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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1007/2023 R.G. promossa da
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 PE
, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Inzillo
[...]
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE -
oggetto: indennità di accompagnamento (art.1 l. 18/1980).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 06.07.2023, ha proposto opposizione Persona_1 all'accertamento tecnico preventivo (981/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuto bisognevole dell'indennità di accompagnamento, nonostante le patologie sofferte.
1 Ha agito, pertanto – e l'azione è stata coltivata dopo la sua morte dai propri eredi e ) – al fine di conseguire la provvidenza Pt_1 Parte_2
economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 22.06.2023 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 09.06.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 06.07.2023.
2.2. Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La consulente nominata in questa fase, dott.ssa specialista in medicina Persona_2
legale, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, è giunta alla conclusione, alla luce della documentazione medica esaminata, che “Il sig. PE
, in vita, era affetto da “Insufficienza cardiaca progressiva in cardiomiopatia
[...]
dilatativa post ischemica (classe NYHA III/IV) già sottoposta a rivascolarizzazione mediante bypass Ao-Co e PTCA + stent ed esiti di sostituzione valvolare aortica in soggetto affetto da FA permanente trattato con impianto di AICD, ipertensione arteriosa
e dislipidemia. Obesità in diabete mellito tipo II. IR cronica. Sindrome ipocinetica (ADL
1/6 e IADL 1/8) in soggetto con incontinenza urinaria con prescrizione di presidi per
l'assorbenza e materasso antidecubito”, ovvero un quadro clinico caratterizzato da molteplici patologie che gli consentivano di essere riconosciuto come invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dal 5.2021.” (cfr. pagina 13 elaborato peritale).
2 Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che dall'08.05.2021 (data di presentazione della Persona_1
domanda amministrativa) al 27.07.2023 (data del decesso) era invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
In definitiva, dunque, per tale arco temporale, l'originario ricorrente era in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento (art. 1 legge 18 del 1980).
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che dall'08.05.2021 al 27.07.2023 era in Persona_1
possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 legge 18 del 1980);
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 11.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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