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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1175/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELA MICHELA MARSEGLIA e DANIELA Parte_1
TROTTA
RICORRENTE
E
Con
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 05.02.2025, , ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 Co deducendo: di aver lavorato alle dipendenze dell' con qualifica di impiegato Controparte_3 amministrativo, livello di inquadramento D2 del CCNL servizi ausiliari in virtù di un contratto a tempo determinato del 14.11.2023 con scadenza in data 31.10.2024; di avere ricevuto in data 19.07.2024 comunicazione di licenziamento disciplinare senza preavviso;
di non essere stato rispettato il procedimento di cui all'art. 7, L. n. 300/1970, non avendo ricevuto la preventiva contestazione disciplinare che, peraltro, deve essere specifica, con violazione del diritto di difesa;
essergli stato comminato licenziamento durante il periodo di malattia in essere dal 7 giugno 2024 sino al 26.09.2024.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare la insussistenza del fatto materiale contestato e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 l. 300/1970, comma 2, e la nullità/annullamento ed illegittimità del licenziamento per giusta causa, irrogato senza preavviso e preventiva contestazione disciplinare alla ricorrente;
per l'effetto, condannare la società datrice di lavoro al risarcimento del danno pari tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data dell'illegittimo licenziamento sino alla scadenza del contratto di lavoro a termine intercorso tra le parti;
In subordine: 2) accertare e dichiarare la sproporzione tra la presunta contestazione disciplinare mai pervenuta alla ricorrente e la sanzione disciplinare, per l'effetto dichiararne la nullità del licenziamento disciplinare e condannare la società datrice di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di licenziamento sino alla reintegra;
3) accertare e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa, per i vizi di procedura, mancato esperimento del procedimento di cui all'art. 7 l. 300/1970, comma 2, e, conseguentemente, condannare la società datrice di lavoro al pagamento del danno ex art. art. 4, comma 2, D.Lgs n. 23/15 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo”
1.1. Parte convenuta è rimasta contumace.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. Deve innanzitutto premettersi la ricorrenza nel caso di specie di un contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, con decorrenza dal 14.11.2023 al 31.10.2024 (v. Modello C2 allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
È documentato l'intervenuto provvedimento di risoluzione del contratto, qualificato come licenziamento senza preavviso, comunicato dalla parte datoriale in data 19.7.2024, in seguito a relativa contestazione disciplinare.
2.2, Ciò chiarito in punto di fatto, deve evidenziarsi che il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di una giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro
(Corte App. Milano 4.4.2013); tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano
3.10.2008).
Quanto all'art. 2118 del codice civile, anch'esso avente ad oggetto la disciplina sui licenziamenti, questo nulla dispone in merito.
Consegue a quanto sopra che il soggetto il quale recede prima del termine, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (Corte App.
Milano 4.4.2013 nonché Corte di Cassazione sentenza n. 4648 del 25 febbraio 2013).
2.3. Nel caso di specie, deve ritenersi che il datore abbia licenziato la ricorrente per giusta causa, ricavandosi ciò dal richiamo alla contestazione disciplinare e dall'assenza di giustificazioni da parte della lavoratrice e dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviato al Centro per l'Impiego nel quale vi è l'indicazione del licenziamento per giusta causa (v. doc. n. 6 allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Trattasi di licenziamento rientrante nella categoria dei licenziamenti di natura ontologicamente disciplinare in quanto motivato da una condotta colposa e manchevole del lavoratore.
2.4. Al riguardo, tuttavia, va altresì ricordato che il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole e garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del 70 tra le quali com'è noto - si colloca l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito.
In punto di diritto si ribadisce che per "contestazione" dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (cfr., sulla specifica funzione di detta contestazione, cfr. principi consolidati già in C.4659/21.4.1993;
C. 12117/21.12.1990; C.10955/8.10.1992; C. 3404/19.3.1992; C. 317/1995).
Ne deriva che essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto cioè che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (cfr. C. 5419/1998).
Ed infatti costituisce giurisprudenza costante che sia onere del datore che esercita il proprio potere disciplinare fornire, proprio nella previa contestazione dell'addebito, l'indicazione "degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell'addebito stesso..". In particolare, la contestazione non può ridursi ad allusioni o vaghi sospetti, ma deve esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi dai quali derivare una responsabilità del lavoratore al fine di consentire a quest'ultimo un'idonea e piena difesa" (sic, testualmente, C. 12621/2000).
Pacifica è in tal senso la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982, a qualsiasi licenziamento ontologicamente disciplinare devono essere applicate le garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, commi 2° e 3°, St. Lav.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982 ed alla stregua dei principi da questa fissati, il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia o meno incluso tra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, quando sia motivato da colpa o, comunque, da un comportamento manchevole del lavoratore, deve intendersi di natura ontologicamente disciplinare e rimane, quindi, assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore medesimo dai commi 2° e 3° dell'art. 7 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa (cfr. Cass. SS.UU.
1.6.1987 n. 4823 e Cass. SS.UU.
16.12.1987 n. 9302 sino a quelle più recenti quali Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 5855 del 12.04.2003 e n. 17652 del 13.08.2007).
Per poter esercitare correttamente il potere disciplinare mediante l'irrogazione del licenziamento del giorno 19.07.2024, la società resistente era tenuta ad osservare la serie successiva di adempimenti, previsti dall'art. 7, St. Lav., ai quali si riconnettono, nei confronti di ciascuna delle parti, posizioni reciproche di diritti, oneri ed obblighi. In particolare, perché possa dirsi iniziato un procedimento disciplinare, grava sul titolare del potere l'obbligo della contestazione preventiva dell'addebito in termini idonei a consentire una precisa individuazione dei fatti addebitati da parte del lavoratore incolpato.
La società convenuta doveva, quindi, indirizzare alla lavoratrice una contestazione predisposta per iscritto
(la contestazione orale è prevista per il solo rimprovero verbale dall'art. 7, comma 5°, Legge n. 300/70) ed in essa l'addebito doveva essere specificamente indicato in modo da permettere alla lavoratrice di approntare un'efficace difesa.
2.5. Nel caso di specie, non risulta che una previa contestazione per iscritto sia mai stata inviata alla lavoratrice, nonostante le sollecitazioni dell'Avv. Daniela Trotta che ha provveduto ad inviare una raccomandata p. e. c. per avere delucidazioni a riguardo.
2.6. Pertanto, il provvedimento disciplinare adottato nei confronti della ricorrente è illegittimo, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento di merito, che risulta superfluo.
2.7. Ne deriva, come conseguenza, la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate fino alla scadenza naturale del contratto e cioè sino al 31.10.2024, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese processuali sono poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 Co confronti dell' con ricorso depositato in data 05.02.2025, nella causa iscritta Controparte_2 al n. 1175/2025 R.G.L. così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.7.2024 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate fino alla scadenza naturale del contratto e cioè sino al 31.10.2024, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessive € 3.700,00, oltre iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.05.2025.
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1175/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELA MICHELA MARSEGLIA e DANIELA Parte_1
TROTTA
RICORRENTE
E
Con
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 05.02.2025, , ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 Co deducendo: di aver lavorato alle dipendenze dell' con qualifica di impiegato Controparte_3 amministrativo, livello di inquadramento D2 del CCNL servizi ausiliari in virtù di un contratto a tempo determinato del 14.11.2023 con scadenza in data 31.10.2024; di avere ricevuto in data 19.07.2024 comunicazione di licenziamento disciplinare senza preavviso;
di non essere stato rispettato il procedimento di cui all'art. 7, L. n. 300/1970, non avendo ricevuto la preventiva contestazione disciplinare che, peraltro, deve essere specifica, con violazione del diritto di difesa;
essergli stato comminato licenziamento durante il periodo di malattia in essere dal 7 giugno 2024 sino al 26.09.2024.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare la insussistenza del fatto materiale contestato e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 l. 300/1970, comma 2, e la nullità/annullamento ed illegittimità del licenziamento per giusta causa, irrogato senza preavviso e preventiva contestazione disciplinare alla ricorrente;
per l'effetto, condannare la società datrice di lavoro al risarcimento del danno pari tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data dell'illegittimo licenziamento sino alla scadenza del contratto di lavoro a termine intercorso tra le parti;
In subordine: 2) accertare e dichiarare la sproporzione tra la presunta contestazione disciplinare mai pervenuta alla ricorrente e la sanzione disciplinare, per l'effetto dichiararne la nullità del licenziamento disciplinare e condannare la società datrice di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di licenziamento sino alla reintegra;
3) accertare e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa, per i vizi di procedura, mancato esperimento del procedimento di cui all'art. 7 l. 300/1970, comma 2, e, conseguentemente, condannare la società datrice di lavoro al pagamento del danno ex art. art. 4, comma 2, D.Lgs n. 23/15 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo”
1.1. Parte convenuta è rimasta contumace.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. Deve innanzitutto premettersi la ricorrenza nel caso di specie di un contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, con decorrenza dal 14.11.2023 al 31.10.2024 (v. Modello C2 allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
È documentato l'intervenuto provvedimento di risoluzione del contratto, qualificato come licenziamento senza preavviso, comunicato dalla parte datoriale in data 19.7.2024, in seguito a relativa contestazione disciplinare.
