Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1353
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme su notifica telematica

    La Corte rileva che la prova della notifica a mezzo PEC richiede il deposito telematico degli atti in specifici formati (.eml o .msg) o, in alternativa, una copia analogica autenticata. Il mancato deposito di tali elementi impedisce di accertare la corretta ricezione del ricorso introduttivo da parte del destinatario, non sanando il vizio di notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1353
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1353
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo