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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 416/2024 promosso da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Giuseppe Sciarretta, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Giappone n.16, è elettivamente domiciliato, e dall'Avv. Pamela Salvo
RICORRENTE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Catia Farese, CP_1 C.F._2 presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna DEle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio DE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica DEle condizioni relative al divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza DE 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 30.05.2024, ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento DEle condizioni poste a fondamento DE Decreto n. 416/2023 DE 09.05.2023, e che comunque i Sigg. e , Parte_2 CP_1 per i motivi di cui ai paragrafi che precedono, sono soggetti autosufficienti in grado di provvedere al loro sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio proc. n. 540/2018 datata 23 luglio 2021, nonché revocando il Decreto
n. 416/2023 DE 09.05.2023 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito DE presente ricorso, l'obbligazione di pagamento, nella misura di €.300,00 mensili, gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento DEla figlia Parte_1 Per_1
divenuta maggiorenne il 02.04.2024; assegnare al sig. l'uso DEla casa
[...] Parte_1 familiare in Termoli, alla Via Tevere n. 7, con i relativi arredi, salva la facoltà, per la moglie di prelevare e trattenere tutti i beni mobili di sua incontestata proprietà esclusiva, ciò in ragione di tutti i motivi in narrativa;
disporre che la figlia coabiti con il padre presso l'abitazione di Persona_1 Termoli alla Via Tevere n. 7”. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto di tutte le richieste avanzate dal CP_1 ricorrente.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza DE 13.11.2024 fissata per la prima comparizione DEle parti, il Giudice relatore, con ordinanza DE 12-15.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e DEle allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria, ha fissato per la precisazione DEle conclusioni e discussione l'udienza DE 09.04.2025.
Nelle note scritte di precisazione DEle conclusioni, depositate il 03.04.2025, la resistente ha ribadito le proprie richieste già formulate nella comparsa di costituzione.
Dal proprio canto il ricorrente, nelle note sostitutive di udienza depositate in data 04.04.2025, nel contestare le deduzioni e le richieste avverse e nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, ha chiesto, in via subordinata, relativamente al contributo di mantenimento DEla figlia ammontante ad € 300,00, di disporre il versamento DEl'importo direttamente alla Persona_1 stessa. Nelle stesse note ha evidenziato di aver ricevuto una missiva/raccomandata a.r. (in atti), datata
05.03.2025, a firma DEla figlia , nella quale la stessa ha comunicato di non vivere più Persona_1 presso la madre, assegnataria DEl'appartamento familiare in quanto collocataria DEla figlia, ma di essersi trasferita presso la casa DE compagno in Santa Croce di Magliano (CB), di svolgere attività lavorativa presso un bar di Termoli e di non aver più alcun tipo di rapporto con la madre.
All'udienza DE 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda DE ricorrente non merita accoglimento e va dunque rigettata, per le motivazioni di seguito esposte.
Va in primo luogo rilevato che nel nostro ordinamento giuridico i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli finché essi non raggiungano l'autosufficienza economica. Tale obbligazione, infatti, non cessa ipso iure con il raggiungimento DEla maggiore età. Il diritto al mantenimento si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione che tenga conto DEle capacità, inclinazioni e aspirazioni DE figlio, nella misura in cui siano compatibili con le condizioni economiche DEla famiglia (Cass. civ.,12.03.2018, n. 5883).
L'obbligo DE mantenimento da parte dei genitori, dunque, consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento DEla maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche DE soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. In punto di obbligo genitoriale al mantenimento DE pagina 2 di 5 figlio maggiorenne, l'ormai granitica giurisprudenza sia di merito che di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo il quale compete al giudice valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere DE suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'ingresso effettivo nel mondo DE lavoro con la percezione di una retribuzione, sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita DEla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine DEl'obbligo di contribuzione da parte DE genitore nei confronti DE figlio maggiorenne, e la successiva eventuale perdita DEl'occupazione o il negativo andamento DEla stessa non comporta la reviviscenza DEl'obbligo DE genitore al mantenimento (ex multis, Cass. civ.,
22.07.2019, n. 19696; Cass. civ., 14.03.2017, n. 6509).
Certamente l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento DEla capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. civ., 14.08.2020, n. 17183; Cass. civ., 07.07.2004, n. 12477).
