Articolo 22 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
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Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 22.
Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale ((...))
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento, e' nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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