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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1454/ 2022 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppina Concetta Castellano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corleone, Via Carmine n. 3, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. OI – 000082429 del
19.04.2022 notificata in data 29.04.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20.05.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000082429 del 19.04.2022 notificata in data 29.04.2022 emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della CP_1
somma di € 23.006,60 per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, della L. 12
settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento, il difetto di motivazione,
la prescrizione e decadenza, l'infondatezza dell'atto opposto, chiedendone l'annullamento.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
pag. 2 In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente è infondata e non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione.
L'articolo 2, comma 1 bis, del Decreto Legge del 12 settembre 1983, n. 463,
convertito dalla Legge del 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, prevede come illecito amministrativo l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di importo inferiore ad € 10.000,00.
L'illecito in questione si concretizza nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare, a nulla rilevando il momento in cui è stato accertato.
Detto termine scade, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, del D.Lgs.
del 18 novembre 1998, n. 422, il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
pag. 3 A questi termini (e non a quello di accertamento della violazione) deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione (cfr. Cassazione, sentenza del 19
novembre-6 dicembre 2013, n. 49121).
Per quanto sopra deve rassegnarsi, considerato che nella specie il periodo sottoposto a verifica era l'anno 2014 (cfr. ordinanza ingiunzione pag. 2 in atti),
che il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981) non era decorso quando in data 15.05.2017 è stata contestata la violazione con accertamento prot. CP_1
5502.02/05/2017.0037918 e, per l'effetto, poteva essere avviato il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione relativa al vizio di motivazione degli atti opposti, atteso che non è contestata la conoscenza degli atti prodromici e comunque le ordinanze contengono tutti gli elementi ex lege previsti, tanto che l'opponente ha potuto esporre compiutamente le proprie difese.
Nel merito, l'opposizione va accolta in quanto l'Ente resistente, rimanendo contumace, non hanno dimostrato la sussistenza dell'illecito.
Deve osservarsi che il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere pag. 4 il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Viene, dunque introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Tanto premesso nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non CP_1
ha provato le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 comma 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”. L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa – presumibilmente
– degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene “nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini pag. 5 perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav.
29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22
L. 689/81 si applichino le norme del rito del lavoro.
L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria CP_1
difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente,
pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs. 150/11,
ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è
onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis Cassazione civile, sez. II
03/03/2011, n. 5122).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' non ha CP_1
adempiuto l'onere in questione.
pag. 6 In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000082429 del 19.04.2022 notificata in data 29.04.2022
emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € CP_1
23.006,60 per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, della L. 12 settembre 1983 n.
638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta, va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore del CP_1
ricorrente come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000082429 del 19.04.2022 notificata in data 29.04.2022 emessa dall' CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per pag. 7 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppina
Concetta Castellano.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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