Nel caso di specie, il ricorrente giustifica la propria richiesta di revoca DE contributo al mantenimento DEla figlia maggiorenne e DEl'assegnazione in uso DEla casa familiare alla (quale collocataria CP_1 DEla figlia prima minorenne), affermando semplicemente, nell'atto introduttivo, che la figlia è divenuta maggiorenne ad aprile 2024 e che sia la resistente che la figlia hanno un impiego lavorativo (la prima presso una scuola materna comunale a Termoli e la seconda presso il ristorante “SottoVento” in Termoli). Inoltre, il 04.04.2025 - ultimo giorno dei cinque concessi per il deposito di note sostitutive DEl'udienza DE 09.04.2025 - ha depositato con le proprie note sostitutive la copia di una raccomandata a firma DEla figlia . Missiva alla quale, peraltro, data la tempistica, la resistente non ha Persona_1 avuto la possibilità di replicare. In essa la figlia dichiara in maniera alquanto “generica” di lavorare presso un non precisato bar di Termoli, senza specificare se si tratti di un lavoro a tempo indeterminato o determinato e se la retribuzione sia o meno sufficiente al proprio mantenimento. Inoltre, generico risulta anche il riferimento fatto dalla mittente al trasferimento presso l'abitazione DE compagno (“vivo da tempo”) in località Santa Croce di Magliano (CB). Curioso, altresì, che in questa lettera la mittente dichiari: “ho provato a venire allo Studio un paio di volte per informrla di ciò, senza trovarla e quindi ho deciso di inviarle questa lettera”, senza riflettere sul fatto che avrebbe potuto informare l'avvocato con una telefonata o altro messaggio telematico.
La resistente, invece, nella comparsa di costituzione ha dichiarato che la propria situazione economica e quella DEla figlia, rispetto al precedente giudizio, è rimasta completamente immutata;
che il proprio stipendio è lo stesso di sempre, essendo rimasto immutato il suo lavoro di “collaboratrice scolastica”; che la figlia ha abbandonato la scuola dopo essere stata bocciata e che per un periodo successivo al rientro DEla madre nella casa familiare non ha né studiato, né lavorato (ad eccezione DE mese di aprile 2024); che oggi la figlia segue un corso di tatuatrice a Chieti, dove si reca tre volte a settimana e pagato solo dalla madre, essendosi il padre rifiutato di contribuire;
che la figlia, divenuta da poco maggiorenne, non è economicamente autosufficiente e cerca di inserirsi nel mondo lavorativo.
pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso, il Collegio non può esimersi, in primis, dallo stigmatizzare la “singolarità” DEla suddetta missiva, in relazione al suo contenuto ed ai tempi di scrittura e di deposito, che per le ragioni sopra evidenziate non ritiene attendibile.
Nel caso de quo, si evidenzia in primo luogo la mancanza in atti di una qualsivoglia documentazione
(certificato di residenza e/o di stato di famiglia) dalla quale possa emergere che la figlia maggiorenne risieda in un'abitazione differente rispetto a quella adibita a casa coniugale, assegnata allo stato in uso - in virtù DE suddetto decreto n. 416/2023, di modifica DEla sentenza divorzile – alla CP_1 collocataria all'epoca DEla prole minorenne.
Questo Collegio ritiene non comprovato il fatto che la figlia diciannovenne abbia acquisito una sufficiente capacità lavorativa e dunque una propria indipendenza economica. Né è stato provato che l'eventuale mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte DEla figlia maggiorenne dipenda da sua inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato DE lavoro, ovvero che sia stata posta nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta.
Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità (Cass. civ., 30.08.1999, n. 9109; Cass. civ., 06.04.2009, n. 8227; App. Napoli, 05.03.2010, n. 843; Trib.
Lamezia Terme, 08.01.2025, n. 1).
Si conferma pertanto l'obbligo a carico DE di versare a – entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese - un assegno mensile pari ad € 300,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento DEla figlia maggiorenne con rivalutazione Persona_1 annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Parimenti, non può trovare applicazione la domanda DE ricorrente, proposta in via subordinata nelle note sostitutive DEl'udienza DE 09.04.2025, di corrispondere direttamente la suddetta somma alla figlia maggiorenne. Deve tenersi conto, infatti, che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento DE figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda DE figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè DE genitore istante, poichè, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio DEla domanda (Cass. civ., 12.11.2021, n. 34100;
Cass. civ., 16.09.2022, n. 27308).