2.2, Ciò chiarito in punto di fatto, deve evidenziarsi che il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di una giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro
(Corte App. Milano 4.4.2013); tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano
3.10.2008).
Quanto all'art. 2118 del codice civile, anch'esso avente ad oggetto la disciplina sui licenziamenti, questo nulla dispone in merito.
Consegue a quanto sopra che il soggetto il quale recede prima del termine, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (Corte App.
Milano 4.4.2013 nonché Corte di Cassazione sentenza n. 4648 del 25 febbraio 2013).
2.3. Nel caso di specie, deve ritenersi che il datore abbia licenziato la ricorrente per giusta causa, ricavandosi ciò dal richiamo alla contestazione disciplinare e dall'assenza di giustificazioni da parte della lavoratrice e dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviato al Centro per l'Impiego nel quale vi è l'indicazione del licenziamento per giusta causa (v. doc. n. 6 allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Trattasi di licenziamento rientrante nella categoria dei licenziamenti di natura ontologicamente disciplinare in quanto motivato da una condotta colposa e manchevole del lavoratore.
2.4. Al riguardo, tuttavia, va altresì ricordato che il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole e garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del 70 tra le quali com'è noto - si colloca l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito.
In punto di diritto si ribadisce che per "contestazione" dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (cfr., sulla specifica funzione di detta contestazione, cfr. principi consolidati già in C.4659/21.4.1993;
C. 12117/21.12.1990; C.10955/8.10.1992; C. 3404/19.3.1992; C. 317/1995).
Ne deriva che essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto cioè che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (cfr. C. 5419/1998).
Ed infatti costituisce giurisprudenza costante che sia onere del datore che esercita il proprio potere disciplinare fornire, proprio nella previa contestazione dell'addebito, l'indicazione "degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell'addebito stesso..". In particolare, la contestazione non può ridursi ad allusioni o vaghi sospetti, ma deve esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi dai quali derivare una responsabilità del lavoratore al fine di consentire a quest'ultimo un'idonea e piena difesa" (sic, testualmente, C. 12621/2000).
Pacifica è in tal senso la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982, a qualsiasi licenziamento ontologicamente disciplinare devono essere applicate le garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, commi 2° e 3°, St. Lav.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982 ed alla stregua dei principi da questa fissati, il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia o meno incluso tra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, quando sia motivato da colpa o, comunque, da un comportamento manchevole del lavoratore, deve intendersi di natura ontologicamente disciplinare e rimane, quindi, assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore medesimo dai commi 2° e 3° dell'art. 7 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa (cfr. Cass. SS.UU.
1.6.1987 n. 4823 e Cass. SS.UU.
16.12.1987 n. 9302 sino a quelle più recenti quali Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 5855 del 12.04.2003 e n. 17652 del 13.08.2007).
Per poter esercitare correttamente il potere disciplinare mediante l'irrogazione del licenziamento del giorno 19.07.2024, la società resistente era tenuta ad osservare la serie successiva di adempimenti, previsti dall'art. 7, St. Lav., ai quali si riconnettono, nei confronti di ciascuna delle parti, posizioni reciproche di diritti, oneri ed obblighi. In particolare, perché possa dirsi iniziato un procedimento disciplinare, grava sul titolare del potere l'obbligo della contestazione preventiva dell'addebito in termini idonei a consentire una precisa individuazione dei fatti addebitati da parte del lavoratore incolpato.
La società convenuta doveva, quindi, indirizzare alla lavoratrice una contestazione predisposta per iscritto
(la contestazione orale è prevista per il solo rimprovero verbale dall'art. 7, comma 5°, Legge n. 300/70) ed in essa l'addebito doveva essere specificamente indicato in modo da permettere alla lavoratrice di approntare un'efficace difesa.
2.5. Nel caso di specie, non risulta che una previa contestazione per iscritto sia mai stata inviata alla lavoratrice, nonostante le sollecitazioni dell'Avv. Daniela Trotta che ha provveduto ad inviare una raccomandata p. e. c. per avere delucidazioni a riguardo.
2.6. Pertanto, il provvedimento disciplinare adottato nei confronti della ricorrente è illegittimo, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento di merito, che risulta superfluo.
2.7. Ne deriva, come conseguenza, la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate fino alla scadenza naturale del contratto e cioè sino al 31.10.2024, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese processuali sono poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 Co confronti dell' con ricorso depositato in data 05.02.2025, nella causa iscritta Controparte_2 al n. 1175/2025 R.G.L. così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.7.2024 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate fino alla scadenza naturale del contratto e cioè sino al 31.10.2024, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessive € 3.700,00, oltre iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.05.2025.
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro