Art. 50. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((13a)) ----------------- AGGIORNAMENTO (13a) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 dicembre 1986, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1986, n. 61) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le precarie determinate condizioni economiche del padre.
Versione
21 aprile 1968
21 aprile 1968
>
Versione
1 luglio 1971
1 luglio 1971
>
Versione
1 febbraio 1979
1 febbraio 1979
>
Versione
1 gennaio 1987
1 gennaio 1987
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 16/04/2018, n. 135Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 63 della legge n. 648/1950, (successivamente trasfuso nell'art. 50 della legge 18 marzo 1968 n. 313 e nell'art. 44 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 9159 hanno, infatti, diritto al cumulo delle due pensioni, gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra. Nel caso di specie, non risultando che la madre del ricorrente, IS, sia deceduta per detto motivo, la domanda di due pensioni di guerra è destituita di fondamento.Leggi di più...
- art. 66 legge 648/1950·
- orfano inabile·
- pensione di riversibilità·
- pensione di guerra·
- cumulabilità pensioni·
- art. 44 DPR 915/1978·
- compensazione spese legali