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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 153 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (già , C.F. e P. IVA in p.l.r.p.t.; rilevato Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
precisato che “la prova scritta richiesta dagli art. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente” (cfr., ex multis,
Cass. n. 4974/00); ritenuto ulteriormente che non ricorrono i presupposti per il pagamento senza dilazione con provvisoria esecutività di cui all'art. 642 comma primo c.p.c., né per l'esercizio del potere discrezionale di concedere la provvisoria esecutività di cui al secondo comma del citato articolo;
considerato che
nei contratti tra professionisti e consumatori il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto della controversia anche nell'ambito dei procedimenti volti all'emissione del provvedimento di ingiunzione di pagamento e a disapplicarle di ufficio, ove ritenute abusive;
ritenuto che
dalla disamina del contratto debba escludersi che le clausole ivi contenute presentino carattere abusivo, in quanto non appaiono comportare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
INGIUNGE A
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._1
87029, Via Pitagora n. 3, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 24.719,82 a titolo di saldo scaduto, oltre interessi così come contrattualmente previsti e successivamente maturati fino all'effettivo soddisfo;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145.50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che in difetto di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Paola, 11/02/2025
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (già , C.F. e P. IVA in p.l.r.p.t.; rilevato Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
precisato che “la prova scritta richiesta dagli art. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente” (cfr., ex multis,
Cass. n. 4974/00); ritenuto ulteriormente che non ricorrono i presupposti per il pagamento senza dilazione con provvisoria esecutività di cui all'art. 642 comma primo c.p.c., né per l'esercizio del potere discrezionale di concedere la provvisoria esecutività di cui al secondo comma del citato articolo;
considerato che
nei contratti tra professionisti e consumatori il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto della controversia anche nell'ambito dei procedimenti volti all'emissione del provvedimento di ingiunzione di pagamento e a disapplicarle di ufficio, ove ritenute abusive;
ritenuto che
dalla disamina del contratto debba escludersi che le clausole ivi contenute presentino carattere abusivo, in quanto non appaiono comportare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
INGIUNGE A
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._1
87029, Via Pitagora n. 3, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 24.719,82 a titolo di saldo scaduto, oltre interessi così come contrattualmente previsti e successivamente maturati fino all'effettivo soddisfo;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145.50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che in difetto di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Paola, 11/02/2025
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero