Sentenza 2 ottobre 2002
Massime • 1
Con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocati come esimente, ne' sotto il profilo del difetto di coscienza e volontarietà dell'azione (art. 3 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689), il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell'agente, ne' sotto il profilo dell'errore incolpevole (secondo comma del citato art. 3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell'errore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2002, n. 14168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14168 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI in persona del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE CORPO FORESTALE E VIGILANZA AMBIENTALE sede di Sassari,
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, n. 00469/99 del 24.09/16.12.1999, R.G. n. 02421/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice unico del Tribunale di Sassari, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale (in appresso Ispettorato) contro la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari (in appresso Direzione), revocava l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione per violazione dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124 del 1965 sul presupposto che l'Ispettorato non avesse presentato all'Inail le denunce degli infortuni occorsi ai dipendenti nei termini di legge. Aveva dedotto l'Ispettorato impossibilità di adempiere tempestivamente in coincidenza delle difficoltà per l'organizzazione dei servizi antincendi e di pubblica utilità, con particolare riferimento all'avviamento al lavoro dei lavoratori stagionali, in periodo estivo per carenza di personale e per le continue assenze del responsabile dell'ufficio impegnato nella detta organizzazione. Deduceva ancora l'Ispettorato che gli infortuni erano accaduti in cantieri periferici sparsi nel territorio provinciale, dai quali le denunce dei lavoratori infortunati arrivavano in ritardo sui termini da rispettare, e che, in conseguenza, si era consolidata la prassi dell'invio delle denunce degli infortuni all'esito della normalizzazione dell'organizzazione del lavoro estivo di cui sopra e quindi di non contestazione del ritardo.
Osservava il Tribunale: i motivi in opposizione integravano una ipotesi di forza maggiore, atteso che dalla documentazione agli atti era emerso che gli infortuni erano stati portati a conoscenza dell'Ispettorato a termini di trasmissione all'Inail già scaduti;
d'altronde, per correttezza tra pubbliche amministrazioni, avendo la prassi di mancata contestazione ingenerato la legittimità del ritardo, l'inversione dell'orientamento doveva essere preventivamente comunicato per la necessaria organizzazione nelle situazioni di emergenza e di difficoltà.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale del Lavoro demandando a due motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. L'Ispettorato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Direzione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 689 del 1981 e 53 del d.p.r. n. 1124 del 1965, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: nel caso di specie non poteva dirsi sussistente una ipotesi di forza maggiore, atteso che lo stesso responsabile della struttura aveva affermato di aver riorganizzato l'ufficio per rispettare i termini delle denunce di infortuni;
tanto equivale ad ammettere l'esistenza di una scelta organizzativa e non della impossibilità oggettiva, per fatti esterni, di esatto adempimento dell'obbligo; non sussisteva neanche una prassi scusabile sia per la conoscenza, pacifica, da parte del responsabile della struttura delle disposizioni sulla denuncia di infortuni, sia per l'inesistenza dell'errore incolpevole attesa la mancanza dei requisiti della scusabilità e inevitabilità dell'errore.
Con il secondo motivo di ricorso la Direzione denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio, il tutto in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.: da parte della Direzione si era prospettata la circostanza che gli infortuni occorsi ad alcuni lavoratori erano avvenuti in tempi diversi e i relativi certificati erano pervenuti all'Ispettorato anch'essi in tempi diversi, ma solo l'08 luglio erano state redatte le denunce, trasmesse all'Inail il 13 successivo;
tanto escludeva che almeno alcune di dette denunce non potessero essere inviate in tempi diversi nel rispetto dei termini di arrivo delle certificazioni;
l'invio contemporaneo delle diverse denunce rivelava piuttosto la volontarietà della scelta di ritardarne alcune, che non la impossibilità di provvedervi in termini;
il giudice di appello, con la motivazione adottata, aveva mostrato di conformarsi alle giustificazioni del responsabile della struttura, ancorché non sorrette, se non proprio contraddette, dagli elementi fattuali agli atti e richiamati dalla difesa della Direzione.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati.
Premesso che l'orientamento della Corte è quanto mai consolidato nel senso che "in tema di sanzioni amministrative il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidente il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall'art. 45 c. c. e secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale rimane integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine" (Cass. 25 luglio 2000, n. 0 9738), ancorché, comunque, "la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (Cass. 10 novembre 1997, n. 11473), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata meriti le censure ad essa sollevate sia in relazione all'accertata sussistenza di causa di forza maggiore sia anche in relazione all'affermata prassi scusabile. Non v'è dubbio che la causa di forza maggiore, che presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici, incide sulla coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva solo quando sussista la prova che l'agente abbia fatto tutto il possibile secondo la normale diligenza, con riguardo alla natura e all'organizzazione dell'attività svolta, per evitare la trasmissione in ritardo delle denunzie di infortunio. Tanto - a parte il riferimento alla prassi, che già di per sè smentisce l'esistenza della forza maggiore - non si riscontra certamente nel caso di specie, avendo il Tribunale contemporaneamente accertato che una diversa organizzazione dell'attività era stata sufficiente ad evitare il ripetersi delle sanzionate omissioni. D'altronde, la sentenza impugnata aveva anche accertato che le denunzie di infortunio erano state trasmesse in unica soluzione, ancorché pervenute dai cantieri periferici in epoche diverse, ed è quanto sottintende una scelta organizzativa che contraddice in termini la insussistenza della coscienza e volontà di trasmetterle (o di trasmetterne almeno alcune) in ritardo. È evidente che solo una indagine più approfondita sulla assoluta impossibilità di adempiere all'obbligo di trasmissione (vedi, ad es., le ipotesi di cui pur si fa cenno nella motivazione della sentenza impugnata, di continua e indifferibile assenza del responsabile dalla sede per altre attività ed esigenze, ovvero la verifica dell'arrivo delle notizie dai cantieri periferici a termini già scaduti), avrebbe potuto incidere sulla violazione nel senso affermato dal giudice di appello.
Quanto alla prassi, è appena il caso di rilevare che "con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocati come esimente, ne' sotto il profilo del difetto di coscienza e volontarietà dell'azione (art. 3 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689), il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell'agente, nè sotto il profilo dell'errore incolpevole (secondo comma del citato art. 3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell'errore medesimo" (Cass. 02 ottobre 1989, n. 0 3958). Nel caso di specie, la sentenza si è limitata all'affermazione dell'accertamento di una prassi di non contestata violazione in casi analoghi sulla base della semplice difesa del responsabile dell'Ispettorato della mancata contestazione di essa, il che è assolutamente insufficiente per riscontrare la sussistenza della prassi scusabile.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, per il riesame di essa in relazione alle osservazioni sopra svolte, e per il regolamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2002