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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5832 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] (c.f. ), ivi residente ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma in Via Dardanelli 46 presso lo studio dell'avv.
Pietro Madonia che la rappresenta e difende;
appellante-appellata inc.le e
nato a [...], il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Collazia, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Simona Verdat, che lo rappresenta e difende;
appellato-appellante inc.le con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 14742/23 emessa il 16.10.23 dal
Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 7798/20.
Conclusioni
Parte_1
- far obbligo al sig. di corrispondere alla sig.ra le Controparte_1 Parte_1
spese straordinarie di mantenimento per il figlio almeno nella misura del 50%;
1 - far obbligo al sig. di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1
assegno di divorzio mensile entro il giorno 5 di € 200,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia oltre adeguamento Istat.
Con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio.
: In via incidentale, a parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 ovvero a modifica della medesima, Voglia la Corte revocare l'assegno di mantenimento per il figlio per i motivi di cui in narrativa, poiché Per_1 economicamente indipendente ed avendo ormai raggiunto l'età di 30 anni.
In via subordinata, qualora dovesse essere riconosciuto il diritto del figlio Per_1
a ricevere il contributo paterno nella misura di € 300,00 stabilire che detto contributo venga direttamente corrisposto al figlio.
Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in considerazione anche dell'atteggiamento processuale tenuto dalla appellante, avendo disatteso completamente all'ordine del Giudice di produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione fiscale e patrimoniale, atteggiamento che dovrà essere sottoposto alla doverosa valutazione dal Collegio.
* * *
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma in data 7.2.2020 , Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione era nato il figlio in data 9.10.1994, che lo stesso Tribunale con decreto del 22.7.2010 Per_1
(in atti), aveva omologato la separazione personale fra i coniugi, domandava lo scioglimento del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento già disposto in favore della moglie e a suo carico (pari ad euro 200,00 mensili) e la conferma della somma dovuta come concordata per il figlio pari ad euro 300,oo mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso per lo stesso.
Costituendosi in giudizio, aderiva alla richiesta relativa al divorzio, Parte_1
chiedendo un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili, un assegno per il figlio pari ad euro 300,00 mensili (in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva la somma di euri 400,00 mensili e poi in sede di memoria conclusionale nuovamente euro 300,00 mensili), a conferma delle statuizioni di cui alla separazione, e la sua quota del T.F.R. del coniuge.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, quelle economiche come sopra descritte (un assegno a carico del di euro CP_1
2 200,00 mensili per la moglie e di euro 300,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo da suddividersi tra i coniugi, meglio indicate nel verbale di udienza del 21.7.2010, in atti).
Emessa sentenza sullo status, con quella definitiva il Tribunale così si pronunciava:
- determina un assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad CP_1
euro 300,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi alla entro il g. 5 di ogni Pt_1
mese, a far data dalla presente sentenza;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella Pt_1 CP_1
misura della metà, che si liquidano in euro 1.208,75 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così motivava le sue decisioni:
«Deve, innanzitutto, darsi atto della inammissibilità della domanda nuova svolta con la memoria conclusionale dal in quanto tardivamente avanzata, nonché della CP_1 inammissibilità della documentazione depositata dalla con la memoria Pt_1 conclusionale di replica, in quanto prodotta pure tardivamente ed al di fuori del contraddittorio.
Quanto alla domanda relativa alla contribuzione economica per il figlio, deve rilevarsi che incontestatamente lo stesso vive con la madre e svolge attività lavorativa precaria, con un reddito molto basso (diversamente indicato dalle parti) ma comunque tale da non renderlo economicamente indipendente (circostanze pacifiche tra le parti, tanto che sull'assegno di mantenimento per il figlio la domanda è congiunta). Del pari incontestata tra le parti è la circostanza che il ragazzo percepisca o abbia percepito somme dall'Inps per la sua invalidità riconosciuta al 50% (la cui entità non è emersa dagli scritti di alcuna delle parti), in particolare avendo dedotto sul punto il CP_1 in sede di memoria integrativa.
Il ricorrente è dipendente Atac e risulta avere un reddito pari ad euro 1.700,00 mensili, risultando anche onerato di una rata per un finanziamento acceso nel 2015 pari ad euro 340,00 mensili e risulta vivere in un immobile di sua proprietà (cfr. dichiarazioni dei redditi, buste paga e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti).
Ciò premesso, si ritiene di poter determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi alla CP_1
entro il g. 5 di ogni mese (la , legittimata a svolgere la domanda, non Pt_1 Pt_1 chiedeva anche la corresponsione delle spese straordinarie per il figlio), a far data dalla presente sentenza.
Deve, poi, rigettarsi la domanda relativa al T.F.R. svolta dalla resistente, in quanto non risulta che sia stata percepita alcuna somma da parte dell'ex coniuge a questo titolo (come anche dallo stesso dedotto). Quanto, da ultimo, all'assegno divorzile chiesto dalla ex moglie, si osserva che la stessa, che era onerata, non ha dato prova delle sue effettive consistenze patrimoniali: in particolare, non ha depositato la pure richiesta dichiarazione sostituiva di atto notorio, non ha documentato né dedotto alcunché sull'eredità ricevuta in seguito al decesso della madre, avvenuto in corso di causa (pur non contestandolo una volta rilevato dal , né ha fornito alcun elemento in ordine al suo attuale reddito da CP_1 attività lavorativa, che deduceva essere ad oggi pari ad euro 650,00 mensili circa (cfr. memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.), a differenza di quanto già dedotto sul
3 punto in sede di costituzione, quando indicava, documentandole, entrate mensili pari ad euro 300,00/400,00. A questa poco trasparente condotta processuale consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile.
In vista della natura della causa e della soccombenza della resistente sulle domande di assegno divorzile e di corresponsione del T.F.R., si ritiene di condannare la stessa alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, CP_1 liquidate come in dispositivo, compensate nel resto».
Ha proposto appello lamentando che il Tribunale: non aveva tenuto Parte_1
conto che ella aveva documentato il proprio reddito in fase di costituzione e depositato il suo C.U. 2023 con le memorie di replica, essendole consentito dal datore di lavoro (un'azienda di pulizie) solo un rapporto part time che le consentiva di percepire euro 784,30 al mese;
comunque il marito non avendo contestato la fragilità della sua condizione economica;
ella viveva, nella casa ricevuta in eredità dalla morte della madre, con il figlio affetto da emiparesi e da insulinoresistenza;
pur in Per_1
difetto di sua espressa richiesta, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto disporre in merito all'onere paterno di contribuire alle spese straordinarie in favore del figlio.
Pertanto, ella concludeva nei termini riportati in epigrafe.
Costituitosi in giudizio, si è opposto alle richieste avverse, Controparte_1
formulando anche appello incidentale per sentir revocare o ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio.
