Articolo 566 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 565Articolo 567
Versione
12 maggio 1963
Art. 566. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1947-48, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere per la com-
petenza propria dell'esercizio finanziario
1947-48 (articolo 562) ....................... L. 34.841.539,81 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 564) ..... " 27.598.739,31 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " -
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1948 ... L. 62.432.279,12
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963