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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 1832/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Luca Maraglino Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
CP_ chiedendo l'accertamento negativo del credito di € 10.247,71 vantato dall' a titolo di recupero di somme indebitamente corrisposte sulla pensione di invalidità della ricorrente, nel periodo gennaio
2022- luglio 2024.
Deduceva di essere titolare di pensione cat INVCIV n. 220207031270; che con lettera ricevuta il CP_ 04.07.2024, l' le aveva comunicato l'accertamento dell'indebito di € 10.247,71 formatosi a seguito di ricalcolo della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021; che le somme così corrisposte non erano ripetibili ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/91.
Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 26.03.2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo pagina 1 di 3 successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019).
I giudici di legittimità hanno peraltro escluso la configurabilità del dolo dell'accipiens in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. n. 13223 del 30.06.2020).
Nel caso di specie il preteso indebito appare scaturire dal possesso di un certo reddito costituito da
CP_ prestazioni erogate dall' che dunque l' ben conosceva. CP_2
Sicchè l'errore consistente nell'applicazione di una percentuale di riduzione sbagliata non può essere fatto ricadere sul pensionato, trattandosi di calcoli da effettuare alla luce dei livelli di reddito, i cui dati CP_ utili risultano già in possesso e conosciuti dall' a meno che la variazione non sia determinata da altri fattori, che nella specie non sono stati dedotti.
Conseguentemente, esclusa la sussistenza di dolo della parte ricorrente, deve essere dichiarata
CP_ illegittima la richiesta di ripetizione di indebito dell' per l'effetto la ricorrente va dichiarata non CP_ obbligata al pagamento in favore dell' della somma di € 10.247,71 di cui al provvedimento amministrativo del 04.07.2024.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
Accerta e dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' con CP_1
provvedimento del 04.07.2024; per l'effetto dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento in favore dell' della somma di CP_1
€ 10.247,71 di cui al predetto provvedimento amministrativo.
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 26 marzo 2025 La Giudice
Daniela Bracci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 1832/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Luca Maraglino Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
CP_ chiedendo l'accertamento negativo del credito di € 10.247,71 vantato dall' a titolo di recupero di somme indebitamente corrisposte sulla pensione di invalidità della ricorrente, nel periodo gennaio
2022- luglio 2024.
Deduceva di essere titolare di pensione cat INVCIV n. 220207031270; che con lettera ricevuta il CP_ 04.07.2024, l' le aveva comunicato l'accertamento dell'indebito di € 10.247,71 formatosi a seguito di ricalcolo della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021; che le somme così corrisposte non erano ripetibili ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/91.
Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 26.03.2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo pagina 1 di 3 successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019).
I giudici di legittimità hanno peraltro escluso la configurabilità del dolo dell'accipiens in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. n. 13223 del 30.06.2020).
Nel caso di specie il preteso indebito appare scaturire dal possesso di un certo reddito costituito da
CP_ prestazioni erogate dall' che dunque l' ben conosceva. CP_2
Sicchè l'errore consistente nell'applicazione di una percentuale di riduzione sbagliata non può essere fatto ricadere sul pensionato, trattandosi di calcoli da effettuare alla luce dei livelli di reddito, i cui dati CP_ utili risultano già in possesso e conosciuti dall' a meno che la variazione non sia determinata da altri fattori, che nella specie non sono stati dedotti.
Conseguentemente, esclusa la sussistenza di dolo della parte ricorrente, deve essere dichiarata
CP_ illegittima la richiesta di ripetizione di indebito dell' per l'effetto la ricorrente va dichiarata non CP_ obbligata al pagamento in favore dell' della somma di € 10.247,71 di cui al provvedimento amministrativo del 04.07.2024.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
Accerta e dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' con CP_1
provvedimento del 04.07.2024; per l'effetto dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento in favore dell' della somma di CP_1
€ 10.247,71 di cui al predetto provvedimento amministrativo.
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 26 marzo 2025 La Giudice
Daniela Bracci
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