Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 429 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6155/2020 posta in deliberazione il giorno 14.5.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
( ) Controparte_1 C.F._1
Con Avv. LONGIS MATTEO ( ) C/O Controparte_3 C.F._2 [...]
VIA VALADIER 43 ROMA;
CP_4
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4452/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
oggetto con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal notaio Controparte_1
al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento I, Direzione V,
[...]
n. 400709/A del 14.11.2016, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro
1
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'odierna udienza, concessi termini per note conclusive, dopo la discussione orale, la causa
è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“L'opposizione merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n. 150/2011, in base al quale:
“Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, la sanzione è stata irrogata per il compimento di tre operazioni sospette relative alla cessione asseritamente anomala di quote sociali, alla costituzione di una società ed al rilascio di numerose procure a vendere alla stessa persona.
L'art. 41 del d.l.vo n. 231/07, vale a dire la violazione contestata, dispone che “I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico” e che “E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo
49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”, mentre l'art. 3 della legge n. 197/91 prevede che “Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
2 dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona”.
L'art. 2, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07 precisa che “Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.
Nella fattispecie, la vicenda contestata concerne, in sostanza, un negozio fiduciario, di per sé consentito per costante giurisprudenza ed utilizzato nella prassi commerciale, e non ha dato luogo in concreto ad alcuna reale movimentazione finanziaria o di ingente contante.
Non sussistono, dunque, elementi tali da far rientrare l'operazione stessa nel concetto di riciclaggio, così come precisato nel citato art. 2, 4° comma.
In particolare, per l'applicazione della normativa in questione si richiede sempre il ragionevole sospetto che le operazioni ed i trasferimenti provengano da attività criminosa, mentre nel caso in esame, sotto un primo profilo, come già evidenziato, non si è avuto alcun reale trasferimento di ricchezza, e, per altro aspetto, da nessun concreto elemento si evince questa provenienza illecita, o, quanto meno, non sono dimostrati elementi tali da dover indurre , notaio, CP_1 al sospetto ed all'obbligo di segnalazione, non essendo sufficiente sul punto il solo dato che il ricorrente fosse già a conoscenza del fatto che , destinatario delle procure a Persona_1
vendere, fosse sottoposto ad indagine.
3 La violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente ed il provvedimento opposto è annullato.”.
L'appello è parzialmente fondato.
3. Correttamente il Ministero appellante ha premesso: “ Il caso in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 per aver omesso di segnalare tempestivamente alla
U.I.F. della Banca d'Italia in violazione dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, operazioni sospette per un importo complessivo pari a €
2.452.346,00
L'allora vigente art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, stabilisce che “i soggetti indicati negli articoli
10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto
è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.
Il suddetto art. 41 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, per tutti destinatari elencati negli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del medesimo decreto, tra cui i notai all'art. 12, comma 1, lett. c).
L'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 231/2007 sussiste quando i soggetti destinatari della norma, sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”
Osserva la Corte che non qualsiasi operazione oggettivamente “sospetta” comporti l'obbligo della segnalazione. Un negozio fiduciario, pienamente lecito per l'Ordinamento, o un negozio simulato presentano di per sé un carattere lato sensu di sospetto, in quanto strumentalmente finalizzati a perseguire scopi che non appaiono dagli atti formali posti in essere, che possono essere talvolta, ad esempio anche in danno di creditori o di terzi, ma non per questo importano un obbligo di segnalazione laddove non emergano specifici profili di anomalia tali da far ritenere che essi siano diretti a perseguire finalità di riciclaggio.
Diversamente opinando si perverrebbe a ritenere sussistente un obbligo generalizzato di segnalazione, anche per qualsiasi contratto a favore di terzo.
4 L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette infatti è uno strumento di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (e non uno strumento di prevenzione della commissione di reati in genere).
Coerentemente, l'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede che le operazioni di riciclaggio siano (solo) quelle poste in essere da chi è a conoscenza del fatto che l'acquisto, il trasferimento, la detenzione, l'utilizzazione, la conversione ovvero l'occultamento della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, abbiano ad oggetto “beni che provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”.
In modo altrettante coerente, l'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 (e oggi il novellato l'art. 35, comma 1) pone l'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti che
“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”.
4. Nel caso in esame è insufficiente la prova dell'elemento oggettivo della violazione, specificamente della anomalia dell'operazione sul piano finalistico per quanto concerne il negozio fiduciario, in quanto in concreto non vi è stato nessun trasferimento di ricchezza.
Parimenti le procure restano atti neutri dal punto di vista economico e non vi era alcun elemento che potesse ingenerare il sospetto che fossero o potessero essere preordinate ad operazioni riciclaggio.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi per il versamento di € 25.000,00 sul conto corrente del notaio .
Condivisibilmente il Ministero appellante ha dedotto: “
1) il versamento di € 25.000,00 che la società inglese OW Insurance & Financial
Service ha effettuato sul conto corrente del notaio – il quale ha poi provveduto a CP_1
impiegare la medesima somma a nome di e quale versamento del 25% CP_5 Per_2
del capitale sociale della costituenda società San Domenico Srl – è rispondente all'indice di anomalia opportunamente richiamato dai verbalizzanti, in quanto accredito proveniente da una persona giuridica estera totalmente estranea alla compagine della costituenda società.
La spiegazione prospettata dal professionista, secondo cui avrebbe eseguito CP_5
prestazioni professionali a favore della OW che ne avrebbe, pertanto, versato il
5 corrispettivo (peraltro direttamente sul c/c del notaio), poi utilizzato per il conferimento societario, non risulta suffragata da alcun elemento concreto, acquisito al momento della stipulazione dell'atto o comunque successivamente fornito ai verbalizzanti.
In merito, il professionista riferiva di non aver effettuato la segnalazione in quanto il era il commercialista della società OW e giustificava l'accredito con CP_5
parcelle a lui dovute. Sottolineava che il a quel tempo era conosciuto come CP_5
stimato professionista.
I verbalizzanti constatavano, tuttavia, che nessun documento era stato esibito a conferma di quanto dichiarato. Ritenevano, pertanto che, tale operazione, integrasse uno specifico indicatore di anomalia, contenuto nel citato D.M. 16.04.2010, che si riferisce al “punto 14.
Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi".
L'elemento soggettivo della colpa è sussistente, in virtù della presunzione di colpa in materia di sanzioni amministrative.
5.Il carattere isolato della violazione e l'importo non elevato dell'operazione consentono di ritenere non grave la violazione e l'irrogazione della sanzione di € 3.000,00 ex art 58 comma
1 D.Lgs 231/2007 come modificato.
6.La notevole riduzione del quantum condannatorio consente la compensazione totoale delle spese di lite.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la sanzione in € 3.000,00 e compensa le spese di lite.
Roma,14.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
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