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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sigg.ri Magistrati
Dott.Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere relatore
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 15.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2033/2019 R.G. Aff. Contez. civili, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pedicini e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato in via Torretta n.29 – Benevento
Appellante
E
(subentrata con decorrenza dal primo gennaio Controparte_1
2015 ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 7/04/14 n. 56 alla Provincia di
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 Controparte_2
Avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Monica Cicala e con gli stessi elettivamente domiciliata in via A.Diaz n° 9 – Torre del Greco (NA)
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.01.2015 e notificato il 26.03.2015
[...]
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - sezione civile, Parte_1
l'odierna appellata (subentrata con decorrenza dal primo gennaio 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 7/04/14 n. 56 alla Provincia di , proponendo CP_1
1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emanata con Determinazione del
Dirigente della Provincia di Dipartimento Polizia Provinciale CP_1 [...]
Sicurezza, Protezione Civile N° 8262 del 04/12/2014, Controparte_3 notificata in data 18.12.2014, con la quale gli era stata irrogata - nella qualità di direttore tecnico del cantiere della - la CP_4 Controparte_5 sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 258 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 nella misura complessiva di euro 15.511,00, per aver “violato il termine di dieci giorni lavorativi di cui all'art. 190 c. 1 D. Lgs. 152/06 assegnato per
l'effettuazione delle operazioni di carico dei rifiuti prodotti”.
Dedusse preliminarmente la nullità del verbale a causa dell'impossibilità di poter discernere i profili formali da quelli sostanziali dell'attività di accertamento e di contestazione del presunto illecito svolta dalla Polizia Provinciale, e su tale presupposto l'opponente dedusse l'inesistenza dell'illecito amministrativo contestato chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituì la Controparte_1 concludendo, con diverse argomentazioni, per l'infondatezza
[...] dell'opposizione e la vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n.9002/2018 del 18.10.2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito pronunciò il seguente dispositivo: “a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 8262 del 4/12/14; b) revoca la disposa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione depositato il 24.04.2019, chiedendo alla Corte di Napoli – sez. civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler dichiarare non dovuta, in tutto e/o in parte, la somma ingiunta con Determinazione del Dirigente della Provincia di
N° 8262 del 04/12/2014. Il tutto con vittoria di spese e compensi del CP_1 doppio grado di giudizio.
Si è costituita la con comparsa depositata il Controparte_1
29.07.2019, concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_6
d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e
2 Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
In via preliminare giova evidenziare che l'odierno gravame è stato erroneamente proposto con atto di citazione, in violazione di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale le controversie previste dall'art.22 della L.n.689/1981 (rubricato opposizione a ordinanza-ingiunzione) sono regolate dal rito del lavoro e pertanto, così come confermato anche dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.2907/2014), l'impugnazione andava proposta con ricorso.
Cionondimeno con particolare riguardo all'appello della sentenza di primo grado che decide sull'opposizione a ordinanza – ingiunzione, la Corte di
Cassazione con ordinanza n.13736/2018 ha statuito che, posto che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011 è soggetto al rito del lavoro “…. l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma
5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)” (vedi anche Cass., civ. sez. II, del 30 luglio 2018, n. 20072).
In altre parole, l'introduzione del giudizio con citazione (come nel caso che ci occupa) non comporta l'automatica nullità dell'atto introduttivo, a condizione però che nel termine decadenziale di impugnazione, breve o lungo che sia, si abbia la cura di procedere, altresì, al deposito della notificata citazione presso la cancelleria del giudice adìto, a pena di inammissibilità.
3 Ebbene, nella specie, l'atto di appello avverso l'impugnata sentenza n.9002/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 18.10.2018, è stato proposto con citazione ed è stato notificato alla in Controparte_1 data 18.04.2019, tuttavia è stato depositato nella cancelleria del giudice adito in data 24.04.2019, ben oltre il termine di legge previsto per l'impugnativa della sentenza.
Ne consegue, alla luce dei riferiti principi giurisprudenziali, che l'odierno gravame è inammissibile.
Tra l'altro l'effettiva intempestività dell'appello è stata dichiarata e confermata dalla stessa parte appellante sia con le note difensive del 05.06.2020, depositate in data 22.06.2020, sia con le note depositate il 12.05.2025 per l'odierna udienza, con le quali l'appellante ha esposto di “aver preso atto della effettiva intempestività dell'appello proposto”.
Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, la Corte dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio si intendono compensate tenuto conto del comportamento collaborativo dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Compensa tra le parti le spese del grado;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 15/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott. Vincenza Totaro
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