Art. 9.
La Commissione di cui all'articolo precedente sara' nominata con decreto Reale e sara' costituita:
a) da un professore di zoologia, da un professore di botanica, da un ufficiale della Milizia forestale e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da scegliersi tra i membri del Comitato geologico;
d) da un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
e) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
f) da un rappresentante del Club Alpino Italiano;
g) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Trento, Bolzano e Sondrio;
h) dall'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.
La Commissione di cui all'articolo precedente sara' nominata con decreto Reale e sara' costituita:
a) da un professore di zoologia, da un professore di botanica, da un ufficiale della Milizia forestale e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da scegliersi tra i membri del Comitato geologico;
d) da un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
e) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
f) da un rappresentante del Club Alpino Italiano;
g) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Trento, Bolzano e Sondrio;
h) dall'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.