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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1353/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4156/2022 depositato il 22/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 13/01/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180201900000916000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160031819441001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201600031820451
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150009912504502
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150013897550502
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150016360535502 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4156/2022 RGA, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.38/04/2022, avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo n.2019/000006088 (documento n. 29180201900000916000) e gli atti ad esso presupposti.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per omessa prova dell'instaurazione del contraddittorio con il soggetto titolare dell'atto emesso ed impugnato.
L'appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, eccependo preliminarmente la violazione dell'art.
3-bis comma 1 della legge n.53/1994, dell'art. 16-TER del D.L. N. 179/2012, stante la regolarità della notifica all'indirizzo PEC di Riscossione Sicilia S.p.A, risultante dal Registro IPA e nel merito reiterava i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A..
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19-bis del
Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml” .
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994, cit.).
Nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale.
Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza. La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.
Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato “.eml” e
“.msg”, per cui in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna del ricorso introduttivo, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione del ricorso per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.
Nel caso di specie, il rilievo della (non sanata) nullità della notificazione telematica del ricorso introduttivo del giudizio, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, impone il rigetto dell'appello .
Considerato che l'appellata non si è costituita in giudizio, nulla si dispone per le spese .
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.38/2022; Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP EG RI MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4156/2022 depositato il 22/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 13/01/2022
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180201900000916000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160031819441001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201600031820451
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150009912504502
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150013897550502
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150016360535502 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4156/2022 RGA, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.38/04/2022, avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo n.2019/000006088 (documento n. 29180201900000916000) e gli atti ad esso presupposti.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per omessa prova dell'instaurazione del contraddittorio con il soggetto titolare dell'atto emesso ed impugnato.
L'appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, eccependo preliminarmente la violazione dell'art.
3-bis comma 1 della legge n.53/1994, dell'art. 16-TER del D.L. N. 179/2012, stante la regolarità della notifica all'indirizzo PEC di Riscossione Sicilia S.p.A, risultante dal Registro IPA e nel merito reiterava i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A..
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19-bis del
Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml” .
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994, cit.).
Nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale.
Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza. La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.
Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato “.eml” e
“.msg”, per cui in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna del ricorso introduttivo, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione del ricorso per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.
Nel caso di specie, il rilievo della (non sanata) nullità della notificazione telematica del ricorso introduttivo del giudizio, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, impone il rigetto dell'appello .
Considerato che l'appellata non si è costituita in giudizio, nulla si dispone per le spese .
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.38/2022; Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP EG RI MA