Con riguardo, infine, alla domanda DE ricorrente di revoca DEl'assegnazione in uso DEla casa familiare alla questo Collegio non la ritiene meritevole di accoglimento per le seguenti CP_1 motivazioni.
La giurisprudenza, in più occasioni, ha affermato il principio secondo il quale il provvedimento di assegnazione DEla casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. Tale ratio protettiva - che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento DEle loro consuetudini di vita e DEle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate - non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. civ., 07.02.2018, n. 3015; Trib. Torre Annunziata, 18.01.2023, n. 160).
Nel caso in esame, in difetto di prova contraria, deve ritenersi che la continui a vivere con la CP_1 figlia maggiorenne nella casa familiare. Né si può desumere dalla missiva in atti, a firma DEla figlia, che si sia interrotto il “collegamento” DEla stessa con la casa familiare. pagina 4 di 5 In ragione DEla decisione, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi DE DM n.147/2022 (Valore DEla causa: indeterminabile - complessità bassa- valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 30.05.2024 da , nato a [...] Parte_1 il 08.03.1956, e , nata a [...] il [...], con l'intervento DE CP_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso di;
Parte_1
2) Conferma l'obbligo posto a carico di di versare – entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese - a un assegno mensile pari ad € 300,00 mediante bonifico bancario o a mezzo CP_1 vaglia postale, quale contributo per il mantenimento DEla figlia maggiorenne , con Persona_1 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) conferma l'assegnazione in uso DEla casa familiare a , risultante, in difetto di prove, CP_1 ancora convivente con la figlia maggiorenne;
Persona_1
4) condanna al pagamento DEle spese di lite in favore DEl'Erario ( Parte_1 CP_1
è ammessa a PSS), che si liquidano, per tale misura, in complessivi € 3.809,00 per compensi,
[...] oltre rimborso DEle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.06.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 416/2024 promosso da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Giuseppe Sciarretta, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Giappone n.16, è elettivamente domiciliato, e dall'Avv. Pamela Salvo
RICORRENTE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Catia Farese, CP_1 C.F._2 presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna DEle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio DE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica DEle condizioni relative al divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza DE 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 30.05.2024, ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento DEle condizioni poste a fondamento DE Decreto n. 416/2023 DE 09.05.2023, e che comunque i Sigg. e , Parte_2 CP_1 per i motivi di cui ai paragrafi che precedono, sono soggetti autosufficienti in grado di provvedere al loro sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio proc. n. 540/2018 datata 23 luglio 2021, nonché revocando il Decreto
n. 416/2023 DE 09.05.2023 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito DE presente ricorso, l'obbligazione di pagamento, nella misura di €.300,00 mensili, gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento DEla figlia Parte_1 Per_1
divenuta maggiorenne il 02.04.2024; assegnare al sig. l'uso DEla casa
[...] Parte_1 familiare in Termoli, alla Via Tevere n. 7, con i relativi arredi, salva la facoltà, per la moglie di prelevare e trattenere tutti i beni mobili di sua incontestata proprietà esclusiva, ciò in ragione di tutti i motivi in narrativa;
disporre che la figlia coabiti con il padre presso l'abitazione di Persona_1 Termoli alla Via Tevere n. 7”. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto di tutte le richieste avanzate dal CP_1 ricorrente.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza DE 13.11.2024 fissata per la prima comparizione DEle parti, il Giudice relatore, con ordinanza DE 12-15.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e DEle allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria, ha fissato per la precisazione DEle conclusioni e discussione l'udienza DE 09.04.2025.
Nelle note scritte di precisazione DEle conclusioni, depositate il 03.04.2025, la resistente ha ribadito le proprie richieste già formulate nella comparsa di costituzione.
Dal proprio canto il ricorrente, nelle note sostitutive di udienza depositate in data 04.04.2025, nel contestare le deduzioni e le richieste avverse e nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, ha chiesto, in via subordinata, relativamente al contributo di mantenimento DEla figlia ammontante ad € 300,00, di disporre il versamento DEl'importo direttamente alla Persona_1 stessa. Nelle stesse note ha evidenziato di aver ricevuto una missiva/raccomandata a.r. (in atti), datata
05.03.2025, a firma DEla figlia , nella quale la stessa ha comunicato di non vivere più Persona_1 presso la madre, assegnataria DEl'appartamento familiare in quanto collocataria DEla figlia, ma di essersi trasferita presso la casa DE compagno in Santa Croce di Magliano (CB), di svolgere attività lavorativa presso un bar di Termoli e di non aver più alcun tipo di rapporto con la madre.
All'udienza DE 09.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda DE ricorrente non merita accoglimento e va dunque rigettata, per le motivazioni di seguito esposte.
Va in primo luogo rilevato che nel nostro ordinamento giuridico i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli finché essi non raggiungano l'autosufficienza economica. Tale obbligazione, infatti, non cessa ipso iure con il raggiungimento DEla maggiore età. Il diritto al mantenimento si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione che tenga conto DEle capacità, inclinazioni e aspirazioni DE figlio, nella misura in cui siano compatibili con le condizioni economiche DEla famiglia (Cass. civ.,12.03.2018, n. 5883).
L'obbligo DE mantenimento da parte dei genitori, dunque, consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento DEla maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche DE soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. In punto di obbligo genitoriale al mantenimento DE pagina 2 di 5 figlio maggiorenne, l'ormai granitica giurisprudenza sia di merito che di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo il quale compete al giudice valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere DE suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'ingresso effettivo nel mondo DE lavoro con la percezione di una retribuzione, sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita DEla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine DEl'obbligo di contribuzione da parte DE genitore nei confronti DE figlio maggiorenne, e la successiva eventuale perdita DEl'occupazione o il negativo andamento DEla stessa non comporta la reviviscenza DEl'obbligo DE genitore al mantenimento (ex multis, Cass. civ.,
22.07.2019, n. 19696; Cass. civ., 14.03.2017, n. 6509).
Certamente l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento DEla capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. civ., 14.08.2020, n. 17183; Cass. civ., 07.07.2004, n. 12477).
Nel caso di specie, il ricorrente giustifica la propria richiesta di revoca DE contributo al mantenimento DEla figlia maggiorenne e DEl'assegnazione in uso DEla casa familiare alla (quale collocataria CP_1 DEla figlia prima minorenne), affermando semplicemente, nell'atto introduttivo, che la figlia è divenuta maggiorenne ad aprile 2024 e che sia la resistente che la figlia hanno un impiego lavorativo (la prima presso una scuola materna comunale a Termoli e la seconda presso il ristorante “SottoVento” in Termoli). Inoltre, il 04.04.2025 - ultimo giorno dei cinque concessi per il deposito di note sostitutive DEl'udienza DE 09.04.2025 - ha depositato con le proprie note sostitutive la copia di una raccomandata a firma DEla figlia . Missiva alla quale, peraltro, data la tempistica, la resistente non ha Persona_1 avuto la possibilità di replicare. In essa la figlia dichiara in maniera alquanto “generica” di lavorare presso un non precisato bar di Termoli, senza specificare se si tratti di un lavoro a tempo indeterminato o determinato e se la retribuzione sia o meno sufficiente al proprio mantenimento. Inoltre, generico risulta anche il riferimento fatto dalla mittente al trasferimento presso l'abitazione DE compagno (“vivo da tempo”) in località Santa Croce di Magliano (CB). Curioso, altresì, che in questa lettera la mittente dichiari: “ho provato a venire allo Studio un paio di volte per informrla di ciò, senza trovarla e quindi ho deciso di inviarle questa lettera”, senza riflettere sul fatto che avrebbe potuto informare l'avvocato con una telefonata o altro messaggio telematico.
