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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 6-2-2024, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ritualmente depositato ha chiesto il pagamento in suo favore di tutti i ratei dell'assegno mensile di invalidità civile, maturati e non liquidati in favore della ricorrente (giusta decreto di omologa dell'ottobre 2022 ritualmente notificato), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (come stabilito dal CTU), oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge. costituendosi rilevava di aver eseguito il pagamento come da atto di liquidazione di CP_2
maggio 2023 chiedeva pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che :
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I,
Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova che solo a maggio 2023 dopo numeorosi mesi dalla notifica del decreto di omologa, l'ente aveva liquidato il dovuto, CP_ il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte condanna alla refusione delle spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese di lite CP_2
che si liquidano in EURO 1865,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge;
Brindisi, 06/02/2024
Il Giudice
Gabriella Puzzovio