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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati: Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Presidente relatore Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1710/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e delle condizioni della separazione di conviventi more uxorio vertente tra
, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Circonvallazione Spalato, n. 90, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Iole Di Bonifacio (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._1 in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Di Paolo (c.f. Parte_2
e Massimo Di Muzio (c.f. ed elettivamente CodiceFiscale_2 C.F._3 domiciliato in Teramo alla via A. Pepe n. 2/a presso lo studio dell'avv. Stefano Lettieri in forza di procura in atti;
-resistente- Con l'intervento del P.M.; Conclusioni: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente ha incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei due figli minori nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente nonché al fine di regolamentare le condizioni della loro separazione. Ha, in particolare, dedotto: di avere intrattenuto una relazione affettiva, dal 2008, con il resistente e di avere con questi convissuto more uxorio dal 2016, dapprima presso l'abitazione di sua proprietà sita in Giulianova (TE) e, dal 2018, presso l'immobile di proprietà esclusiva del resistente, sito in Teramo Per_ alla via Fioredonati n. 37/A; che dalla unione sono nati due figli, e , entrambi Per_1 riconosciuti dal resistente;
che, nonostante il deterioramento del rapporto sentimentale tra i due, la convivenza è continuata fino alla proposizione del presente procedimento presso la predetta abitazione;
di essere docente di ruolo presso la scuola dell'infanzia “Istituto comprensivo Zippilli- Noè Lucidi” in Teramo e di percepire uno stipendio medio mensile di circa euro 850,00 in forza di contratto part-time, regime scelto di comune accordo con il resistente al fine di meglio accudire i figli;
di avere richiesto la reintroduzione nel tempo pieno lavorativo a far data dal mese di settembre 2023 al fine di poter percepire uno stipendio mensile medio di circa euro 1.400,00; di essere dedita ad attività di volontariato nell'orario extralavorativo essendo socia fondatrice e referente per la formazione della associazione “Teramo Children a.p.s.”, e di avere preso parte alla redazione di un progetto pedagogico approvato dalla giunta comunale di Teramo che sta attuando il progetto “A.P.E.
- aula permanente di eco-pedagogia nel bosco”, attività nelle quali coinvolge i propri figli;
di non essere titolare di beni immobili avendo alienato la casa in sua precedente titolarità esclusiva sita in Giulianova nell'aprile 2019; di essere titolare di un conto corrente personale sul quale viene accreditato il proprio stipendio e di due fondi di investimento di euro 180.000,00 totali, somma derivante dalla vendita dell'immobile predetto ridottasi alla data di deposito del ricorso ad euro 158.000,00; di essere titolare di un conto corrente cointestato al resistente nel quale entrambi riversano circa euro 400,00 mensili ciascuno, ancorché non regolarmente, al fine di sostenere le spese necessarie per i figli e quelle delle utenze domestiche;
che su tale conto cointestato viene accreditato 1 l'assegno unico di euro 100,00 per entrambi i figli e sul quale, dal febbraio 2023, tuttavia, non vengono riversate somme;
di essere altresì intestataria, unitamente al resistente, di un fondo di investimento pari ad euro 17.000,00; di recarsi regolarmente dal 2022 da una psicologa al fine di essere supportata nella gestione della crisi familiare avendo altresì desiderio di seguire un percorso comune di psicoterapia familiare con il resistente;
che il resistente è impiegato amministrativo presso l'Università di Teramo e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.700,00; che il resistente sostiene il pagamento delle rate di mutuo relative alla abitazione familiare di sua esclusiva proprietà di circa euro 200/300 mensili;
che il resistente è titolare, anche in comproprietà con altri familiari, di svariati immobili e di alcuni beni mobili registrati;
che il resistente è titolare di un conto corrente personale piuttosto cospicuo nel quale, oltre allo stipendio, sono stati riversati, nel 2019, i denari derivanti dalla eredità paterna;
che il resistente è altresì titolare, unitamente ad essa ricorrente, del conto corrente e del fondo di investimento sopra menzionati;
che il figlio , di anni 6 alla data Per_1 di deposito del ricorso, frequenta la scuola primaria presso il “Convitto Delfico” dal lunedì al venerdì Per_ dalle 08:20 alle 16:30 ed un corso di arrampicata presso una palestra;
che la figlia , di anni tre alla data del deposito del ricorso, frequenta la scuola dell'infanzia presso il medesimo istituto in cui essa ricorrente lavora;
che i minori hanno legami con la famiglia materna. Ha, pertanto, chiesto che il tribunale disponga: l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso di sé nonché l'assegnazione della casa familiare e la determinazione, a carico del resistente, di un contributo economico di almeno euro 350,00 mensili, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il mantenimento dei figli nonché la regolamentazione della frequentazione padre-figli secondo quanto in dettaglio specificato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale;
ha infine chiesto che siano posti a suo carico, una volta cessata la convivenza, le utenze e le spese di manutenzione ordinaria. Nel costituirsi, il resistente ha chiesto: in via preliminare, dichiararsi inammissibile o improcedibile il ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 473 bis.12, co. 5 c.p.c. o, in subordine, fissarsi nuova udienza nel rispetto del medesimo termine;
“nel merito RIGETTARE le richiesta di parte ricorrente e, per l'effetto; In via principale e nel merito, AFFIDARE i figli con collocamento paritario alternato nei modi e termini di cui al piano genitoriale allegato e, per l'effetto DISPORRE che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da un genitore all'altro, in quanto ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli per quanto attiene l'ordinaria gestione, ponendo, tuttavia, al 50% le spese ordinarie relative al vestiario dei minori, all'acquisto di libri scolastici, alle spese di cancelleria, alle spese per regali di feste e compleanni di amici dei bambini, Per_ alle spese per le feste di compleanno di e , alle spese per lo sport e relative attrezzature, Per_1 alle spese per eventuali gite scolastiche e alle spese relative alla scuola (costo dopo scuola e mensa). Dette spese saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il 28 di ciascun mese, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento e per di più, quelle relative all'abbigliamento e alle feste di compleanno dei bambini e degli amici e quelle straordinarie dovranno essere preventivamente concordate. C) in via subordinata e riconvenzionale e solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la richiesta principale, dovendosi scegliere il genitore collocatario sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio basandosi esclusivamente sulle modalità con le quali in passato ciascuno ha svolto il proprio ruolo, per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e prodotto, DISPORRE il Per_ collocamento prevalente presso il padre e che i minori, e , trascorrano con la madre, Per_1 week alternati dal venerdì orario uscita scuola (in periodo non scolastico dalle 9,00) al lunedì orario di ingresso scuola (in periodo non scolastico alle 9,00) e due pomeriggi consecutivi nelle giornate del mercoledì (orario uscita scuola) sino al venerdì mattina orario ingresso scuola (in periodo non scolastico alle 9,00) ovvero nel caso in cui il week end tocchi alla madre, sino al lunedì successivo orario ingresso scuola e, per l'effetto, riconoscere a favore del resistente un assegno di mantenimento per ciascun figlio nella somma che Vorrà determinare prudenzialmente l'On. Magistrato adito;
D) In tutte le ipotesi le festività, le vacanze estive e le altre ricorrenze verranno ripartite come da piano 2 genitoriale allegato. E) in tutte le ipotesi DISPORRE che le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Teramo n. 489/2018, siano sostenute al 50% dai genitori, previo accordo sulle stesse e previa esibizione dei relativi attestati di spesa;
F) in tutte le ipotesi DISPORRE che il congedo parentale dei genitori sia usufruito al 50% da entrambi i genitori, previo accordo;
G) in tutte le ipotesi DISPORRE che l'assegno unico sia percepito dalla ricorrente e, ove versato al deducente, questi provvederà entro il 28 di ciascun mese comunque a versarlo alla;
H) in tutte le Parte_1 ipotesi DISPORRE che la residenza anagrafica dei minori sia posta presso l'abitazione dell'esponente; I) In via ulteriormente subordinata e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di affidamento e mantenimento dei figli così come formulata dalla difesa avversaria, quantomeno RIDURRE l'assegno di mantenimento, nella misura che si riterrà di giustizia e che sia compatibile con l'effettivo costo e tenore di vita dei minori stante la loro tenera età, con le necessità del deducente di sopravvivere e le risorse economiche della che sono cospicue;
Parte_1 J) ASSEGNARE, in tutte le ipotesi, la casa familiare, con tutti i beni mobili ivi presenti, al sig.
già proprietario della stessa;
K) in via subordinata e solo nella denegata e non creduta Parte_2 ipotesi in cui la casa familiare venisse assegnata alla ricorrente, DISPORRE che l'esponente possa prelevare dalla stessa, oltre che tutti i suoi effetti personali anche tutti quei mobili regalatigli dai suoi genitori, parenti ed amici come da elenco che si allega (Doc. 5), stante il loro valore affettivo e stabilire che in tale caso la ricorrente, non dovendo pagare un affit[t]o e/o un mutuo, versi direttamente o rimborsi all'esponente ogni mese ed entro il 28 di ciascun mese, la rata mensile del mutuo di tale immobile per tutto il tempo che lo stesso sarà a Lei assegnato. Esclusivamente in tale ipotesi l'esponente si dichiara disponibile ad eventualmente intestare l'immobile ai propri figli entro un anno dal deposito della sentenza conclusiva del presente giudizio;
L) Stante la litigiosità di controparte, il mancato rispetto dei termini di notifica suddetto, la omessa pro[d]uzione di documentazione bancaria, Voglia l'On. Magistrato adito oltre che tenere conto del comport[a]mento della ricorrente ai sensi degli artt. 116, 90 e 96 c.p.c. e, in tutte le ipotesi, CONDANNARE la stessa al pagamento delle spese di lite.”. Ha, in particolare, dedotto: che la convivenza tra le parti è iniziata nel 2015 presso la abitazione di sua esclusiva proprietà in Teramo, alla via Fioredonati, n. 37/A; di essersi trasferito con la ricorrente nel 2016 presso l'abitazione di esclusiva proprietà della stessa in Giulianova;
che nel 2018 le parti si sono trasferite nuovamente presso l'abitazione di proprietà di esso resistente in Teramo, alla via Fioredonati n. 37/A, dove ancora le stesse vivono;
che non vi sono stati tentativi di composizione bonaria della controversia anteriori al ricorso e che la proposta di intraprendere un percorso di mediazione familiare è stata rifiutata dalla ricorrente;
che questa percepisce uno stipendio base di euro 880,00 mensili, somma alla quale si aggiungono emolumenti ulteriori che lo aumentano fino anche ad euro 1.400,00 circa mensili;
che, dedicandosi la ricorrente nel tempo libero alle diverse associazioni alle quali è iscritta, è stato necessario assumere una baby sitter per l'accudimento dei due figli;
che il contratto di lavoro della ricorrente diventerà a tempo pieno dal settembre 2023; che, contrariamente a quanto riferito nel ricorso, i figli sono stati raramente coinvolti negli eventi organizzati dalla ricorrente;
che, nonostante l'accordo di conservare la abitazione di proprietà della ricorrente sita in Giulianova per le vacanze estive, questa ha venduto l'immobile nel 2019 nonostante il parere contrario di esso resistente e dei genitori della stessa ricorrente;
che la ricorrente è titolare di un altro conto corrente oltre che di quello dichiarato nel ricorso e che il valore iniziale dei due fondi di investimento in sua titolarità era pari ad euro 198.505,65 e non pari ad euro 158.000,00, come riferito nel ricorso;
che la ricorrente, dal 31 dicembre 2020 alla data di deposito del ricorso, ha speso euro 40.505,00 di tale importo;
che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente si evince come questa sostenga, in prevalenza, spese per se stessa e voluttuarie e non per i figli o per le necessità della famiglia;
che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile in precedente titolarità della ricorrente è tale da consentirle di acquistare un altro immobile ovvero di contrarre un mutuo per il relativo acquisto;
che i nonni materni, in ragione della età e di problemi di salute, non sono in grado di occuparsi dei figli minori delle parti e che il fratello e la sorella della ricorrente non hanno mai collaborato alla loro cura;
che la ricorrente è stata 3 ripresa in occasione del ricovero del figlio , nel 2018, presso l'Ospedale “Santo Spirito” di Per_1 Pescara, quando è stata diagnosticata al bambino una sideropenia, per avere imposto al bambino, contro la volontà del resistente, una dieta vegetariana;
che il piccolo è stato in cura con Per_1 somministrazione di integratori di ferro la cui sospensione, disposta nel 2023 dall'Ospedale “Bambin Gesù” di Roma, gli ha causato un difetto della crescita che ha reso necessaria la reintroduzione di tali integratori, grazie ai quali il processo di crescita è proseguito normalmente;
di essere impiegato amministrativo presso l'Università di Teramo e di percepire uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00; di essere gravato da una rata mensile di mutuo per l'acquisto della abitazione nella quale è stata fissata la residenza familiare in Teramo, alla via Fioronati, n. 37/A, di euro 300,00 mensili circa e da una rata mensile di euro 280,66 per il rimborso di un finanziamento contratto per l'acquisto di una autovettura;
che i beni immobili di sua proprietà presenti nell'abitazione familiare hanno per lui un elevato valore affettivo in quanto donatigli da persone care;
che il collocamento paritario alternato dei figli con entrambi i genitori è la soluzione migliore per gli stessi;
che la paritarietà dei tempi di frequentazione dei figli dopo la separazione dei genitori è la normalità in tutta Europa;
che il criterio della “maternal preference” è inadeguato anche dal punto di vista scientifico;
di avere orari di lavoro flessibili con possibilità di lavoro agile e di essere, pertanto, in grado di provvedere ad accudire i figli accompagnandoli e riprendendoli da scuola e dalle attività sportive e ricreative senza la necessità di una baby sitter;
che, per contro, la ricorrente è impegnata, oltre che negli orari di lavoro, anche nel tempo libero in svariate attività e nella frequentazione del “Cerchio della sorellanza” e di corsi di meditazione;
che le parti hanno un reddito pressoché equivalente. Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia alla eccezione preliminare formalizzata da parte resistente nella memoria depositata in data 22/09/2023. Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover disattendere la domanda di affidamento paritario alternato articolata dal resistente ravvisando in esso profili di pregiudizio per i minori in ragione della loro assai tenera età e della correlata necessità dei medesimi minori di avere stabili punti di riferimento evitando, al contempo, frequenti trasferimenti. Non ravvisandosi profili di specifica inidoneità educativa o di oggettivo impedimento a carico di uno dei due genitori tali da giustificare l'affidamento esclusivo dei due figli minori ad uno di essi, i piccoli Per_
e , rispettivamente, alla data della presente pronuncia, di otto anni il primo e di cinque Per_1 anni la seconda, possono essere affidati, tenuto conto dell'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (Cass. n. 25055/2017), ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Nelle note di udienza depositate in data 09/09/2024 dal resistente, questi ha dichiarato di aderire alla domanda di affidamento condiviso dei minori con loro collocazione prevalente presso la madre a condizione che fosse recepito dal Tribunale il regime di frequentazione padre-figli dallo stesso proposto nelle medesime note, nelle quali ha chiesto disporsi che: “i bambini tutti i martedì e giovedì, indipendentemente da con chi trascorrano il fine settimana, stiano con il padre dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 8.00/9,00 nel periodo extrascolastico) sino alla mattina seguente in cui questi li accompagnerà a scuola (ovvero a casa della ricorrente nel periodo extrascolastico) e che nei week end di spettanza di quest'ultimo, restino dal venerdì - orario uscita scuola (ovvero ore 8.00/9,00 nel periodo extrascolastico)-, sino al lunedì mattina, orario di rientro a scuola, ove li accompagnerà il resistente (ovvero nel periodo extrascolastico verranno accompagnati a casa della ricorrente)”. Ha contestualmente proposto, in alternativa, che i giorni di permanenza dei minori presso la sua abitazione siano consecutivi (ad esempio martedì e mercoledì) al fine di ridurre gli inconvenienti legati ai trasferimenti dei bambini presso due abitazioni differenti. Questo Collegio ritiene che una siffatta regolamentazione del regime di frequentazione padre-figli non possa, allo stato, essere attuata, potendo, in ragione della assai tenera età dei minori e per il fatto che ne conseguirebbero frequenti spostamenti e pernottamenti infrasettimanali dei minori in due abitazioni diverse e che ciò costituirebbe una fonte di sicuro pregiudizio per il superiore interesse degli stessi. 4 In particolare, l'alternanza abitativa proposta dal ricorrente renderebbe difficoltosa la gestione concreta dei minori in considerazione della assai tenera età degli stessi e rappresenterebbe un concreto ostacolo alla necessità, conseguente alla loro tenera età, che sia loro garantita la sicurezza di una routine il più possibile consolidata oltre che di spazi e di punti di riferimento il più possibile stabili. Tale conclusione trova conferma, peraltro, nella relazione sull'esito del percorso di mediazione familiare svolto dalle parti su disposizione del Giudice relatore delegato, in accoglimento della loro concorde richiesta, nel quale la soluzione dell'affidamento condiviso con collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori è ipotizzata dalle mediatrici, dopo un primo periodo di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre fino al compimento dell'età di otto anni da Per_ parte di , a partire dal raggiungimento dell'ottavo anno di età di quest'ultima (cfr. relazione del 12/01/2024 a firma delle mediatrici familiari dott.ssa e dott.ssa Persona_3 Testimone_1 del Centro “Le ali della vita – Centro Studi e servizi sociali per la famiglia” trasmessa in data 15/01/2024). Deve dunque disporsi che i minori siano collocati in via prevalente presso il domicilio materno a presidio del superiore interesse degli stessi, in ragione della naturale maggiore dedizione della madre ai compiti di cura della prole e tenuto conto della assai tenera età figli. Risultano, infatti, superate le problematiche di salute riscontrate nel piccolo in conseguenza Per_1 della dieta vegetariana seguita su impulso della ricorrente e non sono emersi significativi elementi che consentano di ritenere che la collocazione prevalente dei minori presso quest'ultima possa essere di pregiudizio al superiore interesse dei minori. Tali non possono essere considerate, infatti, le attività che la ricorrente svolge al di fuori dell'orario di lavoro scolastico nelle diverse associazioni che ella stessa promuove o frequenta atteso che in alcune di esse risulta avere coinvolto i figli senza che tale coinvolgimento abbia arrecato loro pregiudizio. Per la esiguità dei fatti contestati non può rilevare, sotto il profilo in esame, l'episodio oggetto del procedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. promosso dalla ricorrente in corso di causa e definito con decreto del Giudice relatore delegato del 03/09/2024. Il regime di frequentazione padre-figli deve essere stabilito, allo stato, in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso, come parzialmente modificato dalla ricorrente in sede di memorie conclusionali depositate in data 10/09/2024 e confermate nelle memorie di replica depositate in data 17/09/2024, di seguito riportate per estratto: “i minori trascorreranno con il padre due weekend al mese a settimane alterne a partire dal venerdì dopo la scuola e fino al Lunedi mattina;
il padre prenderà i minori a scuola il venerdì pomeriggio e li condurrà direttamente a scuola il Lunedi mattina;
nel periodo extra scolastico andrà a prendere il minore nella casa familiare alle ore 15:00 e li riporterà la il Lunedi entro le ore 10:00” ; nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre gli stessi saranno presso la casa paterna altresì un pomeriggio a settimana senza pernotto da identificarsi preferibilmente la giornata di martedì; nel periodo scolastico il padre prenderà i minori a scuola il martedì pomeriggio le ricondurrà la casa familiare alle ore 19:00 prima di cena;