La resistente, invece, nella comparsa di costituzione ha dichiarato che la propria situazione economica e quella DEla figlia, rispetto al precedente giudizio, è rimasta completamente immutata;
che il proprio stipendio è lo stesso di sempre, essendo rimasto immutato il suo lavoro di “collaboratrice scolastica”; che la figlia ha abbandonato la scuola dopo essere stata bocciata e che per un periodo successivo al rientro DEla madre nella casa familiare non ha né studiato, né lavorato (ad eccezione DE mese di aprile 2024); che oggi la figlia segue un corso di tatuatrice a Chieti, dove si reca tre volte a settimana e pagato solo dalla madre, essendosi il padre rifiutato di contribuire;
che la figlia, divenuta da poco maggiorenne, non è economicamente autosufficiente e cerca di inserirsi nel mondo lavorativo.
pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso, il Collegio non può esimersi, in primis, dallo stigmatizzare la “singolarità” DEla suddetta missiva, in relazione al suo contenuto ed ai tempi di scrittura e di deposito, che per le ragioni sopra evidenziate non ritiene attendibile.
Nel caso de quo, si evidenzia in primo luogo la mancanza in atti di una qualsivoglia documentazione
(certificato di residenza e/o di stato di famiglia) dalla quale possa emergere che la figlia maggiorenne risieda in un'abitazione differente rispetto a quella adibita a casa coniugale, assegnata allo stato in uso - in virtù DE suddetto decreto n. 416/2023, di modifica DEla sentenza divorzile – alla CP_1 collocataria all'epoca DEla prole minorenne.
Questo Collegio ritiene non comprovato il fatto che la figlia diciannovenne abbia acquisito una sufficiente capacità lavorativa e dunque una propria indipendenza economica. Né è stato provato che l'eventuale mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte DEla figlia maggiorenne dipenda da sua inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato DE lavoro, ovvero che sia stata posta nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta.
Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità (Cass. civ., 30.08.1999, n. 9109; Cass. civ., 06.04.2009, n. 8227; App. Napoli, 05.03.2010, n. 843; Trib.
Lamezia Terme, 08.01.2025, n. 1).
Si conferma pertanto l'obbligo a carico DE di versare a – entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese - un assegno mensile pari ad € 300,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento DEla figlia maggiorenne con rivalutazione Persona_1 annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Parimenti, non può trovare applicazione la domanda DE ricorrente, proposta in via subordinata nelle note sostitutive DEl'udienza DE 09.04.2025, di corrispondere direttamente la suddetta somma alla figlia maggiorenne. Deve tenersi conto, infatti, che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento DE figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda DE figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè DE genitore istante, poichè, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio DEla domanda (Cass. civ., 12.11.2021, n. 34100;
Cass. civ., 16.09.2022, n. 27308).
Con riguardo, infine, alla domanda DE ricorrente di revoca DEl'assegnazione in uso DEla casa familiare alla questo Collegio non la ritiene meritevole di accoglimento per le seguenti CP_1 motivazioni.
La giurisprudenza, in più occasioni, ha affermato il principio secondo il quale il provvedimento di assegnazione DEla casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. Tale ratio protettiva - che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento DEle loro consuetudini di vita e DEle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate - non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. civ., 07.02.2018, n. 3015; Trib. Torre Annunziata, 18.01.2023, n. 160).
Nel caso in esame, in difetto di prova contraria, deve ritenersi che la continui a vivere con la CP_1 figlia maggiorenne nella casa familiare. Né si può desumere dalla missiva in atti, a firma DEla figlia, che si sia interrotto il “collegamento” DEla stessa con la casa familiare. pagina 4 di 5 In ragione DEla decisione, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi DE DM n.147/2022 (Valore DEla causa: indeterminabile - complessità bassa- valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 30.05.2024 da , nato a [...] Parte_1 il 08.03.1956, e , nata a [...] il [...], con l'intervento DE CP_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso di;
Parte_1
2) Conferma l'obbligo posto a carico di di versare – entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese - a un assegno mensile pari ad € 300,00 mediante bonifico bancario o a mezzo CP_1 vaglia postale, quale contributo per il mantenimento DEla figlia maggiorenne , con Persona_1 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) conferma l'assegnazione in uso DEla casa familiare a , risultante, in difetto di prove, CP_1 ancora convivente con la figlia maggiorenne;
Persona_1
4) condanna al pagamento DEle spese di lite in favore DEl'Erario ( Parte_1 CP_1
è ammessa a PSS), che si liquidano, per tale misura, in complessivi € 3.809,00 per compensi,
[...] oltre rimborso DEle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.06.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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