Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2024, proposto da
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, S. Marco 63;
contro
Comune di Cornedo Vicentino, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
per l’accertamento
dell’illegittimo silenzio formatosi sull’ istanza di accesso ai documenti formulata dall’epigrafata Amministrazione, e per la condanna del comune di Cornedo Vicentino all’ostensione dei documenti stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cornedo Vicentino;
Vista la memoria del 19 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che, con il ricorso in esame, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha chiesto la condanna del Comune di Cornedo Vicentino all’ostensione degli atti relativi all’“ accadimento nel territorio comunale di fenomeni di dissesto idraulico, geologico ed idrogeologico e relative conseguenze ”, oggetto di istanza di accesso del 22 ottobre 2024, rimasta inevasa;
- che nel corso del giudizio il Comune ha osteso la documentazione richiesta;
- che parte ricorrente, con memoria del 19 febbraio 2025, ha confermato di avere ricevuto i documenti, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
- che il Comune ha insistito per la rifusione delle spese di lite;
Considerato:
- che, per indirizzo costante della giurisprudenza, “ sul ricorso in tema di accesso agli atti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere se la parte ha ricevuto l'ostensione della documentazione richiesta ” (cfr., ex multis , T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 711);
- che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente, deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale presuppone che “ l'operato successivo della parte pubblica si rivel[i] integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2023, n. 5366);
- che, stante l’intervenuta ostensione dei documenti richiesti e tenuto conto dell’elevata complessità della vicenda sottostante (oggetto, peraltro, di altro contenzioso pendente presso questo Tribunale), sussistono le condizioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO