Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 25267/2022 R.G. promossa da:
P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO; elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato Lexacta - Global Legal Advice, sito in PIAZZA FONTANA, N. 6, MILANO;
ATTRICE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. CALANDRUCCIO Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE (indirizzo PEC: e dell'avv. PALERMO Email_1
ALESSANDRA (indirizzo PEC: ; Email_2
CONVENUTO
e
(P. IVA , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. BERZIERI MICHELA (indirizzo PEC: ; Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in persona dei suoi legali Parte_1
rappresentanti pro tempore, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1
deducendo: che e avevano stipulato tre contratti di Parte_1 Controparte_1 locazione di beni mobili, in particolare il n. 17810274 (contratto “A”), il n. 1789601 (contratto
1
indicato quale fornitore dalla stessa IS S.r.l., n. 1 Carrello El. Linde e 20 PL (n. di
[...] serie H2X386U03793) e relativi accessori (di seguito il “materiale”), al prezzo di euro 21.500,00 oltre IVA e successivamente consegnato il materiale alla conduttrice che il Controparte_1
contratto “A” prevedeva, a fronte della locazione carrello in oggetto, il pagamento ad opera di di n. 60 canoni mensili di locazione di euro 416,00 oltre IVA ciascuno, da Controparte_1
corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
che, tuttavia, dopo aver Controparte_1 corrisposto n. 5 canoni trimestrali per complessivi euro 6.240,00 oltre IVA, interrompeva arbitrariamente i pagamenti, omettendo il saldo delle fatture nn. 618963, 285384, 937199 e
1259983, emesse a titolo di canoni scaduti;
che, di conseguenza, con lettera del 18.01.2022, trasmessa a mezzo PEC in data 25.01.2022, avvalendosi della clausola Parte_1
n. 12 delle Condizioni Generali di contratto, comunicava a l'avvenuta Controparte_1
risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto “A”; che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto “B”, aveva acquistato presso e Parte_1 P_
consegnato a n. 1 Carrello El. Linde E20PH (n. di serie H2X386F01427) al prezzo Controparte_1 di euro 21.500,00 oltre IVA;
che, a fronte della locazione del materiale, il contratto prevedeva l'impegno da parte di di pagare n. 60 canoni di locazione di euro 416,00 oltre Controparte_1
IVA ciascuno, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
che tuttavia, Controparte_1 dopo aver corrisposto n. 8 canoni trimestrali per complessivi euro 9.984,00 oltre IVA, interrompeva arbitrariamente i pagamenti, omettendo il saldo delle fatture nn. 941593,
1259105 e 1423063, emesse a titolo di canoni di locazione e di quota assicurativa;
che, di conseguenza, con lettera del 18.02.2022, trasmessa a mezzo PEC in data 23.02.2022,
[...]
valendosi della clausola n. 12 delle Condizioni Generali di contratto, Parte_1 comunicava a l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto “B”; che in Controparte_1
relazione al contratto “C”, ancora valido e vincolante tra le parti, non risultava Controparte_1
corrisposto il canone di locazione per il trimestre aprile-giugno 2022, riservandosi
[...] di integrare nel corso del giudizio l'importo dovuto, in caso di perdurante Parte_1
inadempimento.
2 Sulla base di tali allegazioni, chiedeva, nel merito, di condannare Parte_1
al pagamento dell'importo complessivo di euro 34.530,30, oltre IVA e interessi Controparte_1
ex D.Lgs. n. 231/2002, di cui: - euro 18.742,40, comprensivi di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (euro 62,40), in relazione al contratto “A” (di cui euro 4.992,00, oltre IVA ed interessi di mora, per il mancato pagamento delle fatture nn. 618963, 285384,
937199 e 1259983; euro 4.576,00 oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c., quale penale per inadempimento contrattuale;
euro 1.248,00, oltre interessi legali, quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale, ai sensi della clausola n.14 delle Condizioni Generali, ed euro 7.904,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di maggior danno, ai sensi della clausola n. 13 co. 2 delle Condizioni Generali di contratto); - euro 15.747,90, comprensivi di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (euro 62,40), in relazione al contratto “B” (di cui euro 2.496,00, oltre IVA ed interessi di mora, per il mancato pagamento delle fatture nn. 941593 e 1259105; euro 709,50 per il mancato pagamento della quota assicurativa di cui alla fattura n. 1423063; euro 4.160,00 oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c., quale penale per inadempimento contrattuale;
euro 1.248,00, oltre interessi legali, quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale, ai sensi della clausola n. 14 delle
Condizioni Generali di contratto ed euro 7.072,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di maggior danno, ai sensi della clausola n. 13 co. 2 delle Condizioni Generali di contratto).
Chiedeva, infine, di condannare alla restituzione del materiale concesso in Controparte_1
locazione a quest'ultima, in esecuzione dei contratti “A” e “B”.
Si costituiva che, contestando integralmente le allegazioni del ricorrente, Controparte_1 deduceva: che il contratto di locazione finanziaria n. 17810274 (contratto “A”) stipulato con presentava uno stretto collegamento con quello di manutenzione Parte_1 stipulato tra e la ditta fornitrice in Controparte_1 Controparte_2
relazione al carrello matricola n. H2X36U03793 (preventivo n. L/20 del 14.10.2019); che il contratto “B” stipulato con presentava uno stretto collegamento con Parte_1 quello di manutenzione stipulato con in relazione al carrello matricola n. H2386F01427; P_
che in tutti i contratti stipulati con si leggeva chiaramente che il Parte_1
fornitore fosse l' che la locatrice fosse e la conduttrice P_ Parte_1 Parte_2
[...] [
che tramite la finanziaria corrispondeva ad
[...] Controparte_1 Parte_1 P_
un unico canone mensile dell'importo di euro 507,52, IVA inclusa, comprensivo tanto della quota dovuta a titolo di canone di locazione, quanto del corrispettivo per la manutenzione dei carrelli;
che con PEC del 16.02.2021, eccepiva il grave inadempimento di Controparte_1 P_
in relazione agli obblighi di manutenzione del carrello matricola n. H2X36U03793 e invocava la risoluzione del relativo contratto (preventivo n. L/20 del 14.10.2019) e del contratto “A”, offrendo contestualmente a la restituzione del carrello;
che, nel Parte_1
silenzio di procedeva ad offerta formale ex art. 1209 co. Parte_1 Controparte_1
2 c.c., ma non presenziava all'incontro; che, del pari, con PEC del Parte_1
10.09.2021, eccepiva il grave inadempimento di relativamente alla Controparte_1 P_
manutenzione del carrello matricola n. H2386F01427, invocava la risoluzione del relativo contratto e del contratto “B” e diffidava al ritiro del carrello n. Parte_1
H2386F01427, ribadendo l'invito con PEC del 05.11.2021; che si era, dunque, reso P_
gravemente inadempiente ex art. 1455 c.c. agli obblighi di manutenzione e riparazione dei carrelli, richiedendo, per i propri interventi, ulteriori esborsi a non previsti dai Controparte_1
contratti; che, nell'economia dei contratti conclusi con e con Parte_1 P_
l'obbligo manutentivo a carico di quest'ultimo dipendeva dalla circostanza che si trattasse di carrelli “usati”; che i carrelli in oggetto si trovavano, non funzionanti, presso gli stabilimenti di di Casalecchio e di;
che, alla luce di tali circostanze, erano Controparte_1 Parte_3 illegittime le risoluzioni contrattuali invocate da e, di conseguenza, le Controparte_3
richieste di pagamento avanzate da quest'ultima.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in Controparte_1 causa di ed avanzava richiesta di mutamento del rito Controparte_2
da procedimento ex art. 702-bis c.p.c. a rito ordinario. Nel merito, stante l'eccezione ex art. 1460 c.c., chiedeva emettersi sentenza di accertamento o costitutiva di risoluzione di tutti i contratti stipulati, con e con per grave inadempimento ex art. Parte_1 P_
1455 c.c. di e di ritenere, pertanto, infondate tutte le richieste di pagamento avanzate P_ dalla ricorrente.
In subordine, chiedeva di ridurre ad equità tutte le penali richieste da Parte_1
tenuto conto del silenzio serbato da quest'ultima in risposta alle comunicazioni inoltrate.
4 In via ulteriormente subordinata, per il caso di ritenuta legittimità delle risoluzioni contrattuali formulate da chiedeva di accertare il grave inadempimento di Parte_1 P_
e di pronunciare sentenza di accertamento o costitutiva di risoluzione di tutti i contratti stipulati, con condanna di P_
al risarcimento dei danni pari alla somma che sarà condannata a pagare a CP_1 Pt_1
oltre interessi e salvo il maggior danno da far valere in separato giudizio.
Alla prima udienza dell'01.12.2022 il Giudice, disponendo il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, autorizzava la chiamata in causa di di Controparte_2 [...]
e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 20.04.2023. P_
Si costituiva che, contestando in fatto e in diritto Controparte_2
quanto ex adverso esposto, deduceva che: nel 2019, si era rivolta alla ditta Controparte_1 P_ per procurarsi dei carrelli elevatori, anche usati al fine di contenere le spese;
che Controparte_1
sceglieva di ottenere la disponibilità carrelli Linde E20 PL matricole nn. H2X386U03793,
H2X386F01427 e H2X386E53102, mediante contratto di leasing; che ed CP_1 P_ stipulavano, pertanto, tre contratti di “Locazione operativa con finanziaria di beni mobili”, di efficacia subordinata alla stipula di tre contratti di leasing tra e Controparte_1 [...]
che veva accettato di eseguire la manutenzione dei carrelli in cambio di Parte_1 P_
un canone mensile e si era impegnata, verso a riacquistare la Parte_1
proprietà dei carrelli alla scadenza dei contratti di leasing; che in relazione al carrello matricola n. H2X386U03793, accettava l'offerta contenuta nel preventivo L/20 Controparte_1
del 14.10.2019, con canone mensile di noleggio pari ad euro 514,00, stipulando con
[...]
il contratto di leasing n. 178-10274 (contratto “A”) e pattuendo con Parte_1 quest'ultima un canone mensile di euro 416,00; che il carrello veniva acquistato da Pt_1
e consegnato da a presso la sede di TT (CR); che, nel corso dei
[...] P_ Controparte_1 rapporti tra le parti, effettuava interventi di manutenzione sul carrello, emettendo i P_
relativi preventivi e fatture (la n. 2159 del 29.11.2019 e la n. 1393 del 31.08.2020), regolarmente accettati e saldati da che, successivamente, rifiutava i preventivi Controparte_1 Controparte_1
A/599 e A/602 e quello del 13.11.2020, ritenendo che ovesse effettuare gratuitamente le P_
prestazioni in base alla clausola n. 6 del contratto;
che in data 16.02.2021 Controparte_1
dichiarava risolto il contratto in oggetto;
che in relazione al carrello matricola n.
5 H2X386F01427, accettava l'offerta di cui al preventivo L/9 del 23.08.2019, con Controparte_1
canone mensile di noleggio di euro 416,00; che in data 05.11.2019 stipulava con Controparte_1
il contratto di leasing n. 178-9601 (contratto “B”), pattuendo un canone Parte_1 mensile di euro 416,00; che il carrello veniva acquistato da e consegnato da Parte_1 P_
a presso la sede di Sala Baganza (PR); che in data 04.09.2020 seguiva interventi CP_1 P_
di manutenzione straordinaria sul carrello n. H2X386F01427, come da preventivo A/464, e saldava il relativo importo;
che, invece, l'intervento del 17.02.2021 rientrava Controparte_1
nelle prestazioni a carico di in virtù della clausola n. 6 del contratto;
che in data P_
29.07.2021, il carrello veniva portato presso l'officina per essere esaminato e veniva P_
emesso il preventivo A/585, sul presupposto che il carrello fosse stato utilizzato per un numero di ore superiori a quanto convenuto;
che non accettava il preventivo e, Controparte_1 in data 10.09.2021, dichiarava risolto il contratto con che in relazione al carrello P_
elevatore matricola n. H2X386E53102, accettava l'offerta di cui al preventivo Controparte_1
L/13 del 25.09.2019, con canone mensile di noleggio di euro 368,00; che nell'agosto 2021 P_ inviava il proprio dipendente per effettuare l'ordinaria manutenzione annuale sul carrello, ma rifiutava il fermo del medesimo, chiedendo di riprogrammare la Controparte_1 manutenzione per il mese successivo;
che nel settembre 2021, verificatosi un guasto, P_
quantificava il costo della riparazione straordinaria da eseguire ed emetteva il preventivo
A/667 del 14.09.2021, non accettato da che in data 05.11.2021 Controparte_1 Controparte_1 dichiarava risolto il contratto;
che aveva sempre eseguito la manutenzione dei carrelli P_
elevatori usati consegnati a inviando un proprio dipendente, come da accordi, Controparte_1
entro le 24 ore dalla richiesta di intervento;
che ogni qual volta un intervento non rientrasse negli obblighi contrattuali assunti, predisponeva e trasmetteva a un P_ Controparte_1
preventivo di spesa;
che era consapevole dei limiti contrattuali alla Controparte_1 manutenzione a carico di avendo assunto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa P_
sui macchinari per compensare proprio quanto non incluso negli obblighi del fornitore;
che i contratti stipulati tra e attribuivano il diritto di dichiararli risolti P_ Controparte_1 esclusivamente ad e non anche a da cui derivava l'illegittimità delle P_ Controparte_1
risoluzioni invocate da quest'ultima; che era inadempiente all'obbligo di Controparte_1
utilizzo dei carrelli secondo le regole della buona tecnica, con la diligenza del buon padre di
6 famiglia e nel numero di ore previsto dalla clausola 5.3 dei contratti;
che dichiarava P_
risolti i tre contratti stipulati con ai sensi della clausola n. 12 e aveva diritto di Controparte_1
esigere tutte le mensilità del canone fino alla scadenza del contratto, oltre interessi di mora e risarcimento del danno;
che, in relazione al contratto L/20 del 14.10.2019, il canone mensile spettante ad era pari ad euro 98,00, essendo invece pari a zero per i contratti L/9 del P_
23.08.2019 e L/13 del 25.09.2019.
Tanto premesso, chiedeva, nel merito, di rigettare le Controparte_2
domande avanzate da di accertare l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo Controparte_1 di usare i carrelli elevatori matricole nn. H2X386U03793 e H2X386F01427 nel limite di massimo 800 ore all'anno e di condannare, pertanto, al risarcimento del dei Controparte_1
danni quantificati nell'importo di euro 5.759,37.
Sempre nel merito, chiedeva di accertare la risoluzione dei tre contratti stipulati con CP_1
ai sensi della clausola n. 12; in subordine, in caso di fondatezza dell'eccezione ex art.
[...]
1460 c.c. proposta da di accertare il grave inadempimento di quest'ultima e, Controparte_1 per l'effetto, di dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. dei tre contratti intercorsi tra le parti.
Infine, per effetto dell'accertata o dichiarata risoluzione dei contratti L/20 del 14.10.2019, L/9 del 23.08.2019 e L/13 del 25.09.2019, chiedeva di condannare alla restituzione Controparte_1
dei tre carrelli e al risarcimento del danno quantificato in euro 5.580,00 oltre IVA ai sensi della clausola n. 12.2 dei contratti, salvo il risarcimento del maggior danno accertato in corso di causa.
All'udienza del 20.04.2023, per il caso di condanna al pagamento di Parte_1 somme in favore di avanzava domanda di manleva nei confronti di Controparte_1 P_
Nella stessa sede, il Giudice assegnava i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Successivamente, maturati i termini delle preclusioni assertive ed istruttorie, il Giudice rigettava le prove costituende dedotte dalle parti e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, in occasione della quale concedeva i termini ex art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
7 Con ordinanza del 12.08.2024, il Giudice, letti gli atti e i documenti, sopravvenuta la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla natura giuridica dei contratti oggetto di causa e di sentire le parti in contraddittorio, revocava l'ordinanza del 26.02.2024 e rimetteva la causa nella fase istruttoria.
All'udienza del 20.11.2024, dichiarava che la scritta “riscatto € 900 dopo Parte_1
60 mesi”, riportata in calce al preventivo L/9 del 23.08.2019, riguardava una pattuizione intervenuta direttamente tra a cui era estranea. P_ Controparte_1 Parte_1
Il Giudice, a ciò chiarito, tratteneva la causa in decisione.
Per comodità espositiva, giova affrontare le singole questioni poste alla base del giudizio suddividendole per distinti paragrafi.
1. Sui rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti, Parte_1
rinunciando alla domanda di restituzione dei carrelli concessi in locazione, ha avanzato nei confronti di domanda di condanna al pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1
euro 34.530,30 oltre IVA e interessi (a titolo di canoni scaduti, penali per inadempimento, indennizzi da mancata restituzione del materiale e maggior danno) a seguito dell'intervenuta risoluzione stragiudiziale, ex art. 1456 c.c., dei contratti nn. 17810274 e 1789601.
La pretesa è da reputarsi fondata per le ragioni che seguono.
È circostanza pacifica, in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c. e documentalmente provata, che (d'ora in avanti “ ) e (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1 Controparte_1
“ ”) avevano stipulato tre contratti di locazione operativa, aventi ad oggetto la CP_1 concessione in locazione di beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale dell'odierna società convenuta.
In particolare, tra le parti erano stati conclusi il contratto n. 17810274 (d'ora in avanti contratto
“A”), il n. 1789601 (d'ora in avanti contratto “B”) ed il n. 17810156 (d'ora in avanti contratto
“C”), aventi ad oggetto, rispettivamente, la concessione in locazione dei carrelli elevatori matricole nn. H2X386U03793, H2X386F01427 e H2X386E53102 (docc. 2, 8 e 13 fascicolo attrice).
Per adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti “A” e “B”, Parte_1 acquistava i carrelli nn. H2X386U03793 e H2X386F01 presso la ditta fornitrice ZI Carrelli
8 Elevatori di ZI CO (d'ora in avanti “ ), indicata dalla stessa Conduttrice in sede P_
di proposta, corrispondendo, per ciascuno, l'importo complessivo di euro 21.500,00 oltre IVA, così come risulta dalle fatture di acquisto offerte in giudizio (docc. 3 e 9 fascicolo attrice).
I beni in oggetto venivano pacificasmente consegnati a direttamente dal NI CP_1
ZI, come si evince dai verbali di consegna e documenti di trasporto prodotti da e Pt_1
regolarmente sottoscritti dalla convenuta (docc. 4 e 10 fascicolo attrice).
A fronte della locazione dei carrelli, i contratti “A” e “B” prevedevano il pagamento, da parte di , di n. 60 canoni mensili di euro 416,00 oltre IVA ciascuno, da corrispondersi CP_1 trimestralmente in via anticipata.
Orbene, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca […] per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”
(Cass., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), ha correttamente fornito prova dei Pt_1 titoli su cui si fonda la propria pretesa ed allegato l'inadempimento di , deducendo CP_1
che quest'ultima avrebbe corrisposto, con riferimento al contratto “A”, soli n. 5 canoni trimestrali per complessivi euro 6.240,00 oltre IVA e, con riferimento al contratto “B”, esclusivamente n. 8 canoni trimestrali per complessivi euro 9.984,00 oltre IVA, omettendo poi arbitrariamente l'esecuzione dei restanti pagamenti.
Tanto premesso, i contratti “A” e “B” devono dichiararsi risolti, essendosi Pt_1
legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle Condizioni
Generali di contratto, presente in entrambi i regolamenti contrattuali.
Difatti, con comunicazione del 18.01.2022, trasmessa a mezzo PEC in data 25.01.2022, Pt_1
comunicava a l'avvenuta risoluzione con effetto immediato ex art. 1456 c.c. del CP_1 contratto “A” (doc. 6 fascicolo attrice) e, successivamente, con comunicazione del 18.02.2022, trasmessa a mezzo PEC in data 23.02.2022, ugualmente faceva per il contratto “B” (doc. 12 fascicolo attrice), intimando in entrambi i casi il pagamento delle fatture emesse per i canoni scaduti, oltre alle ulteriori somme dovute in forza della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento.
9 Ed invero, mediante l'inserimento di tale clausola, le parti avevano attribuito a la Pt_1
facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, qualora “il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei Parte_1
canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto” (docc. 2 e 8 fascicolo attrice).
In forza di tale previsione, ha legittimamente risolto i contratti “A” e “B”, non avendo Pt_1
ottemperato al pagamento, per il contratto “A”, delle fatture nn. 618963, 285384, CP_1
937199 e 1259983, emesse a titolo di canoni scaduti (doc. 5 fascicolo attrice) e, per il contratto
“B”, delle fatture nn. 941593, 1259105 e 1423063, emesse a titolo di canoni scaduti e di quota assicurativa, prevista dall'art. 8 delle Condizioni Generali di contratto (doc. 11 fascicolo attrice).
Sul punto, appaiono destituite di fondamento le difese di , la quale, affermando la CP_1
sussistenza di uno stretto collegamento negoziale tra i contratti “A”, “B” e “C”, conclusi con e quelli di manutenzione stipulati con - sulla base dei preventivi L/20 del Pt_1 P_
14.10.2019 (doc. 1 fascicolo , L/9 del 23.08.2019 (doc. 16 fascicolo e L/13 del P_ P_
25.09.2019 (doc. 28 fascicolo - ha eccepito, ex art. 1455 c.c., il grave inadempimento di P_
quest'ultimo agli obblighi di manutenzione e chiesto, sul presupposto del citato collegamento negoziale, il rigetto della domanda attorea, l'accertamento dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. e l'emissione di sentenza di accertamento o costitutiva di risoluzione di tutti e sei i contratti intercorsi con le odierne parti in causa, già peraltro invocata per le vie stragiudiziali con le comunicazioni PEC del 16.02.2021 e del 10.09.2021 (docc. 5, 6 e 8 fascicolo ). CP_1
Orbene, deve rilevarsi l'inopponibilità a dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 Pt_1
c.c. formulata da e riferibile alla sola condotta del NI stante la natura CP_1 P_
non trilaterale, ma bilaterale dei contratti di locazione operativa, usualmente caratterizzati - senza eccezioni nel caso di specie - dalla mancanza di un'opzione finale di acquisto.
Tale natura bilaterale, oltre che rinvenibile in diverse disposizioni contrattuali sottoscritte dalla stessa , è stata più volte oggetto di riconoscimento da parte della prassi CP_1 mercantile e dell'interpretazione giurisprudenziale, con conseguente negazione della sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra i negozi di locazione operativa, da un lato, e quelli conclusi con il NI, dall'altro.
10 A tale proposito, le Sezioni Unite hanno chiarito che “dal punto di vista giuridico […] ci si trova al cospetto di due contratti che conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro. E pur vero che questi contratti sono legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), ma quel che manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, e il nesso soggettivo, ossia
l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il
NI si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il NI ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il
Finanziatore/Concedente e quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19785/2015). In altri termini, il contratto di locazione operativa risulta sì inserito in una complessa operazione economica, ma la sua causa rimane distinta e separata da quella dei rapporti che intercorrono fra le varie parti.
Nel caso oggetto del presente giudizio, dunque, era del tutto estranea rispetto agli Pt_1 accordi conclusi tra ed ad essa sono inopponibili le eccezioni, compresa quella CP_1 P_
di inadempimento ex art. 1460 c.c., relative a quest'ultimo rapporto negoziale.
Inoltre, occorre rilevare che nelle Premesse delle Condizioni Generali di Contratto (contratti
“A” e “B”), si è impegnata ad esonerare sin dal momento della firma, “da CP_1 Pt_1
responsabilità per l'eventuale inadempimento del NI, per l'omessa o la ritardata consegna, per vizi e/o difetti del Materiale oggetto del presente contratto o per la mancanza nello stesso delle qualità promesse”, esonero che risulta senz'altro compatibile con la circostanza che i carrelli elevatori non sono mai stati visionati da la quale non ha mai potuto materialmente verificarne Pt_1
eventuali vizi o difetti, ma direttamente consegnati dal NI a . CP_1
La non imputabilità a dei vizi e difetti dei carrelli concessi in locazione è Pt_1
ulteriormente confermata dall'art.
7.1 delle Condizioni Generali, rubricata “Vizi del materiale”, ove è espressamente previsto l'esonero di responsabilità del Conduttore anche nell'ipotesi in cui i vizi, difetti, difformità o mancanza delle qualità promesse dei beni locati siano di ostacolo o impedimento al godimento del bene o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.
11 Sottoscrivendo i regolamenti contrattuali, parte convenuta ha accettato anche l'art. 7.2, ove è specificato che “Il Conduttore […] rinuncia espressamente ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del
Materiale”, nonché l'art. 8, secondo cui “Tutte le spese per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del
Conduttore”, da cui consegue l'impossibilità di imputare a qualsivoglia vizio o difetto Pt_1
dei carrelli o di far gravare su quest'ultima, anche indirettamente, le spese correlate al loro utilizzo.
Alla luce di tali espresse ed esplicite previsioni negoziali, non può essere chiamata a Pt_1 rispondere dell'inadempimento di agli obblighi di manutenzione - peraltro assunti P_
nell'ambito di un rapporto negoziale a cui la stessa è estranea - né costretta a rinunciare, per le medesime ragioni, a far valere nei confronti di le pretese economiche derivanti CP_1 dall'esecuzione dei contratti “A” e “B”, regolarmente sottoscritti ed accettati da quest'ultima.
È, pertanto, infondata, per difetto dei relativi presupposti, la domanda di risoluzione spiegata da in relazione ai contratti conclusi con l'odierna attrice. CP_1
Al contrario, i contratti “A” e “B” devono dichiararsi risolti, su richiesta di ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 12 delle Condizioni Generali di contratto (docc. 6 e 12 fascicolo e deve essere condannata al pagamento delle fatture scadute e Pt_1 CP_1
delle altre somme derivanti dalla risoluzione anticipata dei medesimi.
Nello specifico, secondo gli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali dei contratti “A” e “B”, in caso di risoluzione degli accordi, il Conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati fino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle Condizioni particolari, alle spese o oneri sostenuti dal
Locatore in ragione della cessazione degli effetti del contratto, nonché al pagamento di una penale pari a un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e di un'eventuale somma ulteriore a titolo di maggior danno.
Pertanto, le voci di credito esposte da nell'atto introduttivo del giudizio e richiamate Pt_1 in sede di precisazione delle conclusioni risultano dovute in forza del contenuto del contratto,
e in particolare: • in relazione al contratto “A”, euro 4.992,00, oltre IVA ed interessi di mora,
12 per il mancato pagamento delle fatture nn. 618963, 285384, 937199 e 1259983 (doc. 5 fascicolo
; euro 4.576,00 oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c., quale penale per Pt_1
inadempimento contrattuale;
euro 1.248,00, oltre interessi legali, quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale (art. 14 Condizioni Generali di contratto), pari al valore del canone trimestrale (euro 1.248,00 oltre IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18.01.2022) e quella di redazione del ricorso (giugno 2022), pari dunque ad un trimestre, ed euro 7.904,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di maggior danno (art. 13, co. 2 Condizioni Generali di contratto), che
è dato dalla differenza tra il corrispettivo che avrebbe avuto diritto ad incassare se il Pt_1
contratto fosse giunto a naturale scadenza (euro 24.960,00 oltre IVA) e la somma dei canoni di locazione già corrisposti in esecuzione del contratto (euro 6.240,00 oltre IVA), dei canoni di locazione scaduti e non ancora corrisposti, come riportati nelle fatture rimaste insolute (euro
4.992,00 oltre IVA), della penale (euro 4.576,00) e dell'indennizzo (euro 1.248,00);
• in relazione al contratto “B”, euro 2.496,00, oltre IVA ed interessi di mora, per il mancato pagamento delle fatture nn. 941593 e 1259105; euro 709,50 per il mancato pagamento della quota assicurativa di cui alla fattura n. 1423063 (doc. 11 fascicolo;
euro 4.160,00 oltre Pt_1 interessi legali ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c., quale penale per inadempimento contrattuale;
euro 1.248,00, oltre interessi legali, quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale
(art. 14 Condizioni Generali di contratto) ed euro 7.072,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di maggior danno (art. 13, co. 2 Condizioni Generali di contratto), dato dalla differenza tra il corrispettivo che avrebbe avuto diritto ad incassare se il contratto Pt_1
fosse giunto a naturale scadenza (euro 24.960,00 oltre IVA) e la somma dei canoni di locazione già corrisposti in esecuzione del contratto (euro 9.984,00 oltre IVA), della somma di cui alle fatture rimaste insolute, della penale (euro 4.160,00) e dell'indennizzo (euro 1.248,00).
Le argomentazioni svolte dalla difesa di inerenti alle voci di credito azionate non CP_1
valgono a scalfire le conclusioni sopra esposte.
Ed invero, quanto all'allegazione relativa al fatto di aver offerto più volte alla ricorrente la restituzione dei carrelli, ma senza esito, deve osservarsi che essa è inconferente ai fini della decisione, atteso che, in forza dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto, il Conduttore dovrà restituire immediatamente il
13 Materiale nel luogo indicato dal Locatore” e non risulta che la resistente si sia adoperata per provvedere alla restituzione dei beni locati all'indirizzo di , appositamente indicato CP_4
dalla locatrice nelle comunicazioni del 18.01.2022 e del 23.02.2022, contenenti la volontà di risolvere i contratti (docc. 6 e 12 fascicolo , ne e sufficiente, a tal fine, la mera offerta di Pt_1
restituzione dei beni, incombendo sulla conduttrice l'onere di attivarsi in tal senso.
Ancora, le domande di riduzione delle penali ex art. 1384 c.c. e delle somme azionate a titolo di maggior danno risultano parimenti infondate, atteso che la loro formulazione si fonda sul presupposto dalla legittimità dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e della conseguente invocata risoluzione dei due contratti, legittimità già esclusa per le ragioni sopra esposte.
In conclusione, la domanda di condanna formulata da deve essere accolta, con Pt_1
conseguente rigetto delle domande avanzate da , che è dunque tenuta al pagamento CP_1
a suo favore della complessiva somma di euro 34.530,30 oltre IVA e interessi, comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad euro 124,80).
2. Sui rapporti tra ed Controparte_1 Controparte_2
In sede di precisazione delle conclusioni, per il caso - che qui ricorre - di ritenuta legittimità delle risoluzioni stragiudiziali formulate da parte convenuta ha chiesto di accertare il Pt_1
grave inadempimento di agli obblighi di manutenzione contrattualmente assunti e di P_
pronunciare, pertanto, sentenza di accertamento o costitutiva di risoluzione dei contratti stipulati con quest'ultimo, con condanna di al risarcimento del danno, da quantificarsi P_
nella somma che sarà tenuta a corrispondere a CP_1 Pt_1
Da canto suo, invece, ha chiesto, oltre al rigetto delle domande di , di accertare P_ CP_1
l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di utilizzo dei carrelli entro i limiti annuali previsti e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento del danno quantificato in euro 5.759,37 oltre IVA. Inoltre, ha chiesto di accertare o dichiarare la risoluzione per inadempimento dei contratti intercorsi tra ed con condanna di al risarcimento del danno CP_1 P_ CP_1
nella misura di euro 5.580,00 oltre IVA.
Orbene, è circostanza pacifica che ed abbiano concluso tre contratti di CP_1 P_
manutenzione dei carrelli elevatori matricole nn. H2X386U03793, H2X386F01427 e
H2X386E53102, rispettivamente mediante accettazione, da parte di , dei preventivi CP_1
14 L/20 del 14.10.2019 (doc. 1 fascicolo , L/9 del 23.08.2019 (doc. 16 fascicolo e L/13 P_ P_
del 25.09.2019 (doc. 28 . P_
Dapprima mediante l'inoltro di comunicazioni via e-mail e, successivamente, nel presente giudizio, ha eccepito il grave inadempimento di invocando la risoluzione dei CP_1 P_
contratti conclusi, sul presupposto che lo stesso, resosi conto, nel tempo, dell'onerosità degli obblighi di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria” assunti, avrebbe più volte richiesto, ai fini dell'effettuazione degli interventi necessari, esborsi diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto degli accordi iniziali.
Anzitutto, occorre rilevare che non può accertarsi l'avvenuta risoluzione stragiudiziale, ad opera della convenuta, dei contratti intercorsi tra ed CP_1 P_
Ed invero, dall'esame dei regolamenti contrattuali (docc. 1, 16 e 28 fascicolo , non solo P_ non risulta che le parti avessero previsto l'ipotesi di un recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. di
, ma si evince espressamente che, all'art. 12, avessero stabilito l'operatività del CP_1
meccanismo risolutivo ex art. 1456 c.c. a favore del solo NI, e non anche della convenuta.
Parimenti, non risulta provato nemmeno l'inoltro ad ad opera di , di diffida ad P_ CP_1 adempiere ex art. 1454 c.c., che avrebbe potuto rappresentare uno strumento idoneo, qualora l'intimazione fosse rimasta inadempiuta, a determinare la cessazione degli effetti dei contratti tra le parti. Alla luce di tali rilievi, devono valutarsi tamquam non esset, siccome irrituali, le risoluzioni invocate dall'odierna convenuta con le comunicazioni PEC del 16.02.2021 e del
10.09.2021 (docc. 5 e 8 fascicolo IS).
In secondo luogo, risulta provato il regolare adempimento del terzo chiamato agli obblighi di manutenzione assunti nei contratti L/20 del 14.10.2019 (doc. 1 fascicolo , L/9 del P_
23.08.2019 (doc. 16 fascicolo e L/13 del 25.09.2019 (doc. 28 , con conseguente P_ P_ infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata da , per le ragioni che CP_1
seguono.
Secondo la prospettazione della convenuta, fattosi carico in un primo momento della P_ citata manutenzione, avrebbe successivamente tentato di sottrarsi agli obblighi assunti, adducendo guasti e malfunzionamenti dei carrelli locati derivanti, anziché dalla normale usura dei medesimi, da un uso scorretto fattone da , la quale li avrebbe impiegati per CP_1
15 un numero di ore superiore a quello concordato, nonché prescritto dal relativo Manuale
d'uso, e avrebbe dimostrato incuria e negligenza nell'effettuazione della pulizia e dei controlli giornalieri sui medesimi.
Sul punto, ha precisato che l'obbligo manutentivo gravante su trovasse ragion CP_1 P_
d'essere nella circostanza che i carrelli oggetto di locazione fossero non già nuovi, ma usati.
In particolare, la convenuta ha contestato e dedotto di non aver accettato i preventivi A/599,
A/602 e A/675 emessi da (doc. nn. 9,10 e 12 fascicolo in relazione carrello P_ P_
matricola n. H2X386U03793 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, “attrezzatura: riparazione pinza per balle”, “carica batteria: sostituzione prese cavi” e “montante: sostituzione carrucole gruppo guida”, sul presupposto che si trattasse di interventi di manutenzione ordinaria rientranti negli obblighi sussistenti a carico di in forza dell'art. 6 dei contratti, per i quali dunque P_ quest'ultimo non avrebbe dovuto chiedere ulteriori esborsi.
Inoltre, ha eccepito di non aver mai fatto utilizzi impropri dei macchinari ottenuti in CP_1
locazione, dipendendo invece, a suo dire, i malfunzionamenti e deterioramenti denunciati esclusivamente da un uso normale degli stessi, in assenza di dolo o colpa propri.
Orbene, dall'esame delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio offerto in giudizio, specie dal vaglio dell'oggetto dei preventivi formulati dal NI (docc. 9, 10 e 12 fascicolo
, alla luce del contenuto dell'art. 6 dei contratti stipulati tra le parti (docc. 1, 16 e 28 P_
fascicolo , emerge la prova dell'adempimento di avendo quest'ultima dimostrato P_ P_
l'assolvimento degli obblighi manutentivi sulla stessa gravanti, evincibile dai verbali d'intervento (docc. 6, 7, da 36 a 57, 59, 60, da 62 a 65, 67, 68, 70 e 71 fascicolo , delle P_
fotografie dei macchinari (docc. 20, 24, 29 e 73 fascicolo , dal Manuale d'uso e dalle Linee P_ guida (docc. 33 e 34 fascicolo , nonché dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra P_
le parti, anche relative alle contestazioni sullo stato d'uso dei carrelli elevatori nella disponibilità di IS (docc. 15 bis, 25, 27, 32 e 35 fascicolo . P_
Ciò premesso, a fornito in giudizio elementi idonei e sufficienti a ritenere più probabile P_
che non che sia stata, invece, a rifiutare i pagamenti per gli interventi di CP_1 manutenzione straordinaria volti al recupero delle funzionalità dei carrelli locati.
Difatti, dall'analisi dei regolamenti contrattuali - trattati unitariamente in forza del loro identico contenuto - all'art. 6, rubricato “Manutenzione e modifiche”, si evince, al co. 1, che il
16 canone di locazione comprendeva esclusivamente la manutenzione “ordinaria” dei beni locati
(per essa intendendosi l'effettuazione dei controlli periodici previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, ossia il cosiddetto “tagliando”, relativo alla sostituzione dei componenti dei “materiali di consumo” dei carrelli “come guarnizioni, bulloni o filtri, ecc.”) e, al co. 2, che erano espressamente esclusi, e dunque oggetto di pagamenti ulteriori, gli interventi di “manutenzione giornaliera della batteria, messa in carica batteria, batteria, gomme e caricabatteria”, nonché “tutti gli interventi e le riparazioni volte ad eliminare i guasti ed i danni dei macchinari dovuti alla violazione del punto 5.3 e
5.4” (concernenti l'inosservanza, da parte di , del Manuale d'uso dei carrelli o CP_1
l'omessa effettuazione dei controlli giornalieri), ovvero “causati da eventi di caso fortuito o forza maggiore […] ovvero incuria, dolo, negligenza, imprudenza, imperizia, colpa grave dell'operatore o di terzi”.
Sulla base del contenuto di tali clausole negoziali, deve ritenersi che i preventivi rifiutati da poc'anzi citati (docc.9, 10 e 12 fascicolo avessero ad oggetto interventi non CP_1 P_
riconducibili al concetto di “materiali di consumo” di cui all'art. 6.1, né ragionevolmente passibili di effettuazione, senza ulteriori addebiti, nell'ambito di un ordinario “tagliando”, sempre ai sensi dell'art. 6.1.
Ed invero, come precisato dal NI in sede di memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c., nonché desumibile per esclusione dal tenore della clausola 6.2, per “materiali di consumo” devono intendersi, nel caso di specie, tutti quei componenti meccanici destinati, per loro natura, a normale usura ed inservibilità e, dunque, a regolare sostituzione, ovvero, in altri termini, nati per consumarsi.
Al contrario, non possono ragionevolmente ritenersi inclusi nella medesima categoria tutti gli altri elementi costitutivi dei carrelli (meccanici, elettronici o elettrici) che, sebbene ugualmente soggetti ad usura e vetustà, in conseguenza del loro utilizzo, necessitano solo eccezionalmente e sporadicamente di essere sostituiti, essendo stati concepiti ed assemblati per durare nel tempo.
Nella fattispecie, i rifiuti di dei preventivi A/599, A/602 e A/675 appaiono distonici CP_1
se confrontati con l'interpretazione che s'intende accogliere in relazione all'art. 6 del contratto, attesa la loro non riferibilità a controlli in sede di “tagliando” ovvero aventi ad oggetto la rottura della presa del carica batteria, intervento espressamente escluso da quelli di
17 manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 6, co.2, o la rottura della puleggia, componente stabile e non definibile quale “materiale di consumo”.
Peraltro, in relazione al carrello matricola n. H2X386U03793, aveva già provveduto CP_1 al pagamento, in aggiunta al canone periodico, degli interventi di sostituzione della pinza
(fattura n. 2159 del 29.11.2019) e di riparazione del pistone e rabbocco degli olii (fattura n.
1393 del 31.08.2020).
Persino nel caso di necessità della sostituzione di un tubo - tipologia di guasto ipoteticamente ascrivibile agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6.1 - IS aveva regolarmente pagato a parte, trattandosi d'intervento originato da un uso improprio e non da normale usura, ben due diversi interventi di riparazione, nelle date rispettivamente del
20.02.2020 e del 23.06.2021 (docc. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 fascicolo , sicché non appaiono P_ giustificati i successivi rifiuti operati dalla medesima e la conseguente eccezione d'inadempimento formulata nei confronti di essendosi quest'ultima sempre P_
prontamente attivata, dinanzi alle segnalazioni di guasti ricevute, per la risoluzione delle problematiche denunciate.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che, ai sensi dell'art. 5.3, sottoscrivendo i contratti di manutenzione, si era impegnata “ad impiegare i macchinari per le applicazioni CP_1 riportate nel Manuale e uso del mezzo stesso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per un periodo massimo di un normale turno di lavoro giornaliero e comunque per un totale di ore annue non superiore a quanto indicato nel preventivo e per una portata non superiore a quella massima consentita”.
Proprio a tale proposito, il NI ha eccepito - a seguito di numerose contestazioni inoltrate via e-mail all'odierna convenuta (docc. da 40 a 50, 62 e 63 fascicolo - che dai P_
verbali di intervento (docc. da 36 a 45, da 49 a 53 fascicolo e dalle fotografie dei P_ macchinari (docc. 20, 24, 29 e 73 fascicolo , emergeva chiaramente l'utilizzo eccessivo dei P_
carrelli elevatori fatto da , nonché il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, degli CP_1
obblighi di pulizia e di manutenzione ordinaria giornaliera, desumibili dal Manuale d'uso e dall'art.
5.4 dei contratti, secondo cui “Al fine di garantire il corretto funzionamento dei macchinari il Cliente si obbliga ad eseguire i controlli giornalieri (verifica del serraggio bulloni ruote, della
18 pressione, dei pneumatici e del livello dei liquidi, rabbocco dell'acqua distillata nella batteria, rabbocco sostituzione degli oli, ecc. come indicato nel manuale d'uso del mezzo)”.
Difatti, nei preventivi sottoscritti da (docc. 1, 16 e 28 fascicolo , era CP_1 P_
specificamente prevista l'indicazione “ore/anno: 800 (indica il numero di ore di lavoro previste in un anno”, proprio al fine di contenere i rischi legati ad un uso smodato dei beni locati, in considerazione del loro stato.
E ciononostante, dai verbali di intervento prodotti dal terzo chiamato, emerge come il carrello matricola n. H2X386F01427 fosse stato impiegato da , fino al 31.01.2020, per 2.934 ore CP_1
(docc. 42 e 43 fascicolo , e fino al 19.02.2021, sino a 4024 ore (docc. n. 49 e n. 50 fascicolo P_
, cioè ben oltre i limiti concordati. P_
Ancora, con riferimento al carrello elevatore matricola n. H2X386U03793, già nell'agosto 2020 aveva contestato, in sede di “verbale di intervento”, che l'acqua della batteria risultava al P_
minimo (docc. 40 e 41 fascicolo;
in relazione al carrello matricola n. H2X386F01427, P_ nuovamente che la batteria era senz'acqua, che erano rotti il manometro di pressione della pinza, il vetro posteriore del carrello, nonché il lampeggiante e che l'allungamento delle catene era usurato per il 10% (docc. 42 e 43 fascicolo;
successivamente, che il carrello P_
necessitava di pulizia (doc. 46 fascicolo , specie la batteria (docc. 47 e 48 fascicolo , e P_ P_
risultavano da sostituire anche le gomme posteriori (docc. 49 e 50 fascicolo e la seduta, P_ in quanto rotta (docc. 62 e 63 fascicolo . P_
Infine, contestazioni della stessa tipologia erano state tempestivamente inoltrate da a P_
con riferimento al carrello matricola n. H2X386E53102, ritenuto molto sporco e con CP_1 batteria senz'acqua (docc. 52 e 53 fascicolo . P_
Ebbene, le contestazioni avanzate da oltre che solo genericamente avversate da P_
, appaiono fondate in quanto corroborate da idonea documentazione a sostegno. CP_1
Emerge in giudizio la prova dell'effettuazione, da parte del NI, di tutti i controlli periodici sui carrelli elevatori (docc. 6, da 36 a 43, da 46 a 53 fascicolo . P_
Al contrario, risulta evidente l'inadempimento di agli obblighi posti a suo carico, da CP_1
cui è scaturita la domanda di risoluzione di on riferimento a tutti i contratti conclusi con P_
la convenuta.
19 Tanto premesso, occorre valutare la sorte di tali contratti alla luce delle reciproche domande di risoluzione avanzate dalle parti nel presente giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (Cass. Civ., Ord. n. 19706 del 21/09/2020).
Pertanto, i contratti stipulati tra la convenuta ed il terzo chiamato, sulla base dei preventivi
L/20, L/9 e L/13, devono dichiararsi risolti, con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione al NI dei carrelli elevatori matricole nn. H2X386U03793, H2X386F01427 e
H2X386E53102.
È infine da ritenersi fondata, ma solo per l'inferiore importo di euro 4.410,00 oltre IVA, la domanda di risarcimento del danno avanzata da in conseguenza della risoluzione P_ contrattuale.
In particolare, stante la circostanza, non contestata da , che la quota del canone CP_1 prevista a titolo di corrispettivo per la manutenzione ammontasse ad euro 98,00 oltre IVA mensili, nonché tenuto conto dell'originaria durata del contratto pari a 60 mesi e dell'avvenuto pagamento ad opera di di 5 canoni trimestrali nei confronti di CP_1 Pt_1
l'importo non corrisposto ad ammonta ad euro 98,00 x (60 -15 mensilità) = 4.410,00 euro P_
oltre IVA.
Le spese seguono la soccombenza di e vanno liquidate come da dispositivo, ai Controparte_1
sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione dei contratti nn. 17810274 e 1789601 conclusi tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
20 2) condanna al pagamento a favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 34.530,30, oltre IVA e interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
3) respinge le domande svolte da Controparte_1
4) dichiara la risoluzione dei contratti conclusi tra ed Controparte_1 Controparte_2
sulla base dei preventivi L/20 del 14.10.2019, L/9 del 23.08.2019 e
[...]
L/13 del 25.09.2019;
5) condanna a restituire i carrelli elevatori matricole nn. H2X386U03793, Controparte_1
H2X386F01427 e H2X386E53102 ad , con sede Controparte_2 in Medesano 43014 (PR) Via Santi n. 20;
6) condanna al pagamento a favore di di Controparte_1 Controparte_2 P_
ella somma di euro 4.410,00 oltre IVA;
[...]
7) condanna alla rifusione a favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
di delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna Controparte_2 P_
parte in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
21