Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1445/2024 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Mautone Sabrina, presso la quale elettivamente domicilia in Avellino, piazza della Libertà n.11
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/5/24 la in epigrafe ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 435\24 del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 23\4\2024, con cui, previa declaratoria di nullità del licenziamento irrogato a , era stata condannata alla sua reintegra in servizio CP_1 ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate ex art. 2 d.lgs 23/2015, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione sostenendone la Parte_1 l'erroneità per i motivi espressi nell'atto di appello, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di primo grado.
quindi, all'esito dell'udienza, tenuta con le modalità suddette, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile perché non vi è prova che lo stesso sia stato notificato alla controparte.
La Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Tale indirizzo ha trovato continuità nella successiva elaborazione della S.C. (cfr. Cass., VI, 25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159 e Cass. 2020/14359), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione.
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre la Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti. Per lo stesso motivo non può essere pronunciata la chiesta estinzione del giudizio che presuppone sempre la regolare vocatio in ius della parte appellata.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 15/4/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente