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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1538/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1888/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2900/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00284/2019 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00284/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00284/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, previa richiesta di sospensione ex art. 47 del D.Lgs 546/1992, impugnava l'avviso di accertamento TY7031O00284/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate per maggiore IRES. IRAP ed IVA per l'anno 2015
Lamentava il ricorrente :
1) omessa notificazione di atto presupposto (da identificarsi nell'invito, numero I01195/2018, a produrre documentazione relativa alle spese sostenute per servizi e prestazioni di terzi) ;
2) vizio procedurale nella formazione dell'atto consequenziale (per erronea mancata valutazione della documentazione relativa ai costi);
3) nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 6 della L. 212/2000 (omessa instaurazione di contraddittorio preventivo);
4) erroneo disconoscimento di costi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la ritualità del recupero d'imposta, conseguente alla mancata esibizione di documentazione contabile (inerente i costi) a seguito di formale notifica dell'invito.
All'udienza del 3.2.2022 la causa è stata decisa come segue.
Affermava la Corte adita:
“E' evidente che i quattro motivi di ricorso, affrontino, in modo differenziato, uno stesso tema: il perfezionamento del meccanismo notificatorio dell'invito n. I01195/2015.
L'Agenzia sostiene che il messo notificatore, non avendo rinvenuto alcuno presso la sede legale della società contribuente, avrebbe tentato la notifica presso l'abitazione dell'amministratore Rappresentante_1, provvedendo quindi, stante la irreperibilità relativa di quest'ultimo, al triplice adempimento del deposito dell'atto presso la
Casa Comunale, dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione sita in Indirizzo_1 del Comune di Siracusa ed della spedizione dell'avviso del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nr. 14753618375-8, spedita al sig. Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1 Srl il 20/07/2018.
La prima doglianza risulta infondata: dalla documentazione versata in atti dal resistente, non contestata dal ricorrente, l'azione del messo appare coerente con il paradigma normativo descritto dall'art. 145 c.p.c..
Invero, dopo il tentativo di accesso presso _2 , conclusosi con la costatazione dell'inesistenza in loco della sede legale, il messo dava atto di adottare l'opzione alternativa, normativamente contemplata, della notifica dell'atto presso l'abitazione dell'amministratore. A tal fine, non trovando in
Indirizzo_1 né l'amministratore Rapp._1 (né persone abilitate a ricevere l'atto) procedeva a notifica tramite deposito del plico presso la casa comunale, ad affissione dell'avviso presso la porta dell'amministratore Rappresentante_1 ed infine a spedizione della raccomandata informativa (con esplicita indicazione della qualità rivestita dall'uomo), poi tornata al mittente con l'annotazione della compiuta giacenza. Proprio tale ultima circostanza smentisce l'assunto del ricorrente (che sostiene il mancato ricevimento della raccomandata):
l'annotazione, probante fino a querela di falso, circa la compiuta giacenza conduce ad apprezzare la conoscenza legale del contenuto della raccomandata mai ritirata.
Al perfezionamento della notifica dell'invito segue la constatazione dell'infondatezza dei residuali motivi.
Infatti correttamente l'Agenzia ha escluso l'utilizzabilità della documentazione esibita tardivamente: sul punto
è chiaro L'art. 32 comma 4 del DPR 600/73 (e l'art. 51 del DPR 633/73) che prevede che "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta"
Sul punto non vi è ragione di discostarsi dalla consolidata giurisprudenz (vedi Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
16757 del 14/06/) in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato;
nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria
Vale la pena ricordare come l'invito contenesse puntuale indicazione della documentazione richiesta e preciso avviso della sanzione dell'inutulizzabilità in caso dimancato riscontro.
Nè il contribuente ha in qualche modo documentato possibili motivi, non a lui imputabili, che abbiano determinato l'inadempimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3000,00, considerata la maggiorazione del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-septies, decreto legislativo numero 546 del 1992.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello ls società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore Sig. Rappresentante_1 con atto del 29 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
In rifermento alla questione riguardante la notifica dell'Invito a comparire la scrivente ritiene opportuno ribadire come l'avviso di accertamento sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. nel luogo di residenza del legale rappresentante e specificatamente in Indirizzo_1.
Quanto sopra assume particolare rilievo in quanto, per l'Invito, pur essendo luogo di notifica dell'accertamento il luogo di abitazione del legale rappresentante e della sua famiglia, il messo notificatore ha fatto ricorso alla procedura ex art.140, consentita solo nell'ipotesi di irreperibilità o rifiuto.
I primi Giudici non avendo ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al vizio di notifica dell'Invito a comparire, non hanno preso in considerazione il secondo motivo di ricorso relativamente all'assenza dell'atto prodromico che rende nullo l'avviso di accertamento de quo. L'Agenzia nella predisposizione dell'avviso di accertamento ha manifestamente violato il procedimento di formazione dell'atto.
Le violazioni rilevabili icto oculi sono: la mancata notifica dell'invito; la ripresa a tassazione della totalità dei costi dedotti per l'anno d'imposta 2015 nonostante in invito si fa riferimento solo ai documenti contabili giustificativi delle spese sostenute per servizi e per prestazioni di terzi.
A questo titolo sono recuperate a tassazione tutti i costi sostenuti dalla società e specificatamente:
- costi per servizi per €. 5.752,00: quanto ad €. 4.600,00 relativi alla quota annua di consulenza commerciali e tributarie;
quanto ad €. 1.152,00 per le spese del c/c bancario intrattenuto con la Banca_1.
- costi per il godimento di beni di terzi per €. 11.425, 00 : costitutiti dai canoni di leasing pagati per l'acquisto di attrezzature.
- Ammortamenti per €. 22.901,00: costituiti dalla quota di costo di competenza dell'anno in riferimento agli immobilizzi posseduti dalla società.
- Oneri diversi di gestione per €. 1.138,00: costituiti cancelleria e spese varie di gestione. :
- Interessi ed altri oneri finanziari per €. 3.220,00: costituiti dagli inetressi passivi pagati sul c/c bancario dedotti come disposto dall'art. 96 D.P.R. 917/1986.
Infine in sede di accertamento con adesione la società ricorrente ha presentato tutta la documentazione a sostegno della deducibilità dei costi su esplicitati, ma l' Agenzia si è dimostrata disponibile ad accettare quali costi deducibili solo quelli che dai loro terminali risultavano riconducibili alla società.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2900/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 22
Agosto 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio in epigrafe eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello cui si resiste con il presente scritto, considerato che la Società non ha formulato specifiche censure alla sentenza impugnata, limitandosi a devolvere le medesime argomentazioni prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, si ribadisce che nel giudizio di primo grado la Difesa
IA ha assolto l'onere della prova circa il perfezionamento della procedura di notificazione dell'Invito presupposto all'avviso di accertamento per cui è causa.
Il citato Invito era stato notificato con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
considerato che
il Messo speciale di notificazione, recatosi il 20 luglio 2018 presso il domicilio fiscale della Società in epigrafe - in Siracusa, _2 – non aveva rinvenuto “la sede legale della Società che risulta inesistente”
In pari data, il Messo speciale si era recato presso la residenza del Rappresentante Legale della Società,
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 con domicilio fiscale in Siracusa, Indirizzo_1, riscontrando tuttavia l'assenza sia del medesimo che di persona di famiglia o addetta alla casa, abilitata a ricevere la notifica.
Aveva proceduto, pertanto, ai sensi dell'art . 140 c.p.c. - che disciplina il rito c.d. “dei relativamente irreperibili”
- a depositare in pari data, presso il Comune di Siracusa, il piego, in busta sigillata, e ad affiggere presso la porta dell'abitazione del Rappresentante Legale l'avviso di deposito. Del predetto adempimento, il Messo speciale aveva informato quest'ultimo mediante raccomandata informativa c.d. “CAD” provvista di avviso di ricevimento n. 147536183758, spedita il 20 luglio 2018 dall'Ufficio
Postale di Siracusa.
Poste Italiane S.p.A. aveva tentato il recapito ma senza esito. Pertanto, in data 28 settembre 2018 aveva restituito l'avviso “al mittente per compiuta giacenza”
In via subordinata, senza recesso alcuno dalla pregiudiziale d'inammissibilità sopra esposta, la Difesa
IA ripropone in questa sede la proposta di rideterminazione della pretesa impositiva:
• un maggior reddito d'impresa ai fini IRES di euro 21.567,00 in luogo di quello accertato pari ad euro
44.436,00;
• un maggior valore della produzione ai fini IRAP di euro 18.377,00 in luogo di quello accertato pari ad euro
41.246,00;
• una IVA indebitamente detratta di euro 1.944,00 in luogo di quella accertata pari ad euro 2.585,00; e rituali sanzioni amministrative.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla pregiudiziale di inammissibilità dell'appello (art.53 D. Lgs.546/1992), l'eccezione non è fondata. L'atto di appello, pur riproponendo in parte argomentazioni già svolte in primo grado, contiene comunque un dissenso intellegibile rispetto alle statuizioni essenziali della sentenza impugnata (regolarità della notifica dell'invito e operatività della preclusione ex art.32 DPR 600/1973), sì da consentire la ricostruzione del thema decidendum e l'esercizio del contraddittorio da parte dell'Ufficio. Pertanto, l'appello va ritenuto ammissibile e deve essere esaminato nel merito.
Sulla regolarità della notifica dell'invito n. I101195/2018, il motivo è infondato. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (invito con relata e attestazioni relative agli adempimenti eseguiti) risulta che: il messo notificatore, constatata l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede indicata, ha effettuato il tentativo presso l'abitazione del legale rappresentante;
in assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere l'atto, ha proceduto secondo l'art. 140 c.p.c. : deposito del plico presso la casa comunale;
affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione; spedizione della raccomandata informativa (CAD). La circostanza che la raccomandata informativa non sia stata materialmente ritirata dal destinatario non inficia la regolarità della notifica, atteso che la disciplina del perfezionamento contempla il caso del mancato ritiro, mediante il meccanismo della compiuta giacenza e del decorso del termine previsto dalla legge. Ne consegue che l'invito deve ritenersi ritualmente notificato e idoneo a produrre i suoi effetti.
Sulla preclusione probatoria ex art.32, comma 4, DPR 600/1973 (e art.51 DPR 633/1972), il motivo è infondato. Nel caso in esame ricorrono i presupposti tipici della preclusione: l'invito era specifico e riguardava documentazione contabile determinata (fatture, registri, libro giornale, bilanci, giustificativi di spesa, pagamenti, contratti); l'invito conteneva l'espresso avvertimento circa la conseguenza dell'inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa della documentazione non prodotta;
la società non ha ottemperato all'invito nei termini, determinando l'operatività del meccanismo preclusivo. La contribuente ha prodotto documentazione solo in sede di adesione e in contenzioso, ma tale tardività non consente, di per sé, di superare la preclusione, che è istituto finalizzato a garantire l'effettività dell'istruttoria amministrativa e a prevenire condotte dilatorie, soprattutto in presenza di inviti formalmente corretti e puntuali.
Sulla dedotta “causa non imputabile” e sull'art.32, comma 5, DPR 600/1973, anche tale profilo non può essere accolto. Per escludere l'operatività della preclusione, il contribuente deve allegare e dimostrare una causa non imputabile che abbia impedito l'adempimento all'invito (o, comunque, deve porre in essere gli adempimenti previsti dal comma 5 nei termini e nei modi richiesti, con allegazioni puntuali e coerenti). Nel caso concreto, la società fonda la non imputabilità essenzialmente sulla dedotta mancata conoscenza dell'invito; tuttavia: la notifica dell'invito è stata ritenuta regolare, come sopra argomentato;
non risultano addotti e provati impedimenti oggettivi e specifici (diversi dal mero mancato ritiro della CAD) idonei a giustificare l'omissione; la produzione documentale tardiva in sede di adesione non integra, da sola, una causa non imputabile e non elide la preclusione già maturata. Conseguentemente, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inutilizzabile, a favore della società, la documentazione non esibita nei termini dell'invito.
Sul merito della ripresa (costi e IVA), una volta accertata l'operatività della preclusione probatoria, le doglianze sulla deducibilità/inerenza dei costi e sulla detraibilità IVA, in quanto fondate sulla documentazione tardivamente prodotta, non possono condurre all'annullamento dell'accertamento. Resta assorbita ogni ulteriore censura volta a rimettere nel giudizio la valutazione piena della documentazione contabile non tempestivamente esibita.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1888/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2900/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00284/2019 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00284/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00284/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, previa richiesta di sospensione ex art. 47 del D.Lgs 546/1992, impugnava l'avviso di accertamento TY7031O00284/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate per maggiore IRES. IRAP ed IVA per l'anno 2015
Lamentava il ricorrente :
1) omessa notificazione di atto presupposto (da identificarsi nell'invito, numero I01195/2018, a produrre documentazione relativa alle spese sostenute per servizi e prestazioni di terzi) ;
2) vizio procedurale nella formazione dell'atto consequenziale (per erronea mancata valutazione della documentazione relativa ai costi);
3) nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 6 della L. 212/2000 (omessa instaurazione di contraddittorio preventivo);
4) erroneo disconoscimento di costi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la ritualità del recupero d'imposta, conseguente alla mancata esibizione di documentazione contabile (inerente i costi) a seguito di formale notifica dell'invito.
All'udienza del 3.2.2022 la causa è stata decisa come segue.
Affermava la Corte adita:
“E' evidente che i quattro motivi di ricorso, affrontino, in modo differenziato, uno stesso tema: il perfezionamento del meccanismo notificatorio dell'invito n. I01195/2015.
L'Agenzia sostiene che il messo notificatore, non avendo rinvenuto alcuno presso la sede legale della società contribuente, avrebbe tentato la notifica presso l'abitazione dell'amministratore Rappresentante_1, provvedendo quindi, stante la irreperibilità relativa di quest'ultimo, al triplice adempimento del deposito dell'atto presso la
Casa Comunale, dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione sita in Indirizzo_1 del Comune di Siracusa ed della spedizione dell'avviso del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nr. 14753618375-8, spedita al sig. Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1 Srl il 20/07/2018.
La prima doglianza risulta infondata: dalla documentazione versata in atti dal resistente, non contestata dal ricorrente, l'azione del messo appare coerente con il paradigma normativo descritto dall'art. 145 c.p.c..
Invero, dopo il tentativo di accesso presso _2 , conclusosi con la costatazione dell'inesistenza in loco della sede legale, il messo dava atto di adottare l'opzione alternativa, normativamente contemplata, della notifica dell'atto presso l'abitazione dell'amministratore. A tal fine, non trovando in
Indirizzo_1 né l'amministratore Rapp._1 (né persone abilitate a ricevere l'atto) procedeva a notifica tramite deposito del plico presso la casa comunale, ad affissione dell'avviso presso la porta dell'amministratore Rappresentante_1 ed infine a spedizione della raccomandata informativa (con esplicita indicazione della qualità rivestita dall'uomo), poi tornata al mittente con l'annotazione della compiuta giacenza. Proprio tale ultima circostanza smentisce l'assunto del ricorrente (che sostiene il mancato ricevimento della raccomandata):
l'annotazione, probante fino a querela di falso, circa la compiuta giacenza conduce ad apprezzare la conoscenza legale del contenuto della raccomandata mai ritirata.
Al perfezionamento della notifica dell'invito segue la constatazione dell'infondatezza dei residuali motivi.
Infatti correttamente l'Agenzia ha escluso l'utilizzabilità della documentazione esibita tardivamente: sul punto
è chiaro L'art. 32 comma 4 del DPR 600/73 (e l'art. 51 del DPR 633/73) che prevede che "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta"
Sul punto non vi è ragione di discostarsi dalla consolidata giurisprudenz (vedi Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
16757 del 14/06/) in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato;
nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria
Vale la pena ricordare come l'invito contenesse puntuale indicazione della documentazione richiesta e preciso avviso della sanzione dell'inutulizzabilità in caso dimancato riscontro.
Nè il contribuente ha in qualche modo documentato possibili motivi, non a lui imputabili, che abbiano determinato l'inadempimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3000,00, considerata la maggiorazione del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-septies, decreto legislativo numero 546 del 1992.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello ls società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore Sig. Rappresentante_1 con atto del 29 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
In rifermento alla questione riguardante la notifica dell'Invito a comparire la scrivente ritiene opportuno ribadire come l'avviso di accertamento sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. nel luogo di residenza del legale rappresentante e specificatamente in Indirizzo_1.
Quanto sopra assume particolare rilievo in quanto, per l'Invito, pur essendo luogo di notifica dell'accertamento il luogo di abitazione del legale rappresentante e della sua famiglia, il messo notificatore ha fatto ricorso alla procedura ex art.140, consentita solo nell'ipotesi di irreperibilità o rifiuto.
I primi Giudici non avendo ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al vizio di notifica dell'Invito a comparire, non hanno preso in considerazione il secondo motivo di ricorso relativamente all'assenza dell'atto prodromico che rende nullo l'avviso di accertamento de quo. L'Agenzia nella predisposizione dell'avviso di accertamento ha manifestamente violato il procedimento di formazione dell'atto.
Le violazioni rilevabili icto oculi sono: la mancata notifica dell'invito; la ripresa a tassazione della totalità dei costi dedotti per l'anno d'imposta 2015 nonostante in invito si fa riferimento solo ai documenti contabili giustificativi delle spese sostenute per servizi e per prestazioni di terzi.
A questo titolo sono recuperate a tassazione tutti i costi sostenuti dalla società e specificatamente:
- costi per servizi per €. 5.752,00: quanto ad €. 4.600,00 relativi alla quota annua di consulenza commerciali e tributarie;
quanto ad €. 1.152,00 per le spese del c/c bancario intrattenuto con la Banca_1.
- costi per il godimento di beni di terzi per €. 11.425, 00 : costitutiti dai canoni di leasing pagati per l'acquisto di attrezzature.
- Ammortamenti per €. 22.901,00: costituiti dalla quota di costo di competenza dell'anno in riferimento agli immobilizzi posseduti dalla società.
- Oneri diversi di gestione per €. 1.138,00: costituiti cancelleria e spese varie di gestione. :
- Interessi ed altri oneri finanziari per €. 3.220,00: costituiti dagli inetressi passivi pagati sul c/c bancario dedotti come disposto dall'art. 96 D.P.R. 917/1986.
Infine in sede di accertamento con adesione la società ricorrente ha presentato tutta la documentazione a sostegno della deducibilità dei costi su esplicitati, ma l' Agenzia si è dimostrata disponibile ad accettare quali costi deducibili solo quelli che dai loro terminali risultavano riconducibili alla società.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2900/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 22
Agosto 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio in epigrafe eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello cui si resiste con il presente scritto, considerato che la Società non ha formulato specifiche censure alla sentenza impugnata, limitandosi a devolvere le medesime argomentazioni prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, si ribadisce che nel giudizio di primo grado la Difesa
IA ha assolto l'onere della prova circa il perfezionamento della procedura di notificazione dell'Invito presupposto all'avviso di accertamento per cui è causa.
Il citato Invito era stato notificato con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
considerato che
il Messo speciale di notificazione, recatosi il 20 luglio 2018 presso il domicilio fiscale della Società in epigrafe - in Siracusa, _2 – non aveva rinvenuto “la sede legale della Società che risulta inesistente”
In pari data, il Messo speciale si era recato presso la residenza del Rappresentante Legale della Società,
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 con domicilio fiscale in Siracusa, Indirizzo_1, riscontrando tuttavia l'assenza sia del medesimo che di persona di famiglia o addetta alla casa, abilitata a ricevere la notifica.
Aveva proceduto, pertanto, ai sensi dell'art . 140 c.p.c. - che disciplina il rito c.d. “dei relativamente irreperibili”
- a depositare in pari data, presso il Comune di Siracusa, il piego, in busta sigillata, e ad affiggere presso la porta dell'abitazione del Rappresentante Legale l'avviso di deposito. Del predetto adempimento, il Messo speciale aveva informato quest'ultimo mediante raccomandata informativa c.d. “CAD” provvista di avviso di ricevimento n. 147536183758, spedita il 20 luglio 2018 dall'Ufficio
Postale di Siracusa.
Poste Italiane S.p.A. aveva tentato il recapito ma senza esito. Pertanto, in data 28 settembre 2018 aveva restituito l'avviso “al mittente per compiuta giacenza”
In via subordinata, senza recesso alcuno dalla pregiudiziale d'inammissibilità sopra esposta, la Difesa
IA ripropone in questa sede la proposta di rideterminazione della pretesa impositiva:
• un maggior reddito d'impresa ai fini IRES di euro 21.567,00 in luogo di quello accertato pari ad euro
44.436,00;
• un maggior valore della produzione ai fini IRAP di euro 18.377,00 in luogo di quello accertato pari ad euro
41.246,00;
• una IVA indebitamente detratta di euro 1.944,00 in luogo di quella accertata pari ad euro 2.585,00; e rituali sanzioni amministrative.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla pregiudiziale di inammissibilità dell'appello (art.53 D. Lgs.546/1992), l'eccezione non è fondata. L'atto di appello, pur riproponendo in parte argomentazioni già svolte in primo grado, contiene comunque un dissenso intellegibile rispetto alle statuizioni essenziali della sentenza impugnata (regolarità della notifica dell'invito e operatività della preclusione ex art.32 DPR 600/1973), sì da consentire la ricostruzione del thema decidendum e l'esercizio del contraddittorio da parte dell'Ufficio. Pertanto, l'appello va ritenuto ammissibile e deve essere esaminato nel merito.
Sulla regolarità della notifica dell'invito n. I101195/2018, il motivo è infondato. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (invito con relata e attestazioni relative agli adempimenti eseguiti) risulta che: il messo notificatore, constatata l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede indicata, ha effettuato il tentativo presso l'abitazione del legale rappresentante;
in assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere l'atto, ha proceduto secondo l'art. 140 c.p.c. : deposito del plico presso la casa comunale;
affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione; spedizione della raccomandata informativa (CAD). La circostanza che la raccomandata informativa non sia stata materialmente ritirata dal destinatario non inficia la regolarità della notifica, atteso che la disciplina del perfezionamento contempla il caso del mancato ritiro, mediante il meccanismo della compiuta giacenza e del decorso del termine previsto dalla legge. Ne consegue che l'invito deve ritenersi ritualmente notificato e idoneo a produrre i suoi effetti.
Sulla preclusione probatoria ex art.32, comma 4, DPR 600/1973 (e art.51 DPR 633/1972), il motivo è infondato. Nel caso in esame ricorrono i presupposti tipici della preclusione: l'invito era specifico e riguardava documentazione contabile determinata (fatture, registri, libro giornale, bilanci, giustificativi di spesa, pagamenti, contratti); l'invito conteneva l'espresso avvertimento circa la conseguenza dell'inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa della documentazione non prodotta;
la società non ha ottemperato all'invito nei termini, determinando l'operatività del meccanismo preclusivo. La contribuente ha prodotto documentazione solo in sede di adesione e in contenzioso, ma tale tardività non consente, di per sé, di superare la preclusione, che è istituto finalizzato a garantire l'effettività dell'istruttoria amministrativa e a prevenire condotte dilatorie, soprattutto in presenza di inviti formalmente corretti e puntuali.
Sulla dedotta “causa non imputabile” e sull'art.32, comma 5, DPR 600/1973, anche tale profilo non può essere accolto. Per escludere l'operatività della preclusione, il contribuente deve allegare e dimostrare una causa non imputabile che abbia impedito l'adempimento all'invito (o, comunque, deve porre in essere gli adempimenti previsti dal comma 5 nei termini e nei modi richiesti, con allegazioni puntuali e coerenti). Nel caso concreto, la società fonda la non imputabilità essenzialmente sulla dedotta mancata conoscenza dell'invito; tuttavia: la notifica dell'invito è stata ritenuta regolare, come sopra argomentato;
non risultano addotti e provati impedimenti oggettivi e specifici (diversi dal mero mancato ritiro della CAD) idonei a giustificare l'omissione; la produzione documentale tardiva in sede di adesione non integra, da sola, una causa non imputabile e non elide la preclusione già maturata. Conseguentemente, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inutilizzabile, a favore della società, la documentazione non esibita nei termini dell'invito.
Sul merito della ripresa (costi e IVA), una volta accertata l'operatività della preclusione probatoria, le doglianze sulla deducibilità/inerenza dei costi e sulla detraibilità IVA, in quanto fondate sulla documentazione tardivamente prodotta, non possono condurre all'annullamento dell'accertamento. Resta assorbita ogni ulteriore censura volta a rimettere nel giudizio la valutazione piena della documentazione contabile non tempestivamente esibita.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)