Articolo 50 della Legge 18 marzo 1968, n. 313
Articolo 49Articolo 51
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21 aprile 1968
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1 luglio 1971
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1 febbraio 1979
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1 gennaio 1987
Art. 50. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 ((13a)) ----------------- AGGIORNAMENTO (13a) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 dicembre 1986, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1986, n. 61) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le precarie determinate condizioni economiche del padre.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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