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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16797 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11323 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 16/11/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MASELLA MARIA GRAZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 01/10/1986), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CU SA giusta procura speciale in atti;
2 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
premesso che in data 01 giugno 2014 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nasceva la figlia (Roma, 03 dicembre 2015), Per_1
esponeva che con sentenza del Tribunale civile di Roma
7100/2022 del 09/05/2022 venivano dichiarati la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
con residenza presso la madre nella ex casa familiare di via
BA AR di Francia n.91, il padre è obbligato a 3 contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione dell'assegno perequativo mensile di euro 250,00 a decorrere dal deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese extra;
viene regolamentato il diritto di visita del padre;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimoni,
disporre il regime paritario di frequentazione dei genitori con o in alternativi 12 pernotti presso il padre, prevedere che Per_2
ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nel periodi di permanenza della figlia presso di sé o in caso di previsione di 12 pernotti presso il padre di porre carico dello stesso un assegno di mantenimento nella misura Euro 100,00 al mese, porre le spese straordinarie al 50% tra le parti, consentire infine a ciascun genitore di far visita alla figlia uno/due giorni a settimana quando si trova presso l'altro genitore.
Il lamentava che il regime di frequentazione Parte_1
previsto in sede di separazione era squilibrato in favore della madre residuando il rapporto della bambina con il padre nonostante la medesima fosse felice di vedere il padre e fosse ben inserita nel nuovo nucleo familiare costituito dal ricorrente e la nuova compagna dalla quale, nell'anno 2022, aveva avuto un 4 altro figlio;
che nella situazione attuale la figlia veniva privata della possibilità di frequentare il fratellino al quale era legata da sentimenti di “ affetto, stupore e tenerezza” e della possibilità,
nel corso della frequentazione infrasettimanale presso il padre, di poter cenare con il fratellino dovendo tornare a casa dalla madre prima delle cena;
che la posizione della casa paterna era ottimale rispetto alla casa materna e alla scuola pertanto la frequentazione andava rivista su un piano paritario;
che dal punto di vista economico il ricorrente lavorava come dipendente con uno stipendio mensile di Euro 1.300, mentre la compagna lavorava con uno stipendio di Euro 1.000, ed infine aveva oneri derivanti dalla locazione pari ad Euro 500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio che non si CP_1
opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla conferma delle condizioni afferenti l'affidamento condiviso e al collocamento di presso la Per_1
medesima ma si opponeva alle modifiche inerenti la frequentazione ed il mantenimento chiedendo di porre a carico del padre un assegno di mantenimento di Euro 400 mensili oltre al
50% delle spese extra e di autorizzare il versamento in misura integrale dell'assegno unico in suo favore, confermare infine il vigente regime di frequentazione padre-figlia. 5
La , preliminarmente, rappresentava che all'epoca CP_1
le parti avevano presentato un ricorso congiunto per la separazione ma poi il non aveva voluto ratificare in udienza Parte_1
l'accordo e successivamente, a seguito di ulteriori trattative, era stato raggiunto un nuovo accordo anche questo non sottoscritto dal ricorrente;
che dopo l'emissione della nota sentenza di separazione il aveva instaurato una mediazione per la divisione della Parte_1
casa che si era conclusa con la cessione del 50% della quota in favore della resistente;
che quanto alla avversa richiesta di modifica del regime di frequentazione non vi erano i presupposti per l'accoglimento in quanto il ricorrente aveva un lavoro con orari piuttosto rigidi, iniziava la giornata lavorativa alle ore 5:00
del mattino per cui era costretto ad uscire di casa alle ore 4:00 e così tutti i giorni tranne i venerdì alternati perché il giovedì la figlia rimaneva a dormire presso di lui e pertanto iniziava a lavorare la mattina dopo alle ore 9:00 ma qualche venerdì aveva dovuto riportare la figlia dalla madre non potendo entrare alle ore
9:00; che inoltre la nascita del fratello aveva influito sulle abitudini di che aveva difficoltà a dormire in quanto il Per_1
piccolo, a causa della tenera età, a volte piangeva di notte disturbando il sonno della bambina e pertanto chiedeva la conferma del vigente regime di visita;
che quanto al reddito il 6 ricorrente guadagnava Euro 1.600 per 14 mensilità e non aveva più il carico della rata di mutuo avendo nel frattempo ceduto a titolo oneroso la propria quota alla che di contro si trovava CP_1
ad affrontare un mutuo con una rata mensile di Euro 1000; che la resistente guadagnava Euro 1.200 e pagava un mutuo di Euro
1.000 mensili grazie al contributo dei propri genitori.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, si riservava e successivamente con ordinanza del 15 giugno 2023 confermava i vigenti provvedimenti con eccezione della disciplina dei tempi di permanenza della figlia presso il padre e segnatamente “il padre terrà con sé , Per_1 Per_1
tutte le settimane, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita
scolastico del martedì al giovedì mattina (ingresso a scuola
ovvero fino alle ore 8.30 in caso di chiusura scolastica)”, infine rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 17686 del 2023 il Tribunale
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, con ordinanza del 14 maggio 2024, rinviava le parti 7 davanti al GOP dott.ssa per il tentativo di Per_3
conciliazione -che tuttavia non andava a buon fine- e rinviava la causa all'1 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'1 luglio 2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento, il collocamento, il mantenimento e la frequentazione della figlia e il Per_1
riconoscimento del diritto della resistente a percepire CP_1
integralmente l'assegno unico.
A quest'ultimo riguardo giova subito precisare che l'assegno unico va ripartito tra le parti come per legge, 50% per ciascuno, salvo diverso accordo.
In ordine alla figlia , mette conto evidenziare che non Per_1
vi è contestazione alcuna tra i genitori in ordine all'affidamento condiviso, al collocamento della medesima presso la madre di talché possono essere confermate le predette condizioni separative meglio trascritte in dispositivo.
Ciò premesso venendo al tema del mantenimento di il Per_1
ricorrente lamenta le spese da sostenere a seguito della nascita del 8 secondo figlio, l'onere locatizio ed i costi conseguenti all'ampliamento del regime di frequentazione.
Ad avviso di questo Collegio le eccezioni sollevate non colgono in buona parte nel segno.
Ed invero gli impegni economici conseguenti alla nascita del secondo figlio sono stati assunti nella consapevolezza dei pregressi impegni verso la prima figlia.
Inoltre se è pur vero che c'è un costo per il canone di locazione della casa di abitazione è altrettanto vero che la compagna del ricorrente contribuisce al menage familiare e pertanto l'onere locatizio deve presumersi in capo ad entrambi e quindi in misura pari ad Euro 350,00 (quota del 50%) per il solo ricorrente.
Quanto alla frequentazione, non può trovare accoglimento la domanda di regime paritario proprio alla luce dei turni di lavoro ad es. ottobre 2023 da cui si evince che su 22 giorni lavorativi 16 si sono svolti con orario dalle 5 di mattina e nel mese di novembre
2023 su 19 giorni lavorativi 12 con orario dalle 5 di mattina e quindi piuttosto impegnativi anche in considerazione degli oneri di accudimento anche dell'altro figlio.
Né d'altra parte può trovare accoglimento la domanda della resistente che vorrebbe ritornare al precedente regime stante la 9 buona prova di sé che la vigente frequentazione ha dato ed i dedotti problemi di sonno della bambina sono rimasti privi di adeguati riscontro medico.
Ciò posto, il è titolare di uno stipendio mensile Parte_1
pari ad Euro 1.600 (comprensivo di straordinari come da dichiarazione resa a verbale) ed ha dichiarato redditi, su dodici mensilità, pari a giusta Mod. 730- 22 € 20.695 netti, CU 2023
€16.093,22, CU 2024 € 21.921,47 netti, CU 2025 Euro 24.310
netti; ha un conto corrente presso Banca Nazionale del lavoro con saldi al 31.12.2020 di Euro 1.227,30 al 31.12.2021 di Euro 189,05
e al 31.12.2022 di Euro 821,87 al 31.12.2024 di Euro 807,92,al
31.03.2025 di Euro 639,51 (vedi estratti conto e dichiarazione sost. di atto notorio), non ha proprietà immobiliari ed è tenuto al pagamento di un canone locatizio di euro 350,00 mensili (quota
50%).
La lavora con uno stipendio mensile pari ad Euro CP_1
1.200 oltre tredicesima e quattordicesima (come da dichiarazione resa a verbale), ha dichiarato redditi da Mod. 730/25 per €
21.802, 730/24 per € 19.447, 730/23 per € 18.038; ha un conto corrente presso con saldi al 31/12/2022 di € 5.057,92, al 31/12/23
€ 7.056,98, al 31/12/24 € 5.414,58, al 31/03/25 € 5.488,59, di contro ha contratto un mutuo per la casa di abitazione con rata 10 mensile di Euro 822,20 fino all'08.02.2053.
In conclusione, considerato che da un lato la compagna del ricorrente contribuisce agli oneri per la locazione ed i genitori della resistente al pagamento della rata di mutuo per la casa di abitazione, tenuto conto dei redditi delle parti e valutato l'ampliamento del diritto di visita con aumento delle spese ma fermo restando l'onere prevalente a carico della madre per la minore, il Collegio ritiene di poter ridurre ad Euro 200,00
mensili l'importo del mantenimento da porre a carico del padre.
Le spese straordinarie andranno ripartite al 50% e previamente concordate tra le parti.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio nonché la parziale reciproca soccombenza quanto al ricorrente circa l'ammontare del mantenimento e quanto alla resistente in ordine al regime di frequentazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11323/2023 R.G.A.C. 11
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. la figlia (03/12/2015) è affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e durante i tempi di permanenza di presso ciascun genitore;
Per_4
2. il padre vedrà e terrà con sé in difetto di diverso Per_1
accordo, con le seguenti modalità: tutte le settimane,
dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 8.30 in caso di chiusura scolastica); a fine settimana alternati, dal venerdì
all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 19,30;
un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 12 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal
16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; per una settimana durante l'inverno (c.d.
settimana bianca) che, in difetto di accordo, si individua nell'ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l'altro genitore con l'intero periodo delle vacanze pasquali;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia;
3. fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Per_1
somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al pagamento Parte_1
in favore della dei relativi importi entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 13 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
4. pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni tutte di cui al suddetto Protocollo;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA