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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 658/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, Via Costa Andrea n. 21, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. LO Tripicchio che lo rappresenta e difende - opponente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e LO AR - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… - Nel merito: - Accertare e dichiarare ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 14 L. 689/1981 l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui
all'opposta Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001163302 per omessa notifica dell'atto di
accertamento n. 2500.09/07/2018 del 09/07/2018 ivi richiamato, mai pervenuto a CP_1
parte ricorrente, e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui all'opposta
Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. OI-001612326 per omessa notifica dell'atto di
accertamento n. 2500.21/01/2019 del 21/01/2019, ivi richiamato, mai pervenuto a CP_1
parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1 28 L. 689/1981 l'avvenuta prescrizione estintiva dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento
n. OI-001163302 e dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. OI-001612326 per mancata
notifica delle stesse entro 5 anni dalla violazione;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 l. 689/1981 l'estinzione dell'obbligazione di
pagamento di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione n. OI-001163302 e n. OI-001612326
per avvenuta notifica dei rispettivi atti di accertamento oltre il termine di decadenza di 90
giorni dall'accertamento della violazione previsto dalla suddetta norma, e, per l'effetto,
dichiarare nulle, annullare e revocare dette Ordinanze-Ingiunzione; - emettere ogni altro
Provvedimento di Giustizia e conseguenziale all'accoglimento della presente domanda;
-
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e senza Iva, con distrazione…”.
Conclusioni di parte opposta: “… - respingere il ricorso promosso, in quanto inammissibile
e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di
giustizia, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente ha agito in giudizio in contestazione della ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 001163302, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 591,66 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023,
convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016 e della ordinanza-ingiunzione n. OI-001612326, con cui
CP_ l' ha applicato la sanzione di €. 2.887,14 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017.
2 La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.9.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte opponente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 2.12.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va premesso che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione è soggetto ai principi del giudizio civile della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, sicché l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'esame dei motivi di opposizione (cfr. Cass. SS. UU. 3271/1990, Cass. Sez. Lav. 9178/2010; Cass.
24037/2020).
La parte opponente contesta:
- l'omessa notifica degli atti di accertamento con argomentazione infondata, atteso che
CP_ l' ha dato dimostrazione della notifica indicata.
Le contestazioni svolte da parte opponente nel corso del giudizio circa la regolarità della notifica sono infondate, atteso che per l'accertamento relativo all'annualità 2016 risulta sull'avviso di ricevimento firma riferibile all'opponente medesimo (se pur posta verticalmente e non orizzontalmente) e non l'indicazione di “analfabeta” come affermato da parte ricorrente;
per l'accertamento relativo all'annualità 2017 risulta notifica ricevuta dalla moglie convivente dell'opponente [con attestazione non superata dalla produzione dello stato di famiglia da parte dell'opponente, evidenziandosi che non è contestata la
3 ricezione dell'atto presso la residenza dell'opponente (in merito, Cass. 32575/2024: “In
tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il
destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere
che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario,
con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale
circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di
fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni
occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine
rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del
consegnatario dell'atto”)], con successiva attestazione della spedizione della c.a.n. (in ordine alla quale non vi sono contestazioni specifiche in punto di fatto da parte dell'opponente);
- la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione.
In merito, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14
della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass.
8456/2006; Cass. Sez. Lav. 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta
CP_ l'accertamento dell' del 9.7.2018 per l'anno 2016 con notifica dell'atto di accertamento in data 27.7.2018 e del 21.1.2019 per l'anno 2017 con notifica dell'atto di accertamento in data 2.2.2019, nessuna violazione del termine è prospettabile, non sussistendo motivi per negare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'accertamento compiuto (dovendosi anche rilevare che la parte opponente ha fondato la sua eccezione sulla mancata notifica degli atti di accertamento, in realtà avvenuta);
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che, per quanto già rilevato, la notifica degli atti di accertamento oggetto di giudizio, con effetti
4 interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020), è avvenuta il
27.7.2018 e del 2.2.2019, sicché, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge
638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020,
il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 25.1.2024, data di notifica delle ordinanze - ingiunzione opposte.
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 660,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 658/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, Via Costa Andrea n. 21, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. LO Tripicchio che lo rappresenta e difende - opponente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e LO AR - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… - Nel merito: - Accertare e dichiarare ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 14 L. 689/1981 l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui
all'opposta Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001163302 per omessa notifica dell'atto di
accertamento n. 2500.09/07/2018 del 09/07/2018 ivi richiamato, mai pervenuto a CP_1
parte ricorrente, e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui all'opposta
Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. OI-001612326 per omessa notifica dell'atto di
accertamento n. 2500.21/01/2019 del 21/01/2019, ivi richiamato, mai pervenuto a CP_1
parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare in ogni caso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1 28 L. 689/1981 l'avvenuta prescrizione estintiva dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento
n. OI-001163302 e dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. OI-001612326 per mancata
notifica delle stesse entro 5 anni dalla violazione;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 l. 689/1981 l'estinzione dell'obbligazione di
pagamento di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione n. OI-001163302 e n. OI-001612326
per avvenuta notifica dei rispettivi atti di accertamento oltre il termine di decadenza di 90
giorni dall'accertamento della violazione previsto dalla suddetta norma, e, per l'effetto,
dichiarare nulle, annullare e revocare dette Ordinanze-Ingiunzione; - emettere ogni altro
Provvedimento di Giustizia e conseguenziale all'accoglimento della presente domanda;
-
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e senza Iva, con distrazione…”.
Conclusioni di parte opposta: “… - respingere il ricorso promosso, in quanto inammissibile
e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di
giustizia, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente ha agito in giudizio in contestazione della ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 001163302, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 591,66 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023,
convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016 e della ordinanza-ingiunzione n. OI-001612326, con cui
CP_ l' ha applicato la sanzione di €. 2.887,14 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017.
2 La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.9.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte opponente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 2.12.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va premesso che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione è soggetto ai principi del giudizio civile della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, sicché l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'esame dei motivi di opposizione (cfr. Cass. SS. UU. 3271/1990, Cass. Sez. Lav. 9178/2010; Cass.
24037/2020).
La parte opponente contesta:
- l'omessa notifica degli atti di accertamento con argomentazione infondata, atteso che
CP_ l' ha dato dimostrazione della notifica indicata.
Le contestazioni svolte da parte opponente nel corso del giudizio circa la regolarità della notifica sono infondate, atteso che per l'accertamento relativo all'annualità 2016 risulta sull'avviso di ricevimento firma riferibile all'opponente medesimo (se pur posta verticalmente e non orizzontalmente) e non l'indicazione di “analfabeta” come affermato da parte ricorrente;
per l'accertamento relativo all'annualità 2017 risulta notifica ricevuta dalla moglie convivente dell'opponente [con attestazione non superata dalla produzione dello stato di famiglia da parte dell'opponente, evidenziandosi che non è contestata la
3 ricezione dell'atto presso la residenza dell'opponente (in merito, Cass. 32575/2024: “In
tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il
destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere
che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario,
con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale
circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di
fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni
occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine
rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del
consegnatario dell'atto”)], con successiva attestazione della spedizione della c.a.n. (in ordine alla quale non vi sono contestazioni specifiche in punto di fatto da parte dell'opponente);
- la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione.
In merito, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14
della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass.
8456/2006; Cass. Sez. Lav. 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta
CP_ l'accertamento dell' del 9.7.2018 per l'anno 2016 con notifica dell'atto di accertamento in data 27.7.2018 e del 21.1.2019 per l'anno 2017 con notifica dell'atto di accertamento in data 2.2.2019, nessuna violazione del termine è prospettabile, non sussistendo motivi per negare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'accertamento compiuto (dovendosi anche rilevare che la parte opponente ha fondato la sua eccezione sulla mancata notifica degli atti di accertamento, in realtà avvenuta);
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che, per quanto già rilevato, la notifica degli atti di accertamento oggetto di giudizio, con effetti
4 interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020), è avvenuta il
27.7.2018 e del 2.2.2019, sicché, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge
638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020,
il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 25.1.2024, data di notifica delle ordinanze - ingiunzione opposte.
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 660,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
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