Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 162
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità sentenza per tardività controdeduzioni del Comune

    L'eccezione viene ritenuta infondata poiché nel processo tributario il termine per le controdeduzioni non è perentorio e l'ente impositore è parte processuale anche senza formale costituzione.

  • Rigettato
    Natura non edificabile del terreno

    La Corte rileva che la contribuente stessa riconosce la natura edificabile del terreno, contestando solo il valore residuo. La potenzialità edificatoria è desunta dagli strumenti urbanistici (PRG).

  • Accolto
    Mancata riduzione del valore venale per impianto fotovoltaico confinante

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento non riporta la riduzione del 50% del valore venale, pur riconosciuta dal Comune per l'impianto fotovoltaico confinante. Pertanto, la base imponibile viene ridotta del 50%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 162
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo