CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/02/2024, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5741 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/12/2023 147. R.G. 27325 -2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AT AM;
Letta la memoria dell'avv. Guglielmo Abbate per il ricorrente;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è fondato poiché, nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000) e, nel caso di specie, non sono contestate, né ritenute in sentenza condotte fraudolente precedenti gli atti di dazione patrimoniale indicati in imputazione;
Rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata (senza rinvio, essendo intervenuta la prescrizione in data l settembre 2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Co si liere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5741 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/12/2023 147. R.G. 27325 -2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AT AM;
Letta la memoria dell'avv. Guglielmo Abbate per il ricorrente;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è fondato poiché, nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000) e, nel caso di specie, non sono contestate, né ritenute in sentenza condotte fraudolente precedenti gli atti di dazione patrimoniale indicati in imputazione;
Rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata (senza rinvio, essendo intervenuta la prescrizione in data l settembre 2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Co si liere Estensore