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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Fallimentare
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. dott.ssa Giulia Ferratini Giudice nel procedimento iscritto al n. 2-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da: con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Orazio, giusta procura in atti. P.IVA_1
Ricorrente contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Privitera.
Resistente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che, con ricorso depositato il 23.01.2025, la ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'apertura della liquidazione controllata di;
CP_2
premesso che la ricorrente fonda la domanda sul decreto ingiuntivo n. 7/2023 emesso dal
Tribunale di Caltagirone il 03.01.2023 e depositato il 09.01.2023 nei confronti della
[...]
(quale debitore principale) e di , e Controparte_3 Parte_1 CP_2 Parte_2
nella qualità di garanti, dell'importo di euro 108.904,98, oltre interessi di mora e spese del monitorio;
rilevato che l'istante ha dedotto: a) che il citato decreto ingiuntivo non veniva opposto e pertanto veniva dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento pubblicato il 12.04.2023; b) di avere notificato al resistente atto di precetto che però rimaneva privo di esito;
c) di avere quindi, previa ricerca ex art. 492bis c.p.c. e rinnovazione dell'atto di precetto, notificato atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto i rapporti individuati di titolarità del debitore;
d) che, tuttavia, il pignoramento non veniva iscritto a ruolo a causa della ricezione di sole dichiarazioni negative dei terzi;
rilevato che si è costituito con memoria depositata il 25.02.2025 eccependo la CP_2
carenza di legittimazione sostanziale della - in quanto non sarebbe stato Controparte_1
dimostrato che il credito originariamente vantato dalla Banca Sicana – Credito Cooperativo (già
[...]
) di Caltagirone nei suoi confronti rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in favore CP_4
della ricorrente – nonché la mancata dimostrazione dello stato di insolvenza;
rilevato che il resistente ha rappresentato a tale ultimo riguardo di essere proprietario di un tratto di terreno seminativo sito in Catania c.da Vaccarizzo, in catasto al foglio 68, part.lla 702, esteso mq.
265 e della quota indivisa pari a 26/119 del tratto di terreno sito in Grammichele, foglio 26, part.lla
1055, esteso nell'intero mq. 78, sottoposti a ipoteca da parte della Serit Sicilia S.p.A., e di percepire una pensione mensile di euro 538,67; rilevato che, all'udienza di comparizione delle parti, veniva disposto un rinvio (al fine di consentire al resistente di controdedurre alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente il giorno prima della stessa) ad altra udienza, fissata al 20.03.2025, data nella quale ha insistito CP_2 nell'eccezione di carenza legittimazione sostanziale della e, in via subordinata, Controparte_1
ha chiesto, ai sensi dell'art. 271 CCII, la concessione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di un'istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il resistente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla notifica del ricorso in esame;
ritenuto, in via preliminare, che non possa essere assegnato al resistente il termine previsto dall'art. 271 CCII per la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, in quanto tale richiesta
è stata tardivamente formulata;
rilevato, in proposito, che la disposizione appena richiamata consente al debitore, nell'ipotesi in cui la domanda di apertura della liquidazione controllata sia stata richiesta dal creditore, di bloccare momentaneamente il procedimento al fine di valutare la possibilità di percorrere una via di risoluzione della crisi conservativa, qual è appunto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
e a tal fine il debitore può presentare immediatamente tale proposta, corredata della documentazione necessaria, ovvero chiedere un termine per la sua predisposizione;
rilevato, tuttavia, che tale possibilità è subordinata al rispetto del limite temporale della prima udienza;
limite che nel caso in esame è stato valicato sebbene il debitore avrebbe ben potuto tempestivamente formulare una proposta di ristrutturazione dei debiti o richiedere l'assegnazione di un termine, essendosi costituito ben prima dell'udienza di comparizione delle parti e avendo spiegato difese nel merito;
ritenuto che
debba ritenersi sussistente non solo la legittimazione attiva, ma anche la titolarità sostanziale del credito fatto valere, della Controparte_1
rilevato, infatti, che il decreto ingiuntivo è stato emesso proprio in favore dell'odierna ricorrente
– e non anche della cedente – e lo stesso risulta essere diventato definitivamente esecutivo, come emerge dall'avvio di una procedura esecutiva presso terzi sulla base di quel titolo e anche (in assenza della produzione del decreto di definitiva esecutività) dalla mancata contestazione sul punto da parte del resistente;
rilevato, in ogni caso, che mediante le allegazioni assertive e documentali contenute nella memoria depositata dalla ricorrente il 03.03.2025 risulti provato che il credito in questioni rientri tra quelli oggetto della cessione in blocco;
ritenuto che
il resistente possa essere sottoposto alla procedura di liquidazione controllata quale debitore persona fisica;
ritenuto, in proposito, che non preclude l'apertura della procedura la circostanza che
[...]
sia stato titolare di una ditta individuale cessata nel 1997 (circostanza emersa dall'istruttoria CP_2
d'ufficio), in quanto il rapporto dal quale scaturisce il credito per il quale la ricorrente agisce è sorto nel 2010 e in ogni caso non è collegato all'attività imprenditoria cessata, ma trova giustificazione nella qualità di fideiussore di , persona fisica, nei confronti di altra società avente CP_2
autonomia patrimoniale perfetta;
considerato che
l'art. 268 CCII prevede, per il caso in cui la domanda provenga dal creditore, due cause ostative all'apertura della liquidazione controllata, la cui sussistenza comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda: la prima, prevista dal comma 2, riguarda l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati che dagli atti dell'istruttoria non deve risultare inferiore a cinquantamila euro;
la seconda, di cui al comma 3, concerne la cosiddetta previsione di insufficiente realizzo;
ritenuto che
la prima causa ostativa possa ritenersi superata già guardando al solo credito vantato dall'odierna ricorrente, certamente superiore alla soglia di legge, e considerato che dall'istruttoria d'ufficio sono emersi ulteriori debiti nei confronti di INPS e Agenzia delle Entrate per circa 54.000 euro;
rilevato, quanto alla seconda causa ostativa, che il terzo comma dell'art. 268 CCII sancisce:
“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”; rilevato, nel caso in esame, che il resistente non ha prodotto nei termini di legge alcuna attestazione dell'OCC né la richiesta a quest'ultimo effettuata;
che non è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 283, comma III, CCIII;
che dalla documentazione in atti non emerge la possibile previsione di insufficiente realizzo, anche considerata l'assenza di un elenco dei creditori del resistente ed essendo emersa, al contrario, la presenza di immobili di proprietà per quanto sottoposti a ipoteca;
ritenuto, pertanto, che, non sussistendo cause ostative, occorre verificare l'esistenza dello stato di insolvenza del debitore;
ritenuto che
la notevole sproporzione tra l'ammontare dei debiti (superiore a 150.000 euro) e il reddito percepito dal debitore evidenzi di per sé una condizione di strutturale incapacità del resistente di adempiere alle obbligazioni assunte, a cui si aggiunge la presenza di immobili il cui valore di mercato, già sulla base dei dati risultanti dalle visure catastali (collocazione ed estensione), non appare idoneo a colmare l'evidenziato divario;
ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata di;
CP_2 ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._1
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Vincenzo Tinto;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni la seguente documentazione: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni del debitore;
c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti o comunque l'attestazione dell'assenza di atti distrattivi nel quinquennio;
e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
6. ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
8. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
9. DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Fallimentare
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. dott.ssa Giulia Ferratini Giudice nel procedimento iscritto al n. 2-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da: con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Orazio, giusta procura in atti. P.IVA_1
Ricorrente contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Privitera.
Resistente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che, con ricorso depositato il 23.01.2025, la ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'apertura della liquidazione controllata di;
CP_2
premesso che la ricorrente fonda la domanda sul decreto ingiuntivo n. 7/2023 emesso dal
Tribunale di Caltagirone il 03.01.2023 e depositato il 09.01.2023 nei confronti della
[...]
(quale debitore principale) e di , e Controparte_3 Parte_1 CP_2 Parte_2
nella qualità di garanti, dell'importo di euro 108.904,98, oltre interessi di mora e spese del monitorio;
rilevato che l'istante ha dedotto: a) che il citato decreto ingiuntivo non veniva opposto e pertanto veniva dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento pubblicato il 12.04.2023; b) di avere notificato al resistente atto di precetto che però rimaneva privo di esito;
c) di avere quindi, previa ricerca ex art. 492bis c.p.c. e rinnovazione dell'atto di precetto, notificato atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto i rapporti individuati di titolarità del debitore;
d) che, tuttavia, il pignoramento non veniva iscritto a ruolo a causa della ricezione di sole dichiarazioni negative dei terzi;
rilevato che si è costituito con memoria depositata il 25.02.2025 eccependo la CP_2
carenza di legittimazione sostanziale della - in quanto non sarebbe stato Controparte_1
dimostrato che il credito originariamente vantato dalla Banca Sicana – Credito Cooperativo (già
[...]
) di Caltagirone nei suoi confronti rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in favore CP_4
della ricorrente – nonché la mancata dimostrazione dello stato di insolvenza;
rilevato che il resistente ha rappresentato a tale ultimo riguardo di essere proprietario di un tratto di terreno seminativo sito in Catania c.da Vaccarizzo, in catasto al foglio 68, part.lla 702, esteso mq.
265 e della quota indivisa pari a 26/119 del tratto di terreno sito in Grammichele, foglio 26, part.lla
1055, esteso nell'intero mq. 78, sottoposti a ipoteca da parte della Serit Sicilia S.p.A., e di percepire una pensione mensile di euro 538,67; rilevato che, all'udienza di comparizione delle parti, veniva disposto un rinvio (al fine di consentire al resistente di controdedurre alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente il giorno prima della stessa) ad altra udienza, fissata al 20.03.2025, data nella quale ha insistito CP_2 nell'eccezione di carenza legittimazione sostanziale della e, in via subordinata, Controparte_1
ha chiesto, ai sensi dell'art. 271 CCII, la concessione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di un'istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il resistente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla notifica del ricorso in esame;
ritenuto, in via preliminare, che non possa essere assegnato al resistente il termine previsto dall'art. 271 CCII per la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, in quanto tale richiesta
è stata tardivamente formulata;
rilevato, in proposito, che la disposizione appena richiamata consente al debitore, nell'ipotesi in cui la domanda di apertura della liquidazione controllata sia stata richiesta dal creditore, di bloccare momentaneamente il procedimento al fine di valutare la possibilità di percorrere una via di risoluzione della crisi conservativa, qual è appunto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
e a tal fine il debitore può presentare immediatamente tale proposta, corredata della documentazione necessaria, ovvero chiedere un termine per la sua predisposizione;
rilevato, tuttavia, che tale possibilità è subordinata al rispetto del limite temporale della prima udienza;
limite che nel caso in esame è stato valicato sebbene il debitore avrebbe ben potuto tempestivamente formulare una proposta di ristrutturazione dei debiti o richiedere l'assegnazione di un termine, essendosi costituito ben prima dell'udienza di comparizione delle parti e avendo spiegato difese nel merito;
ritenuto che
debba ritenersi sussistente non solo la legittimazione attiva, ma anche la titolarità sostanziale del credito fatto valere, della Controparte_1
rilevato, infatti, che il decreto ingiuntivo è stato emesso proprio in favore dell'odierna ricorrente
– e non anche della cedente – e lo stesso risulta essere diventato definitivamente esecutivo, come emerge dall'avvio di una procedura esecutiva presso terzi sulla base di quel titolo e anche (in assenza della produzione del decreto di definitiva esecutività) dalla mancata contestazione sul punto da parte del resistente;
rilevato, in ogni caso, che mediante le allegazioni assertive e documentali contenute nella memoria depositata dalla ricorrente il 03.03.2025 risulti provato che il credito in questioni rientri tra quelli oggetto della cessione in blocco;
ritenuto che
il resistente possa essere sottoposto alla procedura di liquidazione controllata quale debitore persona fisica;
ritenuto, in proposito, che non preclude l'apertura della procedura la circostanza che
[...]
sia stato titolare di una ditta individuale cessata nel 1997 (circostanza emersa dall'istruttoria CP_2
d'ufficio), in quanto il rapporto dal quale scaturisce il credito per il quale la ricorrente agisce è sorto nel 2010 e in ogni caso non è collegato all'attività imprenditoria cessata, ma trova giustificazione nella qualità di fideiussore di , persona fisica, nei confronti di altra società avente CP_2
autonomia patrimoniale perfetta;
considerato che
l'art. 268 CCII prevede, per il caso in cui la domanda provenga dal creditore, due cause ostative all'apertura della liquidazione controllata, la cui sussistenza comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda: la prima, prevista dal comma 2, riguarda l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati che dagli atti dell'istruttoria non deve risultare inferiore a cinquantamila euro;
la seconda, di cui al comma 3, concerne la cosiddetta previsione di insufficiente realizzo;
ritenuto che
la prima causa ostativa possa ritenersi superata già guardando al solo credito vantato dall'odierna ricorrente, certamente superiore alla soglia di legge, e considerato che dall'istruttoria d'ufficio sono emersi ulteriori debiti nei confronti di INPS e Agenzia delle Entrate per circa 54.000 euro;
rilevato, quanto alla seconda causa ostativa, che il terzo comma dell'art. 268 CCII sancisce:
“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”; rilevato, nel caso in esame, che il resistente non ha prodotto nei termini di legge alcuna attestazione dell'OCC né la richiesta a quest'ultimo effettuata;
che non è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 283, comma III, CCIII;
che dalla documentazione in atti non emerge la possibile previsione di insufficiente realizzo, anche considerata l'assenza di un elenco dei creditori del resistente ed essendo emersa, al contrario, la presenza di immobili di proprietà per quanto sottoposti a ipoteca;
ritenuto, pertanto, che, non sussistendo cause ostative, occorre verificare l'esistenza dello stato di insolvenza del debitore;
ritenuto che
la notevole sproporzione tra l'ammontare dei debiti (superiore a 150.000 euro) e il reddito percepito dal debitore evidenzi di per sé una condizione di strutturale incapacità del resistente di adempiere alle obbligazioni assunte, a cui si aggiunge la presenza di immobili il cui valore di mercato, già sulla base dei dati risultanti dalle visure catastali (collocazione ed estensione), non appare idoneo a colmare l'evidenziato divario;
ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata di;
CP_2 ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._1
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Vincenzo Tinto;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni la seguente documentazione: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni del debitore;
c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti o comunque l'attestazione dell'assenza di atti distrattivi nel quinquennio;
e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
6. ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
8. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
9. DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo