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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1057/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Preziosi;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Stefano Romeo;
Appellata
E nei confronti di
(13756881002); PA
Contumace
AVENTE AD OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1809/2022 del 12.5.2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 293 2019 0018317010 000, notificatagli a mezzo PEC il 14.10.2019, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
13.494,42 a titolo di contributi previdenziali asseritamente non versati, CP_1
eccedenza integrativa, accessori, sanzioni e somme aggiuntive per gli anni 2012,
2013 e 2014.
In particolare, il tribunale dichiarava inammissibili le eccezioni di nullità della notificazione della cartella di pagamento e di omessa notifica dell'avviso di accertamento giacché le stesse, qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, dovevano proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Disattendeva, invece, l'eccezione di prescrizione alla luce della documentazione versata in atti da , ritenendo che le diffide inviate al fossero idonee CP_1 Pt_1
ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente con atto depositato il 14.11.2022. Al gravame resisteva . Nonostante regolare notifica, nessuno CP_1
si costituiva per . PA
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di PA
, già contumace in primo grado. L'ente, sebbene correttamente evocato in
[...]
giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
1.2. Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta esclusivamente l'omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza dalla pretesa impositiva ex art. 25, comma 1 del d.lgs. n. 46/1999. Deduce che, ai sensi della succitata disposizione, applicabile in via analogica nel caso di specie, i contributi o premi dovuti dagli enti previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, in caso di contributi o premi non versati dal debitore;
b) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento è divenuto definitivo, in ipotesi di contributi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici dell'ente previdenziale o dall delle CP_2
Entrate.
Evidenzia che, nella fattispecie de qua, dall'esame della cartella si evince che il ruolo (4630/2019) si è formato tardivamente nel 2019.
Chiede, pertanto, condannarsi controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato.
2.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'unico richiamo alla decadenza è contenuto nella pagina 5 ove l'odierno appellante ha eccepito la
“DECADENZA DAL POTERE ACCERTATIVO”, deducendo che “trattandosi di contributi previdenziali per l'anno 2012, l'ente avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento entro il quinto anno successivo a quello di pagamento dei contributi”.
Non vi è alcun riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 e, dunque, la sentenza di primo grado non è censurabile sotto il profilo dell'omessa pronuncia.
In ogni caso, osserva il collegio che l'eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs.
n. 46/1999, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn.
25757/2008, 18207/2003, 9912/200, 6756/2012, 2020/2019), anche ove proposta, doveva essere dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto del fatto che la cartella è stata notificata il
14.10.2019 e l'opposizione depositata il 21.11.2019.
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non si provvede sulle spese nei confronti di , PA
rimasta contumace.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1
che liquida in euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese nei confronti di;
CP_3
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi