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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024 da elettivamente domiciliata in Paderno Parte_1
Dugnano, via Corridoni, 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bellanca, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro (ora , in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, convenuto contumace OGGETTO: contratto di lavoro;
differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare che il rapporto intercorrente tra la ricorrente IG.ra
[...]
e la con sede legale in Parte_1 Controparte_3
Milano, Corso Buenos Aires 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, dal 01.05.2024 al 26.06.2024 deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. b) accertare e dichiarare il diritto del IG.ra Parte_1 all'inquadramento al 4° Livello del Ccnl Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi. c) accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di n. 18 ore di lavoro straordinario.
1 d) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma netta di € Parte_1
199,55 a titolo di retribuzione straordinaria, Rol e permessi lavorativi ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. e) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma di € 4.711,05 Parte_1
a titolo di componente contributiva previdenziale e assistenziale ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.
f) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma netta di € Parte_1
3.100,08 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. g) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma netta di € Parte_1
114,29 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e delle altre spettanze di fine rapporto ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. h) con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Bellanca, quale antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava la ricorrente di avere lavorato per la società convenuta presso l'Albergo Aurora di corso Buenos Aires in Milano e presso il ristorante etnico situato in Milano via Pasubio. Il rapporto non era mai stato formalizzato e la ricorrente aveva svolto anche numerose ore di lavoro straordinario. Il 26 giugno 2024 la titolare della società, sig.ra l'aveva allontanata Persona_1 oralmente riferendo che non c'era più bisogno delle sue prestazioni. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
2 Nessuno si costituiva per voi che veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza dell'11 aprile 2025, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato nei limiti Parte_1 di che seguono La ricorrente sostiene di avere lavorato per il mese di Controparte_1 maggio 2024 e fino al 26 giugno 2024, data del suo asserito allontanamento, addebitabile alla titolare della società, sig.ra che avrebbe riferito non Persona_1 esserci più bisogno della lavoratrice. GA SA Sarebbe stata pagata unicamente con € Parte_1 Pt_1
500 per tutto il periodo di lavoro. Per far luce sulla vicenda, il Tribunale ha ammesso ed escusso la prova orale.
2. La prima testimone, ha Testimone_1 riferito: “Indifferente. Non ho fatto causa nei confronti della CP_1
Ho lavorato per a partire dal gennaio fino a giugno Controparte_1 dell'anno 2024. Facevo la cameriera e facevo le pulizie. Conosco la ricorrente perché ho lavorato insieme a lei. La ricorrente ha lavorato da maggio fino a giugno (due mesi). Lei era receptionist dell'albergo Aurora sito in Milano.
Lavorava anche presso un ristorante della signora che non ricordo Persona_1 dove fosse, era però a Milano. Anche io lavoravo presso l'albergo Aurora. La sig.ra lavorava alla reception al mattino ed al pomeriggio andava al Pt_1 ristorante. lavorava dalle ore 7.00 fino alle ore 18.00 di sera, lavorava Pt_1 sette /otto ore al giorno. La sig.ra si recava al ristorante alle ore 14.00 Pt_1 fino alle 18.00, che era sempre aperto. Era la sig.ra a dare ordini alla Persona_1 ricorrente. Non l'ho mai sentita sgridare la ricorrente, ma l'ho sentita richiamare la sua attenzione. Era sempre la sig.ra a dare le direttive alla Persona_1 ricorrente. L'orario con la sig.ra era sempre incerto, di sicuro non Persona_1 pagava le ore straordinarie. Io me ne sono andata perché la sig.ra Persona_1 non pagava. Non so se la ricorrente sia stata licenziata o si sia dimessa, di sicuro non è stata pagata.” La seconda testimone, ha riferito: “Ho Testimone_2 lavorato per la a partire da Febbraio a Giugno 2024, Controparte_1 quando sono andata via perché non mi pagavano. Ho fatto causa alla convenuta. la causa si è conclusa con un provvedimento ma non sono stata ancora pagata. Il primo mese ho lavorato in nero, poi con un contratto a tempo indeterminato. Conosco la sig.ra poiché ci siamo conosciuti a lavoro. Pt_1
3 Nell'albergo di Milano mi occupavo del trasferimento dei documenti, nel ristorante mi occupavo della cassa e facevo un po' tutto. Parte_1
ha lavorato da Maggio a Giugno 2024. In albergo si occupava della
[...] reception. Nel mese di giugno ci alternavamo alla reception e al ristorante. Quando una era al ristorante l'altra era alla reception. Al ristorante faceva l'addetta al bancone e si occupava anche di tutto il resto. Gli ordini venivano impartiti dalla sig.ra L'orario di era dalle ore 7.00 fino alle Persona_1 Pt_1 ore 17.00, io subentravo dalle 17.00 fino alla chiusura che poteva essere alle ore 23.30 come massimo. Credo che la sig.ra Parte_1 facesse una pausa di 30 minuti. Alla reception rispondeva al telefono, accoglieva i clienti, prendeva i pacchi della posta, talvolta accompagnava i clienti alle stanze. Al ristorante la sig.ra serviva ai tavoli e puliva. Credo che la ricorrente Pt_1 se ne sia andata perché non veniva pagata.” L'interpello della società non ha sortito la comparizione del legale rappresentante, al fine di rendere l'interrogatorio. L'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata (come quella delle specie di causa), l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti.
3. L'istruttoria orale è stata in grado di dimostrare che
[...] abbia effettivamente lavorato per i mesi di maggio e Parte_1 giugno 2024, per le due imprese riconducibili alla sig.ra ossia il Persona_1 ristorante etnico di Milano e l'Albergo Aurora di corso Buenos Aires, sempre in Milano. Entrambe le testimoni hanno confermato le asserzioni del ricorso: che
[...] fosse receptionist dell'albergo Aurora e lavorasse Parte_1 anche presso il ristorante etnico della signora come cameriera Persona_1 tuttofare, con un orario che andava dalle ore 7.00 fino alle ore 18.00. Entrambe le testimoni hanno affermato che fosse la sig.ra che dava Persona_1 direttive e richiamava sul lavoro, come Parte_1 dimostrato anche dai documenti audio prodotti sub doc. 3 fasc. ric. Il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato presso i competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali e, durante il suo corso, la ricorrente è stata retribuita senza busta paga, in violazione della normativa vigente e del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, che è applicabile al caso di specie. deve essere inquadrata al livello 4° Parte_1
CCNL (doc. 6 fasc. ric.) al pari di quei lavoratori che “con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di
4 conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute.” quale impiegata d'ordine e cameriere di ristorante.
4. Il credito di risulta riassunto dai Parte_1 conteggi di cui al doc. 6 fasc. ric., che riferiscono di un residuo credito retributivo per € 3100,08, oltre ad un TFR per € 114,29 ed € 199,55 per lavoro straordinario. La contribuzione, che dovrà essere corrisposta all' , sarà determinata CP_4 dall'Istituto a seguito della trasmissione all'Istituto della presente sentenza. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.600,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara che il rapporto intercorrente tra la ricorrente IG.ra
[...]
e la con sede legale in Parte_1 Controparte_3
Milano, Corso Buenos Aires 30, dal 01.05.2024 al 26.06.2024 deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) accerta e dichiara il diritto del IG.ra Parte_1 all'inquadramento al 4° Livello del Ccnl Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi;
3) condanna (ora , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra Parte_1
, la somma netta di € 199,55 a titolo di retribuzione straordinaria, Rol e
[...] permessi lavorativi;
la somma netta di € 3.100,08 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima;
la somma netta di € 114,29 a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto e delle altre spettanze di fine rapporto;
4) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all' la somma contributiva previdenziale e assistenziale che CP_4 verrà dall'Istituto definita a seguito della comunicazione della sentenza;
5) dispone che l'Ufficio trasmetta all' di Milano la presente sentenza;
CP_4
6) condanna la parte soccombente (ora Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Giuseppe Bellanca, antistatario, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso l'11 aprile 2025.