il periodo extra scolastico il padre prenderà i minori nella casa familiare alle ore 15:00 per ivi ricondurli alle ore 21:00 dopo cena;
nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre gli stessi staranno con il padre due giorni a settimana preferibilmente il martedì e il giovedì con pernotto;
nel periodo scolastico sarà cura del padre andare a prendere i minori a scuola il martedì pomeriggio e il giovedì ed accompagnarli a scuola il mattino successivo (mercoledì mattina e venerdì mattina) nel periodo scolastico;
nel periodo extra scolastico potrà prendere i minori nella loro casa alle ore 15:00, uscito dal lavoro, e ricondurli sempre nella loro casa alle ore 8:00 del mattino successivo (mercoledì mattina e venerdì mattina) prima di recarsi al lavoro mentre, nel periodo scolastico in cui il padre godrà delle ferie, potrà ricondurli nella casa familiare alle ore 10:00 (mercoledì mattina e venerdì mattina). In caso di impedimento di uno dei genitori, dovuti a motivi seri ed improcrastinabili, l'altro genitore prevedo potrà recuperare il weekend mancato con quello successivo così come potranno essere recuperati i giorni infra settimanali.”. La casa familiare sita in Teramo, alla Via Fioredonati n. 37/A, di esclusiva proprietà del resistente deve essere assegnata alla madre, con la quale i figli minori sono collocati in via prevalente, 5 nell'esclusivo interesse dei minori, non essendo emersa una diversa soluzione concretamente attuabile che meglio tuteli gli interessi dei minori, alla luce del criterio preferenziale sancito dall'art. 337 sexies c.c.. Viene infatti in rilievo, al riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.” (Cass., ord. n. 23501 del 02/08/2023). Non può rilevare, invero, la intenzione della ricorrente, riferita in sede di mediazione familiare, di acquistare una propria abitazione una volta manifestatasi la crisi familiare, non potendo ritenersi privo di rilievo il tempo trascorso in tale immobile dai minori in seno alla famiglia unita (dal 2018 fino alla proposizione del ricorso) ai fini della qualificazione dell'immobile stesso come casa familiare (Cass., ord. n. 23501 del 02/08/2023). In mancanza di ragioni ostative e di contrasto processuale in merito, il resistente deve essere autorizzato ad asportare da detta abitazione, oltre agli effetti personali, anche tutti quei beni mobili regalatigli da genitori, parenti ed amici, di cui all'elenco versato in atti dallo stesso in data 31/08/2023. Non essendovi contrasto processuale sul punto, questo Tribunale, stante la disponibilità espressamente manifestata da parte ricorrente di sostenere le spese ordinarie e le utenze relative all'uso della casa familiare, dà atto che dette spese saranno sostenute dalla ricorrente che ne è assegnataria. Non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte resistente di porsi a carico della ricorrente la rata del mutuo su di lui gravante per l'acquisto dalla casa familiare, di sua esclusiva proprietà, non avendo una siffatta eventuale disposizione fondamento normativo alcuno e difettando sul punto l'accordo delle parti, di cui, peraltro, laddove esistente, questo Tribunale potrebbe soltanto prendere atto trattandosi di accordo su questioni estranee alla propria competenza funzionale. Quanto al mantenimento dei due figli minori, deve osservarsi che la ricorrente ha, in corso di causa, modificato la domanda volta ad ottenere la determinazione dell'assegno del loro mantenimento riducendo l'importo di euro 350,00 inizialmente richiesto ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio. Ciò posto, l'entità dell'assegno in questione deve essere rapportata alla capacità reddituale delle parti. Sotto il profilo in esame deve osservarsi che dalla documentazione afferente al biennio 2020-2022, nel quale la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in modalità part-time, risulta che la stessa abbia percepito una retribuzione mensile lorda media nel periodo predetto pari ad euro 1.260,04; nella specie, la ricorrente risulta avere percepito una retribuzione lorda mensile (calcolata su tredici mensilità) pari ad euro 833,27 nel 2022, pari ad euro 1.372,82 nel 2021 e pari ad euro 1.574,03 nel 2020. Dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2019, anno nel quale la ricorrente era in regime di tempo pieno lavorativo, risulta, tuttavia, che la stessa abbia percepito una retribuzione lorda mensile (calcolata su tredici mensilità) pari ad euro 1.588,76 circa, somma che può essere considerata quale parametro di riferimento orientativo ai fini dell'accertamento della entità della sua retribuzione attuale riferita alla modalità di lavoro a tempo pieno ripristinata dal settembre 2023. La mancata specifica contestazione, da parte della ricorrente, di quanto dedotto da parte resistente secondo cui, con il ripristino della modalità del tempo pieno, la stessa percepisce una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00 consente di ritenere provata tale circostanza ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.. Si aggiunga che la ricorrente svolge anche attività lavorative ulteriori al di fuori dell'orario scolastico nelle diverse associazioni che frequenta, essendone anche promotrice in alcuni casi, con conseguente percezione di entrate ulteriori rispetto a quelle che trae dal proprio stipendio mensile quale insegnante di scuola dell'infanzia, circostanza anch'essa non specificamente contestata dalla ricorrente e, 6 pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co.1 c.p.c.. Parte resistente risulta avere percepito, quale impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso l'Università di Teramo, nel 2022, una retribuzione lorda mensile (su tredici mensilità) di circa euro 2.066,00, nel 2021, una retribuzione mensile lorda (su tredici mensilità) pari ad euro 1.884,76 e, nel 2020, una retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.958,38, con conseguente retribuzione media lorda nel triennio 2020-2022 pari ad euro 1.969,71 e per una retribuzione media mensile netta riferita al medesimo periodo stimabile in circa euro 1.500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti). Lo stipendio mensile di parte resistente è gravato dalla rata di mutuo (a tasso variabile) per l'acquisto dell'abitazione familiare di circa euro 350,00 mensili nonché dalla rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di una autovettura. Parte ricorrente risulta avere avuto in giacenza presso un conto corrente personale euro 185.135,15 al 31/12/2020 (conto Fineco Bank), somma che risulta essersi ridotta ad euro 142.705,82 al 31/03/2023, e di essere titolare di un dossier titoli di euro 13.370,50 (presso Fineco Bank). Parte resistente è titolare di un conto corrente personale con giacenza pari ad euro 129.995,32 al 31/03/2023 e di un deposito titoli di euro 133.967,20 al 30/06/2023 nonché