TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2110 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi elettivamente domiciliato, in via Spagnolio n.3/h, presso lo studio dell'avv. Davide
ON AM dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. P.IVA ), con sede in Firenze, via Controparte_1 P.IVA_1
Jacopo da Diacceto n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Miraglia n. 9, presso lo studio dell'avv. Arturo Tripepi
Margiotta che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in atti;
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 25.11.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2016, emesso dal Tribunale di Reggio di Calabria in data
1 14.3.2016, con cui veniva gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 33.295,46, oltre spese ed interessi, in forza del contratto di
[...]
rifinanziamento n. 20071082918216.
Esponeva:
- che in data 16.1.2012 sottoscriveva il contratto di rifinanziamento n.
20071082918216 per un importo pari ad € 30.105,00 (erogato € 30.440,00) da restituire in
120 rati mensili di € 427,60 cadauna, con le seguenti condizioni: Tan 09,95 %, TAEG 10,42%, assicurazione sul CR € 3.132,00 in percentuale sulla rata, assicurazione “progetto protetto ca”
€ 99,00, assicurazione “progetto protetto pe” € 109,00, assicurazione “progetto protetto sa” €
127,00;
- che il TAEG indicato in contratto risultava difforme da quello realmente applicato in quanto non comprensivo delle assicurazioni sottoscritte contestualmente al finanziamento né le spese per rata ammontanti ad € 2,00;
- che tutte le polizze contratte andavano incluse nella determinazione TAEG in quanto
“obbligatorie” giacché connesse all'erogazione del credito e imposte dal creditore per il rimborso del credito;
- che l'ammontare reale del TAEG è, quindi, pari al 12,39 % e non già al 10,42% e che, pertanto, trova applicazione l'art. 125 bis commi VI e VII TUB con rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti secondo quanto disposto dall'art. 117 comma VII lett. a TUB.
Tanto premesso, l'odierno opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti: In via principale nel merito: - revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto;
- sostituire agli interessi pattuiti, l'interesse determinato ai sensi dell'art. 117 TUB comma 7 lett. a); - rideterminare il giusto dare/avere fra le parti;
- compensare, ex art. 1241 cc, il maggior importo pagato a titolo di interessi con la somma eventualmente dovuta a titolo di capitale” vinte le spese di lite.
Con comparsa del 26.7.2016, si costituiva la eccependo, in Controparte_1
via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione
2 della causa a ruolo. Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa avversaria rappresentando la corretta determinazione del TAEG tenuto conto del ricorrere di indici rivelatori della natura facoltativa delle assicurazioni quali: i) l'operatività della copertura assicurativa per un solo anno e non già per l'intera durata del finanziamento (in relazione alle polizze progetto protetto casa, persona e salute); ii) la facoltà di recesso (relativamente all'assicurazione sul credito i cui costi venivano inseriti nel piano di ammortamento).
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 292/2016 e vittoria di spese e competenze.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità, il precedente GI, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 21.4.2017, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere la CTU contabile chiesta da parte opponente.
Assegnato alla scrivente insediatasi in data 30.11.2022, il giudizio veniva più volte differito per consentire la riorganizzazione del ruolo ereditato e, rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza del 21.4.20217, veniva rinviato per la discussione orale.
Quindi, all'udienza del 25.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Preliminarmente, deve ribadirsi la tempestività dell'opposizione per come già statuito dal precedente GI con provvedimento reso all'udienza dell'8.11.2016.
Parte opposta lamenta che la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta in data 23.5.2016 e, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto procedere all'iscrizione della causa al ruolo entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, ossia, entro il 2.6.2016 o, al massimo, entro il 3.6.2016, giorno seguente a quello festivo;
il si è costituito iscrivendo la causa al Pt_1
ruolo in data 6.6.2016. Eccepisce, pertanto, la tardività dell'iscrizione e ruolo e conseguente improcedibilità della domanda.
L'eccezione è infondata.
3 Invero, dalla documentazione versata in atti dal (all'esito dell'integrazione Pt_1
disposta dal GI) si evince incontrovertibilmente che l'opponente ha iscritto la causa a ruolo in data 1.6.2016 depositando, telematicamente, busta contenente l'atto di citazione in giudizio e i relativi allegati.
Da ciò discende la tempestività e procedibilità dell'opposizione (si v. ricevuta di accettazione e di consegna della pec dell'1.6.2016 prodotte all'udienza dell'8.11.2016).
3. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Parte opponente lamenta una erronea indicazione del TAEG sostenendo che quello riportato in contratto (10,42%) è difforme da quello realmente applicato (12,39%) non essendo state inserite, all'interno dello stesso, le quattro assicurazioni sottoscritte dal Pt_1
(assicurazione sul Credito;
assicurazione “progetto protetto casa”; assicurazione “progetto protetto persona”; Assicurazione “progetto protetto salute”) contestualmente al finanziamento n. 20071082918216 sotteso al decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento del proprio assunto deduce che le predette assicurazioni, in quanto finalizzate a garantire il credito e imposte dal creditore per il rimborso totale o parziale del credito, devono considerarsi obbligatorie e di conseguenza devono essere necessariamente incluse nel TAEG non essendo a tal fine rilevante il mero rimando alla dicitura “facoltative” indicato nel contratto di finanziamento unilateralmente predisposto.
Chiede, pertanto, una rideterminazione del rapporto dare/avere secondo quanto disposto degli artt. 125 bis e 117 comma VII lett. a TUB.
La doglianza è infondata.
3.1. Premesso che l'art. 121, comma II, T.U.B. dispone che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, si deve stabilire se la polizza assicurativa, stipulata a garanzia del credito, sia facoltativa o obbligatoria ovvero se in sede di conclusione del contratto di finanziamento essa sia stata richiesta dalla come requisito necessario per il perfezionamento del contratto, nel Controparte_1
4 qual caso il suo costo va incluso nel calcolo del TAEG, o, viceversa, sia stata presentata come facoltativa, con la conseguenza che il suo costo non va computato nel TAEG.
È noto che l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione, ai fini della relativa inclusione o meno nel TAEG, grava sul mutuatario nel senso che grava su quest'ultimo dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio ossia che abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte potendosi, a tal fine, il debitore avvalere di presunzioni gravi precise e concordanti desumibili da una serie di circostanze in presenza delle quali la polizza si presume obbligatoria, salva la facoltà dell'istituto di credito di fornire elementi di prova di segno contrario.
Sul punto, va in questa sede richiamato e applicato - in quanto condiviso dal giudicante e recepito anche dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito - il costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Coordinamento decisioni n. 10617, 10620 e
10621 del 12.09.2017), il quale ha predisposto una serie di indici che consentono di presumere l'obbligatorietà della polizza assicurativa e segnatamente:
i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
In presenza degli anzidetti indici, lo stesso Arbitrato consente all'istituto di credito di superare la presunzione che ne deriva, così da affermare la facoltatività della polizza, qualora dimostri alternativamente:
i) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ii) di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
iii) che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
5 In applicazione dei superiori e condivisi canoni ermeneutici, deve escludersi il carattere obbligatorio delle assicurazioni in questione non avendo parte opponente adeguatamente fornito la relativa prova.
Anzitutto, deve evidenziarsi che il nulla ha prodotto in giudizio al fine di Pt_1
suffragare, anche mediante il ricorso al ragionamento presuntivo, l'obbligatorietà delle polizze non avendo versato i contratti di assicurazione e le relative condizioni generali, documentazione, quest'ultima, senz'altro utile al fine di valutare la sussistenza degli indici presuntivi di obbligatorietà.
Invero, in atti vi è unicamente il modulo di adesione di ciascuna assicurazione e le condizioni generali relative al solo contratto di assicurazione del credito, documenti, peraltro, prodotti da parte opposta (si v. all. nn. 9-10-11-12 -13 comparsa di costituzione CP_1
.
[...]
Dall'analisi della scarna documentazione versata emerge quanto segue.
Le polizze “progetto protetto casa”, “progetto protetto persona” e “progetto protetto salute” sono state sottoscritte contestualmente al contratto di credito, ossia in data 16.1.2012.
Orbene, la contestualità della sottoscrizione non è sufficiente a far presumere la natura obbligatoria delle assicurazioni giacché dai rispettivi moduli di adesione si evince che esse hanno durata limitata a soli dodici mesi.
Deve, pertanto, escludersi un “collegamento genetico e funzionale” con il contratto di finanziamento, quale indice presuntivo della obbligatorietà, non essendo la copertura assicurativa estesa per tutta la durata del finanziamento.
Ancora, esaminando i moduli di adesione – si ribadisce, unico documento prodotto relativamente alle polizze in esame – non si ravvisa alcun elemento che consenta di desumere che la funzione dell'assicurazione sia quella di garantire la stessa da rischi circa la CP_1
restituzione delle somme da parte del debitore e, che, quindi, la polizza sia prevista nell'esclusivo interesse dell'istituto di credito e non del sottoscrittore.
In ordine, poi, all'assicurazione sul credito, anch'essa avente pari data del contratto di finanziamento, si osserva che all'assicurato è contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso. Tale evenienza, tenuto conto del più volte citato orientamento dell'Arbitrato
6 Bancario, rientra tra gli elementi di segno contrario che consentono di qualificare la polizza come facoltativa.
Più precisamente, l'art. 4 delle condizioni di assicurazione (all. n. 13 comparsa riconosce espressamente al sottoscrittore la facoltà di recesso senza costi Controparte_1
e senza riflessi sul costo del credito con conseguente operatività dell'indice presuntivo a favore della facoltatività della polizza.
Alle considerazioni che precedono deve, in ogni caso, aggiungersi che le quattro assicurazioni in contestazione vengono annoverate nel contratto di finanziamento (condizioni economiche) tra i “servizi accessori facoltativi” e che l'art. 11 delle condizioni generali di tale contratto prevede espressamente che sono esclusi dal calcolo del TAEG i costi per i servizi accessori facoltativi connessi con il contratto di credito.
Sebbene il mero dato letterale non sia sufficiente lo stesso non può, tuttavia, ritenersi del tutto privo di rilievo specie ove si consideri che nella specie non ricorrono tutti gli indici presuntivi della obbligatorietà (i quali devono sussistere cumulativamente).
Per tutte le ragioni finora esposte deve concludersi che le quattro polizze assicurative concluse del rivestono natura facoltativa, non hanno costituito condizione per ottenere Pt_1
il credito, pertanto ex art. 121 TUB non incidono sul calcolo del TAEG.
3.2. In ogni caso, anche a voler riconoscere carattere obbligatorio, circostanza che nella specie si esclude, l'opposizione non merita comunque accoglimento tenuto conto che l'eventuale indicazione erronea contenuta nel contratto rispetto al valore effettivo del TAEG comprensivo dei costi di assicurazione non comporterebbe l'automatica sua nullità e sostituzione ex artt. 125 bis e 117 TUB in quanto si tratterebbe di difformità non incidente sull'onerosità complessiva del finanziamento che è comunque agevolmente ricavabile dalle voci di costo analiticamente riportati in contratto nella sezione Condizioni Economiche- servizi accessori facoltativi dove i costi connessi alle quattro polizze sono chiaramente indicati:€ 3.132,00 per assicurazione sul credito, € 99,00 per assicurazione “Progetto Protetto persona” ed € 127,00 per assicurazione “Progetto Protetto Salute”.
Il superiore assunto è conforme con il principio di diritto sostenuto in maniera ormai pacifica e consolidata dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte ribadito che “In
7 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 (o 125 bis) d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. (Cass. civ., n. 39169/2023; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. 1 n. 39169 del
9.12.2021)
Al riguardo si osserva che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 che, all'art. 9, comma II, ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.”
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, e per questo non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della Par nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, e non già per il contratto di finanziamento, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente nel 2010 e quindi vigente alla stipula del contratto de quo) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
8 dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”.
4. Considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata si è consolidato in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda, questo giudice ritiene equo disporre la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i valori minimi e medi previsti dal DM 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 52.000,00, inclusa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez.
III, 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa per 1/3 le spese di lite;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore della della Controparte_1
restante parte delle spese processuali liquidate in € 3.808,3 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ss a Magda Irato)
9
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2110 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi elettivamente domiciliato, in via Spagnolio n.3/h, presso lo studio dell'avv. Davide
ON AM dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. P.IVA ), con sede in Firenze, via Controparte_1 P.IVA_1
Jacopo da Diacceto n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Miraglia n. 9, presso lo studio dell'avv. Arturo Tripepi
Margiotta che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in atti;
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 25.11.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2016, emesso dal Tribunale di Reggio di Calabria in data
1 14.3.2016, con cui veniva gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 33.295,46, oltre spese ed interessi, in forza del contratto di
[...]
rifinanziamento n. 20071082918216.
Esponeva:
- che in data 16.1.2012 sottoscriveva il contratto di rifinanziamento n.
20071082918216 per un importo pari ad € 30.105,00 (erogato € 30.440,00) da restituire in
120 rati mensili di € 427,60 cadauna, con le seguenti condizioni: Tan 09,95 %, TAEG 10,42%, assicurazione sul CR € 3.132,00 in percentuale sulla rata, assicurazione “progetto protetto ca”
€ 99,00, assicurazione “progetto protetto pe” € 109,00, assicurazione “progetto protetto sa” €
127,00;
- che il TAEG indicato in contratto risultava difforme da quello realmente applicato in quanto non comprensivo delle assicurazioni sottoscritte contestualmente al finanziamento né le spese per rata ammontanti ad € 2,00;
- che tutte le polizze contratte andavano incluse nella determinazione TAEG in quanto
“obbligatorie” giacché connesse all'erogazione del credito e imposte dal creditore per il rimborso del credito;
- che l'ammontare reale del TAEG è, quindi, pari al 12,39 % e non già al 10,42% e che, pertanto, trova applicazione l'art. 125 bis commi VI e VII TUB con rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti secondo quanto disposto dall'art. 117 comma VII lett. a TUB.
Tanto premesso, l'odierno opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti: In via principale nel merito: - revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto;
- sostituire agli interessi pattuiti, l'interesse determinato ai sensi dell'art. 117 TUB comma 7 lett. a); - rideterminare il giusto dare/avere fra le parti;
- compensare, ex art. 1241 cc, il maggior importo pagato a titolo di interessi con la somma eventualmente dovuta a titolo di capitale” vinte le spese di lite.
Con comparsa del 26.7.2016, si costituiva la eccependo, in Controparte_1
via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione
2 della causa a ruolo. Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa avversaria rappresentando la corretta determinazione del TAEG tenuto conto del ricorrere di indici rivelatori della natura facoltativa delle assicurazioni quali: i) l'operatività della copertura assicurativa per un solo anno e non già per l'intera durata del finanziamento (in relazione alle polizze progetto protetto casa, persona e salute); ii) la facoltà di recesso (relativamente all'assicurazione sul credito i cui costi venivano inseriti nel piano di ammortamento).
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 292/2016 e vittoria di spese e competenze.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità, il precedente GI, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 21.4.2017, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere la CTU contabile chiesta da parte opponente.
Assegnato alla scrivente insediatasi in data 30.11.2022, il giudizio veniva più volte differito per consentire la riorganizzazione del ruolo ereditato e, rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza del 21.4.20217, veniva rinviato per la discussione orale.
Quindi, all'udienza del 25.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Preliminarmente, deve ribadirsi la tempestività dell'opposizione per come già statuito dal precedente GI con provvedimento reso all'udienza dell'8.11.2016.
Parte opposta lamenta che la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta in data 23.5.2016 e, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto procedere all'iscrizione della causa al ruolo entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, ossia, entro il 2.6.2016 o, al massimo, entro il 3.6.2016, giorno seguente a quello festivo;
il si è costituito iscrivendo la causa al Pt_1
ruolo in data 6.6.2016. Eccepisce, pertanto, la tardività dell'iscrizione e ruolo e conseguente improcedibilità della domanda.
L'eccezione è infondata.
3 Invero, dalla documentazione versata in atti dal (all'esito dell'integrazione Pt_1
disposta dal GI) si evince incontrovertibilmente che l'opponente ha iscritto la causa a ruolo in data 1.6.2016 depositando, telematicamente, busta contenente l'atto di citazione in giudizio e i relativi allegati.
