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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N . 2 5 8 3 3 / 2 0 2 2 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Dott. Fabio Perrella, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25833 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA P.I , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Stefano D'Angelo (pec:
e Alberto D'Angelo (pec: Email_1
ed elett.te dom.ta presso il loro Email_2
studio in Napoli alla Via Carbonara n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
P.I. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni e presso il suo studio elett.te dom.ta in Napoli, Via Giosuè Carducci n. 6, PEC:
giusta procura generale alle liti in atti Email_3
- CONVENUTA-
Oggetto: contratto di assicurazione – furto d'autovettura
Conclusioni: come da note di trattazione scritta recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per ivi sentirla Parte_1 CP_1 condannare al pagamento di € 37.500,00 derivante dalla polizza furto/incendio n. E641256/0200 avente ad oggetto l'autovettura Range
n. 25833/2022 r.g.a.c. Pag. 1
Rover Sport tg. FH789NH. Riferiva che in data 31.10.2017,
l'utilizzatore del veicolo, Sig. parcheggiava la vettura Persona_1
de qua in Napoli Via Romeo, all'altezza del civico 14 ed il giorno dopo, non rinvenendola, ne denunciava l'indebita sottrazione all'Autorità di Sicurezza ed alla . Quest'ultima su CP_1 richiesta del denunciante comunicava che l'ultimo tracciamento del veicolo, secondo il sistema satellitare installato sul mezzo, localizzava quest'ultimo in località Secondigliano. La Compagnia apriva il sinistro ed incaricava un Perito di ritirare le chiavi originali del veicolo ed effettuare gli accertamenti del caso. All'esito CP_1 comunicava l'impossibilità di procedere alla liquidazione dell'indennizzo e proponeva denuncia querela in ragione di “forti dubbi sull'autenticità del furto avvenuto in data 31/10/2017”, sfociata nel giudizio penale sub RGNR 1393/18 del Tribunale di Trieste, nei confronti dei Signori e terminato con Per_1 CP_2
l'assoluzione degli imputati. Questi ultimi spiegavano a loro volta denunzia querela per il reato di calunnia nei confronti del legale rappresentate di , Dott. conclusasi con CP_1 Persona_2
richiesta di archiviazione del P.M.
In data 11.6.2020 l'attrice inoltrava un'ulteriore richiesta di indennizzo ed in data 6.4.2021 un invito alla negoziazione assistita entrambi non riscontrati dalla CP_1
Con riferimento all'entità dell'indennizzo l'attrice deduceva che allorquando acquistò il veicolo, il valore dello stesso era pari ad euro
61.980,00. Invocava pertanto il massimo indennizzo previsto in polizza, ovvero euro 50.000 che al netto dello scoperto di polizza
(25%) e della franchigia prevista (euro 250) corrisponde ad euro
37.500.
2. Si costituiva la convenuta che deduceva che la CP_1 Pt_1
nonostante rituale richiesta, in violazione dell'art. 10.1 delle
[...]
C.g.a., ometteva di fornire alla Compagnia “la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato”. Precisava che le n. 25833/2022 r.g.a.c. Pag. 2
chiavi consegnate dall'assicurato non risultavano appartenere al veicolo in garanzia trattandosi di meri duplicati.
Contestava inoltre il verificarsi dell'evento assicurato, essendo insufficienti al riguardo la prospettazione e la prova offerta dalla attrice, evidenziando che parte attrice aveva addotto esclusivamente una denuncia di furto presentata in sede penale due giorni dopo l'evento a firma dell'utilizzatore e non del proprietario della vettura.
A riprova della insussistenza del sinistro e della non indennizzabilità dell'evento, la convenuta Compagnia, in aggiunta alla non abbinabilità delle chiavi consegnate alla vettura oggetto di furto, adduceva ed evidenziava ulteriori circostanze di fatto, accertate da agenzia di investigazione (Target) a tanto officiata. Segnatamente : “- che il veicolo risulta provenire dall'Austria, in quanto in Italia è stato immatricolato come veicolo usato e le targhe precedenti erano di nazionalità austriaca;
- che il produttore comunicava che il suddetto veicolo era stato consegnato in Spagna nel 2016; - che il veicolo, in tesi, sarebbe stato rubato all'interno di un parcheggio condominiale munito di cancello automatico;
- che il mezzo era munito di antifurto di serie, nonché di antifurto satellitare, che, tuttavia, non dava alcun allarme”.
