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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 593/2022 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Geraci, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Paternò 86, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(già , Controparte_1 Controparte_2 con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. ), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Coluccino e Luca Polverino, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mario Rutelli 38, presso lo studio dell'avv. Magazzù (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Geraci per : “insiste nei motivi di appello ed in via Parte_1 subordinata nella chiesta ctu”;
avvocati Luigi Coluccino e Luca Polverino per Controparte_1
“…nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi insiste per l'accoglimento
[...] delle già tolte conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 3908/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2022, , proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3908/2021 Reg. Sent., pubblicata il 15 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5858/2018 R.G.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
689/2018, emesso dal Tribunale di Palermo in data 24 gennaio 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di €26.182,26, oltre interessi, a fronte della
[...] fattura n. 82609011010511, del 21 novembre 2016.
2 Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice rileva che l'opposta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito della fattura e di documentazione da cui emerge che il contatore dell'utenza intestata alla era stato manomesso Parte_1 mediante la collocazione di un magnete, così determinandosi un errore nella misurazione dei consumi di energia elettrica pari al 97%, e che l'interessata, presente alle operazioni di verifica, senza contestarne le risultanze aveva dichiarato di “volere pagare la differenza relativa al periodo abitativo”.
Evidenzia, altresì, la genericità delle contestazioni avanzate rispetto al calcolo dei consumi.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante svolge una serie di considerazioni critiche di natura tecnica relativamente alla quantificazione, da parte del personale di nella percentuale del 97% dell'errore di Parte_2 misurazione causato dalla manomissione del contatore.
Contesta, altresì, la ricostruzione dei consumi eseguita mediante il criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, deducendo come siano indimostrati sia il periodo di prelievo fraudolento sia l'entità di quest'ultimo.
Chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio ove ritenuto necessario.
L'appello è infondato.
La pretesa avanzata da cui si riferisce la Controparte_1 fattura azionata, attiene ai consumi relativi ad una utenza intestata a Parte_1
, riguardante l'immobile sito in Palermo, via Casuzze n. 4.
[...]
Dal verbale redatto in data 03 marzo 2014 dal personale di Parte_2 emerge che, al momento della verifica, era stata riscontrata la presenza sul contatore di un magnete che determinava un errore nella misurazione di energia
3 e potenza del 97% (nell'atto si specificava che, rimosso il magnete, la misurazione tornava nella norma).
Come affermato dalla opposta e come emerge dagli atti, gli operatori di
[...]
hanno, quindi, operato la ricostruzione dei consumi sottratti alla Parte_2 rilevazione del contatore mediante il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, riferito al periodo marzo 2011
– marzo 2014 (ossia, di fatto, all'intero rapporto contrattuale, instaurato, secondo quanto dichiarato dalla stessa opponente, il 07 febbraio 2011).
Ciò posto, simile ricostruzione dei consumi non registrati non sarebbe, di per sé, idonea a supportare la domanda di Servizio Elettrico Nazionale.
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
Nel caso in esame, non sono stati allegati elementi specifici, sia pure presuntivi, idonei a consentire di quantificare l'entità del prelievo abusivo nei termini della potenza massima prelevabile tenuto conto delle dimensioni del cavo elettrico.
Nel verbale di verifica si dà atto, però, dell'avvenuto accertamento, da parte del personale di della percentuale di errore indotta dalla Parte_2 manomissione del contatore, pari al 97%.
In proposito, è il caso di ricordare che, come ripetutamente affermato nelle varie giurisdizioni, le attività di accertamento - fra cui quella relativa ad eventuali allacci abusivi - compiute dai dipendenti incaricati dell'esazione dei Pt_2 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrino tra quelle proprie del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, rilevando ai fini dell'assunzione della relativa qualità non la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., con la conseguenza che tali attività attribuiscono pubblica fede
4 all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n. 7075/2020; Cass. Pen, sez. IV, n. 7566/2020; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4711/2002; Tribunale di Roma, n. 7384/2024; Corte di Appello di Palermo, n. 1772/2022).
Per altro verso, le articolate censure tecniche avanzate all'accertamento in sede di impugnazione danno luogo ad una allegazione del tutto nuova, intervenuta ben oltre il verificarsi delle preclusioni assertive in primo grado, ove l'opponente si era limitato a contestare il ricalcolo dei consumi ma non quanto accertato riguardo alle caratteristiche ed all'entità della manomissione.
Ciò posto, e preso atto che i tecnici hanno accertato che i consumi registrati dal contatore, stante l'illecita apposizione del magnete, erano pari al 3%, occorre evidenziare che, stando ai dati relativi all'energia fatturata risultanti dalla tabella ricostruttiva elaborata da Enel Distribuzione S.p.A., i consumi rilevati dall'apparecchio misuratore dalla data di instaurazione del rapporto di somministrazione in poi non hanno registrato scostamenti tali da far presumere che la manomissione del contatore sia avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla stipulazione del contratto (si consideri, a titolo esemplificativo, che già ad aprile e maggio 2011 venivano registrati consumi di 23 e 45 kw, similari a quelli di 50 e 51 kw di dicembre 2013 e febbraio 2014, così come allineati risultano i consumi di 182 kw a luglio 2011, di 184 kw a settembre 2012 e di 186 kw a gennaio 2013).
