Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
Ordinanza cautelare 28 agosto 2023
Sentenza 5 maggio 2025
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- 1. Riflessioni a proposito della valutazione ambientale strategica (Nota a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 52)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Riflessioni a proposito della valutazione ambientale strategica: autorità coinvolte e autonoma impugnabilità della determinazione di assoggettamento a V.A.S. (Nota a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 52) di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La complessità dell'istituto anche alla luce della normativa vigente. – 2.1. La V.A.S. nelle intenzioni del legislatore eurounitario. – 2.2. La frammentarietà della disciplina sul piano interno e ricadute sul piano pratico. – 3. Autorità procedente e competente e problematicità legate ai diversi livelli di competenza. – 4. L'aspetto problematico circa la natura stessa della V.A.S. – 5. Impugnabilità della …
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Riflessioni a proposito della valutazione ambientale strategica: autorità coinvolte e autonoma impugnabilità della determinazione di assoggettamento a V.A.S. (Nota a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 52) di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La complessità dell'istituto anche alla luce della normativa vigente. – 2.1. La V.A.S. nelle intenzioni del legislatore eurounitario. – 2.2. La frammentarietà della disciplina sul piano interno e ricadute sul piano pratico. – 3. Autorità procedente e competente e problematicità legate ai diversi livelli di competenza. – 4. L'aspetto problematico circa la natura stessa della V.A.S. – 5. Impugnabilità della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03790/2025REG.PROV.COLL.
N. 06677/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6677 del 2023, proposto da Figura 11 s.r.l. e DSV Verona s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Ferrari e Alessandra Rigobello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Zevio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gortenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 680/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Lupatoto e del Comune di Zevio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del 22 maggio 2023, n. 680, il T.a.r. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dal Comune di San Giovanni Lupatoto annullando la deliberazione del Consiglio Comunale di Zevio n. 69 in data 25 agosto 2022 avente ad oggetto “ Variante Parziale allo strumento Urbanistico generale – Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’articolo 4 della L.R. 55/2012 – S.U.A.P. – Ditta Figura 11 s.r.l. con sede in Milano Corso Garibaldi n. 49 – Analisi delle osservazioni pervenute ed approvazione ”, pubblicata all’albo pretorio il 22 settembre 2022, nonché degli atti fondamentali inseriti nell’iter procedimentale che l’hanno preceduta, tra cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi in data 13 dicembre 2021, il parere n. 88 della Commissione V.A.S. del 13 aprile 2022 nella parte in cui si esprime nel senso della non assoggettabilità a VAS della variante urbanistica, nonché il permesso di costruire n. 66/33 rilasciato alla società D.S.V. Verona s.r.l. (avente causa dalla società Figura 11 s.r.l.) per illegittimità derivata;
- con ricorso in appello, le società Figura 11 s.r.l. e DSV Verona s.r.l. hanno impugnato la citata sentenza del Tar Veneto chiedendone l’integrale riforma;
- nelle more del giudizio, le parti sono addivenuto ad un accordo transattivo, formalizzato mediante convenzione stipulata in data 8 aprile 2025;
- con atto depositato in data 14 aprile 2025, Comune di San Giovanni Lupatoto ha rinunciato espressamente al ricorso di primo grado n. 1508/2022 e agli effetti sostanziali della sentenza del T.a.r. Veneto del 22 maggio 2023, n. 680, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- con atto depositato in data 15 aprile 2025, anche il CO di Zevio e la società Figura 11 s.r.l. hanno aderito alla rinuncia;
Considerato, inoltre, che:
- sussistono i presupposti e le formalità della rinuncia rituale di cui all’art. 84 c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla circostanza dell’intervenuto accordo delle parti sul punto;
- la rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell’appellato, come nella specie, comporta una rinuncia all’intera controversia, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado ed estinzione dell’intero giudizio (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7995), a differenza della rinuncia all’appello da parte dell’appellante che comporta invece l’estinzione del solo giudizio di appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 553);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lett. c) e dell’art. 84 c.p.a., con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara l’estinzione del giudizio;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO