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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2024, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 2 ottobre 2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 882/2019 R.G., a cui risultano riuniti i fascicoli portanti nn. R.G.
1598/2021, 1613/2022, 351/2022, 3261/2022, 1685/2022, 2764/2021 e 1892/2021 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero CP_1
Atzeni, dall'Avv. Sferrazza Mauro, dall'Avv. Caruso Sebastiano, dall'Avv. Lamanna Antonello, dall'Avv. Belli Francesca Romana e dall'Avv. Cammaroto Maria giusta procura generale, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.04.2019, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
deducendo di aver espletato, come bracciante agricola, regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Oceania Soc. coop. Arl”, accumulando 51 giornate lavorative per gli anni
2013 e 2014. Deduceva che per tali anni non era stata iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Rimasti infruttuosi il ricorso amministrativo, chiedeva, quindi, che fosse riconosciuto il proprio lavoro come dedotto, con la condanna dell' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi CP_1
anagrafici del Comune di residenza per gli anni 2013 e 2014 per le giornate indicate, oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Si costituiva l' con memoria del 10.06.2020, deducendo di aver disconosciuto per gli CP_1
anni 2013 e 2014 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro Oceania Soc. Coop. arl.
Eccepiva, quindi, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Inoltre, parte ricorrente presentava altri ricorsi nei quali chiedeva in particolare:
1. Nel periodo portante numero di R.G. 1892/2022 l'annullamento dell'indebito relativo alla DS agricola 2014 dell'importo di euro 1.080,00, notificato dall' con nota del CP_1
28.10.2020;
2. Nel fascicolo portante numero di R.G. 1613/2022 l'annullamento dell'indebito relativo alla dell'importo di euro 1.084,11, notificato dall' con Parte_2 CP_1
avviso di addebito n. 59520220000498150000 formato il 09/04/2022;
3. Nel fascicolo portante numero di R.G. 351/2022 la cancellazione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 per 51 giornate;
4. Nel fascicolo portante numero di R. G. 3261/2022 l'annullamento degli indebiti relativi all'indennità di malattia compresi nei periodi 06/02/2019 al 07/03/2019,
06/06/2019 al 05/07/2019 e 17/07/2019 al 31/07/2019, dell'importo di euro 615,01,
824,89 e 317,25, notificati con nota del 24.03.2022; CP_1
5. Nel fascicolo portante numero di R.G. 1685/2022 l'annullamento dell'indebito relativo alla dell'importo di euro 1.183,41, notificato dall' con Parte_3 CP_1
avviso di addebito n. 59520220000498251000 formato il 09/04/2022;
6. Nel fascicolo portante numero di R.G. 2764/2021 la cancellazione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 per 51 giornate;
7. Nel fascicolo portante numero di R. G. 1892/2021 l'annullamento degli indebiti relativi all'indennità di malattia compresi nei periodi 06/02/2019 al 07/03/2019,
06/06/2019 al 05/07/2019 e 17/07/2019 al 31/07/2019, dell'importo di euro 615,01,
824,89 e 317,25, notificati con nota del 28.10.2020. CP_1
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva, l'odierno Decidente disponeva con ordinanze emesse in data 11.04.2023 ed in data 26.09.2023 la riunione dei procedimenti portanti nn. R.G. 1598/2021, 1613/2022, 351/2022, 3261/2022, 1685/2022, 2764/2021
e 1892/2021, ai sensi degli artt. 151 disp. Att. c.p.c. e 274 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e transitava nel ruolo dello scrivente visto il provvedimento di presa di servizio del 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna la causa viene discussa e decisa con la presente sentenza. Preliminarmente è necessario affrontare la questione relativa alla decadenza dell'azione giudiziaria.
Secondo l'art.22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803;
Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n. 5942 del 2001).
Tale decadenza, che comunque era stata eccepita tempestivamente dalla resistente nella memoria di costituzione, è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del 2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo,
"di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass.
n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso CP_1
inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre CP_1 CP_2
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno
1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies CP_1
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art.
9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e veniva istituita presso CP_2
l' la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati CP_1
(Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni
Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni CP_1 provinciali di cui all'art. 14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. , già competenti a decidere in Per_1
materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso (vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata
(come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento CP_3
adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass.
n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato,
a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs.
n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola
(poi ) e la decisione sullo stesso;
Per_1
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata CP_1
dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, è presente in atti copia del ricorso contro la Mancata iscrizione elenchi anagrafici per gli anni 2013 e 2014 presentato dalla in data 30.10.2018 (come si evince Parte_1 dal timbro presente nel documento depositato). Gli elenchi di notifica telematici dell' della CP_1 CP_1
cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli sono stati pubblicati tra il 10.03.2018 ed il 25.03.2018 (come si evince dagli atti di causa).
In assenza di ulteriore documentazione sul punto, tuttavia, è possibile dedurre che pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 01.04.2019, ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza. In relazione, dunque, alle annualità 2013 e 2014 non può che dichiararsi la decadenza per quanto riguarda l'azione giudiziaria relativa alla cancellazione delle giornate agricole.
Detta inammissibilità travolge anche l'eventuale accertamento dei presupposti per i provvedimenti di indebito impugnati con riferimento alle annualità dedotte 2013 e 2014 (vedi ricorsi n. 1598/2021 e 1892/2021 RG), nonché l'opposizione ad avviso di addebito di cui al procedimento n. 1613/2021 RG.
Invero, parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto le somme in questione.
Tuttavia, nel procedimento n. 1598/2021 RG. l' resistente ha dimostrato, tramite CP_3
documentazione che indica data disponibilità pagamento ed ente pagatore, l'effettivo versamento delle somme a titolo di disoccupazione agricola. Non sussistono, ancora, i presupposti per l'annullamento del conseguente avviso di addebito n. 59520220000498150000 (oggetto del ricorso n. 1613/2021RG).
Allo stesso tempo, invece, non ha provato il pagamento delle somme relative al periodo che va dal 06/02/2019 al 07/03/2019 in cui sono stati pagati €. 615,01 in più sulla prestazione di
INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 289417; al periodo che va dal 06/06/2019 al 05/07/2019 sono stati pagati €. 824,89 in più sulla prestazione di INDENNITA' MALATTIA E
MATERNITA' cat. IMM n. 243408; nonché al periodo che va dal 17/07/2019 al 31/07/2019 sono stati pagati €. 317,25 in più sulla prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat.
IMM n. 243445. Difatti, grava sull'eventuale creditore dimostrare l'effettivo versamento della somma ritenuta indebita.
Non sarebbe applicabile, al caso di specie, il principio di non ripetibilità di somme indebite per mancanza di dolo dell'assicurato: la denuncia di un lavoro ritenuto fittizio, circostanza sulla quale non è stato possibile dimostrare alcunché, impedisce di poter ritenere la buona fede del percipiente la prestazione ritenuta indebita ed erogata.
In relazione all'annualità 2018, emerge dall'ultima documentazione contributiva in atti un iscrizione, postuma, della lavoratrice negli elenchi anagrafici di riferimento (51 giornate alle dipendenze della ditta Oceania). Ciò comporta, dunque, la cessata materia del contendere con riferimento alle giornate agricole ed al diritto alla reiscrizione.
Detta circostanza travolge le ulteriori domande, facendo venire meno la legittimità degli indebiti richiesti in materia di prestazioni quali indennità di malattia e maternità (vedi per il periodo che va dal 06/02/2019 al 07/03/2019 sono stati pagati €. 615,01 in più sulla sua prestazione di
INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 289417; per il periodo che va dal
06/06/2019 al 05/07/2019 sono stati pagati €. 824,89 in più sulla prestazione di INDENNITA'
MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 243408 e per il periodo che va dal 17/07/2019 al 31/07/2019 sono stati pagati €. 317,25 in più sulla prestazione di INDENNITA' MALATTIA E
MATERNITA' cat. IMM n. 243445). Illegittima diventa, dunque, anche l'avviso di addebito n.
59520220000498251000 formato il 09/04/2022.
Sulle spese di lite si osserva quanto segue.
Invero, vi è una soccombenza parziale in relazione alle diverse domande formulate.
Ancora, la domanda volta al riconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2018 era anch'essa presentata oltre il termine di decadenza, poiché avvenuta con ricorso n. 351/2022 RG mentre la cancellazione dagli elenchi anagrafici di riferimento è avvenuta nel periodo tra il 17 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Parte ricorrente, invero, contesta la conducenza della prova documentale dell' CP_1 assumendo che il file “notifica elenco di variazione” rappresenterebbe nient'altro che una riproduzione della prima pagina dell'elenco di variazione senza firma autografa sotto l'indicazione della data di pubblicazione.
In via preliminare si evidenzia come lo stesso, invero, non risulti essere una riproposizione della prima pagina dell'elenco di variazione, pur condividendone buona parte del contenuto, ma è proprio il documento predisposto alla prova della data di effettiva pubblicazione degli elenchi anagrafici.
A ciò va aggiunto che, come da disciplina interna dell' , l'indicazione della relativa CP_3
pubblicazione coincide con i termini rispettati, nel corso degli anni, per la pubblicazione degli elenchi
(pubblicazione del primo elenco di variazione annuale nel secondo semestre dell'anno in questione).
Inoltre, la contestazione non è stata svolta nei confronti del contenuto dell'elenco di variazione depositato ma limitatamente alla sua data di pubblicazione. Tale adempimento dell' , tuttavia, CP_1
risulta essere previsto dalla legge.
Infatti, è all' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 CP_1 CP_2
ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies CP_1
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.). Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011,
n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai CP_1
sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito CP_1
internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere CP_3
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
È appena il caso di sottolineare, a questo punto, che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato, per quanto interessa ai fini della presente decisione, completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, comma 1, lett. mm), della legge n. 421/ 1992; il d. lgs. n. 39/1993; l'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Ed infine la contestazione sulla data di pubblicazione degli elenchi non equivale a contestazione sul contenuto degli elenchi anche con riferimento proprio all'annualità di pubblicazione
(2013 e 2014).
L'esito del giudizio impone, dunque, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 01.04.2019, a cui sono stati riuniti i fascicoli portanti numeri di R.G. 1598/2021,
1613/2022, 351/2022, 3261/2022, 1685/2022, 2764/2021 e 1892/2021 nei confronti dell' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso relativo all'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici di riferimento per gli anni 2013 e 2014, rigettando l'opposizione avverso l'indebito per disoccupazione agricola nonché l'opposizione nei confronti dell'avviso di addebito n. 59520220000498150000;
- Dichiara non dovute da parte ricorrente le somme, dichiarate indebite dall' , CP_1
relativamente a indennità di malattia e maternità per i periodi dal 6 febbraio 2019 al 7 marzo
2019 (615,01€); dal 6 giugno 2019 al 5 luglio 2019 (824,89€) e dal 17 luglio al 31 luglio 2019
(317,25€);
- Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande sul diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici di riferimento per l'anno 2018;
- Dichiara, per l'effetto, non dovute da parte ricorrente tutte le somme ritenute indebite dall' per detto anno lavorativo, sia a titolo di disoccupazione agricola sia a titolo di CP_1
indennità di malattia e maternità;
- Annulla, ancora, per l'effetto l'avviso di addebito n. 59520220000498251000 formato il
09/04/2022;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 2 ottobre 2024.
Il Giudice
Carmelo Proiti