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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1914 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. DEL STABILE FRANCESCO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. TOMMASELLI CLARA;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione OI-001799969 notificatagli dall' il 14.06.2024 per € CP_1
27.285,90 a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2018 oltre spese di notifica sulla base dell'atto di accertamento prot. n.
6500.22/08/2019.0129589 del 22.08.2019 contestando, tra l'altro, la propria legittimazione passiva sostanziale.
L' , costituendosi in giudizio, ha documentato di aver emesso in data CP_1
12.02.2025 provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione in quanto la ricorrente, stante l'avvenuta cessazione il
17.01.2017 dalla carica di rappresentante legale della “Soc. Agr. Regno delle due Sicilie s.r.l.”, non poteva dirsi responsabile del mancato versamento delle quote a carico dei lavoratori relative all'annualità 2018.
L' ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate;
la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell' . CP_2
*** L'annullamento dell'ordinanza opposta e la pacifica infondatezza della pretesa sanzionatoria determinano la cessazione della materia del contendere. Le spese vanno poste a carico dell' , che ha ammesso la CP_2
fondatezza del motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione passiva sostanziale. Si liquidano le sole fasi di studio ed introduttiva perché la causa è stata decisa in prima “udienza” nella quale è venuta meno ogni contesa.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a CP_1
rifondere a le spese di lite, liquidate in € 1500 oltre i.v.a. Parte_1
c.p.a rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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