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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749/2023 del R.G. Trib. in data 25/9/2023, promossa d a
- in persona del procuratore speciale pro Parte_1 tempore con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, (C.F. ; P.IVA Parte_2 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Guidoni e dall'avv. Francesco Gasparinetti;
P.IVA_2
a t t r i c e
c o n t r o
- nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Cesaratto;
c o n v e n u t o
avente per oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/2/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio depositato in via telematica in data 10/12/24 e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertata la fondatezza del credito dell'attrice e l'indebito trattenimento da parte del convenuto delle somme erroneamente corrispostegli dalla Compagnia, per il disposto dell'art. 2033
c.c. o, in subordine, dell'art. 2041 c.c. (o come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante),
1 condannare il signor al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 11.185,58, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data dell'erogato ristoro (10.09.2018) o, in via gradata, dalla data del primo atto di costituzione in mora trasmesso alla convenuta (15.05.2019), sino al saldo effettivo. Condannare, altresì, il convenuto al versamento dell'importo di € 2.000,00 o di quell'altra somma, maggiore o inferiore, ritenuta più congrua dall'Ill.mo Giudicante anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96, III comma, c.p.c. per l'atteggiamento ostruzionistico denotato dal convenuto durante la fase stragiudiziale attraverso la ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e C.P.A. In via istruttoria: ammessi i documenti prodotti dall'attrice, assumere le prove per interpello e testi rubricate dalla Reale Mutua nella propria memoria n. 2”.
- parti convenute, come da comparsa di costituzione e risposta depositata di data 5/12/2023 e quindi:
“Nel merito Respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Compensi e spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di alla restituzione, ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 11.185,58, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data dell'erogazione, nonché l'ulteriore condanna a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha rappresentato di aver effettuato nei confronti del convenuto due pagamenti. Un primo bonifico, dell'importo di € 23.000,00, era stato eseguito in data 27/10/2017
(doc.7 allegato alla citazione), “... a saldo, anche in via di transazione, di quanto dovuto dalla
e dai suoi assicurati in conseguenza del sinistro e/o della Parte_3 polizza sopra indicati ...”, come documentato da “atto di liquidazione e transazione” firmato dal convenuto (doc.8). Più precisamente, si era trattato della liquidazione del danno subito da
[...]
a seguito di infortunio sul lavoro riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, CP_1
assicurato con la Compagnia. Il secondo pagamento, di € 11.185,58, avvenuto tramite assegno non trasferibile emesso in data 30/7/2018 e incassato il giorno 10/9/2018 (doc. 9), era dipeso da un
2 errore, perché la somma avrebbe dovuto essere corrisposta non al terzo danneggiato ma al legale che aveva assistito l'assicurato, come desumibile dalla richiesta dello stesso professionista (doc.10)
e dal conseguente ulteriore pagamento a suo favore (doc.11) per il medesimo importo di quello erroneamente eseguito a favore di L'attrice ha allegato di aver comunicato al CP_1 convenuto l'errore nel pagamento e di aver conseguentemente richiesto la restituzione della somma da questi indebitamente ricevuta, essendo rimaste inevase sia la formale richiesta di restituzione
(doc.12), sia i due successivi inviti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (doc.13), inerzia ingiustificata cui è stata ricondotta la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 5/12/2023 si è costituito in giudizio il convenuto, genericamente contestando la ricostruzione avversaria. Eccependo di non essere a conoscenza degli importi dovutigli a titolo risarcitorio dalla Compagnia, attendendo l'assolvimento dell'onere della prova dell'indebito da parte della attrice e contestando i presupposti della responsabilità aggravata, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate nei CP_1
suoi confronti.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti, preceduta dal deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte della sola attrice, è stata fissata dal giudice precedente assegnatario l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con la concessione di termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi, cui ha provveduto solo parte attrice. Nell'ultima udienza del giorno 14/2/2025, tenuta dal giudice nuovo assegnatario, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. ha agito, in via principale, chiedendo la ripetizione Parte_1 dell'indebito oggettivo.
Contrariamente a quanto genericamente sostenuto nella comparsa di costituzione del convenuto,
l'attrice ha fornito la prova documentale di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, cioè dell'avvenuto pagamento e dell'assenza di causa debendi.
2.1. Quanto al primo elemento costitutivo, sono stati innanzitutto documentati, in via di premessa, i rapporti tra le parti. È stato prodotto il contratto tra la Compagnia e per CP_2
l'assicurazione della responsabilità civile derivante dall'attività professionale (doc.2). Quindi, è stata allegata copia degli atti dei procedimenti conseguiti all'infortunio sul lavoro subito da
[...]
[...] [..
[...] da cui è originata la responsabilità del datore di lavoro assicurato Parte_4 CP_2
(doc.3, 4, 5). In tale contesto, ha fornito la prova documentale (doc. 6, 7, 8) di Parte_1
aver raggiunto un accordo transattivo con l'infortunato, in forza del quale quest'ultimo ha ricevuto un risarcimento di 23.000 euro. La sottoscrizione dell'“atto di liquidazione e transazione” da parte dell'odierno convenuto smentisce oggettivamente la sua affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione, di non essere stato a conoscenza di quanto dovutogli dall'assicurazione. In altri termini, dopo aver ricevuto il pagamento della somma quietanzata, “... definitivamente convenuta a saldo, anche in via di transazione, di quanto dovuto dalla e Parte_3
dai suoi assicurati in conseguenza del sinistro ...”, con conseguente “... rinuncia a qualsiasi pretesa
...” (così l'atto di liquidazione e transazione), era ben consapevole che null'altro CP_1
avrebbe dovuto essergli corrisposto a titolo risarcitorio dalla Compagnia. Ulteriore indiretta conferma della piena conoscenza dell'insussistenza di un diritto all'ulteriore pagamento, e quindi della mala fede dell'accipiens rilevante ex art. 2033 c.c., si ricava dalle circostanze e dalle modalità del secondo pagamento, avvenuto a distanza di quasi un anno e non accompagnato da una quietanza o dalla specificazione di una qualche causale.
Il secondo pagamento indebito, peraltro non contestato, è stato provato mediante produzione della copia dell'assegno, con la sottoscrizione della girata per l'incasso da parte del beneficiario
[...]
(doc.9). CP_1
2.2. L'inesistenza della causa debendi risulta, da un lato, dai documenti relativi alla liquidazione del risarcimento a favore del danneggiato, di cui si è detto al paragrafo che precede, d'altro lato dagli ulteriori documenti da cui risulta il corrispondente debito dell'assicurazione nei confronti del legale del proprio assicurato (doc.10 e 11).
I primi forniscono la prova che non avrebbe avuto più nulla da pretendere dalla CP_1
Compagnia. Dai secondi si desume che il pagamento, eseguito per errore a favore di CP_1
avrebbe dovuto essere disposto a favore di altro soggetto, così come poi di fatto
[...]
concretamente avvenuto.
2.3. La fattispecie, così come ricostruita, costituisce un indebito soggettivo ex latere accipientis, che rientra nell'ipotesi dell'indebito oggettivo, perché il solvens ha pagato un debito proprio (da cui la differenza con l'indebito soggettivo, che presuppone il pagamento di un debito altrui), ma a favore di un soggetto diverso dal creditore, come tale privo del diritto di ritenere quanto ricevuto in pagamento.
4 3. Chiarita la fondatezza della domanda principale, devono essere accolte parzialmente anche quelle accessorie.
3.1. Essendo l'accipiens, per i motivi sopra esposti, in mala fede al momento della ricezione del pagamento indebito, stato soggettivo consistente “... nella conoscenza dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento ...” (Cass. 5575/2003), egli è tenuto ex art. 2033 c.c. a corrispondere gli interessi legali dal giorno del pagamento (10/9/2018), non essendo stata dedotto e provato dalla parte attrice, nemmeno in via presuntiva, un maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., né essendo automaticamente dovuta la rivalutazione, non trattandosi di debito di valore.
