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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 14/11/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LA TI Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 116/2023 R.G.
promossa
da
- (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CALABRO' NICOLA (C.F.
, RO FR C.F._1
( ), RO RT C.F._2
( ) C.F._3
- appellante -
contro
1
- C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv.
NI NO (C.F. ) C.F._4
- appellata -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 879/2023 del Tribunale
di Bolzano, pubblicata in data 8.5.2023.
Causa riservata al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 5.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante
[...]
Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma dell'Ordinanza impugnata, accertato il difetto dei
presupposti per la disapplicazione dell'articolo 6 del D.L.
511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da
in quanto infondate. Controparte_1
Per l'effetto, condannare alla restituzione di Controparte_1
quanto percepito in esecuzione dell'Ordinanza.
2. IN OGNI CASO
Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle
spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente
compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese
per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello.
3. IN VIA ISTRUTTORIA
2
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 7 giugno
2023.
del procuratore di parte appellata Controparte_1
NEL MERITO:
previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso,
ritenute le argomentazioni tutte di cui alla presente comparsa di
costituzione e risposta, rigettarsi integralmente ogni e ciascuno dei
singoli motivi di appello svolti dall'appellante Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
confermarsi integralmente il contenuto dell'ordinanza n.
879/2023 del 09.05.2023 Tribunale di Bolzano.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data
16.2.2023, la ha adito il Tribunale di Controparte_1
Bolzano al fine di ottenere da Controparte_2
(già il rimborso di Controparte_3
quanto indebitamente, vale a dire perché in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE, corrisposto a titolo di addizionale provinciale ex art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 all'accisa sulla fornitura di energia elettrica per il periodo 21.03.2010 -
13.03.2012.
Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Bolzano ha condannato a restituire alla Controparte_4
ricorrente l'importo di € 18.037,59, favorendola delle spese del
3
grado.
Avverso tale statuizione ha interposto appello CP_2
[...]
Si è costituita l'appellata chiedendo la Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese di lite.
La causa è passata in decisione all'udienza del 5.11.2025.
2. La controversia in esame verte sulla pretesa contrarietà
dell'art. 6 del D.L. 511/1988 all'articolo 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010.
L'impugnata ordinanza ha accolto la domanda restitutoria della ricorrente, alla quale, nella qualità di consumatrice finale, la sua fornitrice di energia elettrica, in via di rivalsa ex articolo 56 del
TU sulle accise (decreto legislativo n. 504/1995), ha addebitato l'addizionale provinciale prevista dal cit. art. 6 del D.L.
511/1988.
Il Tribunale ha giustificato l'accoglimento della domanda restitutoria della ricorrente assumendo che sia disapplicabile il cit. art. 6 del D.L. 511/1988 per contrarietà alla Direttiva
2008/118/CE nell'ambito del rapporto orizzontale che la consumatrice finale ha giudizialmente promosso ex art. 2033 c.c.
nei confronti della fornitrice dell'energia.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce la nullità dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure per carenza di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad una motivazione meramente per relationem,
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richiamando pronunce precedenti rese dallo stesso Ufficio e dalla
Corte d'Appello di Milano, senza tuttavia dar conto né delle argomentazioni delle parti né dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nei precedenti evocati.
In particolare, l'appellante censura il provvedimento per non aver considerato le articolate difese svolte da , idonee a Pt_1
confutare le conclusioni cui erano pervenuti gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale e fondate, peraltro, su un differente inquadramento normativo e giurisprudenziale della questione. Il giudice di prime cure, infatti, si sarebbe limitato a rinviare “per quanto non esposto” alle motivazioni di altre decisioni (“Tribunale di Bolzano n. 750/2023 del 17.04.2023” e
“Corte d'Appello di Milano n. 624 del 24.02.2023”), rendendo in tal modo impossibile il controllo effettivo della motivazione e omettendo di esaminare le difese della convenuta.
L'appellante osserva altresì che l'ordinanza impugnata non avrebbe in alcun modo preso posizione sulle specifiche contestazioni mosse da in ordine alla qualificazione Pt_1
dell'addizionale provinciale come altra imposta indiretta ai sensi della direttiva 2008/118/CE, né avrebbe considerato gli orientamenti giurisprudenziali di segno opposto puntualmente richiamati dalla medesima parte.
Secondo l'appellante, la motivazione resa risulterebbe pertanto meramente apparente, non consentendo di individuare la ratio
decidendi e di verificare il percorso logico-giuridico seguito dal
5
giudice, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem (tra le altre,
Cass. civ., Sez. VI, n. 21978/2018; Cass. civ., Sez. II, n.
8427/2020; Cass. Sez. Un., n. 8053/2014).
Infine, l'appellante sottolinea come, sebbene si tratti di ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., la stessa, avendo natura decisoria e idoneità al giudicato, debba ritenersi soggetta agli stessi requisiti motivazionali propri della sentenza, con la conseguenza che la carenza o l'apparenza della motivazione ne determinerebbe la nullità ai sensi della giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 1283/2013).
Con il secondo motivo (rubricato “Sul carattere non self-executing
della Direttiva 2008/118/CE e sull'inammissibilità del ricorso
all'istituto della disapplicazione in assenza di sentenze
interpretative della Corte di Giustizia vincolanti per il Giudice
nazionale”) l'appellante censura la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittimo disapplicare l'articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per asserito contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva
2008/118/CE.
In particolare, il Tribunale avrebbe affermato, da un lato, che la
Direttiva in parola non pone problemi di applicabilità diretta, in quanto recepita con D.Lgs. n. 48/2010, e, dall'altro, che la Corte
di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe già dichiarato l'incompatibilità tra la normativa interna e la disciplina unionale,
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con conseguente obbligo del giudice nazionale di conformarsi a tale interpretazione. Secondo l'appellante, tali affermazioni tradiscono una duplice errore di impostazione: da un lato, in ordine ai presupposti e ai limiti della disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo;
dall'altro, circa la natura non self-executing della Direttiva 2008/118/CE e la portata vincolante delle sentenze interpretative della CGUE.
Secondo l'appellante, infatti, la facoltà del giudice nazionale di disapplicare una norma interna presuppone che la disposizione europea invocata abbia efficacia diretta, vale a dire che sia chiara, precisa, incondizionata e non richieda ulteriori atti di recepimento da parte dello Stato membro. Tali requisiti, tuttavia,
non sussisterebbero nel caso della Direttiva 2008/118/CE, che demanda agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità
nell'attuazione e nell'individuazione delle “altre imposte indirette” consentite, subordinandone l'introduzione a specifiche finalità e modalità di applicazione.
In questa prospettiva, l'appellante richiama la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia (tra cui le sentenze Per_1
Brasserie du Pêcheur e
[...] Per_2 Per_3 Per_4
Factortame), nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 170
del 1984, per ribadire che una direttiva priva di efficacia diretta non può essere applicata in via orizzontale nei rapporti tra privati, ma solo verticalmente nei confronti dello Stato
inadempiente o che abbia mal recepito la direttiva medesima. In
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tali casi, il rimedio esperibile dal cittadino consisterebbe unicamente in un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato, e non in un'azione restitutoria diretta nei confronti di un altro soggetto privato.
Pertanto, conclude l'appellante, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da erronea applicazione del diritto unionale e da un'erronea interpretazione dei principi che regolano il rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione, con conseguente illegittimità della disapplicazione operata dal giudice di prime cure.
Con il terzo motivo (rubricato “Sulla natura dell'addizionale
provinciale sull'energia elettrica”) l'appellante contesta la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 – istitutivo dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica – incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE, richiamando a sostegno la sentenza della Corte di Cassazione n. 27101 del 2019 e la presunta vincolatività delle pronunce della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
L'appellante deduce che tale conclusione poggia su un errore di fondo, in quanto l'addizionale provinciale non costituisce un'“altra imposta indiretta” ai sensi della Direttiva, ma rappresenta un tributo accessorio rispetto all'accisa, con identità
di presupposto, base imponibile e modalità di liquidazione e riscossione.
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Ne conseguirebbe l'inconferenza delle pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea richiamate (cause C-553/13,
Statoil e C-103/17, , relative a tributi autonomi e non Per_5
accessori, nonché la conferma della natura meramente accessoria dell'addizionale, desumibile anche dalla contestuale rideterminazione dell'accisa a seguito della sua soppressione,
volta a garantire l'equivalenza del gettito.
La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno peraltro evidenziato come l'addizionale non presenti autonomia strutturale né funzionale rispetto all'accisa, escludendo pertanto qualsiasi contrasto con il diritto dell'Unione Europea.
L'appellante conclude chiedendo la riforma dell'ordinanza e l'accertamento della legittimità dei pagamenti effettuati da in quanto avvenuti sulla base di titoli validi ed CP_1
efficaci ratione temporis.
Con il quarto e ultimo motivo (“Sulla condanna al pagamento
delle spese di lite”) l'appellante censura la statuizione del
Tribunale sulle spese.
Premette di aver assunto una posizione di mero esattore nell'interesse dell'amministrazione finanziaria per effetto della normativa vigente all'epoca dei prelievi e prosegue sostenendo di aver resistito all'avversaria domanda di ripetizione per la mera necessita di poter poi essere legittimata a chiedere il rimborso all'ER delle imposizioni fiscali restituite in base ad un titolo giudiziale.
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3. Il secondo e il terzo motivo di appello, strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, possono essere esaminati congiuntamente e con priorità rispetto agli altri, in quanto entrambi attengono alla dedotta erronea applicazione della Direttiva 2008/118/CE e ai limiti del potere di disapplicazione del giudice nazionale. Essi sono, tuttavia,
infondati.
Queste le ragioni.
In premessa occorre riepilogare il quadro normativo, gli interventi della CGUE e della Corte costituzionale.
L'art. 6 del D.L. n.511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'ER, obbligando al versamento i somministranti, con diritto di rivalsa, a norma dell'art. 56 del
TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Con Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è stata inserita nella L.P. 18 agosto 1983, n. 32, l'art.
9-bis, che ha disciplinato per la Provincia Autonoma di Bolzano la liquidazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica prevista dalla legislazione statale (comma 1: La liquidazione dell'addizionale
provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
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1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla
Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della
dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”). Trattasi di una mera norma di imputazione contabile dell'addizionale disciplinata interamente dalla norma statale.
L'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha disposto che "I prodotti di
cui al paragrafo 1" – tra i quali rientra anche l'energia elettrica per effetto dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 23 ottobre 2003 – "possono formare oggetto di
altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in
cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle
accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il
calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
La direttiva 2003/96/CE, che aveva quindi esteso anche all'energia elettrica il regime di cui all'art. 3 della direttiva
92/12/CEE dell'accisa armonizzata, è stata recepita in Italia dal
D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n.
511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse
"sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa
sull'energia elettrica" (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha poi statuito: "Gli Stati membri possono
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applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette
aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle
norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…".
Questa Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato
Italiano entro l'1.1.2010), è stata recepita in Italia solo con il
D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il 01.04.2010). Questo
provvedimento, però, non è intervenuto direttamente sull'art. 6
del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6
del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
Il Governo italiano, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal
2012 (D. Lgs. 23/2011 e D.L. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Dal che è nato nel corso degli anni successivi e a livello nazionale,
il contenzioso seriale tra i fornitori dell'energia elettrica e i consumatori finali in relazione alle pretese restitutorie dei secondi nei confronti dei primi in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni prima dell'intervento abrogativo della norma impositiva, sulla base della contrarietà dell'addizionale provinciale con il diritto unionale (non essendo il prelievo
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funzionale a specifiche finalità, ma a mere esigenze di bilancio).
Il Tribunale di Bolzano con la pronuncia appellata (e con una serie di altre decisioni) ha aderito all'orientamento che –
nonostante la natura non direttamente applicabile della direttiva europea sopra richiamata – ha riscontrato, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della CGUE su analoghe addizionali all'accise sulle forniture elettriche istituite in altri paesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-533/13
e C-103/17), la contrarietà con il diritto unionale della normativa italiana anche già prima dell'intervento abrogativo (disposto solo pro futuro), disapplicando, quindi, la norma interna con accoglimento delle domande restitutorie promosse dai consumatori finali privati verso i fornitori dell'energia elettrica. A
questo orientamento anche questa Corte ha aderito con alcuni precedenti.
Una diversa linea interpretativa ha seguito un altro orientamento giurisprudenziale sostenuto dall'appellante. In conformità alla giurisprudenza comunitaria e costituzionale formatasi sulla questione dell'efficacia e sulla possibilità, o meno, di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una normativa comunitaria nonostante il mancato e/o (come nelle specie)
erroneo recepimento di una direttiva comunitaria contenente norme cosiddette non “self executing”, tale orientamento ha ritenuto che nei rapporti tra privati non possa essere disapplicata la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come
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interpretata dalla CGUE.
Sulla questione è intervenuta la CGUE con la sentenza 11 aprile
2024 nella causa C-316/2022 che ha deciso sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con questa decisione la Corte ha condiviso le critiche sollevate dall'appellante in questo giudizio sull'impossibilità per contrasto con l'art. 288 terzo comma TFUE
“che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra
privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta
contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di
una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo
che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei
confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta
imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o
disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle
norme applicabili ai rapporti tra privati.”
La CGUE si è poi anche occupata di una seconda questione, non attinente alla controversia qui in esame, sulla contrarietà della norma interna sul meccanismo di rimborso dell'accisa indebitamente versata ai sensi dell'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1995 con il principio comunitario di effettività.
La Corte ha al riguardo statuito: “Il principio di effettività deve
essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere
direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico
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supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da
un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa
nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente
versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione
civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore,
qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza
della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione
chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o
non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa
essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione
dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una
controversia tra privati.” (cfr., sulle ripercussioni di questa pronuncia sul contenzioso tra consumatori finali e l'
[...]
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Parte_2
ordinanza n. 9450/2025).
La pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione è
intervenuta prima dell'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 43/2025 ha dichiarato, previa condivisione e presa d'atto di quanto affermato dalla sull'impossibilità di CP_5
applicazione diretta della direttiva e sul contrasto con il principio di effettività della norma interna sul meccanismo di rimborso,
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2 del
decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni
nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,
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comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE) che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici.”
Sul riflesso di questa pronuncia della Corte costituzionale nei contenziosi pendenti tra consumatori finali e fornitori di energia elettrica è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n.
13740/2025, la cui autorevole lettura qui si condivide: “2. I
motivi – che, in quanto tutti relativi all'addizionale provinciale
all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6 commi 1
lettera c) e 2 del D.L. 511/1988, convertito con modificazioni nella
legge n. 20/1989, successivamente sostituito dall'art. 5 comma 1
del d. lgs. n. 26/2007), ed alla facoltà del consumatore di
chiederne il rimborso al fornitore, sono qui trattati congiuntamente
– non sono fondati, ma la motivazione va corretta. 2.1. “… omissis
…” 2.2. Occorre aggiungere che l'addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, per cui è ricorso, è stata introdotta dall'art. 5
del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989)
al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE
del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso
tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle
accise, anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione
Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia,
ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse
illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva
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2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui
prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale
si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità
specifica”). Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a
proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012,
abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a
statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2,
comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs.
6 maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto
speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n.
16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della
illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia
aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema deve
intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del
2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come
convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già
abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale
con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile
2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi
escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non
autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal
diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne
prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore
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delle province». A seguito della caducazione (per effetto della
ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della
suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo
per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte
costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono
esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei
confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei
confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale
di prescrizione.
3. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata
illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al
diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra ER e fornitore, la
causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che
conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo
dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo
restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il
soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire
all'ER un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più
efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà,
per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore
finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) -
l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di
una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la
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precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta
indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo,
nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha
facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore
delle somme. Non rileva in questa sede, per essere la controversia
circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione
divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della
norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione
sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di
ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute
ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa
in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22. Né rileva alcuna
ulteriore questione – neppure sotto il profilo della nuova rimessione
alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o
meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il
tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa
normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale,
ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. La
motivazione della sentenza impugnata, così modificata e
integrata, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di
ricorso. Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente
principio di diritto: <<in tema di rimborso dell'addizionale < i>
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale,
che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale
imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può
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agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione
del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988,
come convertito e sostituito>>. “
Ne consegue che la decisione impugnata per effetto dell'abrogazione ex tunc della norma impositiva dell'addizionale in seguito alla declaratoria d'incostituzionalità, se pure con motivazione corretta con richiamo della pronuncia della
Suprema Corte resa sulle identiche questioni qui proposte,
resiste all'appello e va, perciò, confermata la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa ivi riconosciuta.
4. Il rigetto del secondo e del terzo motivo determina l'assorbimento del primo motivo di appello, con il quale era stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La
motivazione ora esposta in ordine alle censure di merito consente, infatti, di ritenere integralmente colmate le eventuali carenze motivazionali del primo giudice, sicché la doglianza perde di autonoma rilevanza.
5. Il quarto motivo va accolto per le seguenti considerazioni.
La compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio si giustifica in ragione della peculiarità della materia che richiedeva necessariamente una pronuncia giudiziale
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affinché il fornitore potesse domandare all'ER la restituzione di quanto dovuto al consumatore finale, indebitamente inciso dall'illegittima addizionale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica.
Va, inoltre, considerato il fatto che l'appello è stato definito, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità
costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza n. 879/2023 del Tribunale di Bolzano,
pubblicata in data 8.5.2023,
in accoglimento parziale dell'appello in relazione alle spese di lite,
così provvede:
dichiara
l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
conferma
per il resto l'impugnata ordinanza.
12.11.2025
La Presidente LA TI
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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