Egli ha dedotto che: la non solo non aveva mai provveduto ad adempiere Pt_1 all'ordine del Presidente f.f. di depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che “fotografasse” la sua situazione reddituale e patrimoniale, ma nemmeno aveva mai provveduto a depositare la documentazione reddituale e fiscale, limitandosi a depositare solo con le memorie in replica ex art. 190 c.p.c. il C.U. del 2023; essendo impegnata nel campo delle pulizie doveva ritenersi che ben agevolmente la stessa avrebbe potuto incrementare le proprie ore di lavoro;
nel giudizio di primo grado, con le memorie ex art 183 co. VI c.p.c., costei aveva affermato di guadagnare euro 650,oo mensili, nonostante nel proprio atto costitutivo avesse affermato di percepire euro
784,30 per quattordici mensilità; non ricorreva alcuna delle finalità alle quali dovrebbe assolvere l'assegno divorzile;
a giugno ed a luglio 2020 risultava, come da estratti conto, che ella aveva percepito una media di euro 800 mensili;
la stessa abitava in una casa di proprietà che insisteva in un palazzo di proprietà della Pt_1
sua famiglia, dove al piano terra viveva la madre deceduta nel giugno 2020 e dalla quale ha ereditato beni ed averi, mentre la mansarda era locata a terzi;
detto immobile,
4 peraltro, era stato oggetto di una ingente ristrutturazione da parte della resistente;
egli godeva di uno stipendio di circa euro 1.500,00, al netto di tutte le ritenute, fra cui la restituzione di una somma ed una rateizzazione di una polizza assicurativa per un importo di euro 396,00 mensili;
inoltre, egli aveva dovuto acquistare un materasso ortopedico per una rata mensile di euro 44,77, con scadenza a settembre 2025; era, poi, gravato da una ulteriore rata di euro 212,34, per la restituzione di un prestito contratto per cure dentarie e che gli era addebitata direttamente sul suo conto corrente;
attualmente versa ancora per il figlio la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento;
sicché gli residuava la irrisoria somma di circa euro 900,00; premesso, poi, che l'assegno mensilmente stabilito a favore del figlio ben poteva esser inteso onnicomprensivo, sottolineava che, all'età oggi di trent'anni, il figlio lavorava percependo retribuzione mensile di circa 700 euro e, in ragione dell'invalidità riconosciutagli all' 80%, era titolare di pensione Inps di euro 270,oo, avendo riscosso gli arretrati pari a circa euro 7.000,oo; d'altro canto, viveva a casa della Per_1
madre senza oneri alloggiativi ed egli da tempo gli stava suggerendo di partecipare a concorsi per trovare un'attività più adeguata alle sue esigenze.
Concludeva, dunque, come riportato in epigrafe.
La Procura generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 15.5.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza appellata da entrambe le parti appare meritevole di integrale conferma.
Da un lato, infatti, anche in questo secondo grado di giudizio la sig.ra non Pt_1
ha inteso depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiestale che attestasse nella sua completezza la propria effettiva condizione economica, essendo rimasta incontestata l'affermazione del convenuto che ella ha ereditato dalla madre lo stabile ove già viveva, comprensivo di una mansarda locata, o comunque locabile,
a terzi.
Ella risulta percepire euro 800,oo mensili netti dal suo lavoro svolto in regime di part time per una ditta di pulizie, essendo ragionevole ritenere che abbia agevole possibilità di ricavare altri introiti da ulteriori ore di lavoro dello stesso tipo svolto
“in nero” e ad ore presso terzi.
5 D'altro canto, il deve ancor oggi esser tenuto a versare il contributo fissato CP_1 nell'equo importo onnicomprensivo di euro 300,oo per il mantenimento del figlio.
Se, infatti, è vero che quest'ultimo ha raggiunto i trent'anni d'età, è del pari ragionevole ritenere che, stante la sua condizione di disabilità, il pur avviato suo percorso nel mondo del lavoro non gli abbia ad oggi ancora permesso di ricavare importi che gli consentano di esser autonomo: le buste paga depositate dalla madre attestano introiti di poche centinaia di euro al mese, né può esser ritenuto sufficiente a tal fine la percezione del rateo di pensione di invalidità di euro 270,oo.
Quanto sopra illustrato in ordine alla situazione della , unitamente Pt_1 considerato all'entità dello stipendio percepito dal di circa euro 1.700,oo CP_1
al netto della rata della polizza da lui da anni già stipulata, e di detto suo persistente onere nei confronti del figlio, fa pertanto escludere la ricorrenza degli estremi per poter riconoscere alla ricorrente l'invocato assegno divorzile.
Il pari rigetto delle rispettive impugnazioni induce a dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto in via principale da avverso la sentenza Parte_1
nr 14742/23 emessa il 16.10.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 7798/20, nonché l'appello avverso la medesima pronuncia proposto in via incidentale da;
Controparte_1
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare ad entrambe le parti appellanti la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 21.5.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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