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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n r.g. 286/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
VENTURINI
ATTRICE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
BUTTO MARCO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ANDREA GHIDINA
CONVENUTE
(P.IVA ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. LAURA CANDUSSO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
- accertata e dichiarata la responsabilità dell' Controparte_1 già e dell'
[...] Controparte_3 [...]
che nell'effettuare il trasporto della IGa Controparte_4 Parte_3 all'Ospedale di Palmanova causava per negligenza, imprudenza e imperizia del personale intervenuto, lesioni ad entrambe le ginocchia, cui seguiva la perdita totale dell'autosufficienza da parte della IGa e l'allettamento fino alla fine dei suoi giorni, per l'effetto, condannare, in Pt_3
solido tra loro le parti convenute al risarcimento a favore dell'attrice dei danni tutti, nessuno
1 escluso, patiti dalla IGa nella somma che risulterà a seguito di istruttoria, ovvero sarà Pt_3
ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi di legge sulla somma rivalutata dalla data del fatto per cui si procede al saldo, nonché gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della notificazione del presente atto.
Sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria:
- si insiste per l'assunzione dei testimoni indicati.
“Si indica quale testimone il IG , residente a [...]. Tes_1
Vero che il IG ricorda che il giorno 12.08.2016, due giorni prima dei fatti per cui Tes_1
è causa, lui e la moglie avevano trascorso alcune ore a Cervignano presso Parte_1
l'abitazione della suocera, IGa . Parte_3
Vero che il IG ricorda che la IGa in quell'occasione era di buon umore, Tes_1 Pt_3
deambulava in autonomia su tutto il primo piano dell'abitazione.
Vero che il IG ricorda di aver cenato con la moglie e la suocera e che la stessa volle Tes_1
sparecchiare e riassettare la cucina, dopo il pasto.
Vero che il IG ricorda che la IGa al momento del congedo consegnava loro Tes_1 Pt_3
dei cibi cucinati da lei nel pomeriggio da portare ai nipoti per il pranzo del giorno dopo.
Vero che il IG ricorda che la IGa indossava un paio di scarpe per anziani Tes_1 Pt_3
senza tacco e con chiusura a strappo.
Vero che la SI invitava spesso a pranzo la figlia, il genero ed i nipoti preparando ella Pt_3
stessa le pietanze e organizzandosi da sola per preparare e rassettare la casa.
Vero che la IGa spesso preparava dei cibi che poi consegnava alla figlia ed ai nipoti Pt_3
perché li consumassero a casa loro.
Vero che la IGa spesso usciva con la figlia, il genero ed i nipoti durante il fine settimana Pt_3
per pranzare assieme in qualche locale.
Vero che dal giorno 14.08.2016 la quotidianità che la IGa conosceva venne spazzata via Pt_3 rompendo per sempre quell'equilibrio: ella non fu più in grado di deambulare, perse ogni autonomia, spegnendosi a poco a poco in un letto di ospedale il giorno 03.01.2021, senza aver potuto più fare rientro nemmeno un giorno nella propria dimora.
Vero che dal giorno 14.08.2016 la IGa che fino ad allora aveva vissuto da sola nella sua Pt_3
abitazione di Cervignano del Friuli non è più stata in grado di camminare e ha trascorso tutto il suo tempo allettata, fino al suo decesso.
2 Si indicano quali testimoni il IG , residente a [...]ed il IG _2
, residente a [...]. Testimone_3
Vero che la IGa indossava normalmente un paio di scarpe per anziani senza tacco e con Pt_3
chiusura a strappo.
Vero che la SI invitava spesso a pranzo la figlia, il genero ed i nipoti preparando ella Pt_3
stessa le pietanze e organizzandosi da sola per preparare e rassettare la casa. Vero che la IGa spesso preparava dei cibi che poi consegnava alla figlia ed ai nipoti perché li consumassero Pt_3
a casa loro.
Vero che la IGa spesso usciva con la figlia, il genero ed i nipoti durante il fine settimana Pt_3
per pranzare assieme in qualche locale.
Vero che dal giorno 14.08.2016 la quotidianità che la IGa conosceva venne spazzata via Pt_3 rompendo per sempre quell'equilibrio: ella non fu più in grado di deambulare, perse ogni autonomia, spegnendosi a poco a poco in un letto di ospedale il giorno 03.01.2021, senza aver potuto più fare rientro nemmeno un giorno nella propria dimora.
Vero che dal giorno 14.08.2016 la IGa che fino ad allora aveva vissuto da sola nella sua Pt_3
abitazione di Cervignano del Friuli non è più stata in grado di camminare e ha trascorso tutto il suo tempo allettata, fino al suo decesso.
Vero che ha mantenuto sempre un contatto telefonico quotidiano con la nonna, Tes_2
telefonandole ogni giorno nel tardo pomeriggio verso le 17:00 -18:00”.
- si chiede inoltre di ammettersi nuova CTU medico-legale volta a quantificare i danni derivati alla stessa in seguito all'evento di cui in narrativa.
In ogni caso:
Spese di lite tutte rifuse, comprese quella della CTU ammessa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese del giudizio per ATP rifuse, comprensive del rimborso per le spese della C.T.U.”
Per Parte_2
“Nel merito in via principale:
1. respingere, siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti dell'associazione Parte_1 Parte_2
;
[...]
3 2. respingere, siccome del tutto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti della Parte_4 [...]
. Parte_2
Nel merito in via subordinata
1. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'associazione
, ritenere e dichiarare che la terza chiamata in causa, la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, Controparte_2
in Via Corte d'Appello n. 11, cap. 10122, è tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare, giusta polizza assicurativa n. 2016/03/2244946, l'associazione e Parte_2
pertanto si chiede di condannare la stessa Compagnia assicurativa a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice per capitale, interessi e spese legali, o comunque a rifondere all' la somma che eventualmente la Controparte_5
stessa sarà tenuta a corrispondere alla sig.ra , per capitale, interessi e spese legali, Parte_1
nonché a rifondere all' la somma che la stessa Controparte_5
sarà tenuta a corrispondere come spese legali, oltre IVA e CPA al proprio Parte_2
avvocato in caso di totale o di parziale soccombenza nella presente causa;
2. respingere, in ogni caso, siccome del tutto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla Parte_4
nei confronti della . Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l' : Parte_4
“Nel merito, per le causali di narrativa, accertata l'inopponibilità alla convenuta Pt_4 dell'accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento n. 3412/18 RG Tribunale di Udine, respingere la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto.
Ancora nel merito: accertare che l' convenuta non è responsabile per i fatti commessi dal Pt_4
personale della Convenuta Parte_2 Parte_5
In via riconvenzionale trasversale: condannare la Convenuta Controparte_6
a manlevare e tenere indenne l' Convenuta da qualsivoglia pretesa attorea connessa Pt_4 all'attività posta in essere dal personale della e condannare la stessa Parte_2 Parte_2
4 a rifondere all' convenuta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice per tale Pt_4
causa.
In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi.
In via subordinata istruttoria, nella sola e denegata ipotesi che il Giudice ravvisi qualche negligenza nella condotta dei sanitari dell' che possa aver contribuito a determinare la successiva Pt_4
condizione di non autosufficienza di , per completezza si ritiene di insistere perché il Parte_3
Giudice ordini a parte attrice, ex art. 210 C.P.C., di esibire la domanda di ricovero di Parte_6 presso l'A.S.P. Sarcinelli di Cervignano del Friuli”
Per la Società Reale Mutua di Assicurazioni:
In via principale: per i motivi di cui in narrativa, respingersi le domande tutte avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto Parte_2
e in diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata dalla predetta nei confronti della Compagnia Società Parte_2 CP_2
[... Assicurazioni.
In ogni caso, sempre per i motivi di cui in narrativa, mantenere in capo a
[...]
le spese legali per la resistenza nel presente giudizio. Parte_2
Spese legali interamente rifuse.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la fondatezza delle domande avanzate da : Parte_1
- accertare la quota di responsabilità in capo a con Parte_2
esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale con Parte_4
[...]