La convenuta contestava altresì il valore del mezzo, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, deducendo che tale valore non può essere quello di € 50.000,00, pari al massimale assicurato, bensì deve essere commisurato al prezzo di acquisto risultante dalla Visura PRA, ovverosia € 15.000,00, dovendosi altresì tenere conto che la garanzia in parola prevede, in ogni caso, uno scoperto del 25% ed una franchigia per € 250,00.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. le parti con le memorie depositate precisavano le rispettive domande e formulavano richieste istruttorie.
4. Sulle richieste formulate dalle parti, questo Giudice con provvedimento del 20.11.2023 così provvedeva:
<< rigetta le richieste di prove orali avanzate da parte attrice in
quanto relative a circostanze documentali, irrilevanti, provabili
n. 25833/2022 r.g.a.c. Pag. 3
tramite CTU e non a conoscenza del l.r.p.t. della convenuta (per quanto concerne l'interrogatorio formale); rigetta le richieste di prove orali avanzate da parte convenuta in quanto relative a circostanze documentali e provabili tramite CTU;
rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta a Controparte_3
per difetto di specificità. Ritenuta la necessità, dispone
[...] nominarsi un CTU, individuato nell'ing. al quale Persona_3 conferire il seguente incarico: “Dica il CTU se le chiavi che parte convenuta dovrà consegnare entro l'inizio delle operazioni peritali siano quelle inviate da parte attrice subito dopo il dedotto furto, tenuto conto in particolare delle fotografie depositate e della relazione in atti;
in caso di risposta positiva, dica se le chiavi consegnate siano - tanto nella loro componente elettronica quanto in quella meccanica - “originali” o duplicati e se i numeri identificativi delle medesime siano riferibili al veicolo Range Rover tg. FH789NH”.
5. Depositata la relazione di perizia da parte del designato Consulente, all'udienza del 20.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte attrice ne impugnava per quanto di ragione il contenuto ed entrambe le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva pertanto riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
6. Va preliminarmente confermato, per i medesimi motivi ivi specificati, il richiamato provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
7. La domanda è infondata per le ragioni di seguito specificate.
7.1. Come riferito in narrativa, la convenuta Compagnia ha negato la spettanza dell'indennizzo adducendo che in violazione dell'art. 10.1 delle C.g.a., l'assicurata ometteva di fornire alla Compagnia Pt_1
“la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato”. Precisava infatti che le chiavi consegnate dall'assicurato al consulente investigativo incaricato dalla medesima Compagnia non risultavano appartenere al veicolo in garanzia trattandosi di meri duplicati.
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La previsione contrattuale invocata dalla convenuta non è stata oggetto di contestazione specifica da parte dell'attrice, né sotto il profilo della sua effettiva previsione, né sotto il profilo della sua validità ed efficacia.
Sul punto, ed in genere sulla legittimità della clausola, appare opportuno richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la mancata consegna dell'intero set di chiavi originali dell'autovettura rubata fa venire meno l'operatività della polizza assicurativa e legittima la Compagnia a respingere ogni richiesta di pagamento dell'indennizzo (Cass.
1.7.2020 n. 13267; Cass .
15 luglio 2016 n. 14422).
La questione oggetto di lite va quindi risolta sul piano della individuazione del soggetto gravato dall'onere probatorio relativamente alla sussistenza della condizione di operatività della polizza.
Non v'è motivo di escludere che, anche in tema di assicurazione della responsabilità civile, quando l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia in applicazione delle previsioni contrattuali correttamente interpretate, la difesa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma realizza una mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda;
ne consegue che l'assicuratore, con riferimento all'oggetto della copertura assicurativa non assume alcun onere probatorio, che resta, perciò a carico dell'attore. (Cass. ord. n. 12980/2020).
In altri termini, una volta acclarato che a norma di contratto il diritto all'indennizzo spetta solo al verificarsi dell'evento assicurato (nel caso di specie furto d'auto) e delle altre condizioni contrattualmente previste (nel caso di specie consegna all'assicuratore dell'originale delle chiavi dell'autovettura), sarà onere dell'assicurato che reclami l'indennizzo e agisca a tal fine dar prova di entrambe le circostanze.
