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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da:
Controparte_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SIMONE GOTI (CF: P.IVA_1
) e dell'Avv. SIMONE FROSINI (CF: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 30/01/2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 In data 08.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze quale Giudice di secondo grado, disattesa e respinta ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
- ammettere Consulenza Tecnico Contabile affinché:
a) Ricostruisca il CTU, sulla base della documentazione in atti, in relazione alle movimentazioni del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, il saldo del rapporto di dare ed avere tra le stesse dal primo estratto conto disponibile;
b) In ipotesi di mancata pattuizione preventiva scritta, secondo le tassative disposizioni degli artt. 117 TUB, 120 c. 2 TUB, applichi il solo interesse legale, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione (Cass. civ., SS.UU., n. 21095/04);
c) In ipotesi sia intervenuta una pattuizione scritta, applichi le condizioni convenzionate o, solo se più favorevoli alla correntista, quelle applicate;
d) In ogni caso, escluda qualsiasi forma (e periodicità) di capitalizzazione degli interessi praticata dalla banca nel corso di esecuzione del rapporto qualora non siano state rispettate tutte le condizioni tassativamente previste dalla Delibera CICR del 09.02.2000 (art. 2, 3 e 6) e dall'art. 7, comma 1, della Delibera CICR 30.06.2000. Inoltre, escluda la capitalizzazione degli interessi anche con decorrenza 01.01.2014;
e) Escluda gli importi a titolo di Commissioni di MO PE, di Commissioni di Remunerazioni Affidamenti e Sconfinamenti, o comunque denominate, se non espressamente pattuiti per iscritto e/o se non sono indicate espressamente le modalità di calcolo;
f) Verifichi se lo “ius variandi “ sia stato esercitato conformemente al disposto dell'art. 118 TUB di volta in volta vigente (tenendo presente che le modifiche possono riguardare soltanto le fattispecie di variazione previste dal contratto, se validamente perfezionato, ma non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo) e, in particolare, se i motivi indicati dalla banca siano tali da consentire una valutazione di congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base;
motivi generici comporteranno l'inefficacia della modifica unilaterale;
pagina 2 di 20 g) Escluda, altresì, gli interessi ultralegali e tutti gli ulteriori oneri ove non espressamente pattuiti per iscritto.
Nel merito
- accogliere l'appello proposto dalla società Controparte_1
, per tutti o anche solo uno dei motivi specifici di cui in
[...] narrativa dell'atto di citazione in appello, e voglia conseguentemente riformare la Sentenza n. 83/2024, pubblicata in data 30.01.2024, emessa in data 27.01.2024 dal Giudice del Tribunale di Siena, Dott.ssa Marianna Serrao, nella causa civile RG n. 1980/2022 (Repert. n. 126/2024 del 30.01.2024) e così decidere:
1) Respingere l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte poiché generica ed infondata;
Contr
2) Accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte di sul rapporto di conto corrente n. 2335.89 (già n. 2335.10) in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché l'illegittima applicazione di interessi “oltre fido” in misura superiore a quella legale, accertare quindi la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore ex art. 1346 c.c. ed art. 1284 c.c., ovvero accertarne la nullità ex art. 117 TUB;
3) Accertare l'illegittima applicazione del tasso di capitalizzazione trimestrale e comunque della tecnica dell'anatocismo ex art. 1283 c.c.; accertare la nullità delle clausole anatocistiche per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., art. 1418 c.c. ed art. 1283 c.c., nonché la nullità per mancanza di pattuizione scritta e mancanza di adeguamento alla CICR, sul rapporto oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale senza capitalizzazione per tutta la durata del medesimo;
4) Accertare l'illegittima applicazione delle Commissioni di MO PE, delle Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, nonché di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata da parte della Banca convenuta sul rapporto oggetto del presente giudizio;
accertare la nullità delle Commissioni di MO PE e delle Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti e di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per mancata pattuizione scritta;
pagina 3 di 20 5) Comunque, accertare che senza alcun valido Controparte_2 titolo, ha addebitato alla società Controparte_1
importi non dovuti in relazione al rapporto oggetto del presente
[...] giudizio;
6) Accertare il saldo corretto del rapporto oggetto del presente giudizio determinato al netto di: interessi ultralegali illegittimi e comunque indebitamente applicati e percepiti su tale conto corrente, Commissioni di MO PE Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, ogni spesa, commissione e remunerazione non concordata, capitalizzazione trimestrale e anatocismo, con l'aggiunta di interessi attivi,
e, per l'effetto, condannare al pagamento, nei Controparte_2 confronti dell'appellante della somma indebitamente ed illegittimamente percepita dalla – dall'apertura sino alla chiusura del suddetto rapporto – che verrà CP_2 accertata in corso di causa così rideterminata in € 73.882,81 al netto di: interessi ultralegali illegittimi e comunque indebitamente applicati e percepiti su tale conto corrente, Commissioni di MO PE, Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, ogni spesa, commissione e remunerazione non concordata, capitalizzazione trimestrale e anatocismo, con l'aggiunta di interessi attivi, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria avvenuta. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per la parte appellata:
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello, le domande ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte dalla società
[...]
con atto di citazione notificato il 01/03/2024 alla Controparte_1
, perché inammissibili e infondate, per le Controparte_2 eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla , con Controparte_2 conseguente conferma integrale della sentenza n. 83/2024, emessa il 27/01/2024 e depositata il 30/01/2024 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao, e notificata via pec il 02/02/2024. Vittoria di spese e compensi difensivi”.
pagina 4 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 83/2024 pubblicata il 30/01/2024, il Tribunale di Siena ha così deciso:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Dichiara compensate le spese.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte dalla società
[...] volte Controparte_1 all'accertamento dell'illegittima applicazione sul conto corrente di
“corrispondenza” n. 2335, acceso il 16.04.1963, di interessi ultra-legali per mancanza di pattuizione scritta e di interessi anatocistici per nullità delle relative, per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 c.c., 1418 c.c. e 1283 c.c., e per mancanza di adeguamento alla delibera CICR 09.02.2000, nonché dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di commissioni di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti e comunque, di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata, con rideterminazione del saldo del predetto conto corrente e condanna della convenuta , alla restituzione delle Controparte_2 somme indebite ivi addebitate, previo accertamento della relativa entità.
Si era costituita in giudizio la predetta eccependo, in via preliminare, la CP_2 prescrizione dei diritti a tutela dei quali l'attrice aveva agito in giudizio e di tutte le azioni promosse relative a tutte le movimentazioni di addebito ed ovviamente di accredito, intercorse prima del 14/04/2012, cioè, prima nel decennio
(14/04/2012-14/04/2022) antecedente all'incontro di mediazione tenutosi il
14/04/2022, primo evento valido ai fini dell'interruzione della prescrizione, nonché la prescrizione decennale del diritto di controparte ad ottenere la consegna di gran parte degli estratti conto, essendo l'istanza ex art. 119 TUB risalente al 25/02/2021.
pagina 5 di 20 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito solo o Controparte_1 CP_1 anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Pt_1
Corte di Appello la (di seguito o Controparte_2 CP_4
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, CP_2 per i seguenti motivi di appello:
1) vizio di omessa e comunque errata applicazione dei principi di diritto che riconoscono, al correntista, la possibilità di provare per facta concludentia il contratto di apertura di credito - vizio di omessa o comunque carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove risultanti agli atti del giudizio di primo grado
- errata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove - violazione della normativa di settore applicabile pro-tempore - vizio di omessa e comunque errata applicazione dei principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697
c.c.) e comunque falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c.;
2) vizio di omessa e comunque errata applicazione dei principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e comunque falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 119 TUB e 117 TUB - errata, ovvero carente, valutazione delle prove acquisite;
3) travisamento dei fatti e falsa applicazione e violazione di norme di legge - omessa e comunque errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla valutazione della natura
“ripristinatoria” o “solutoria” delle rimesse - omessa o comunque carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove risultanti agli atti del giudizio di primo grado - errata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove.
pagina 6 di 20 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il CP_2 giudicato interno sull'accertamento giudiziale secondo cui gli addebiti illegittimi contestati dall'odierna appellante riguardano il periodo dal 14/04/2012 (termine interruttivo della prescrizione, individuato con il decennio antecedente all'incontro di mediazione) alla chiusura del conto del 10/04/2017 - erroneamente indicata dal Giudice in sentenza, ovviamente per mero refuso, con la data del “4.4.2027
(data della chiusura)” - e contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in data 08.07.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte inammissibile e per il resto fondata.
Col primo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia CP_1 accertato la prescrizione di tutte le movimentazioni di addebito e di accredito intercorse prima del 14.04.2012, sulla base di una corrente giurisprudenziale, minoritaria ed ormai superata, secondo la quale nel nostro ordinamento non vi pagina 7 di 20 sarebbe spazio per il c.d. “fido di fatto”, denunciando violazione della circolare del
24.05.1999 emessa da Banca D'Italia, in esecuzione del Decreto del Ministero del
Tesoro del 24.04.1992, a sua volta attuativo dell'art. 3, comma 3, della L.
154/92, poi trasfuso nell'attuale art. 117, comma 2, TUB, secondo cui la forma scritta non è mai obbligatoria in relazione a quei contratti di apertura di credito relativi a contratti di conto corrente già redatti per iscritto e che già prevedevano la possibilità per la banca di affidare il cliente o concedere aperture di credito.
Deduce, quindi, che, nella fattispecie, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'art. 5 bis del contratto di apertura del conto corrente n. 2335.89 (già
2335.10) del 16/04/1963 prevedeva la possibilità di concedere al correntista una o più aperture di credito da utilizzare in una o più volte e/o da ripristinare mediante uno o più versamenti.
La replica che nel suddetto art. 5 bis non è prevista e disciplinata alcuna CP_2 apertura di credito, ma soltanto, in via ipotetica e futuribile, la facoltà, per sé, di una sua concessione e per lo stesso motivo, a nulla vale il richiamo avversario alla Circolare di Banca d'Italia del “24.05.1999”.
Ciò posto, rileva la Corte che la censura in commento risulta strumentale all'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittima applicazione di interessi “oltre fido”, in misura superiore a quella legale e di nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore ex art. 1346 c.c. ed art. 1284
c.c., ovvero ex art. 117 TUB.
Gli interessi “oltre fido” sono quelli applicati sull'utilizzo di somme oltre il limite degli affidamenti concessi dalla BANCA, donde l'interesse della FABBRI all'accertamento dell'esistenza di aperture di credito.
Rilevasi al riguardo che - pur non dovendo il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto,
pagina 8 di 20 essere, a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, stipulato per iscritto, a pena di nullità, applicandosi ad esso, qualora non diversamente pattuito, le condizioni contrattuali del conto principale (così Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024) - per poter ravvisare la forma scritta di un contratto di apertura di credito previsto nel contratto di conto corrente, occorre che quest'ultimo contenga una relativa specifica previsione e disciplina.
Infatti, dal momento che l'apertura di credito consente di accertare l'esistenza di rimesse solutorie (tali da intendersi quelle effettuate extra fido) e di rimesse ripristinatorie (tali da intendersi quelle avvenuta intra fido) è imprescindibile conoscere l'entità dell'affidamento e, quindi, il limite dell'apertura di credito.
Nella fattispecie, la previsione contenuta nel contratto di corrente è meramente programmatica, stabilendo espressamente l'art. 5 bis che “Le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il Correntista può utilizzare in una o più volte…”. La stessa norma regola, altresì, le modalità di esercizio del diritto di recesso, ma è carente dell'indicazione del limite dell'affidamento, visto che fa riferimento soltanto a future ed eventuali aperture di credito.
Ad ogni buon conto, come osserva la giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento questa Corte di merito ha inteso aderire, “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
pagina 9 di 20 l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Ebbene, nella fattispecie, nel giudizio di primo grado, la aveva prodotto Pt_1
i seguenti documenti:
1) Richiesta ex artt. 117 e 119, comma 4, TUB;
2) Relazione di parte Studio AN e relativi allegati;
3) Verbale negativo di Mediazione.
Tra gli allegati alla consulenza di parte indicata sub 2) figura la visura della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dalla quale si evince l'esistenza di segnalazioni nella categoria “rischi a scadenza”, in cui rientrano i finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente
(ad es. mutuo, leasing), ma anche nella categoria “rischi a revoca”, che include i finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa e quindi i contratti di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato.
Risulta, tuttavia, ivi indicato, solo per il periodo dal 1997 sino al marzo 2010, il limite dell'Accordato (definibile come Fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deliberato di concedere al cliente), dell'Accordato Operativo (che si ha quando il finanziamento è utilizzabile dal cliente, in quanto il relativo contratto è perfetto ed efficace) e dell'Utilizzato (tale da intendersi l'ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente).
pagina 10 di 20 Ad ogni modo, sempre tra gli allegati alla relazione tecnico-contabile di parte figurano diversi estratti conto, tranne quelli non consegnati dalla che CP_2 secondo la arebbero rappresentati da: Pt_1
➢ Estratti conto mensili con le annotazioni “dare” e “avere” dal 16.04.1963 al
30.06.2005 e dal 01.01.2009 al 28.02.2009;
➢ Estratti conto scalari relativi ai seguenti periodi: I trimestre 2002, II trimestre
2003, I e IV trimestre 2004, nonché I trimestre 2005.
Alla richiesta ex art. 119 TUB del 25.02.2021 di consegna della seguente documentazione la aveva dato effettivamente risposta negativa, per il fatto di non averla CP_2 reperita.
A tale istanza, tuttavia, non ha fatto seguito l'istanza di esibizione della documentazione mancante, nonostante fosse stata formulata nella citazione di primo grado, seppure in maniera generica, né la stessa è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Quivi, infatti, la difesa dell'attrice aveva concluso riportandosi alla terza CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c. “in ordine all'assolvimento dell'onere della prova sull'apertura di credito sia in ordine al ricalcolo effettuato sul saldo rettificato e non sul saldo banca”, ribadendo che la mancanza di alcuni estratti conto non avrebbe impedito la ricostruzione del saldo, insistendo nella sola istanza di CTU contabile e chiedendo che la decorrenza della prescrizione fosse individuata nell'invio della diffida e non nella mediazione.
pagina 11 di 20 Ebbene, la non era tenuta a consegnare tale documentazione essendo CP_2 decorso il termine per ottenerla, trattandosi di documentazione antecedente di oltre dieci anni rispetto alla richiesta ex art. 119 TUB del 25.02.2021.
Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte che, in caso di contestazione da parte della banca (che quindi allega la regolare stipulazione in forma scritta) o, a maggior ragione, come nel coso di specie, in cui non è stata sollevata eccezione di mancata conclusione per iscritto dei contratti di conto corrente allegati dal a sostegno delle proprie domande (ma non CP_5 tutti prodotti), l'onere della prova continua a gravare sul correntista.
In particolare, ritiene il Collegio che:
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore, il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o, comunque, produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 TUB;
b) in caso, invece, come nella fattispecie, di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando, in ipotesi, un'istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni dopo,
l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione anche se assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza, correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata pagina 12 di 20 a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
Neppure va sottaciuto che non è stata tempestivamente reiterata l'istanza ex art. 210 c.p.c. di talché, anche sotto tale profilo, la documentazione prodotta non avrebbe consentito un proficuo esperimento, non esplorativo, della CTU contabile per il periodo anteriore al 14/04/2012.
In conclusione, anche se è irrilevante che la stessa abbia affermato la CP_1 mancata consegna da parte della degli estratti conto mensili con le CP_2 annotazioni “dare” e “avere” dal 16.04.1963 al 30.06.2005 e dal 01.01.2009 al
28.02.2009 e degli estratti conto scalari relativi ai periodi I trimestre 2002, II trimestre 2003, I e IV trimestre 2004, nonché I trimestre 2005, la relazione tecnico-contabile di parte allegata dalla medesima all'atto di citazione è stata espletata sulla base della seguente documentazione:
• contratto di conto corrente del 16.04.1963;
• estratti conto mensili, con le annotazioni “dare” e “avere”, dal giorno
01/07/2005 al giorno 10/04/2017, data di estinzione del conto corrente;
• estratti scalari trimestrali, con evidenza delle competenze applicate, dal I trimestre 2001 al II trimestre 2017.
Viene allegata anche la visura della centrale rischi storica con segnalazione degli affidamenti concessi dall'anno 1996 al 2021 che però, per quanto riguarda CP_4 contiene segnalazioni sino al marzo 2010.
E' appena il caso di osservare con specifico riferimento alla prescrizione delle rimesse solutorie, che risulta specificamente impugnata anche la parte della sentenza in cui il Tribunale ha così statuito: “Deve quindi accogliersi l'eccezione di prescrizione per tutte le movimentazioni di addebito, oltre che di accredito, intercorse prima del 14/04/2012, cioè, prima nel decennio (14/04/2012-
pagina 13 di 20 14/04/2022) antecedente all'incontro di mediazione tenutosi il 14/04/2022, atto idoneo a interrompere la prescrizione”, nonché la parte, a pagina n. 7, dove si afferma: “…ferma l'accertata prescrizione…”.
Tuttavia, come osservato dalla manca una specifica censura in ordine al CP_2 decennio (14/04/2012-14/04/2022), considerato dal primo giudice, antecedente all'incontro di mediazione tenutosi il 14/04/2022, di talché quest'ultimo deve ritenersi evento interruttivo della prescrizione delle rimesse solutorie (senza fido o extra fido) e, di conseguenza, quello sopra indicato il periodo coperto da prescrizione per quanto concerne tali rimesse.
Sul punto, infatti, il motivo di gravame non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, non essendo stata spesa alcuna argomentazione critica specifica in ordine al periodo coperto dalla prescrizione accertato dal Tribunale ed alla scorretta individuazione dell'evento interruttivo della prescrizione, di talché anche se l'azione di nullità è imprescrittibile, quella volta ad accertare gli interessi che sarebbero stati applicati in misura ultra-legale, oltre il limite dell'affidamento, deve ritenersi prescritta, per quanto attiene gli addebiti solutori eseguiti prima del
14/04/2012.
L'inammissibilità del motivo di appello in ordine al giorno di decorrenza della prescrizione delle rimesse soltuorie, individuato dal Tribunale nell'incontro di mediazione tenutosi il 14/04/2022, quale idoneo evento interruttivo, non comporta, però, l'assorbimento della questione di merito circa l'esistenza di un affidamento di fatto, per il periodo antecedente al 14/04/2012, anche se il periodo di prescrizione accertato in prime cure risulta coperto da giudicato interno, essendo necessario comunque individuare, sia le rimesse solutorie prescritte, che quelle non prescritte relative al periodo aprile 2012/aprile 2017, nonché quelle ripristinatorie (per le quali il termine di prescrizione decorrendo dalla data di chiusura del conto non è ancora spirato) per il tramite di una CTU
pagina 14 di 20 contabile che tenga conto degli affidamenti di fatto evincibili dai documenti prodotti ed in particolare dalle risultanze della centrale rischi della Banca d'Italia, per poi procedere alla individuazione di quelle effettuate nel periodo successivo.
La invocata CTU avrebbe dovuto essere ammessa, ove si consideri, altresì, che la clausola del conto corrente ordinario per cui è lite, sulla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi è nulla, non prevedendo la pari reciprocità dii tali interessi, né risultando avvenuto un adeguamento dell'originario contratto in forma scritta.
Rilevasi al riguardo, non è dato ritenere che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del 9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal CP_2 caso si finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, ribadito con pronuncia n.28215 del
04/11/2024, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata provata dalla onerata al riguardo, in quanto interessata a CP_2 fondare la legittimità della pratica dell'anatocismo post delibera CICR 9.02.2000 per il contratto concluso antecedentemente.
pagina 15 di 20 Peraltro, la legge n. 147/2013 ha previsto che il CICR dovesse indicare modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni, senza alcun riferimento agli interessi anatocistici, d talché il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dalla suddetta legge “è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Inoltre, manca la clausola che preveda interessi passivi ultra-legali o ultra-fido e quella che preveda la CMS o altre commissioni, per cui anche la misura degli interessi ultra-legali avrebbe dovuto essere pattuita per iscritto ex artt. 1284 c.c.
e 117 TUB, al pari di quella della CMS, fino alla sostituzione di tale commissione avvenuta con L. n. 2/2009, con specifica indicazione della percentuale applicativa, della base di calcolo e del periodo di capitalizzazione.
La predetta L. n. 2/2009 che sanciva la nullità di ogni commissione bancaria ha portato, poi all'emanazione del D.L. 29 del 2012, convertito in L. 18 maggio 2012,
n. 62 ed alla delibera CICR n. 644 del 30.06.2012, mentre l'art. 27, comma 3, L.
27/2012 prevedeva per i contratti di conto corrente e di apertura di credito “in corso”, l'adeguamento alle nuove disposizioni entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della disciplina applicativa, con introduzione di clausole conformi alla nuova disciplina, tramite il procedimento di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B.
L'entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB, della L. 27/2012, della L. 62/2012 e della precitata delibera CICR risale al 1.07.2012.
Accertata, dunque, la nullità della clausola del conto corrente ordinario per cui è lite sulla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la mancanza sia di una clausola che preveda interessi passivi ultra-legali o ultra fido e la CMS, sia di contratti in adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000 e poi al nuovo art. 120 TUB nonché alla normativa sopra indicata in tema di altre commissioni pagina 16 di 20 bancarie, occorre verificare tramite CTU contabile se vi sia stata nel periodo successivo al 14.04.2012 e fino alla data di chiusura del conto, risalente al
14.04.2017, l'illegittima applicazione di tali oneri, così come prospettato dalla nella propria relazione peritale. CP_1
L'odierna APPELLANTE, originaria attrice, aveva, essa stessa, chiesto l'ammissione di CTU contabile, “volta a determinare il saldo del conto corrente per cui è causa alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché volta a determinare la misura dei tassi di interesse effettivamente applicati ai rapporti, l'annotazione, in relazione ai suddetti rapporti, di ogni altra commissione, interesse e onere nonché la sussistenza di interessi aventi natura usuraria e/o ultralegale, l'ammontare complessivo delle competenze annotate sin dall'inizio dei rapporti comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione e, subordinatamente, sulla base del regime di capitalizzazione annuale al tasso legale”.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto in parte riformata, dovendosi dichiarare:
• la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del contratto di conto corrente n. 2335.89 (già n. 2335.10), concluso tra le parti, in data 16.04.1963 e la mancata pattuizione degli interessi passivi ultra-legali, anche ultra-fido, della CMS, nonché di altre commissioni bancarie volte a remunerare gli affidamenti e gli sconfinamenti;
• la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate sul conto corrente sopra indicato nel periodo anteriore al 14/04/2012, da individuare mediante espletamento di CTU contabile nei termini di seguito indicati.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita.
pagina 17 di 20 La denuncia l'omessa e comunque l'errata applicazione dei principi Pt_1 relativi alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e comunque la falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 119 TUB e 117 TUB, nonché l'errata, ovvero la carente, valutazione delle prove acquisite, per avere essa prodotto in giudizio il contratto di apertura del conto corrente del 1963 e gli estratti conto dal
01.07.2005 al 10.04.2017.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine a quello che precede.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita.
La denuncia, infine, travisamento dei fatti e falsa applicazione e CP_1 violazione di norme di legge, nonché l'omessa e comunque l'errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in ordine alla valutazione della natura “ripristinatoria” o “solutoria” delle rimesse,
l'omessa o comunque la carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove risultanti agli atti del giudizio di primo grado ed infine l'errata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al primo rilievo critico.
Costituisce onere dell'attore in ripetizione dell'indebito, quello di fornire, non solo la prova del limite di eventuali aperture di credito – onde individuare le rimesse intra fido ovvero ripristinatorie e quelle extra fido, ovvero solutorie – ma anche di documentare lo sviluppo del rapporto, cosa, nella fattispecie, in parte avvenuta con gli estratti conto prodotti in giudizio a corredo della relazione tecnico- contabile di parte, sempre per quanto concerne il periodo non coperto da prescrizione e cioè quello dal 14/04/2012 al 14/04/2017.
Infatti, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi
pagina 18 di 20 di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di espletare CTU contabile ai fini dell'accertamento, alla data del 14/04/2017, del saldo del conto corrente per cui è lite:
• tenendo conto, previa distinzione - sulla base dei fidi rilevati e dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.
24418/2010, delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto) - delle rimesse solutorie prescritte eseguite nel periodo anteriore al 14/04/2012 da individuare sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020) e quindi;
• estrapolando le sole rimesse solutorie non prescritte relative ad interessi passivi illegittimamente capitalizzati, interessi ultra-legali ed ultra-fido non pattuiti, nonché alla CMS e ad altre commissioni bancarie non concordate ai sensi di legge.
IV. La decisione sulle spese processuali sarà effettuata in sede di definitiva statuizione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_1 nei confronti della ,
[...] Controparte_2 avverso la sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
30/01/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 19 di 20 1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata:
• ACCERTA la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del contratto di conto corrente n. 2335.89 (già n. 2335.10), concluso tra le parti, in data 16.04.1963 e la mancata pattuizione degli interessi passivi ultra- legali, anche ultra-fido, della CMS, nonché di altre commissioni bancarie volte a remunerare gli affidamenti e gli sconfinamenti;
• DICHIARA prescritte le rimesse solutorie effettuate sul conto corrente sopra indicato nel periodo anteriore al 14/04/2012;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile, come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sulle spese processuali in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 21.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da:
Controparte_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SIMONE GOTI (CF: P.IVA_1
) e dell'Avv. SIMONE FROSINI (CF: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 30/01/2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 In data 08.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze quale Giudice di secondo grado, disattesa e respinta ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
- ammettere Consulenza Tecnico Contabile affinché:
a) Ricostruisca il CTU, sulla base della documentazione in atti, in relazione alle movimentazioni del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, il saldo del rapporto di dare ed avere tra le stesse dal primo estratto conto disponibile;
b) In ipotesi di mancata pattuizione preventiva scritta, secondo le tassative disposizioni degli artt. 117 TUB, 120 c. 2 TUB, applichi il solo interesse legale, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione (Cass. civ., SS.UU., n. 21095/04);
c) In ipotesi sia intervenuta una pattuizione scritta, applichi le condizioni convenzionate o, solo se più favorevoli alla correntista, quelle applicate;
d) In ogni caso, escluda qualsiasi forma (e periodicità) di capitalizzazione degli interessi praticata dalla banca nel corso di esecuzione del rapporto qualora non siano state rispettate tutte le condizioni tassativamente previste dalla Delibera CICR del 09.02.2000 (art. 2, 3 e 6) e dall'art. 7, comma 1, della Delibera CICR 30.06.2000. Inoltre, escluda la capitalizzazione degli interessi anche con decorrenza 01.01.2014;
e) Escluda gli importi a titolo di Commissioni di MO PE, di Commissioni di Remunerazioni Affidamenti e Sconfinamenti, o comunque denominate, se non espressamente pattuiti per iscritto e/o se non sono indicate espressamente le modalità di calcolo;
f) Verifichi se lo “ius variandi “ sia stato esercitato conformemente al disposto dell'art. 118 TUB di volta in volta vigente (tenendo presente che le modifiche possono riguardare soltanto le fattispecie di variazione previste dal contratto, se validamente perfezionato, ma non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo) e, in particolare, se i motivi indicati dalla banca siano tali da consentire una valutazione di congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base;
motivi generici comporteranno l'inefficacia della modifica unilaterale;
pagina 2 di 20 g) Escluda, altresì, gli interessi ultralegali e tutti gli ulteriori oneri ove non espressamente pattuiti per iscritto.
Nel merito
- accogliere l'appello proposto dalla società Controparte_1
, per tutti o anche solo uno dei motivi specifici di cui in
[...] narrativa dell'atto di citazione in appello, e voglia conseguentemente riformare la Sentenza n. 83/2024, pubblicata in data 30.01.2024, emessa in data 27.01.2024 dal Giudice del Tribunale di Siena, Dott.ssa Marianna Serrao, nella causa civile RG n. 1980/2022 (Repert. n. 126/2024 del 30.01.2024) e così decidere:
1) Respingere l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte poiché generica ed infondata;
Contr
2) Accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte di sul rapporto di conto corrente n. 2335.89 (già n. 2335.10) in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché l'illegittima applicazione di interessi “oltre fido” in misura superiore a quella legale, accertare quindi la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore ex art. 1346 c.c. ed art. 1284 c.c., ovvero accertarne la nullità ex art. 117 TUB;
3) Accertare l'illegittima applicazione del tasso di capitalizzazione trimestrale e comunque della tecnica dell'anatocismo ex art. 1283 c.c.; accertare la nullità delle clausole anatocistiche per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., art. 1418 c.c. ed art. 1283 c.c., nonché la nullità per mancanza di pattuizione scritta e mancanza di adeguamento alla CICR, sul rapporto oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale senza capitalizzazione per tutta la durata del medesimo;
4) Accertare l'illegittima applicazione delle Commissioni di MO PE, delle Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, nonché di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata da parte della Banca convenuta sul rapporto oggetto del presente giudizio;
accertare la nullità delle Commissioni di MO PE e delle Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti e di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per mancata pattuizione scritta;
pagina 3 di 20 5) Comunque, accertare che senza alcun valido Controparte_2 titolo, ha addebitato alla società Controparte_1
importi non dovuti in relazione al rapporto oggetto del presente
[...] giudizio;
6) Accertare il saldo corretto del rapporto oggetto del presente giudizio determinato al netto di: interessi ultralegali illegittimi e comunque indebitamente applicati e percepiti su tale conto corrente, Commissioni di MO PE Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, ogni spesa, commissione e remunerazione non concordata, capitalizzazione trimestrale e anatocismo, con l'aggiunta di interessi attivi,
e, per l'effetto, condannare al pagamento, nei Controparte_2 confronti dell'appellante della somma indebitamente ed illegittimamente percepita dalla – dall'apertura sino alla chiusura del suddetto rapporto – che verrà CP_2 accertata in corso di causa così rideterminata in € 73.882,81 al netto di: interessi ultralegali illegittimi e comunque indebitamente applicati e percepiti su tale conto corrente, Commissioni di MO PE, Commissioni di Remunerazione degli Affidamenti e Sconfinamenti, ogni spesa, commissione e remunerazione non concordata, capitalizzazione trimestrale e anatocismo, con l'aggiunta di interessi attivi, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria avvenuta. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per la parte appellata:
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello, le domande ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte dalla società
[...]
con atto di citazione notificato il 01/03/2024 alla Controparte_1
, perché inammissibili e infondate, per le Controparte_2 eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla , con Controparte_2 conseguente conferma integrale della sentenza n. 83/2024, emessa il 27/01/2024 e depositata il 30/01/2024 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao, e notificata via pec il 02/02/2024. Vittoria di spese e compensi difensivi”.
pagina 4 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 83/2024 pubblicata il 30/01/2024, il Tribunale di Siena ha così deciso:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Dichiara compensate le spese.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte dalla società
[...] volte Controparte_1 all'accertamento dell'illegittima applicazione sul conto corrente di
“corrispondenza” n. 2335, acceso il 16.04.1963, di interessi ultra-legali per mancanza di pattuizione scritta e di interessi anatocistici per nullità delle relative, per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 c.c., 1418 c.c. e 1283 c.c., e per mancanza di adeguamento alla delibera CICR 09.02.2000, nonché dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di commissioni di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti e comunque, di ogni spesa, commissione e remunerazione non preventivamente concordata, con rideterminazione del saldo del predetto conto corrente e condanna della convenuta , alla restituzione delle Controparte_2 somme indebite ivi addebitate, previo accertamento della relativa entità.
Si era costituita in giudizio la predetta eccependo, in via preliminare, la CP_2 prescrizione dei diritti a tutela dei quali l'attrice aveva agito in giudizio e di tutte le azioni promosse relative a tutte le movimentazioni di addebito ed ovviamente di accredito, intercorse prima del 14/04/2012, cioè, prima nel decennio
(14/04/2012-14/04/2022) antecedente all'incontro di mediazione tenutosi il
14/04/2022, primo evento valido ai fini dell'interruzione della prescrizione, nonché la prescrizione decennale del diritto di controparte ad ottenere la consegna di gran parte degli estratti conto, essendo l'istanza ex art. 119 TUB risalente al 25/02/2021.
pagina 5 di 20 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito solo o Controparte_1 CP_1 anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Pt_1
Corte di Appello la (di seguito o Controparte_2 CP_4
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, CP_2 per i seguenti motivi di appello:
1) vizio di omessa e comunque errata applicazione dei principi di diritto che riconoscono, al correntista, la possibilità di provare per facta concludentia il contratto di apertura di credito - vizio di omessa o comunque carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove risultanti agli atti del giudizio di primo grado
- errata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove - violazione della normativa di settore applicabile pro-tempore - vizio di omessa e comunque errata applicazione dei principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697
c.c.) e comunque falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c.;
2) vizio di omessa e comunque errata applicazione dei principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e comunque falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 119 TUB e 117 TUB - errata, ovvero carente, valutazione delle prove acquisite;
3) travisamento dei fatti e falsa applicazione e violazione di norme di legge - omessa e comunque errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla valutazione della natura
“ripristinatoria” o “solutoria” delle rimesse - omessa o comunque carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove risultanti agli atti del giudizio di primo grado - errata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove.
pagina 6 di 20 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il CP_2 giudicato interno sull'accertamento giudiziale secondo cui gli addebiti illegittimi contestati dall'odierna appellante riguardano il periodo dal 14/04/2012 (termine interruttivo della prescrizione, individuato con il decennio antecedente all'incontro di mediazione) alla chiusura del conto del 10/04/2017 - erroneamente indicata dal Giudice in sentenza, ovviamente per mero refuso, con la data del “4.4.2027
(data della chiusura)” - e contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in data 08.07.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte inammissibile e per il resto fondata.
Col primo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia CP_1 accertato la prescrizione di tutte le movimentazioni di addebito e di accredito intercorse prima del 14.04.2012, sulla base di una corrente giurisprudenziale, minoritaria ed ormai superata, secondo la quale nel nostro ordinamento non vi pagina 7 di 20 sarebbe spazio per il c.d. “fido di fatto”, denunciando violazione della circolare del
24.05.1999 emessa da Banca D'Italia, in esecuzione del Decreto del Ministero del
Tesoro del 24.04.1992, a sua volta attuativo dell'art. 3, comma 3, della L.
154/92, poi trasfuso nell'attuale art. 117, comma 2, TUB, secondo cui la forma scritta non è mai obbligatoria in relazione a quei contratti di apertura di credito relativi a contratti di conto corrente già redatti per iscritto e che già prevedevano la possibilità per la banca di affidare il cliente o concedere aperture di credito.
Deduce, quindi, che, nella fattispecie, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'art. 5 bis del contratto di apertura del conto corrente n. 2335.89 (già
2335.10) del 16/04/1963 prevedeva la possibilità di concedere al correntista una o più aperture di credito da utilizzare in una o più volte e/o da ripristinare mediante uno o più versamenti.
La replica che nel suddetto art. 5 bis non è prevista e disciplinata alcuna CP_2 apertura di credito, ma soltanto, in via ipotetica e futuribile, la facoltà, per sé, di una sua concessione e per lo stesso motivo, a nulla vale il richiamo avversario alla Circolare di Banca d'Italia del “24.05.1999”.
Ciò posto, rileva la Corte che la censura in commento risulta strumentale all'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittima applicazione di interessi “oltre fido”, in misura superiore a quella legale e di nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore ex art. 1346 c.c. ed art. 1284
c.c., ovvero ex art. 117 TUB.
Gli interessi “oltre fido” sono quelli applicati sull'utilizzo di somme oltre il limite degli affidamenti concessi dalla BANCA, donde l'interesse della FABBRI all'accertamento dell'esistenza di aperture di credito.
Rilevasi al riguardo che - pur non dovendo il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto,
pagina 8 di 20 essere, a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, stipulato per iscritto, a pena di nullità, applicandosi ad esso, qualora non diversamente pattuito, le condizioni contrattuali del conto principale (così Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024) - per poter ravvisare la forma scritta di un contratto di apertura di credito previsto nel contratto di conto corrente, occorre che quest'ultimo contenga una relativa specifica previsione e disciplina.
Infatti, dal momento che l'apertura di credito consente di accertare l'esistenza di rimesse solutorie (tali da intendersi quelle effettuate extra fido) e di rimesse ripristinatorie (tali da intendersi quelle avvenuta intra fido) è imprescindibile conoscere l'entità dell'affidamento e, quindi, il limite dell'apertura di credito.
Nella fattispecie, la previsione contenuta nel contratto di corrente è meramente programmatica, stabilendo espressamente l'art. 5 bis che “Le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il Correntista può utilizzare in una o più volte…”. La stessa norma regola, altresì, le modalità di esercizio del diritto di recesso, ma è carente dell'indicazione del limite dell'affidamento, visto che fa riferimento soltanto a future ed eventuali aperture di credito.
Ad ogni buon conto, come osserva la giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento questa Corte di merito ha inteso aderire, “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
pagina 9 di 20 l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Ebbene, nella fattispecie, nel giudizio di primo grado, la aveva prodotto Pt_1
i seguenti documenti:
1) Richiesta ex artt. 117 e 119, comma 4, TUB;
2) Relazione di parte Studio AN e relativi allegati;
3) Verbale negativo di Mediazione.
Tra gli allegati alla consulenza di parte indicata sub 2) figura la visura della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dalla quale si evince l'esistenza di segnalazioni nella categoria “rischi a scadenza”, in cui rientrano i finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente
(ad es. mutuo, leasing), ma anche nella categoria “rischi a revoca”, che include i finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa e quindi i contratti di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato.
Risulta, tuttavia, ivi indicato, solo per il periodo dal 1997 sino al marzo 2010, il limite dell'Accordato (definibile come Fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deliberato di concedere al cliente), dell'Accordato Operativo (che si ha quando il finanziamento è utilizzabile dal cliente, in quanto il relativo contratto è perfetto ed efficace) e dell'Utilizzato (tale da intendersi l'ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente).
pagina 10 di 20 Ad ogni modo, sempre tra gli allegati alla relazione tecnico-contabile di parte figurano diversi estratti conto, tranne quelli non consegnati dalla che CP_2 secondo la arebbero rappresentati da: Pt_1
➢ Estratti conto mensili con le annotazioni “dare” e “avere” dal 16.04.1963 al
30.06.2005 e dal 01.01.2009 al 28.02.2009;
➢ Estratti conto scalari relativi ai seguenti periodi: I trimestre 2002, II trimestre
2003, I e IV trimestre 2004, nonché I trimestre 2005.
Alla richiesta ex art. 119 TUB del 25.02.2021 di consegna della seguente documentazione la aveva dato effettivamente risposta negativa, per il fatto di non averla CP_2 reperita.
A tale istanza, tuttavia, non ha fatto seguito l'istanza di esibizione della documentazione mancante, nonostante fosse stata formulata nella citazione di primo grado, seppure in maniera generica, né la stessa è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Quivi, infatti, la difesa dell'attrice aveva concluso riportandosi alla terza CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c. “in ordine all'assolvimento dell'onere della prova sull'apertura di credito sia in ordine al ricalcolo effettuato sul saldo rettificato e non sul saldo banca”, ribadendo che la mancanza di alcuni estratti conto non avrebbe impedito la ricostruzione del saldo, insistendo nella sola istanza di CTU contabile e chiedendo che la decorrenza della prescrizione fosse individuata nell'invio della diffida e non nella mediazione.
pagina 11 di 20 Ebbene, la non era tenuta a consegnare tale documentazione essendo CP_2 decorso il termine per ottenerla, trattandosi di documentazione antecedente di oltre dieci anni rispetto alla richiesta ex art. 119 TUB del 25.02.2021.
Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte che, in caso di contestazione da parte della banca (che quindi allega la regolare stipulazione in forma scritta) o, a maggior ragione, come nel coso di specie, in cui non è stata sollevata eccezione di mancata conclusione per iscritto dei contratti di conto corrente allegati dal a sostegno delle proprie domande (ma non CP_5 tutti prodotti), l'onere della prova continua a gravare sul correntista.
In particolare, ritiene il Collegio che:
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore, il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o, comunque, produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 TUB;
b) in caso, invece, come nella fattispecie, di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando, in ipotesi, un'istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni dopo,
l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione anche se assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza, correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata pagina 12 di 20 a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
Neppure va sottaciuto che non è stata tempestivamente reiterata l'istanza ex art. 210 c.p.c. di talché, anche sotto tale profilo, la documentazione prodotta non avrebbe consentito un proficuo esperimento, non esplorativo, della CTU contabile per il periodo anteriore al 14/04/2012.
In conclusione, anche se è irrilevante che la stessa abbia affermato la CP_1 mancata consegna da parte della degli estratti conto mensili con le CP_2 annotazioni “dare” e “avere” dal 16.04.1963 al 30.06.2005 e dal 01.01.2009 al
28.02.2009 e degli estratti conto scalari relativi ai periodi I trimestre 2002, II trimestre 2003, I e IV trimestre 2004, nonché I trimestre 2005, la relazione tecnico-contabile di parte allegata dalla medesima all'atto di citazione è stata espletata sulla base della seguente documentazione:
• contratto di conto corrente del 16.04.1963;
• estratti conto mensili, con le annotazioni “dare” e “avere”, dal giorno
01/07/2005 al giorno 10/04/2017, data di estinzione del conto corrente;
• estratti scalari trimestrali, con evidenza delle competenze applicate, dal I trimestre 2001 al II trimestre 2017.
Viene allegata anche la visura della centrale rischi storica con segnalazione degli affidamenti concessi dall'anno 1996 al 2021 che però, per quanto riguarda CP_4 contiene segnalazioni sino al marzo 2010.
E' appena il caso di osservare con specifico riferimento alla prescrizione delle rimesse solutorie, che risulta specificamente impugnata anche la parte della sentenza in cui il Tribunale ha così statuito: “Deve quindi accogliersi l'eccezione di prescrizione per tutte le movimentazioni di addebito, oltre che di accredito, intercorse prima del 14/04/2012, cioè, prima nel decennio (14/04/2012-
pagina 13 di 20 14/04/2022) antecedente all'incontro di mediazione tenutosi il 14/04/2022, atto idoneo a interrompere la prescrizione”, nonché la parte, a pagina n. 7, dove si afferma: “…ferma l'accertata prescrizione…”.
Tuttavia, come osservato dalla manca una specifica censura in ordine al CP_2 decennio (14/04/2012-14/04/2022), considerato dal primo giudice, antecedente all'incontro di mediazione tenutosi il 14/04/2022, di talché quest'ultimo deve ritenersi evento interruttivo della prescrizione delle rimesse solutorie (senza fido o extra fido) e, di conseguenza, quello sopra indicato il periodo coperto da prescrizione per quanto concerne tali rimesse.
Sul punto, infatti, il motivo di gravame non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, non essendo stata spesa alcuna argomentazione critica specifica in ordine al periodo coperto dalla prescrizione accertato dal Tribunale ed alla scorretta individuazione dell'evento interruttivo della prescrizione, di talché anche se l'azione di nullità è imprescrittibile, quella volta ad accertare gli interessi che sarebbero stati applicati in misura ultra-legale, oltre il limite dell'affidamento, deve ritenersi prescritta, per quanto attiene gli addebiti solutori eseguiti prima del
14/04/2012.
L'inammissibilità del motivo di appello in ordine al giorno di decorrenza della prescrizione delle rimesse soltuorie, individuato dal Tribunale nell'incontro di mediazione tenutosi il 14/04/2022, quale idoneo evento interruttivo, non comporta, però, l'assorbimento della questione di merito circa l'esistenza di un affidamento di fatto, per il periodo antecedente al 14/04/2012, anche se il periodo di prescrizione accertato in prime cure risulta coperto da giudicato interno, essendo necessario comunque individuare, sia le rimesse solutorie prescritte, che quelle non prescritte relative al periodo aprile 2012/aprile 2017, nonché quelle ripristinatorie (per le quali il termine di prescrizione decorrendo dalla data di chiusura del conto non è ancora spirato) per il tramite di una CTU
pagina 14 di 20 contabile che tenga conto degli affidamenti di fatto evincibili dai documenti prodotti ed in particolare dalle risultanze della centrale rischi della Banca d'Italia, per poi procedere alla individuazione di quelle effettuate nel periodo successivo.
La invocata CTU avrebbe dovuto essere ammessa, ove si consideri, altresì, che la clausola del conto corrente ordinario per cui è lite, sulla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi è nulla, non prevedendo la pari reciprocità dii tali interessi, né risultando avvenuto un adeguamento dell'originario contratto in forma scritta.
Rilevasi al riguardo, non è dato ritenere che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del 9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal CP_2 caso si finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, ribadito con pronuncia n.28215 del
04/11/2024, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata provata dalla onerata al riguardo, in quanto interessata a CP_2 fondare la legittimità della pratica dell'anatocismo post delibera CICR 9.02.2000 per il contratto concluso antecedentemente.
pagina 15 di 20 Peraltro, la legge n. 147/2013 ha previsto che il CICR dovesse indicare modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni, senza alcun riferimento agli interessi anatocistici, d talché il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dalla suddetta legge “è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Inoltre, manca la clausola che preveda interessi passivi ultra-legali o ultra-fido e quella che preveda la CMS o altre commissioni, per cui anche la misura degli interessi ultra-legali avrebbe dovuto essere pattuita per iscritto ex artt. 1284 c.c.
e 117 TUB, al pari di quella della CMS, fino alla sostituzione di tale commissione avvenuta con L. n. 2/2009, con specifica indicazione della percentuale applicativa, della base di calcolo e del periodo di capitalizzazione.
La predetta L. n. 2/2009 che sanciva la nullità di ogni commissione bancaria ha portato, poi all'emanazione del D.L. 29 del 2012, convertito in L. 18 maggio 2012,
n. 62 ed alla delibera CICR n. 644 del 30.06.2012, mentre l'art. 27, comma 3, L.
27/2012 prevedeva per i contratti di conto corrente e di apertura di credito “in corso”, l'adeguamento alle nuove disposizioni entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della disciplina applicativa, con introduzione di clausole conformi alla nuova disciplina, tramite il procedimento di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B.
L'entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB, della L. 27/2012, della L. 62/2012 e della precitata delibera CICR risale al 1.07.2012.
Accertata, dunque, la nullità della clausola del conto corrente ordinario per cui è lite sulla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la mancanza sia di una clausola che preveda interessi passivi ultra-legali o ultra fido e la CMS, sia di contratti in adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000 e poi al nuovo art. 120 TUB nonché alla normativa sopra indicata in tema di altre commissioni pagina 16 di 20 bancarie, occorre verificare tramite CTU contabile se vi sia stata nel periodo successivo al 14.04.2012 e fino alla data di chiusura del conto, risalente al
14.04.2017, l'illegittima applicazione di tali oneri, così come prospettato dalla nella propria relazione peritale. CP_1
L'odierna APPELLANTE, originaria attrice, aveva, essa stessa, chiesto l'ammissione di CTU contabile, “volta a determinare il saldo del conto corrente per cui è causa alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché volta a determinare la misura dei tassi di interesse effettivamente applicati ai rapporti, l'annotazione, in relazione ai suddetti rapporti, di ogni altra commissione, interesse e onere nonché la sussistenza di interessi aventi natura usuraria e/o ultralegale, l'ammontare complessivo delle competenze annotate sin dall'inizio dei rapporti comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione e, subordinatamente, sulla base del regime di capitalizzazione annuale al tasso legale”.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto in parte riformata, dovendosi dichiarare:
• la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del contratto di conto corrente n. 2335.89 (già n. 2335.10), concluso tra le parti, in data 16.04.1963 e la mancata pattuizione degli interessi passivi ultra-legali, anche ultra-fido, della CMS, nonché di altre commissioni bancarie volte a remunerare gli affidamenti e gli sconfinamenti;
• la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate sul conto corrente sopra indicato nel periodo anteriore al 14/04/2012, da individuare mediante espletamento di CTU contabile nei termini di seguito indicati.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita.
pagina 17 di 20 La denuncia l'omessa e comunque l'errata applicazione dei principi Pt_1 relativi alla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e comunque la falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 119 TUB e 117 TUB, nonché l'errata, ovvero la carente, valutazione delle prove acquisite, per avere essa prodotto in giudizio il contratto di apertura del conto corrente del 1963 e gli estratti conto dal
01.07.2005 al 10.04.2017.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine a quello che precede.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita.
La denuncia, infine, travisamento dei fatti e falsa applicazione e CP_1 violazione di norme di legge, nonché l'omessa e comunque l'errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in ordine alla valutazione della natura “ripristinatoria” o “solutoria” delle rimesse,
l'omessa o comunque la carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove risultanti agli atti del giudizio di primo grado ed infine l'errata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al primo rilievo critico.
Costituisce onere dell'attore in ripetizione dell'indebito, quello di fornire, non solo la prova del limite di eventuali aperture di credito – onde individuare le rimesse intra fido ovvero ripristinatorie e quelle extra fido, ovvero solutorie – ma anche di documentare lo sviluppo del rapporto, cosa, nella fattispecie, in parte avvenuta con gli estratti conto prodotti in giudizio a corredo della relazione tecnico- contabile di parte, sempre per quanto concerne il periodo non coperto da prescrizione e cioè quello dal 14/04/2012 al 14/04/2017.
Infatti, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi
pagina 18 di 20 di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di espletare CTU contabile ai fini dell'accertamento, alla data del 14/04/2017, del saldo del conto corrente per cui è lite:
• tenendo conto, previa distinzione - sulla base dei fidi rilevati e dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.
24418/2010, delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto) - delle rimesse solutorie prescritte eseguite nel periodo anteriore al 14/04/2012 da individuare sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020) e quindi;
• estrapolando le sole rimesse solutorie non prescritte relative ad interessi passivi illegittimamente capitalizzati, interessi ultra-legali ed ultra-fido non pattuiti, nonché alla CMS e ad altre commissioni bancarie non concordate ai sensi di legge.
IV. La decisione sulle spese processuali sarà effettuata in sede di definitiva statuizione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_1 nei confronti della ,
[...] Controparte_2 avverso la sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
30/01/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 19 di 20 1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata:
• ACCERTA la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del contratto di conto corrente n. 2335.89 (già n. 2335.10), concluso tra le parti, in data 16.04.1963 e la mancata pattuizione degli interessi passivi ultra- legali, anche ultra-fido, della CMS, nonché di altre commissioni bancarie volte a remunerare gli affidamenti e gli sconfinamenti;
• DICHIARA prescritte le rimesse solutorie effettuate sul conto corrente sopra indicato nel periodo anteriore al 14/04/2012;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile, come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sulle spese processuali in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 21.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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