Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 432/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Tinaglia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.02.2024, l'odierna ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' con inquadramento nella categoria B e la Controparte_1
qualifica di coadiutore amministrativo sino alla data di pensionamento (28.02.2022) - chiede accertarsi l'avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale di collaboratore amministrativo esperto o, in subordine, di assistente amministrativo e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 25.02.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione, 4 ottobre 2013, n. 22738; Cassazione, 9 febbraio 2012, n. 1878).
In particolare, si osserva che, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677), secondo cui
“nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche
e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.”.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2003, n. 8025), “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì esplicitamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; in altre parole, “occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (…). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Va ulteriormente evidenziato che la speciale disciplina dello jus variandi contenuta nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 costituisce uno dei tratti di permanente specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, giustificata dalla necessità di garantire un tendenziale controllo dell'amministrazione nell'accesso alle qualifiche superiori attraverso l'utilizzo di procedure selettive o concorsuali, nonché il controllo sulla spesa pubblica;
detta norma preclude il superiore inquadramento pur nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori (a differenza della disciplina privatistica posta dall'art. 2103 c.c.), essendo ormai pacifico nell'esegesi giurisprudenziale il diritto del dipendente che abbia svolto di fatto le mansioni superiori ad ottenere dalla pubblica amministrazione il pagamento del corrispondente trattamento economico.
Va al riguardo ancora osservato che l'art. 52 espressamente delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni - corrispondenti al superiore livello retributivo - siano state svolte in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. E' altresì necessario che, in relazione ai compiti espletati, il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità; detta connotazione quantitativa e qualitativa, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, deve essere specificatamente dimostrata dal lavoratore (cfr. sin da
Cass. civ., sez. lav., n. 10027/2007).
Pertanto, non soltanto parte ricorrente ha l'onere di dimostrare che le mansioni svolte appartengano alla superiore qualifica a mente della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche che tali mansioni superiori siano state espletate con continuità e prevalenza e che delle stesse le fosse attribuita la piena responsabilità.
Ciò detto, nel caso di specie, l'odierna ricorrente, dipendente dell' Controparte_1
e inquadrata nella categoria B con la qualifica di coadiutore amministrativo sino alla data
[...]
di pensionamento (28.02.2022), asserisce di aver svolto mansioni riconducibili alla categoria D o, in subordine, alla categoria C (o comunque mansioni diverse e qualitativamente più importanti, significative e superiori rispetto a quelle proprie della categoria di inquadramento), con decorrenza dal 25.02.2011.
A questo riguardo bisogna considerare, sulla scorta del CCNL di categoria versato in atti, che appartengono alla categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima” (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente); in particolare, il coadiutore amministrativo – nel cui profilo era inquadrata l'odierna ricorrente – “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
Per converso, mancano nell'attività descritta dalla ricorrente in ricorso i peculiari requisiti che connotano il personale appartenente alla categoria D (ossia “oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale ”) e alla categoria D super (ossia “oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”).
A ciò si aggiunga che la ricorrente – sulla quale, come detto, gravava il relativo onere probatorio - non ha provato (né chiesto di provare) di aver assunto il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici né tantomeno la responsabilità diretta per le attività cui era preposta, secondo quanto richiesto dalla declaratoria della qualifica di collaboratore amministrativo – professionale esperto, il cui personale assume “oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi – oltre che nell'area amministrativa – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Parimenti, le mansioni svolte dalla ricorrente non sono riconducibili alla categoria C – alla quale appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti” nonché “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti” - e, in particolare, al profilo di assistente amministrativo, il quale “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Ne consegue che, in mancanza di sufficienti elementi concreti atti a dimostrare lo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni superiori con continuità e prevalenza rispetto alle mansioni tipiche del suo livello di inquadramento, non vi è motivo di dubitare dell'adeguatezza dell'inquadramento, sino alla data di pensionamento (28.02.2022), nella categoria B formalmente attribuita;
sul punto, va altresì precisato, per mera completezza espositiva, come alcuna prova dell'asserito svolgimento di mansioni superiori poteva essere raggiunta mediante l'ammissione delle prove testimoniali articolate in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo