Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2002, n. 14168
CASS
Sentenza 2 ottobre 2002

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Con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocati come esimente, ne' sotto il profilo del difetto di coscienza e volontarietà dell'azione (art. 3 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689), il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell'agente, ne' sotto il profilo dell'errore incolpevole (secondo comma del citato art. 3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell'errore medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2002, n. 14168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14168
    Data del deposito : 2 ottobre 2002

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