Sentenza 25 giugno 1976
Massime • 1
Nel caso in cui la Corte suprema rilevi d'ufficio la inammissibilita dell'appello, non dichiarata dal giudice di secondo grado, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare sul merito di un'impugnazione inammissibile. Nel caso, invece, in cui rilevi una ragione di inammissibilita dell'appello pregiudiziale rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado, la Corte suprema deve limitarsi a sostituire la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo di questa conforme al diritto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1976, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1976 |
Testo completo
Nel caso in cui la Corte suprema rilevi d'ufficio la inammissibilita dell'appello, non dichiarata dal giudice di secondo grado, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare sul merito di un'impugnazione inammissibile. Nel caso, invece, in cui rilevi una ragione di inammissibilita dell'appello pregiudiziale rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado, la Corte suprema deve limitarsi a sostituire la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo di questa conforme al diritto.*