Nel caso di specie, la prova di aver realizzato e posto in essere la condizione di operatività della polizza gravava dunque sulla società
, che era quindi chiamata a provare di aver consegnato alla Pt_1
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Compagnia Assicurativa quanto previsto dalla clausola contrattuale da questa invocata.
Non sono stati al riguardo forniti elementi di prova sufficienti.
Innanzitutto, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, sul fatto che le chiavi consegnate all'assicuratore fossero quelle originali non è invocabile il giudicato della sentenza del Tribunale Penale di Trieste che ha assolto e dal reato ad essi Persona_1 CP_2
contestato di aver falsamente denunciato il furto.
La sentenza del giudice penale di Trieste (n.525/19 passata in giudicato) è finalizzata all'accertamento della commissione o meno del reato contestato. In tale sentenza la questione relativa alla consegna di chiavi originali dall'assicurato alla Compagnia viene affrontata solo marginalmente e in funzione dell'accertamento del reato, evidenziandosi l'insufficienza a tal fine dell'accertamento autonomamente operato dalla compagnia attraverso proprio investigatore. Il passo decisivo della sentenza penale è, per quanto qui di rilevo, che “non esiste prova che al momento dell'acquisto del veicolo usato, all'acquirente furono consegnate le chiavi in Per_1
originale (ammesso che quelle in possesso del proprietario al momento del denunciato furto non lo fossero)”. Come è dato desumere da tale affermazione, il Giudice penale non dice affatto che all'assicurazione furono consegnate le chiavi in originale (circostanza che invece è essenziale ai fini della decisione di questo giudice). Egli perviene all'assoluzione degli imputati affermandosi che dall'incertezza relativa a tale circostanza non può ricavarsi la prova che, oltre ogni ragionevole dubbio, gli imputati abbiano commesso il reato ad essi ascritto.
In questa sede, ove, come si è detto, spettava alla società attrice dar prova dell'avvenuta consegna delle chiavi in originale - pur negandosi all'attività investigativa svolta dalla Compagnia ogni valore probatorio ed assumendo tale attività e l'elaborato depositato in atti valenza di mero atto di prospettazione di parte – l'invocata sentenza penale non esplica alcuna efficacia di giudicato ed incide in modo n. 25833/2022 r.g.a.c. Pag. 6
pressochè nullo sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte della attrice.
Sotto diverso profilo, il deficit probatorio nemmeno era rimediabile con la prova per testi richiesta dalla attrice (e non ammessa da questo
Giudice).
In realtà in sede di prospettazione, con l'atto introduttivo, l'attrice afferma di aver consegnato dopo il furto le due “copie” delle chiavi che le erano state consegnate dal venditore.
La prova per testi articolata dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non prevedeva tra i capi indicati anche la circostanza della consegna alla Compagnia delle chiavi “originali” della vettura.
Solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. la per la Pt_1
prima volta introduce la circostanza (e chiede di provare) che le chiavi che le furono consegnate dal venditore e che poi dopo il furto furono consegnate da all'Assicurazione recavano il marchio Pt_1 Pt_2
Ma tale circostanza, oltre ad essere tardivamente ed
[...]
inammissibilmente introdotta, nemmeno sarebbe dirimente al fine di provare il carattere nativo ed originale delle chiavi consegnate alla
Compagnia (non appare dirimente al riguardo la presenza del marchio
Rover). Pt_2
Alcun ulteriore elemento di prova viene addotto dalla attrice in ordine alla sussistenza della condizione prevista dalla norma contrattuale.
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
7.2 Nonostante il carattere assorbente della suesposta motivazione si osserva che, in ogni caso, anche le risultanze della espletata consulenza tecnica inducono a ritenere che la società attrice non abbia consegnato alla Compagnia l'intero set di chiavi come imposto dalla previsione contrattuale.
L'indagine peritale aveva ad oggetto l'accertamento della circostanza che le chiavi consegnate alla Compagnia corrispondessero o meno agli originali in dotazione ed abbinati all'autovettura dalla casa produttrice.
n. 25833/2022 r.g.a.c. Pag. 7
Il Ctu - accertato che le chiavi consegnate dalla Controparte_4
in corso di perizia sono quelle che furono consegnate dalla
[...]
al consulente della medesima compagnia ed individuate Parte_1
come associate al veicolo oggetto del furto – ha testualmente concluso che “le chiavi consegnate dalla Compagnia non corrispondono, sia nella parte elettronica che nella parte meccanica, con quelle originariamente fornite al veicolo de quo identificato con telaio
SALWA2KF2GA592793 e targa FH789NH” (pp. 37-38 elaborato peritale).
Ha inoltre accertato che le chiavi medesime, da accertamenti eseguiti presso la Casa madre, ed attraverso Controparte_3
questa presso il competente Ufficio in U.K., recano Keys serial number non risultanti nei relativi portali.
Sia il metodo accertativo utilizzato dal CTU, che le conclusioni alle quali l'indagine peritale è pervenuta, sono condivise da questo giudicante. La relazione non presenta vizi logici e di metodo e risponde in modo esaustivo e convincente al quesito sottoposto al
Consulente. Quest'ultimo, peraltro, ha dato condivisibile risposta nell'elaborato anche ai rilievi provenienti dai tecnici designati dalle parti, più precisamente dal consulente della società attrice.
La contestazione relativa alla non corrispondenza delle chiavi depositate dalla Compagnia con quelle a suo tempo ad essa consegnate dalla (recte: consegnate alla Target, agenzia di Pt_1
investigazione incaricata dalla è motivatamente ritenuta CP_1
infondata dal Consulente che al riguardo così si esprime (p. 31):
“……dall'analisi della documentazione versata in atti dalle parti e da quanto accertato nel corso delle operazioni peritali e attraverso indagini di decodifica delle chiavi consegnate dalla Compagnia, attraverso l'apporto tecnico esterno di specialisti del settore, si è accertato che i Keys serial number dei due telecomandi (94ED9435 e
DC481523) corrispondono con quelli d'indagine indicati nella relazione di perizia di parte del 15.01.2018 della Target Srl incaricata dalla (in atti). Inoltre dal confronto del rilievo Controparte_1
fotografico delle chiavi consegnate dalla Compagnia nel primo
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accesso con quelle depositate in atti (a meno della differenza consistente nel riporto di una numerazione delle chiavi 1 e 2 non presente nelle foto depositate in atti), nonché dalla verifica dei Keys serial number dei due telecomandi si può confermare che le chiavi consegnate dalla Compagnia ono quelle accertate Controparte_1
dalla società Target s.r.l.. e dichiarate, dal convenuto, come quelle consegnate dalla ed associate al veicolo de quo. Nulla è Parte_1
versato in atti che possa dimostrare, concretamente, che le chiavi consegnate da parte attrice, subito il dedotto furto, siano differenti da quelle che la Compagnia ha fornito nel corso del Controparte_1
primo accesso e sulle quali la società Target Srl, incaricata dalla ha eseguito le indagini come riportate nella Controparte_1 relazione di perizia di parte del 15.01.2018 (in atti)”.
Peraltro si osserva che la contestazione sollevata dalla attrice, secondo la quale le chiavi prodotte da e sottoposte al vaglio del CTU CP_1
non corrispondono a quelle a suo tempo consegnate dalla Pt_1
medesima agli accertatore della è apparsa fin dal principio CP_1
poco credibile e finalizzata ad escludere ogni accertamento peritale sulle chiavi medesime: la contestazione infatti è stata sollevata con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. quando ancora quelle chiavi non erano state prodotte in giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 (scaglione: € 26.000 -52.000), ai valori medi per quattro fasi di giudizio, disattendendo così la nota spese depositata da parte convenuta la quale ha richiesto dei compensi tra i medi ed i massimi, ingiustificati tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
9. Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 25833/2022 r.g.a.c. Pag. 9
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio in favore della che liquida in euro 7.616,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. Spese forf. (nella misura del 15% del compenso) per compensi;
3) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione dell'8.11.2024, si pongono nei rapporti interni a carico di Parte_1
con il conseguente diritto di di ripetere dalla predetta Controparte_1
attrice le somme eventualmente versate, o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Cosi deciso in Napoli, in data 14.4.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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