5 Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024 da elettivamente domiciliata in Paderno Parte_1
Dugnano, via Corridoni, 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bellanca, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro (ora , in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, convenuto contumace OGGETTO: contratto di lavoro;
differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare che il rapporto intercorrente tra la ricorrente IG.ra
[...]
e la con sede legale in Parte_1 Controparte_3
Milano, Corso Buenos Aires 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, dal 01.05.2024 al 26.06.2024 deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. b) accertare e dichiarare il diritto del IG.ra Parte_1 all'inquadramento al 4° Livello del Ccnl Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi. c) accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di n. 18 ore di lavoro straordinario.
1 d) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma netta di € Parte_1
199,55 a titolo di retribuzione straordinaria, Rol e permessi lavorativi ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. e) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma di € 4.711,05 Parte_1
a titolo di componente contributiva previdenziale e assistenziale ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.
f) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma netta di € Parte_1
3.100,08 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. g) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra , la somma netta di € Parte_1
114,29 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e delle altre spettanze di fine rapporto ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. h) con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Bellanca, quale antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava la ricorrente di avere lavorato per la società convenuta presso l'Albergo Aurora di corso Buenos Aires in Milano e presso il ristorante etnico situato in Milano via Pasubio. Il rapporto non era mai stato formalizzato e la ricorrente aveva svolto anche numerose ore di lavoro straordinario. Il 26 giugno 2024 la titolare della società, sig.ra l'aveva allontanata Persona_1 oralmente riferendo che non c'era più bisogno delle sue prestazioni. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
2 Nessuno si costituiva per voi che veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza dell'11 aprile 2025, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato nei limiti Parte_1 di che seguono La ricorrente sostiene di avere lavorato per il mese di Controparte_1 maggio 2024 e fino al 26 giugno 2024, data del suo asserito allontanamento, addebitabile alla titolare della società, sig.ra che avrebbe riferito non Persona_1 esserci più bisogno della lavoratrice. GA SA Sarebbe stata pagata unicamente con € Parte_1 Pt_1
500 per tutto il periodo di lavoro. Per far luce sulla vicenda, il Tribunale ha ammesso ed escusso la prova orale.
2. La prima testimone, ha Testimone_1 riferito: “Indifferente. Non ho fatto causa nei confronti della CP_1
Ho lavorato per a partire dal gennaio fino a giugno Controparte_1 dell'anno 2024. Facevo la cameriera e facevo le pulizie. Conosco la ricorrente perché ho lavorato insieme a lei. La ricorrente ha lavorato da maggio fino a giugno (due mesi). Lei era receptionist dell'albergo Aurora sito in Milano.
Lavorava anche presso un ristorante della signora che non ricordo Persona_1 dove fosse, era però a Milano. Anche io lavoravo presso l'albergo Aurora. La sig.ra lavorava alla reception al mattino ed al pomeriggio andava al Pt_1 ristorante. lavorava dalle ore 7.00 fino alle ore 18.00 di sera, lavorava Pt_1 sette /otto ore al giorno. La sig.ra si recava al ristorante alle ore 14.00 Pt_1 fino alle 18.00, che era sempre aperto. Era la sig.ra a dare ordini alla Persona_1 ricorrente. Non l'ho mai sentita sgridare la ricorrente, ma l'ho sentita richiamare la sua attenzione. Era sempre la sig.ra a dare le direttive alla Persona_1 ricorrente. L'orario con la sig.ra era sempre incerto, di sicuro non Persona_1 pagava le ore straordinarie. Io me ne sono andata perché la sig.ra Persona_1 non pagava. Non so se la ricorrente sia stata licenziata o si sia dimessa, di sicuro non è stata pagata.” La seconda testimone, ha riferito: “Ho Testimone_2 lavorato per la a partire da Febbraio a Giugno 2024, Controparte_1 quando sono andata via perché non mi pagavano. Ho fatto causa alla convenuta. la causa si è conclusa con un provvedimento ma non sono stata ancora pagata. Il primo mese ho lavorato in nero, poi con un contratto a tempo indeterminato. Conosco la sig.ra poiché ci siamo conosciuti a lavoro. Pt_1
3 Nell'albergo di Milano mi occupavo del trasferimento dei documenti, nel ristorante mi occupavo della cassa e facevo un po' tutto. Parte_1
ha lavorato da Maggio a Giugno 2024. In albergo si occupava della
[...] reception. Nel mese di giugno ci alternavamo alla reception e al ristorante. Quando una era al ristorante l'altra era alla reception. Al ristorante faceva l'addetta al bancone e si occupava anche di tutto il resto. Gli ordini venivano impartiti dalla sig.ra L'orario di era dalle ore 7.00 fino alle Persona_1 Pt_1 ore 17.00, io subentravo dalle 17.00 fino alla chiusura che poteva essere alle ore 23.30 come massimo. Credo che la sig.ra Parte_1 facesse una pausa di 30 minuti. Alla reception rispondeva al telefono, accoglieva i clienti, prendeva i pacchi della posta, talvolta accompagnava i clienti alle stanze. Al ristorante la sig.ra serviva ai tavoli e puliva. Credo che la ricorrente Pt_1 se ne sia andata perché non veniva pagata.” L'interpello della società non ha sortito la comparizione del legale rappresentante, al fine di rendere l'interrogatorio. L'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata (come quella delle specie di causa), l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti.
3. L'istruttoria orale è stata in grado di dimostrare che
[...] abbia effettivamente lavorato per i mesi di maggio e Parte_1 giugno 2024, per le due imprese riconducibili alla sig.ra ossia il Persona_1 ristorante etnico di Milano e l'Albergo Aurora di corso Buenos Aires, sempre in Milano. Entrambe le testimoni hanno confermato le asserzioni del ricorso: che
[...] fosse receptionist dell'albergo Aurora e lavorasse Parte_1 anche presso il ristorante etnico della signora come cameriera Persona_1 tuttofare, con un orario che andava dalle ore 7.00 fino alle ore 18.00. Entrambe le testimoni hanno affermato che fosse la sig.ra che dava Persona_1 direttive e richiamava sul lavoro, come Parte_1 dimostrato anche dai documenti audio prodotti sub doc. 3 fasc. ric. Il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato presso i competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali e, durante il suo corso, la ricorrente è stata retribuita senza busta paga, in violazione della normativa vigente e del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, che è applicabile al caso di specie. deve essere inquadrata al livello 4° Parte_1
CCNL (doc. 6 fasc. ric.) al pari di quei lavoratori che “con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di
4 conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute.” quale impiegata d'ordine e cameriere di ristorante.
4. Il credito di risulta riassunto dai Parte_1 conteggi di cui al doc. 6 fasc. ric., che riferiscono di un residuo credito retributivo per € 3100,08, oltre ad un TFR per € 114,29 ed € 199,55 per lavoro straordinario. La contribuzione, che dovrà essere corrisposta all' , sarà determinata CP_4 dall'Istituto a seguito della trasmissione all'Istituto della presente sentenza. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.600,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara che il rapporto intercorrente tra la ricorrente IG.ra
[...]
e la con sede legale in Parte_1 Controparte_3
Milano, Corso Buenos Aires 30, dal 01.05.2024 al 26.06.2024 deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) accerta e dichiara il diritto del IG.ra Parte_1 all'inquadramento al 4° Livello del Ccnl Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi;
3) condanna (ora , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere, al IG.ra Parte_1
, la somma netta di € 199,55 a titolo di retribuzione straordinaria, Rol e
[...] permessi lavorativi;
la somma netta di € 3.100,08 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima;
la somma netta di € 114,29 a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto e delle altre spettanze di fine rapporto;
4) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all' la somma contributiva previdenziale e assistenziale che CP_4 verrà dall'Istituto definita a seguito della comunicazione della sentenza;
5) dispone che l'Ufficio trasmetta all' di Milano la presente sentenza;
CP_4
6) condanna la parte soccombente (ora Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Giuseppe Bellanca, antistatario, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso l'11 aprile 2025.
5 Il giudice
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