3.2. L'integrale soccombenza della parte convenuta ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente, secondo valori minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
3.3. Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. La norma invocata “... configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ...” (Cass.
29812/2019 e successive conformi).
Nel caso in esame ha resistito pretestuosamente, abusando dello strumento CP_1 processuale, perché, pur avendo ricevuto la diffida alla restituzione dell'indebito e ben due inviti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, è rimasto inerte e silenzioso, senza sollevare alcuna obiezione o questione, costringendo controparte ad agire in giudizio e poi non formulando sostanzialmente alcuna difesa in sede processuale, essendosi limitato genericamente, senza alcun fondamento e senza alcuna specifica deduzione, a contestare la propria ignoranza dei fatti e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Compagnia, essendo invece chiaramente emersi dai documenti prodotti in allegato alla citazione, sia il suo stato soggettivo di malafede, sia il pieno diritto restitutorio dell'attrice, elementi tali da far configurare, pur non necessario, l'elemento soggettivo del dolo o comunque della colpa grave.
5 Considerato l'oggetto e il concreto svolgimento del giudizio, si stima congrua una somma equitativamente determinata in 1.000,00 euro a favore della controparte.
Segue ex lege, ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., l'ulteriore condanna, nella stessa misura, al pagamento in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la CP_1 Parte_1 somma di € 11.185,58, oltre a interessi legali dalla data dell'erogazione indebita (10/9/2018) al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice CP_1 [...] elle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato Parte_1
e in € 294,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
- condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. la parte convenuta a pagare in favore della CP_1 parte attrice 'ulteriore somma di € 1.000,00; Parte_1
- condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. la parte convenuta a pagare in favore della CP_1
cassa delle ammende la somma di € 1.000,00.
Così deciso in Pordenone, in data 10/4/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749/2023 del R.G. Trib. in data 25/9/2023, promossa d a
- in persona del procuratore speciale pro Parte_1 tempore con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, (C.F. ; P.IVA Parte_2 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Guidoni e dall'avv. Francesco Gasparinetti;
P.IVA_2
a t t r i c e
c o n t r o
- nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Cesaratto;
c o n v e n u t o
avente per oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/2/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio depositato in via telematica in data 10/12/24 e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertata la fondatezza del credito dell'attrice e l'indebito trattenimento da parte del convenuto delle somme erroneamente corrispostegli dalla Compagnia, per il disposto dell'art. 2033
c.c. o, in subordine, dell'art. 2041 c.c. (o come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante),
1 condannare il signor al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 11.185,58, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data dell'erogato ristoro (10.09.2018) o, in via gradata, dalla data del primo atto di costituzione in mora trasmesso alla convenuta (15.05.2019), sino al saldo effettivo. Condannare, altresì, il convenuto al versamento dell'importo di € 2.000,00 o di quell'altra somma, maggiore o inferiore, ritenuta più congrua dall'Ill.mo Giudicante anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96, III comma, c.p.c. per l'atteggiamento ostruzionistico denotato dal convenuto durante la fase stragiudiziale attraverso la ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e C.P.A. In via istruttoria: ammessi i documenti prodotti dall'attrice, assumere le prove per interpello e testi rubricate dalla Reale Mutua nella propria memoria n. 2”.
- parti convenute, come da comparsa di costituzione e risposta depositata di data 5/12/2023 e quindi:
“Nel merito Respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Compensi e spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di alla restituzione, ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 11.185,58, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data dell'erogazione, nonché l'ulteriore condanna a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha rappresentato di aver effettuato nei confronti del convenuto due pagamenti. Un primo bonifico, dell'importo di € 23.000,00, era stato eseguito in data 27/10/2017
(doc.7 allegato alla citazione), “... a saldo, anche in via di transazione, di quanto dovuto dalla
e dai suoi assicurati in conseguenza del sinistro e/o della Parte_3 polizza sopra indicati ...”, come documentato da “atto di liquidazione e transazione” firmato dal convenuto (doc.8). Più precisamente, si era trattato della liquidazione del danno subito da
[...]
a seguito di infortunio sul lavoro riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, CP_1
assicurato con la Compagnia. Il secondo pagamento, di € 11.185,58, avvenuto tramite assegno non trasferibile emesso in data 30/7/2018 e incassato il giorno 10/9/2018 (doc. 9), era dipeso da un
2 errore, perché la somma avrebbe dovuto essere corrisposta non al terzo danneggiato ma al legale che aveva assistito l'assicurato, come desumibile dalla richiesta dello stesso professionista (doc.10)
e dal conseguente ulteriore pagamento a suo favore (doc.11) per il medesimo importo di quello erroneamente eseguito a favore di L'attrice ha allegato di aver comunicato al CP_1 convenuto l'errore nel pagamento e di aver conseguentemente richiesto la restituzione della somma da questi indebitamente ricevuta, essendo rimaste inevase sia la formale richiesta di restituzione
(doc.12), sia i due successivi inviti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (doc.13), inerzia ingiustificata cui è stata ricondotta la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 5/12/2023 si è costituito in giudizio il convenuto, genericamente contestando la ricostruzione avversaria. Eccependo di non essere a conoscenza degli importi dovutigli a titolo risarcitorio dalla Compagnia, attendendo l'assolvimento dell'onere della prova dell'indebito da parte della attrice e contestando i presupposti della responsabilità aggravata, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate nei CP_1
suoi confronti.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti, preceduta dal deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte della sola attrice, è stata fissata dal giudice precedente assegnatario l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con la concessione di termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi, cui ha provveduto solo parte attrice. Nell'ultima udienza del giorno 14/2/2025, tenuta dal giudice nuovo assegnatario, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. ha agito, in via principale, chiedendo la ripetizione Parte_1 dell'indebito oggettivo.
Contrariamente a quanto genericamente sostenuto nella comparsa di costituzione del convenuto,
l'attrice ha fornito la prova documentale di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, cioè dell'avvenuto pagamento e dell'assenza di causa debendi.
2.1. Quanto al primo elemento costitutivo, sono stati innanzitutto documentati, in via di premessa, i rapporti tra le parti. È stato prodotto il contratto tra la Compagnia e per CP_2
l'assicurazione della responsabilità civile derivante dall'attività professionale (doc.2). Quindi, è stata allegata copia degli atti dei procedimenti conseguiti all'infortunio sul lavoro subito da
[...]
[...] [..
[...] da cui è originata la responsabilità del datore di lavoro assicurato Parte_4 CP_2
(doc.3, 4, 5). In tale contesto, ha fornito la prova documentale (doc. 6, 7, 8) di Parte_1
aver raggiunto un accordo transattivo con l'infortunato, in forza del quale quest'ultimo ha ricevuto un risarcimento di 23.000 euro. La sottoscrizione dell'“atto di liquidazione e transazione” da parte dell'odierno convenuto smentisce oggettivamente la sua affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione, di non essere stato a conoscenza di quanto dovutogli dall'assicurazione. In altri termini, dopo aver ricevuto il pagamento della somma quietanzata, “... definitivamente convenuta a saldo, anche in via di transazione, di quanto dovuto dalla e Parte_3
dai suoi assicurati in conseguenza del sinistro ...”, con conseguente “... rinuncia a qualsiasi pretesa
...” (così l'atto di liquidazione e transazione), era ben consapevole che null'altro CP_1
avrebbe dovuto essergli corrisposto a titolo risarcitorio dalla Compagnia. Ulteriore indiretta conferma della piena conoscenza dell'insussistenza di un diritto all'ulteriore pagamento, e quindi della mala fede dell'accipiens rilevante ex art. 2033 c.c., si ricava dalle circostanze e dalle modalità del secondo pagamento, avvenuto a distanza di quasi un anno e non accompagnato da una quietanza o dalla specificazione di una qualche causale.
Il secondo pagamento indebito, peraltro non contestato, è stato provato mediante produzione della copia dell'assegno, con la sottoscrizione della girata per l'incasso da parte del beneficiario
[...]
(doc.9). CP_1
2.2. L'inesistenza della causa debendi risulta, da un lato, dai documenti relativi alla liquidazione del risarcimento a favore del danneggiato, di cui si è detto al paragrafo che precede, d'altro lato dagli ulteriori documenti da cui risulta il corrispondente debito dell'assicurazione nei confronti del legale del proprio assicurato (doc.10 e 11).
I primi forniscono la prova che non avrebbe avuto più nulla da pretendere dalla CP_1
Compagnia. Dai secondi si desume che il pagamento, eseguito per errore a favore di CP_1
avrebbe dovuto essere disposto a favore di altro soggetto, così come poi di fatto
[...]
concretamente avvenuto.
2.3. La fattispecie, così come ricostruita, costituisce un indebito soggettivo ex latere accipientis, che rientra nell'ipotesi dell'indebito oggettivo, perché il solvens ha pagato un debito proprio (da cui la differenza con l'indebito soggettivo, che presuppone il pagamento di un debito altrui), ma a favore di un soggetto diverso dal creditore, come tale privo del diritto di ritenere quanto ricevuto in pagamento.
4 3. Chiarita la fondatezza della domanda principale, devono essere accolte parzialmente anche quelle accessorie.
3.1. Essendo l'accipiens, per i motivi sopra esposti, in mala fede al momento della ricezione del pagamento indebito, stato soggettivo consistente “... nella conoscenza dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento ...” (Cass. 5575/2003), egli è tenuto ex art. 2033 c.c. a corrispondere gli interessi legali dal giorno del pagamento (10/9/2018), non essendo stata dedotto e provato dalla parte attrice, nemmeno in via presuntiva, un maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., né essendo automaticamente dovuta la rivalutazione, non trattandosi di debito di valore.
3.2. L'integrale soccombenza della parte convenuta ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente, secondo valori minimi per tutte le fasi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
3.3. Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. La norma invocata “... configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ...” (Cass.
29812/2019 e successive conformi).
Nel caso in esame ha resistito pretestuosamente, abusando dello strumento CP_1 processuale, perché, pur avendo ricevuto la diffida alla restituzione dell'indebito e ben due inviti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, è rimasto inerte e silenzioso, senza sollevare alcuna obiezione o questione, costringendo controparte ad agire in giudizio e poi non formulando sostanzialmente alcuna difesa in sede processuale, essendosi limitato genericamente, senza alcun fondamento e senza alcuna specifica deduzione, a contestare la propria ignoranza dei fatti e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Compagnia, essendo invece chiaramente emersi dai documenti prodotti in allegato alla citazione, sia il suo stato soggettivo di malafede, sia il pieno diritto restitutorio dell'attrice, elementi tali da far configurare, pur non necessario, l'elemento soggettivo del dolo o comunque della colpa grave.
5 Considerato l'oggetto e il concreto svolgimento del giudizio, si stima congrua una somma equitativamente determinata in 1.000,00 euro a favore della controparte.
Segue ex lege, ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., l'ulteriore condanna, nella stessa misura, al pagamento in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1749/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la CP_1 Parte_1 somma di € 11.185,58, oltre a interessi legali dalla data dell'erogazione indebita (10/9/2018) al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice CP_1 [...] elle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato Parte_1
e in € 294,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
- condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. la parte convenuta a pagare in favore della CP_1 parte attrice 'ulteriore somma di € 1.000,00; Parte_1
- condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. la parte convenuta a pagare in favore della CP_1
cassa delle ammende la somma di € 1.000,00.
Così deciso in Pordenone, in data 10/4/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
6