di un patrimonio immobiliare comprendente, oltre alla casa familiare, la piena proprietà su quote indivise di immobili pervenutigli per via ereditaria ed oggetto di un giudizio di divisione ereditaria pendente. Alla luce dei superiori rilievi questo Collegio ritiene equo determinare a carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento dei due figli minori, in ragione della collocazione prevalente di questi presso la madre e delle maggiori spese conseguentemente gravanti a carico della stessa, in complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), tenuto conto della assai tenera età dei minori. Deve, inoltre, porsi carico del resistente il 50% delle spese straordinarie, dovendo gravare il 50% residuo sulla ricorrente. In mancanza di contrasto tra le parti in merito all'assegno unico , questo Collegio ritiene equo CP_1 disporre che lo stesso sia percepito dalle parti in ragione del 50% ciascuno. Va confermato, condiviso lo stesso ed in assenza di circostanze nuove che ne consentano la modifica, il decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 03/09/2024 con il quale il Giudice relatore delegato ha disposto che la ricorrente non possa portare i minori agli eventi organizzati dalle associazioni “Teramo Children” e “Borgo degli Gnomi” nonché presso qualsiasi altra struttura senza che sia stato previamente richiesto ed ottenuto il consenso del resistente. Nulla deve disporsi in merito alle questioni concernenti i congedi parentali delle parti, menzionati negli scritti di parte resistente, venendo in rilievo questioni privatistiche regolamentate ex lege. Deve darsi atto, da ultimo, della ininfluenza ai fini del decidere, alla luce dei superiori rilievi, del contenuto delle note depositate dalla ricorrente l'11/04/2025 e il 23/06/2025 e della nota di replica (alla nota del 11/04/2025 della ricorrente) depositata dal resistente il 08/05/2025, date tutte, peraltro, successive all'assunzione della causa in decisione. Non rileva, infine, neppure la rimessione del mandato da parte dell'avv. Antonella Di Paolo, essendo questa avvenuta, secondo quanto riferito (e tuttavia non documentato) dall'avv. Massimo Di Muzio nella nota depositata in data 08/05/2025, dopo la assunzione della causa in decisione. Rimane assorbita ogni altra questione. La peculiarità dei rilievi dirimenti ai fini del decidere costituisce ragione rilevante ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., così come invocata dal resistente difettando, quanto alle fattispecie di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c., i necessari presupposti della malafede e della colpa grave (cfr., fra le tante, Cass., 24645/2007; Cass., n. 10606/2010) e, quanto alla fattispecie di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c., il necessario presupposto della manifesta inammissibilità delle tesi prospettate e dell'abuso dello strumento processuale (arg. ex Cass., n. 18512/2020) da parte della ricorrente, non potendo questi essere ravvisati nella mancata 7 adesione della stessa alle proposte conciliative formulate dal resistente essendo queste, nella sostanza condizionate, all'adesione alle domande di affidamento e di collocazione dei figli avanzate dal resistente ed essendo le medesime proposte incidenti su profili concernenti il superiore interesse dei minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: Per_
1. affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone che i figli minori abbiano collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé in conformità a quanto specificamente dettagliato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale, parzialmente modificato in corso di causa dalla ricorrente, come da parte motiva;
3. assegna la casa familiare sita in Teramo, via Fioredonati n. 37/A, alla madre, la quale sosterrà le relative spese ordinarie e per utenze, e, per l'effetto, dispone che il resistente lasci la predetta abitazione nel termine massimo di giorni trenta;
4. autorizza il resistente a prelevare dalla casa familiare i beni mobili di cui all'allegato dallo stesso versato in atti di cui in parte motiva;
Per_
5. dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli minori e nella misura di Per_1 euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, somma da corrispondersi alla madre entro il 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
6. dispone che l'assegno unico sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50%; CP_1
7. pone le spese straordinarie nell'interesse dei minori, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e documentate;
8. dispone che la ricorrente non possa portare i minori agli eventi organizzati dalle associazioni
“Teramo Children” e “Borgo degli Gnomi” nonché presso qualsiasi altra struttura senza che sia stato previamente richiesto ed ottenuto il consenso del resistente;
9. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio
8
, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Circonvallazione Spalato, n. 90, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Iole Di Bonifacio (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._1 in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Di Paolo (c.f. Parte_2
e Massimo Di Muzio (c.f. ed elettivamente CodiceFiscale_2 C.F._3 domiciliato in Teramo alla via A. Pepe n. 2/a presso lo studio dell'avv. Stefano Lettieri in forza di procura in atti;
-resistente- Con l'intervento del P.M.; Conclusioni: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente ha incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei due figli minori nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente nonché al fine di regolamentare le condizioni della loro separazione. Ha, in particolare, dedotto: di avere intrattenuto una relazione affettiva, dal 2008, con il resistente e di avere con questi convissuto more uxorio dal 2016, dapprima presso l'abitazione di sua proprietà sita in Giulianova (TE) e, dal 2018, presso l'immobile di proprietà esclusiva del resistente, sito in Teramo Per_ alla via Fioredonati n. 37/A; che dalla unione sono nati due figli, e , entrambi Per_1 riconosciuti dal resistente;
che, nonostante il deterioramento del rapporto sentimentale tra i due, la convivenza è continuata fino alla proposizione del presente procedimento presso la predetta abitazione;
di essere docente di ruolo presso la scuola dell'infanzia “Istituto comprensivo Zippilli- Noè Lucidi” in Teramo e di percepire uno stipendio medio mensile di circa euro 850,00 in forza di contratto part-time, regime scelto di comune accordo con il resistente al fine di meglio accudire i figli;
di avere richiesto la reintroduzione nel tempo pieno lavorativo a far data dal mese di settembre 2023 al fine di poter percepire uno stipendio mensile medio di circa euro 1.400,00; di essere dedita ad attività di volontariato nell'orario extralavorativo essendo socia fondatrice e referente per la formazione della associazione “Teramo Children a.p.s.”, e di avere preso parte alla redazione di un progetto pedagogico approvato dalla giunta comunale di Teramo che sta attuando il progetto “A.P.E.