Non rileva, ai fini di quanto detto, la circostanza che la opponente abbia, quanto meno formalmente, annoverato la residenza nell'immobile per un periodo inferiore a quello di durata del contratto, risultando la stessa custode dell'impianto per tutto il corso del rapporto contrattuale instaurato sin dal 2011 e, peraltro, non essendo stato fornito alcun elemento in virtù del quale individuare possibili differenti fruitori esclusivi dell'abitazione e del correlato collegamento alla rete elettrica.
Nessun dato significativo può, altresì, trarsi dalla relazione di stima dei consumi energetici elettrici eseguita da un professionista per conto dell'appellante a distanza di quasi cinque anni dai fatti, “tenuto conto delle potenze nominali degli elettrodomestici, degli impianti di illuminazione, nonché del loro utilizzo durante l'arco della giornata secondo le indicazioni fornite dal cliente”.
5 In virtù di quanto detto, l'importo da addebitare a titolo di illecito prelievo di energia può essere determinato, con l'approssimazione derivante dall'utilizzo di qualsiasi criterio induttivo, sulla base dei dati certi ricavati dalla cennata tabella, considerando l'“energia fatturata” nel periodo d'interesse (kWh 6.175) come pari allo 3% di quella effettivamente consumata, ossia applicando il
“coefficiente di ricostruzione” dato dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato (100:3 = 33,33) e calcolando il credito della società fornitrice in misura proporzionale alla differenza tra l'intero ammontare dei kWh consumati (corrispondente al prodotto dell'energia fatturata per il coefficiente di ricostruzione) e l'ammontare dei kWh già fatturati.
Con una siffatta impostazione, l'importo dovuto dalla opponente risulterebbe molto superiore a quello ingiunto, giacché correlato a un consumo (oltre 205.000 kw) di gran lunga più elevato di quello presupposto da
[...]
sulla scorta di una ricostruzione dei consumi parametrata alla Parte_2 potenza tecnicamente prelevabile in un numero limitato di ore giornaliere (circa 88.000 kw).
In definitiva, risultando la somma pretesa mediante ingiunzione inferiore a quella, dovuta dalla utente, determinabile secondo i principi esposti, l'appello non può che essere rigettato.
*****
A seguito del rigetto dell'impugnazione, l'appellante va condannata al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.900,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.400,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3908/2021 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 15 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5858/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si
[...] liquidano in complessivi €4.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 593/2022 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Geraci, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Paternò 86, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(già , Controparte_1 Controparte_2 con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. ), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Coluccino e Luca Polverino, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mario Rutelli 38, presso lo studio dell'avv. Magazzù (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Geraci per : “insiste nei motivi di appello ed in via Parte_1 subordinata nella chiesta ctu”;
avvocati Luigi Coluccino e Luca Polverino per Controparte_1
“…nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi insiste per l'accoglimento
[...] delle già tolte conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 3908/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2022, , proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3908/2021 Reg. Sent., pubblicata il 15 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5858/2018 R.G.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
689/2018, emesso dal Tribunale di Palermo in data 24 gennaio 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di €26.182,26, oltre interessi, a fronte della
[...] fattura n. 82609011010511, del 21 novembre 2016.
2 Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice rileva che l'opposta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito della fattura e di documentazione da cui emerge che il contatore dell'utenza intestata alla era stato manomesso Parte_1 mediante la collocazione di un magnete, così determinandosi un errore nella misurazione dei consumi di energia elettrica pari al 97%, e che l'interessata, presente alle operazioni di verifica, senza contestarne le risultanze aveva dichiarato di “volere pagare la differenza relativa al periodo abitativo”.
Evidenzia, altresì, la genericità delle contestazioni avanzate rispetto al calcolo dei consumi.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante svolge una serie di considerazioni critiche di natura tecnica relativamente alla quantificazione, da parte del personale di nella percentuale del 97% dell'errore di Parte_2 misurazione causato dalla manomissione del contatore.
Contesta, altresì, la ricostruzione dei consumi eseguita mediante il criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, deducendo come siano indimostrati sia il periodo di prelievo fraudolento sia l'entità di quest'ultimo.
Chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio ove ritenuto necessario.
L'appello è infondato.
La pretesa avanzata da cui si riferisce la Controparte_1 fattura azionata, attiene ai consumi relativi ad una utenza intestata a Parte_1
, riguardante l'immobile sito in Palermo, via Casuzze n. 4.
[...]
Dal verbale redatto in data 03 marzo 2014 dal personale di Parte_2 emerge che, al momento della verifica, era stata riscontrata la presenza sul contatore di un magnete che determinava un errore nella misurazione di energia
3 e potenza del 97% (nell'atto si specificava che, rimosso il magnete, la misurazione tornava nella norma).
Come affermato dalla opposta e come emerge dagli atti, gli operatori di
[...]
hanno, quindi, operato la ricostruzione dei consumi sottratti alla Parte_2 rilevazione del contatore mediante il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, riferito al periodo marzo 2011
– marzo 2014 (ossia, di fatto, all'intero rapporto contrattuale, instaurato, secondo quanto dichiarato dalla stessa opponente, il 07 febbraio 2011).
Ciò posto, simile ricostruzione dei consumi non registrati non sarebbe, di per sé, idonea a supportare la domanda di Servizio Elettrico Nazionale.
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
Nel caso in esame, non sono stati allegati elementi specifici, sia pure presuntivi, idonei a consentire di quantificare l'entità del prelievo abusivo nei termini della potenza massima prelevabile tenuto conto delle dimensioni del cavo elettrico.
Nel verbale di verifica si dà atto, però, dell'avvenuto accertamento, da parte del personale di della percentuale di errore indotta dalla Parte_2 manomissione del contatore, pari al 97%.
In proposito, è il caso di ricordare che, come ripetutamente affermato nelle varie giurisdizioni, le attività di accertamento - fra cui quella relativa ad eventuali allacci abusivi - compiute dai dipendenti incaricati dell'esazione dei Pt_2 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrino tra quelle proprie del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, rilevando ai fini dell'assunzione della relativa qualità non la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., con la conseguenza che tali attività attribuiscono pubblica fede
4 all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n. 7075/2020; Cass. Pen, sez. IV, n. 7566/2020; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4711/2002; Tribunale di Roma, n. 7384/2024; Corte di Appello di Palermo, n. 1772/2022).
Per altro verso, le articolate censure tecniche avanzate all'accertamento in sede di impugnazione danno luogo ad una allegazione del tutto nuova, intervenuta ben oltre il verificarsi delle preclusioni assertive in primo grado, ove l'opponente si era limitato a contestare il ricalcolo dei consumi ma non quanto accertato riguardo alle caratteristiche ed all'entità della manomissione.
Ciò posto, e preso atto che i tecnici hanno accertato che i consumi registrati dal contatore, stante l'illecita apposizione del magnete, erano pari al 3%, occorre evidenziare che, stando ai dati relativi all'energia fatturata risultanti dalla tabella ricostruttiva elaborata da Enel Distribuzione S.p.A., i consumi rilevati dall'apparecchio misuratore dalla data di instaurazione del rapporto di somministrazione in poi non hanno registrato scostamenti tali da far presumere che la manomissione del contatore sia avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla stipulazione del contratto (si consideri, a titolo esemplificativo, che già ad aprile e maggio 2011 venivano registrati consumi di 23 e 45 kw, similari a quelli di 50 e 51 kw di dicembre 2013 e febbraio 2014, così come allineati risultano i consumi di 182 kw a luglio 2011, di 184 kw a settembre 2012 e di 186 kw a gennaio 2013).
Non rileva, ai fini di quanto detto, la circostanza che la opponente abbia, quanto meno formalmente, annoverato la residenza nell'immobile per un periodo inferiore a quello di durata del contratto, risultando la stessa custode dell'impianto per tutto il corso del rapporto contrattuale instaurato sin dal 2011 e, peraltro, non essendo stato fornito alcun elemento in virtù del quale individuare possibili differenti fruitori esclusivi dell'abitazione e del correlato collegamento alla rete elettrica.
Nessun dato significativo può, altresì, trarsi dalla relazione di stima dei consumi energetici elettrici eseguita da un professionista per conto dell'appellante a distanza di quasi cinque anni dai fatti, “tenuto conto delle potenze nominali degli elettrodomestici, degli impianti di illuminazione, nonché del loro utilizzo durante l'arco della giornata secondo le indicazioni fornite dal cliente”.
5 In virtù di quanto detto, l'importo da addebitare a titolo di illecito prelievo di energia può essere determinato, con l'approssimazione derivante dall'utilizzo di qualsiasi criterio induttivo, sulla base dei dati certi ricavati dalla cennata tabella, considerando l'“energia fatturata” nel periodo d'interesse (kWh 6.175) come pari allo 3% di quella effettivamente consumata, ossia applicando il
“coefficiente di ricostruzione” dato dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato (100:3 = 33,33) e calcolando il credito della società fornitrice in misura proporzionale alla differenza tra l'intero ammontare dei kWh consumati (corrispondente al prodotto dell'energia fatturata per il coefficiente di ricostruzione) e l'ammontare dei kWh già fatturati.
Con una siffatta impostazione, l'importo dovuto dalla opponente risulterebbe molto superiore a quello ingiunto, giacché correlato a un consumo (oltre 205.000 kw) di gran lunga più elevato di quello presupposto da
[...]
sulla scorta di una ricostruzione dei consumi parametrata alla Parte_2 potenza tecnicamente prelevabile in un numero limitato di ore giornaliere (circa 88.000 kw).
In definitiva, risultando la somma pretesa mediante ingiunzione inferiore a quella, dovuta dalla utente, determinabile secondo i principi esposti, l'appello non può che essere rigettato.
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A seguito del rigetto dell'impugnazione, l'appellante va condannata al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.900,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.400,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3908/2021 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 15 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5858/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si
[...] liquidano in complessivi €4.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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