rifusione Controparte_1 CP_3
delle spese processuali in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , liquidate in euro 37.950,90 per compensi professionali ed in euro Parte_4
545,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico del Controparte_1
, in persona del pro tempore.
[...] CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 13 a 13