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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente
NA RE, EL
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 593/2020 depositato il 12/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fermignano - Via Mazzini N. 3 61033 Fermignano PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 470/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 2 e pubblicata il 27/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 259 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, n. 470/2/2019, pronunciata il 6 dicembre 2019 e depositata in data 27 dicembre 2019.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto origine da avviso di accertamento IMU, n. 259/2018, emesso dal Comune di Fermignano, per il recupero di IMU non versata per l'anno 2013.
Con l'avviso di accertamento il Comune recuperava l'imposta omessa in relazione a un'area ritenuta edificabile, censita al dati_catastali, in parte ricadente in zona omogenea e agricola denominata
“sub – sistema V3 – la pianura coltivata” ed in parte nella zona D) industriale denominata dal P.r.g. “P.N. 7 – Zona Luogo_1”.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento, deducendo che il terreno era di fatto un'area agricola in zona montana e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo.
Resisteva il Comune con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e contestando integralmente quanto sostenuto dalla controparte, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza sopra richiamata, lo rigettava con condanna alle spese di lite.
La contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza, eccependo la illegittimità della sentenza nella parte nella quale non ha considerato la tardività nella presentazione da parte dell'Ufficio delle proprie controdeduzioni e deducendo circa la natura non edificabile dell'area in questione;
conclude chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
Si costituisce quindi in giudizio il Comune chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla contribuente con condanna alle spese di lite.
In data 4 febbraio 2026 e 5 febbraio 2026, dapprima il Comune e poi la contribuente depositano proprie memorie insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi delle impugnazioni, il Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, con riferimento al presunto tardivo deposito delle controdeduzioni da parte del Comune come prospettato da parte appellante, questa Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione posto che nel processo tributario il soggetto che emette l'atto impositivo è parte processuale al di là della sua eventuale costituzione in giudizio e che il termine previsto dall'art. 23 del d. lgs n. 546/1992 non può considerarsi perentorio.
Circa il merito, questa Corte osserva che è la stessa parte appellante a riconoscere la natura edificabile del terreno laddove, a pag. 5 delle proprie memorie, contesta il solo valore dell'area affermando che “il valore venale residuo, a partire dal secondo semestre 2011, è divenuto, in buona sostanza, pari a quello di un terreno agricolo”. D'altronde, l'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 504/1992 dispone che “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi …” e, pertanto, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, la potenzialità edificatoria di un'area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale (PRG) adottato dal Comune mentre le altre eventuali circostanze – di diritto o di fatto – possono essere considerate solo ai fini della corretta determinazione del valore venale ma non influire sulla destinazione della stessa.
Con riferimento al valore dell'area, parte appellante ripropone l'eccepita mancata riduzione del suo valore in relazione alla autorizzata realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terreno confinante mentre il Comune, con le proprie controdeduzioni, “contesta il riferimento alla costruzione da parte del confinante di un impianto fotovoltaico che è stata già presa in considerazione dall'Ente che per tale motivo ha previsto una riduzione dell'imposta del 50% dell'imposta richiesta”. In proposito, questa Corte rileva che dall'avviso di accertamento non è possibile evincere in alcun modo l'asserita riduzione del 50% dell'imposta richiesta in considerazione del minor valore venale attribuibile all'area in questione per effetto del realizzato impianto fotovoltaico sul terreno confinante, a nulla rilevando, peraltro, la riduzione del valore venale eventualmente riconosciuta dal
Comune, per ben altri motivi, in occasione di un precedente atto transattivo.
Pertanto, questa Corte,
considerata la natura edificabile dell'area come emergente dagli strumenti urbanistici e la sua imponibilità ai fini IMU;
preso atto del riconoscimento da parte del Comune della misura del 50% della riduzione da operare sul valore venale dell'area per effetto della autorizzata realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di soggetto confinante;
rilevata l'assenza di tale riduzione nell'originario avviso di accertamento,
riduce la base imponibile in questione nella misura del 50% del valore accertato, con conseguente rideterminazione di imposte, sanzioni e interessi.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra, questa Corte accoglie parzialmente l'appello della contribuente con rideterminazione del valore accertato e conseguente rideterminazione di imposte sanzioni e interessi. In considerazione della complessiva parziale reciproca soccombenza, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie parzialmente l'appello della contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Mario Vincenzo D'Aprile
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente
NA RE, EL
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 593/2020 depositato il 12/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fermignano - Via Mazzini N. 3 61033 Fermignano PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 470/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 2 e pubblicata il 27/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 259 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, n. 470/2/2019, pronunciata il 6 dicembre 2019 e depositata in data 27 dicembre 2019.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto origine da avviso di accertamento IMU, n. 259/2018, emesso dal Comune di Fermignano, per il recupero di IMU non versata per l'anno 2013.
Con l'avviso di accertamento il Comune recuperava l'imposta omessa in relazione a un'area ritenuta edificabile, censita al dati_catastali, in parte ricadente in zona omogenea e agricola denominata
“sub – sistema V3 – la pianura coltivata” ed in parte nella zona D) industriale denominata dal P.r.g. “P.N. 7 – Zona Luogo_1”.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento, deducendo che il terreno era di fatto un'area agricola in zona montana e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo.
Resisteva il Comune con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e contestando integralmente quanto sostenuto dalla controparte, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza sopra richiamata, lo rigettava con condanna alle spese di lite.
La contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza, eccependo la illegittimità della sentenza nella parte nella quale non ha considerato la tardività nella presentazione da parte dell'Ufficio delle proprie controdeduzioni e deducendo circa la natura non edificabile dell'area in questione;
conclude chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
Si costituisce quindi in giudizio il Comune chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla contribuente con condanna alle spese di lite.
In data 4 febbraio 2026 e 5 febbraio 2026, dapprima il Comune e poi la contribuente depositano proprie memorie insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi delle impugnazioni, il Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, con riferimento al presunto tardivo deposito delle controdeduzioni da parte del Comune come prospettato da parte appellante, questa Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione posto che nel processo tributario il soggetto che emette l'atto impositivo è parte processuale al di là della sua eventuale costituzione in giudizio e che il termine previsto dall'art. 23 del d. lgs n. 546/1992 non può considerarsi perentorio.
Circa il merito, questa Corte osserva che è la stessa parte appellante a riconoscere la natura edificabile del terreno laddove, a pag. 5 delle proprie memorie, contesta il solo valore dell'area affermando che “il valore venale residuo, a partire dal secondo semestre 2011, è divenuto, in buona sostanza, pari a quello di un terreno agricolo”. D'altronde, l'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 504/1992 dispone che “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi …” e, pertanto, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, la potenzialità edificatoria di un'area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale (PRG) adottato dal Comune mentre le altre eventuali circostanze – di diritto o di fatto – possono essere considerate solo ai fini della corretta determinazione del valore venale ma non influire sulla destinazione della stessa.
Con riferimento al valore dell'area, parte appellante ripropone l'eccepita mancata riduzione del suo valore in relazione alla autorizzata realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terreno confinante mentre il Comune, con le proprie controdeduzioni, “contesta il riferimento alla costruzione da parte del confinante di un impianto fotovoltaico che è stata già presa in considerazione dall'Ente che per tale motivo ha previsto una riduzione dell'imposta del 50% dell'imposta richiesta”. In proposito, questa Corte rileva che dall'avviso di accertamento non è possibile evincere in alcun modo l'asserita riduzione del 50% dell'imposta richiesta in considerazione del minor valore venale attribuibile all'area in questione per effetto del realizzato impianto fotovoltaico sul terreno confinante, a nulla rilevando, peraltro, la riduzione del valore venale eventualmente riconosciuta dal
Comune, per ben altri motivi, in occasione di un precedente atto transattivo.
Pertanto, questa Corte,
considerata la natura edificabile dell'area come emergente dagli strumenti urbanistici e la sua imponibilità ai fini IMU;
preso atto del riconoscimento da parte del Comune della misura del 50% della riduzione da operare sul valore venale dell'area per effetto della autorizzata realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di soggetto confinante;
rilevata l'assenza di tale riduzione nell'originario avviso di accertamento,
riduce la base imponibile in questione nella misura del 50% del valore accertato, con conseguente rideterminazione di imposte, sanzioni e interessi.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra, questa Corte accoglie parzialmente l'appello della contribuente con rideterminazione del valore accertato e conseguente rideterminazione di imposte sanzioni e interessi. In considerazione della complessiva parziale reciproca soccombenza, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie parzialmente l'appello della contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Mario Vincenzo D'Aprile