- ridurre la domanda attorea sulla base delle eccezioni di cui in narrativa
- conseguentemente limitare l'obbligo di manleva di Controparte_7
sulla base delle condizioni contrattuali di cui in narrativa, tenendo altresì
[...] conto della somma di € 5.000 versata da ante Controparte_7
causam
- mantenere in capo a le spese legali per la resistenza Parte_2
nel presente giudizio.
Spese legali interamente rifuse o quanto meno compensate.”
5 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
, erede di agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di Parte_1 Parte_3
tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dalla de cuius per effetto della condotta tenuta dal personale della (d'ora in avanti ) e dall' Parte_2 Parte_2 Pt_4 [...]
(d'ora in avanti “ ”) in occasione del trasporto, del successivo Parte_4 Parte_4 Pt_4 ricovero della IGa presso l'Ospedale di Palmanova e delle cure alla stessa erogate. Pt_3
La resiste, chiedendo la chiamata in causa della propria assicuratrice. Parte_2
L resiste, chiedendo che la mantenga indenne da qualsiasi conseguenza Pt_4 Parte_2
negativa.
La terza chiamata si associa alle difese dell'assicurata, eccependo i limiti di operatività della copertura assicurativa con riferimento alle spese di giudizio.
Con sentenza non definitiva n° 432/24 si è già deciso che:
- ha tenuto nell'occasione un contegno inadempiente, che la rende responsabile dei Parte_2
conseguenti danni patiti dalla sig.ra Pt_3
- risponde in solido con ex art. 2049 c.c.; Pt_4 Parte_2
- la domanda risarcitoria azionata in via autonoma nei confronti di è infondata e va Pt_4
respinta;
- sussiste in pieno l'operatività della copertura assicurativa invocata da Parte_2
La causa è stata rimessa in istruttoria;
disposta CTU collegiale, essa è stata trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva ha già deciso che il personale di nel corso Parte_2 dell'intervento di assistenza sanitaria del 14.8.2016 a favore di ha tenuto un contegno Parte_3
inadempiente che ha determinato una lesione alla rotula sinistra della paziente.
In sostanza, si è accertata la sussistenza di un nesso (sotto il profilo della causalità materiale) fra la condotta in questione ed il riportato evento lesivo, nonché di un ulteriore nesso (sotto il profilo della causalità giuridica) fra l'evento e la prima delle conseguenze dannose lamentate: la perdita dell'integrità fisica.
La causa prosegue per stabilire:
a) l'entità della lesione cagionata all'integrità fisica della paziente, per la monetizzazione;
b) se vi è un nesso eziologico (causalità giuridica) anche con gli ulteriori pregiudizi lamentati da parte attrice, ovvero
6 - la definitiva perdita delle residue capacità deambulatorie e della residua autonomia personale in capo alla paziente, per via del lungo percorso di cure ed interventi che si sono resi necessari a seguito della lesione patita
- le conseguenti spese.
***
Sull'aspetto sub a), il collegio dei CTU ha accertato trattarsi di frattura composta ed incompleta della rotula sinistra (“infrazione”), senza esiti permanenti, comportante un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 20 giorni (legata all'immobilizzazione in tutore), al 50% per 10 giorni ed al 25% per ulteriori 10 giorni.
Valutazione su cui non vi sono contestazioni.
***
Sull'aspetto sub b), il collegio afferma:
- al momento dell'evento la sig.ra era anziana, affetta da polipatologie, molte delle quali Pt_3
insistenti sulla funzione deambulatoria;
- la frattura della rotula non ha avuto un ruolo nella riduzione della capacità motoria;
- è stata piuttosto la necessità di immobilizzare le ginocchia con tutore ad agire da occasione determinante l'evoluzione conclusiva di un quadro disfunzionale deambulatorio già avanzato.
***
Occorre partire dall'insegnamento dato dalla Suprema Corte in casi simili (n° 28986/19; n°
26851/23).
La lesione dell'integrità psicofisica non è il danno alla salute, ma solo il suo presupposto.
Il danno consiste nella menomazione, suscettibile di accertamento medico-legale, arrecata dalla lesione ed, in caso, nella forzosa rinuncia: nella perdita, cioè, della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell'infortunio.
Per giungere al risarcimento di simili danni si devono accertare due nessi di causa: il primo, tra condotta lesiva e lesione;
il secondo, tra lesione e conseguenze dannose lamentate.
Il primo nesso va indagato secondo le regole della causalità materiale, e dunque applicando i criteri dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.
Il secondo va indagato individuando un nesso di causalità giuridica tra la lesione e la menomazione (e le ulteriori, conseguenti, rinunce), in base al principio espresso dall'art. 1223 c.c.
Quanto al nesso di causalità giuridica, va ulteriormente ricordato che spetta al giudice stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento, costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quest'ultimo, e quali no, comparando le condizioni del
7 danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.
***
Allorché, come nella fattispecie, in capo alla vittima del fatto illecito preesistano malattie o menomazioni, tale situazione può astrattamente incidere sia sul nesso di causalità materiale, che su quello di causalità giuridica.
Quando un evento dannoso risulta riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale (concetto in cui rientra lo stato fisico/patologico preesistente, indipendente dalla condotta umana), l'autore del fatto illecito risponde dell'evento in toto, in base ai criteri di equivalenza tipici della causalità materiale. La concausa naturale, in questa indagine, rimane dunque irrilevante.
Quest'ultima è importante invece sul piano dell'accertamento del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione dei pregiudizi conseguenti, così da ascrivere all'autore della condotta illecita un obbligo risarcitorio che escluda le conseguenze dannose legate all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.
La delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile va accertata col criterio controfattuale, ovvero stabilendo che cosa sarebbe accaduto se l'infortunio non si fosse verificato.
Se le conseguenze possono ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per un'ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali ultimi andranno perciò valutati e quantificati tutti come se a patirli fosse stata una persona sana.
Se invece lo stato anteriore della vittima ha contribuito al consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito, occorre distinguere quali, tra i postumi derivati dalla lesione, sono "conseguenza immediata e diretta" dell'infortunio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c. e quali no.
***
Nella fattispecie, l'esistenza di un nesso di causalità materiale fra condotta illecita e lesione patita dalla sig.ra alla sua integrità psicofisica è già stato affermato con la precedente Pt_3
sentenza.
In relazione all'accertamento della causalità giuridica, va detto che quanto riportato dal collegio dei CTU rende evidente l'esistenza di un legame causale fra l'infortunio patito e tutti i postumi lamentati, a prescindere dalle diverse conclusioni che esso espone.
8 Infatti la seconda relazione dei consulenti (cfr. pag. 18) mostra pianamente che, senza l'evento lesivo inferto all'integrità dell'articolazione del ginocchio della paziente, non si sarebbe determinato uno stato algico tale da imporre ai sanitari la giusta cautela di immobilizzarla immediatamente e di impostare le conseguenti robuste terapie farmacologiche anticoagulanti e chirurgiche;
fattori che, così innescati, hanno poi portato, a loro volta, alle ulteriori e definitive conseguenze lamentate, ovvero la “perdita della capacità di deambulare in autonomia”.
L'equivoco in cui cade il collegio consiste nel ritenere che la lesione accertata (infrazione rotulea) non fosse in grado di per sé a condurre agli esiti ultimi lamentati, e che il tutto dipenda al più dall'immobilizzazione delle ginocchia realizzata dai sanitari, da intendersi come mera
“occasione” irrilevante.
In realtà si deve distinguere l'occasione, intesa come l'ultimo degli antecedenti causali, dal cosiddetto momento rivelatore, privo assolutamente di una qualsivoglia efficienza causale.
Ebbene, nella fattispecie l'immobilizzazione costituisce “occasione” vera e propria, avente efficacia causale, e non un momento meramente rivelatore di una situazione inevitabilmente destinata a verificarsi in autonomia.
Dalla stessa relazione dei CTU si comprende agevolmente che, togliendo dalla serie causale l'infrazione rotulea patita dalla paziente, non ci sarebbe stato lo stato algico che ha condotto i sanitari ad applicarle dei tutori (per dieci giorni al ginocchio destro: per ventinove giorni al sinistro), ad immobilizzarla a letto, a somministrarle farmaci anticoagulanti;
fattori tutti che, a loro volta, concausavano un ematoma al muscolo psoas sinistro e un altro ematoma retroperineale.
In tale quadro, appare chiaro che la perdita definitiva della capacità di deambulare e il definitivo allettamento è la conseguenza meno improbabile della serie causale scatenata dall'inadempimento di Le altre cause predicate (anche dal collegio), ovvero le preesistenti condizioni Parte_2
“ipotoniche-ipotrofiche” dell'apparato osteoarticolare della paziente in un quadro disfunzionale deambulatorio già avanzato, hanno avuto sicuramente avuto un ruolo, ma non tale da togliere rilievo decisivo alla lesione patita durante l'intervento del personale di Parte_2
Va ribadito infatti che, prima del ricovero, la persona era in grado di ergersi in piedi e muoversi da sola per casa propria, e che i paramedici erano stati chiamati in causa solo per trasportarla in ospedale per accertamenti legati ad un malessere di tipo respiratorio;
col loro intervento, invece, si sono prodotti una frattura ed un dolore prima assenti, ed un obbligo prolungato di immobilità a letto.
Anche a voler definire ciò “occasione”, essa resta una situazione che non si sarebbe verificata senza l'evento lesivo scatenante di cui ci si occupa.
9 Va dunque affermato che ed (quest'ultima ex art. 2049 c.c.) devono Parte_2 Pt_4
risarcire ex artt. 2056 e 1223 c.c. i seguenti pregiudizi che costituiscono conseguenza “immediata e diretta” dell'illecito:
- il danno biologico direttamente inferto alla paziente (frattura composta ed incompleta della rotula sinistra);
- il conseguente danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva;
- il danno da perdita definitiva della capacità di deambulare ma in autonomia e di vivere a casa propria con relativa autosufficienza;
- il danno legato alle conseguenti spese mediche, di degenza, di cura personale.
Con riferimento agli ultimi due punti, la causa deve essere rimessa in istruttoria.
La vittima, infatti, al momento dell'evento presentava un quadro di menomazioni pregresse che hanno fatto sì che anche una semplice frattura composta ed incompleta di una rotula (di per sé inidonea a causare postumi permanenti su un soggetto sano) abbia scatenato la definitiva perdita della sua autonomia.
La Suprema Corte (n° 28986/19, pag. 22) ha chiarito che, una volta stabilito che le conseguenze del fatto illecito, a causa di sue menomazioni pregresse, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la condizione preesistente diviene giuridicamente rilevante.
Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perché alla produzione di essa hanno concorso sia l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, il danno, benché in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Ciò detto, per eseguire la stima del danno non patrimoniale patito da chi è portatore di patologie pregresse occorre sia fornita al giudicante una doppia valutazione di tipo medico-legale:
- l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima è complessivamente portatrice all'esito dell'evento lesivo, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in concreto, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio.
10 In questo modo, si potrà trasformare in denaro sia l'invalidità complessivamente riscontrata all'esito dei fatti, sia il grado preesistente di invalidità, e sottrarre quest'ultimo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore.
Si provvede ad un tanto con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che e Parte_2 [...]
Co
(SU ) devono risarcire all'attrice il danno biologico Parte_4
inferto alla paziente (frattura composta ed incompleta della rotula sinistra), il conseguente danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva, il danno da perdita definitiva della capacità di deambulare in autonomia e di vivere a casa propria con relativa autosufficienza, il danno legato alle conseguenti spese mediche, di degenza, di cura personale;
il tutto nei limiti dell'effettiva incidenza dell'illecito accertato, sul danno complessivo riportato, viste le pregresse menomazioni;
b) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
c) spese al definitivo.
Udine, 10.2.2025 Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli
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