Articolo 1 della Legge 30 marzo 1890, n. 6753
Versione
24 aprile 1890
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E'autorizzata la spesa di lire 540,000 e quella pel pagamento dei relativi interessi legali e delle spese di giudizio da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, colla denominazione: «Transazione della causa colla Ditta Minneci, gia' appaltatore del casermaggio militare in Sicilia».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.

UMBERTO.

E. Bertole-Viale.
Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Entrata in vigore il 24 aprile 1890