Da ciò discende la tempestività e procedibilità dell'opposizione (si v. ricevuta di accettazione e di consegna della pec dell'1.6.2016 prodotte all'udienza dell'8.11.2016).
3. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Parte opponente lamenta una erronea indicazione del TAEG sostenendo che quello riportato in contratto (10,42%) è difforme da quello realmente applicato (12,39%) non essendo state inserite, all'interno dello stesso, le quattro assicurazioni sottoscritte dal Pt_1
(assicurazione sul Credito;
assicurazione “progetto protetto casa”; assicurazione “progetto protetto persona”; Assicurazione “progetto protetto salute”) contestualmente al finanziamento n. 20071082918216 sotteso al decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento del proprio assunto deduce che le predette assicurazioni, in quanto finalizzate a garantire il credito e imposte dal creditore per il rimborso totale o parziale del credito, devono considerarsi obbligatorie e di conseguenza devono essere necessariamente incluse nel TAEG non essendo a tal fine rilevante il mero rimando alla dicitura “facoltative” indicato nel contratto di finanziamento unilateralmente predisposto.
Chiede, pertanto, una rideterminazione del rapporto dare/avere secondo quanto disposto degli artt. 125 bis e 117 comma VII lett. a TUB.
La doglianza è infondata.
3.1. Premesso che l'art. 121, comma II, T.U.B. dispone che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, si deve stabilire se la polizza assicurativa, stipulata a garanzia del credito, sia facoltativa o obbligatoria ovvero se in sede di conclusione del contratto di finanziamento essa sia stata richiesta dalla come requisito necessario per il perfezionamento del contratto, nel Controparte_1
4 qual caso il suo costo va incluso nel calcolo del TAEG, o, viceversa, sia stata presentata come facoltativa, con la conseguenza che il suo costo non va computato nel TAEG.
È noto che l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione, ai fini della relativa inclusione o meno nel TAEG, grava sul mutuatario nel senso che grava su quest'ultimo dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio ossia che abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte potendosi, a tal fine, il debitore avvalere di presunzioni gravi precise e concordanti desumibili da una serie di circostanze in presenza delle quali la polizza si presume obbligatoria, salva la facoltà dell'istituto di credito di fornire elementi di prova di segno contrario.
Sul punto, va in questa sede richiamato e applicato - in quanto condiviso dal giudicante e recepito anche dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito - il costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Coordinamento decisioni n. 10617, 10620 e
10621 del 12.09.2017), il quale ha predisposto una serie di indici che consentono di presumere l'obbligatorietà della polizza assicurativa e segnatamente:
i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
In presenza degli anzidetti indici, lo stesso Arbitrato consente all'istituto di credito di superare la presunzione che ne deriva, così da affermare la facoltatività della polizza, qualora dimostri alternativamente:
i) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ii) di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
iii) che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
5 In applicazione dei superiori e condivisi canoni ermeneutici, deve escludersi il carattere obbligatorio delle assicurazioni in questione non avendo parte opponente adeguatamente fornito la relativa prova.
Anzitutto, deve evidenziarsi che il nulla ha prodotto in giudizio al fine di Pt_1
suffragare, anche mediante il ricorso al ragionamento presuntivo, l'obbligatorietà delle polizze non avendo versato i contratti di assicurazione e le relative condizioni generali, documentazione, quest'ultima, senz'altro utile al fine di valutare la sussistenza degli indici presuntivi di obbligatorietà.
Invero, in atti vi è unicamente il modulo di adesione di ciascuna assicurazione e le condizioni generali relative al solo contratto di assicurazione del credito, documenti, peraltro, prodotti da parte opposta (si v. all. nn. 9-10-11-12 -13 comparsa di costituzione CP_1
.
[...]
Dall'analisi della scarna documentazione versata emerge quanto segue.
Le polizze “progetto protetto casa”, “progetto protetto persona” e “progetto protetto salute” sono state sottoscritte contestualmente al contratto di credito, ossia in data 16.1.2012.
Orbene, la contestualità della sottoscrizione non è sufficiente a far presumere la natura obbligatoria delle assicurazioni giacché dai rispettivi moduli di adesione si evince che esse hanno durata limitata a soli dodici mesi.
Deve, pertanto, escludersi un “collegamento genetico e funzionale” con il contratto di finanziamento, quale indice presuntivo della obbligatorietà, non essendo la copertura assicurativa estesa per tutta la durata del finanziamento.
Ancora, esaminando i moduli di adesione – si ribadisce, unico documento prodotto relativamente alle polizze in esame – non si ravvisa alcun elemento che consenta di desumere che la funzione dell'assicurazione sia quella di garantire la stessa da rischi circa la CP_1
restituzione delle somme da parte del debitore e, che, quindi, la polizza sia prevista nell'esclusivo interesse dell'istituto di credito e non del sottoscrittore.
In ordine, poi, all'assicurazione sul credito, anch'essa avente pari data del contratto di finanziamento, si osserva che all'assicurato è contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso. Tale evenienza, tenuto conto del più volte citato orientamento dell'Arbitrato
6 Bancario, rientra tra gli elementi di segno contrario che consentono di qualificare la polizza come facoltativa.
Più precisamente, l'art. 4 delle condizioni di assicurazione (all. n. 13 comparsa riconosce espressamente al sottoscrittore la facoltà di recesso senza costi Controparte_1
e senza riflessi sul costo del credito con conseguente operatività dell'indice presuntivo a favore della facoltatività della polizza.
Alle considerazioni che precedono deve, in ogni caso, aggiungersi che le quattro assicurazioni in contestazione vengono annoverate nel contratto di finanziamento (condizioni economiche) tra i “servizi accessori facoltativi” e che l'art. 11 delle condizioni generali di tale contratto prevede espressamente che sono esclusi dal calcolo del TAEG i costi per i servizi accessori facoltativi connessi con il contratto di credito.
Sebbene il mero dato letterale non sia sufficiente lo stesso non può, tuttavia, ritenersi del tutto privo di rilievo specie ove si consideri che nella specie non ricorrono tutti gli indici presuntivi della obbligatorietà (i quali devono sussistere cumulativamente).
Per tutte le ragioni finora esposte deve concludersi che le quattro polizze assicurative concluse del rivestono natura facoltativa, non hanno costituito condizione per ottenere Pt_1
il credito, pertanto ex art. 121 TUB non incidono sul calcolo del TAEG.
3.2. In ogni caso, anche a voler riconoscere carattere obbligatorio, circostanza che nella specie si esclude, l'opposizione non merita comunque accoglimento tenuto conto che l'eventuale indicazione erronea contenuta nel contratto rispetto al valore effettivo del TAEG comprensivo dei costi di assicurazione non comporterebbe l'automatica sua nullità e sostituzione ex artt. 125 bis e 117 TUB in quanto si tratterebbe di difformità non incidente sull'onerosità complessiva del finanziamento che è comunque agevolmente ricavabile dalle voci di costo analiticamente riportati in contratto nella sezione Condizioni Economiche- servizi accessori facoltativi dove i costi connessi alle quattro polizze sono chiaramente indicati:€ 3.132,00 per assicurazione sul credito, € 99,00 per assicurazione “Progetto Protetto persona” ed € 127,00 per assicurazione “Progetto Protetto Salute”.
Il superiore assunto è conforme con il principio di diritto sostenuto in maniera ormai pacifica e consolidata dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte ribadito che “In
7 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 (o 125 bis) d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. (Cass. civ., n. 39169/2023; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. 1 n. 39169 del
9.12.2021)
Al riguardo si osserva che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 che, all'art. 9, comma II, ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.”
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, e per questo non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della Par nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, e non già per il contratto di finanziamento, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (entrato in vigore effettivamente nel 2010 e quindi vigente alla stipula del contratto de quo) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
8 dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”.
4. Considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata si è consolidato in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda, questo giudice ritiene equo disporre la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i valori minimi e medi previsti dal DM 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 52.000,00, inclusa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez.
III, 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa per 1/3 le spese di lite;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore della della Controparte_1
restante parte delle spese processuali liquidate in € 3.808,3 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ss a Magda Irato)
9