- aula permanente di eco-pedagogia nel bosco”, attività nelle quali coinvolge i propri figli;
di non essere titolare di beni immobili avendo alienato la casa in sua precedente titolarità esclusiva sita in Giulianova nell'aprile 2019; di essere titolare di un conto corrente personale sul quale viene accreditato il proprio stipendio e di due fondi di investimento di euro 180.000,00 totali, somma derivante dalla vendita dell'immobile predetto ridottasi alla data di deposito del ricorso ad euro 158.000,00; di essere titolare di un conto corrente cointestato al resistente nel quale entrambi riversano circa euro 400,00 mensili ciascuno, ancorché non regolarmente, al fine di sostenere le spese necessarie per i figli e quelle delle utenze domestiche;
che su tale conto cointestato viene accreditato 1 l'assegno unico di euro 100,00 per entrambi i figli e sul quale, dal febbraio 2023, tuttavia, non vengono riversate somme;
di essere altresì intestataria, unitamente al resistente, di un fondo di investimento pari ad euro 17.000,00; di recarsi regolarmente dal 2022 da una psicologa al fine di essere supportata nella gestione della crisi familiare avendo altresì desiderio di seguire un percorso comune di psicoterapia familiare con il resistente;
che il resistente è impiegato amministrativo presso l'Università di Teramo e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.700,00; che il resistente sostiene il pagamento delle rate di mutuo relative alla abitazione familiare di sua esclusiva proprietà di circa euro 200/300 mensili;
che il resistente è titolare, anche in comproprietà con altri familiari, di svariati immobili e di alcuni beni mobili registrati;
che il resistente è titolare di un conto corrente personale piuttosto cospicuo nel quale, oltre allo stipendio, sono stati riversati, nel 2019, i denari derivanti dalla eredità paterna;
che il resistente è altresì titolare, unitamente ad essa ricorrente, del conto corrente e del fondo di investimento sopra menzionati;
che il figlio , di anni 6 alla data Per_1 di deposito del ricorso, frequenta la scuola primaria presso il “Convitto Delfico” dal lunedì al venerdì Per_ dalle 08:20 alle 16:30 ed un corso di arrampicata presso una palestra;
che la figlia , di anni tre alla data del deposito del ricorso, frequenta la scuola dell'infanzia presso il medesimo istituto in cui essa ricorrente lavora;
che i minori hanno legami con la famiglia materna. Ha, pertanto, chiesto che il tribunale disponga: l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso di sé nonché l'assegnazione della casa familiare e la determinazione, a carico del resistente, di un contributo economico di almeno euro 350,00 mensili, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il mantenimento dei figli nonché la regolamentazione della frequentazione padre-figli secondo quanto in dettaglio specificato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale;
ha infine chiesto che siano posti a suo carico, una volta cessata la convivenza, le utenze e le spese di manutenzione ordinaria. Nel costituirsi, il resistente ha chiesto: in via preliminare, dichiararsi inammissibile o improcedibile il ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 473 bis.12, co. 5 c.p.c. o, in subordine, fissarsi nuova udienza nel rispetto del medesimo termine;
“nel merito RIGETTARE le richiesta di parte ricorrente e, per l'effetto; In via principale e nel merito, AFFIDARE i figli con collocamento paritario alternato nei modi e termini di cui al piano genitoriale allegato e, per l'effetto DISPORRE che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da un genitore all'altro, in quanto ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli per quanto attiene l'ordinaria gestione, ponendo, tuttavia, al 50% le spese ordinarie relative al vestiario dei minori, all'acquisto di libri scolastici, alle spese di cancelleria, alle spese per regali di feste e compleanni di amici dei bambini, Per_ alle spese per le feste di compleanno di e , alle spese per lo sport e relative attrezzature, Per_1 alle spese per eventuali gite scolastiche e alle spese relative alla scuola (costo dopo scuola e mensa). Dette spese saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il 28 di ciascun mese, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento e per di più, quelle relative all'abbigliamento e alle feste di compleanno dei bambini e degli amici e quelle straordinarie dovranno essere preventivamente concordate. C) in via subordinata e riconvenzionale e solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la richiesta principale, dovendosi scegliere il genitore collocatario sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio basandosi esclusivamente sulle modalità con le quali in passato ciascuno ha svolto il proprio ruolo, per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e prodotto, DISPORRE il Per_ collocamento prevalente presso il padre e che i minori, e , trascorrano con la madre, Per_1 week alternati dal venerdì orario uscita scuola (in periodo non scolastico dalle 9,00) al lunedì orario di ingresso scuola (in periodo non scolastico alle 9,00) e due pomeriggi consecutivi nelle giornate del mercoledì (orario uscita scuola) sino al venerdì mattina orario ingresso scuola (in periodo non scolastico alle 9,00) ovvero nel caso in cui il week end tocchi alla madre, sino al lunedì successivo orario ingresso scuola e, per l'effetto, riconoscere a favore del resistente un assegno di mantenimento per ciascun figlio nella somma che Vorrà determinare prudenzialmente l'On. Magistrato adito;
D) In tutte le ipotesi le festività, le vacanze estive e le altre ricorrenze verranno ripartite come da piano 2 genitoriale allegato. E) in tutte le ipotesi DISPORRE che le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Teramo n. 489/2018, siano sostenute al 50% dai genitori, previo accordo sulle stesse e previa esibizione dei relativi attestati di spesa;
F) in tutte le ipotesi DISPORRE che il congedo parentale dei genitori sia usufruito al 50% da entrambi i genitori, previo accordo;
G) in tutte le ipotesi DISPORRE che l'assegno unico sia percepito dalla ricorrente e, ove versato al deducente, questi provvederà entro il 28 di ciascun mese comunque a versarlo alla;
H) in tutte le Parte_1 ipotesi DISPORRE che la residenza anagrafica dei minori sia posta presso l'abitazione dell'esponente; I) In via ulteriormente subordinata e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di affidamento e mantenimento dei figli così come formulata dalla difesa avversaria, quantomeno RIDURRE l'assegno di mantenimento, nella misura che si riterrà di giustizia e che sia compatibile con l'effettivo costo e tenore di vita dei minori stante la loro tenera età, con le necessità del deducente di sopravvivere e le risorse economiche della che sono cospicue;
Parte_1 J) ASSEGNARE, in tutte le ipotesi, la casa familiare, con tutti i beni mobili ivi presenti, al sig.
già proprietario della stessa;
K) in via subordinata e solo nella denegata e non creduta Parte_2 ipotesi in cui la casa familiare venisse assegnata alla ricorrente, DISPORRE che l'esponente possa prelevare dalla stessa, oltre che tutti i suoi effetti personali anche tutti quei mobili regalatigli dai suoi genitori, parenti ed amici come da elenco che si allega (Doc. 5), stante il loro valore affettivo e stabilire che in tale caso la ricorrente, non dovendo pagare un affit[t]o e/o un mutuo, versi direttamente o rimborsi all'esponente ogni mese ed entro il 28 di ciascun mese, la rata mensile del mutuo di tale immobile per tutto il tempo che lo stesso sarà a Lei assegnato. Esclusivamente in tale ipotesi l'esponente si dichiara disponibile ad eventualmente intestare l'immobile ai propri figli entro un anno dal deposito della sentenza conclusiva del presente giudizio;
L) Stante la litigiosità di controparte, il mancato rispetto dei termini di notifica suddetto, la omessa pro[d]uzione di documentazione bancaria, Voglia l'On. Magistrato adito oltre che tenere conto del comport[a]mento della ricorrente ai sensi degli artt. 116, 90 e 96 c.p.c. e, in tutte le ipotesi, CONDANNARE la stessa al pagamento delle spese di lite.”. Ha, in particolare, dedotto: che la convivenza tra le parti è iniziata nel 2015 presso la abitazione di sua esclusiva proprietà in Teramo, alla via Fioredonati, n. 37/A; di essersi trasferito con la ricorrente nel 2016 presso l'abitazione di esclusiva proprietà della stessa in Giulianova;
che nel 2018 le parti si sono trasferite nuovamente presso l'abitazione di proprietà di esso resistente in Teramo, alla via Fioredonati n. 37/A, dove ancora le stesse vivono;
che non vi sono stati tentativi di composizione bonaria della controversia anteriori al ricorso e che la proposta di intraprendere un percorso di mediazione familiare è stata rifiutata dalla ricorrente;
che questa percepisce uno stipendio base di euro 880,00 mensili, somma alla quale si aggiungono emolumenti ulteriori che lo aumentano fino anche ad euro 1.400,00 circa mensili;
che, dedicandosi la ricorrente nel tempo libero alle diverse associazioni alle quali è iscritta, è stato necessario assumere una baby sitter per l'accudimento dei due figli;
che il contratto di lavoro della ricorrente diventerà a tempo pieno dal settembre 2023; che, contrariamente a quanto riferito nel ricorso, i figli sono stati raramente coinvolti negli eventi organizzati dalla ricorrente;
che, nonostante l'accordo di conservare la abitazione di proprietà della ricorrente sita in Giulianova per le vacanze estive, questa ha venduto l'immobile nel 2019 nonostante il parere contrario di esso resistente e dei genitori della stessa ricorrente;
che la ricorrente è titolare di un altro conto corrente oltre che di quello dichiarato nel ricorso e che il valore iniziale dei due fondi di investimento in sua titolarità era pari ad euro 198.505,65 e non pari ad euro 158.000,00, come riferito nel ricorso;
che la ricorrente, dal 31 dicembre 2020 alla data di deposito del ricorso, ha speso euro 40.505,00 di tale importo;
che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente si evince come questa sostenga, in prevalenza, spese per se stessa e voluttuarie e non per i figli o per le necessità della famiglia;
che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile in precedente titolarità della ricorrente è tale da consentirle di acquistare un altro immobile ovvero di contrarre un mutuo per il relativo acquisto;
che i nonni materni, in ragione della età e di problemi di salute, non sono in grado di occuparsi dei figli minori delle parti e che il fratello e la sorella della ricorrente non hanno mai collaborato alla loro cura;
che la ricorrente è stata 3 ripresa in occasione del ricovero del figlio , nel 2018, presso l'Ospedale “Santo Spirito” di Per_1 Pescara, quando è stata diagnosticata al bambino una sideropenia, per avere imposto al bambino, contro la volontà del resistente, una dieta vegetariana;
che il piccolo è stato in cura con Per_1 somministrazione di integratori di ferro la cui sospensione, disposta nel 2023 dall'Ospedale “Bambin Gesù” di Roma, gli ha causato un difetto della crescita che ha reso necessaria la reintroduzione di tali integratori, grazie ai quali il processo di crescita è proseguito normalmente;
di essere impiegato amministrativo presso l'Università di Teramo e di percepire uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00; di essere gravato da una rata mensile di mutuo per l'acquisto della abitazione nella quale è stata fissata la residenza familiare in Teramo, alla via Fioronati, n. 37/A, di euro 300,00 mensili circa e da una rata mensile di euro 280,66 per il rimborso di un finanziamento contratto per l'acquisto di una autovettura;
che i beni immobili di sua proprietà presenti nell'abitazione familiare hanno per lui un elevato valore affettivo in quanto donatigli da persone care;
che il collocamento paritario alternato dei figli con entrambi i genitori è la soluzione migliore per gli stessi;
che la paritarietà dei tempi di frequentazione dei figli dopo la separazione dei genitori è la normalità in tutta Europa;
che il criterio della “maternal preference” è inadeguato anche dal punto di vista scientifico;
di avere orari di lavoro flessibili con possibilità di lavoro agile e di essere, pertanto, in grado di provvedere ad accudire i figli accompagnandoli e riprendendoli da scuola e dalle attività sportive e ricreative senza la necessità di una baby sitter;
che, per contro, la ricorrente è impegnata, oltre che negli orari di lavoro, anche nel tempo libero in svariate attività e nella frequentazione del “Cerchio della sorellanza” e di corsi di meditazione;
che le parti hanno un reddito pressoché equivalente. Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia alla eccezione preliminare formalizzata da parte resistente nella memoria depositata in data 22/09/2023. Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover disattendere la domanda di affidamento paritario alternato articolata dal resistente ravvisando in esso profili di pregiudizio per i minori in ragione della loro assai tenera età e della correlata necessità dei medesimi minori di avere stabili punti di riferimento evitando, al contempo, frequenti trasferimenti. Non ravvisandosi profili di specifica inidoneità educativa o di oggettivo impedimento a carico di uno dei due genitori tali da giustificare l'affidamento esclusivo dei due figli minori ad uno di essi, i piccoli Per_
e , rispettivamente, alla data della presente pronuncia, di otto anni il primo e di cinque Per_1 anni la seconda, possono essere affidati, tenuto conto dell'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (Cass. n. 25055/2017), ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Nelle note di udienza depositate in data 09/09/2024 dal resistente, questi ha dichiarato di aderire alla domanda di affidamento condiviso dei minori con loro collocazione prevalente presso la madre a condizione che fosse recepito dal Tribunale il regime di frequentazione padre-figli dallo stesso proposto nelle medesime note, nelle quali ha chiesto disporsi che: “i bambini tutti i martedì e giovedì, indipendentemente da con chi trascorrano il fine settimana, stiano con il padre dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 8.00/9,00 nel periodo extrascolastico) sino alla mattina seguente in cui questi li accompagnerà a scuola (ovvero a casa della ricorrente nel periodo extrascolastico) e che nei week end di spettanza di quest'ultimo, restino dal venerdì - orario uscita scuola (ovvero ore 8.00/9,00 nel periodo extrascolastico)-, sino al lunedì mattina, orario di rientro a scuola, ove li accompagnerà il resistente (ovvero nel periodo extrascolastico verranno accompagnati a casa della ricorrente)”. Ha contestualmente proposto, in alternativa, che i giorni di permanenza dei minori presso la sua abitazione siano consecutivi (ad esempio martedì e mercoledì) al fine di ridurre gli inconvenienti legati ai trasferimenti dei bambini presso due abitazioni differenti. Questo Collegio ritiene che una siffatta regolamentazione del regime di frequentazione padre-figli non possa, allo stato, essere attuata, potendo, in ragione della assai tenera età dei minori e per il fatto che ne conseguirebbero frequenti spostamenti e pernottamenti infrasettimanali dei minori in due abitazioni diverse e che ciò costituirebbe una fonte di sicuro pregiudizio per il superiore interesse degli stessi. 4 In particolare, l'alternanza abitativa proposta dal ricorrente renderebbe difficoltosa la gestione concreta dei minori in considerazione della assai tenera età degli stessi e rappresenterebbe un concreto ostacolo alla necessità, conseguente alla loro tenera età, che sia loro garantita la sicurezza di una routine il più possibile consolidata oltre che di spazi e di punti di riferimento il più possibile stabili. Tale conclusione trova conferma, peraltro, nella relazione sull'esito del percorso di mediazione familiare svolto dalle parti su disposizione del Giudice relatore delegato, in accoglimento della loro concorde richiesta, nel quale la soluzione dell'affidamento condiviso con collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori è ipotizzata dalle mediatrici, dopo un primo periodo di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre fino al compimento dell'età di otto anni da Per_ parte di , a partire dal raggiungimento dell'ottavo anno di età di quest'ultima (cfr. relazione del 12/01/2024 a firma delle mediatrici familiari dott.ssa e dott.ssa Persona_3 Testimone_1 del Centro “Le ali della vita – Centro Studi e servizi sociali per la famiglia” trasmessa in data 15/01/2024). Deve dunque disporsi che i minori siano collocati in via prevalente presso il domicilio materno a presidio del superiore interesse degli stessi, in ragione della naturale maggiore dedizione della madre ai compiti di cura della prole e tenuto conto della assai tenera età figli. Risultano, infatti, superate le problematiche di salute riscontrate nel piccolo in conseguenza Per_1 della dieta vegetariana seguita su impulso della ricorrente e non sono emersi significativi elementi che consentano di ritenere che la collocazione prevalente dei minori presso quest'ultima possa essere di pregiudizio al superiore interesse dei minori. Tali non possono essere considerate, infatti, le attività che la ricorrente svolge al di fuori dell'orario di lavoro scolastico nelle diverse associazioni che ella stessa promuove o frequenta atteso che in alcune di esse risulta avere coinvolto i figli senza che tale coinvolgimento abbia arrecato loro pregiudizio. Per la esiguità dei fatti contestati non può rilevare, sotto il profilo in esame, l'episodio oggetto del procedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. promosso dalla ricorrente in corso di causa e definito con decreto del Giudice relatore delegato del 03/09/2024. Il regime di frequentazione padre-figli deve essere stabilito, allo stato, in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso, come parzialmente modificato dalla ricorrente in sede di memorie conclusionali depositate in data 10/09/2024 e confermate nelle memorie di replica depositate in data 17/09/2024, di seguito riportate per estratto: “i minori trascorreranno con il padre due weekend al mese a settimane alterne a partire dal venerdì dopo la scuola e fino al Lunedi mattina;
il padre prenderà i minori a scuola il venerdì pomeriggio e li condurrà direttamente a scuola il Lunedi mattina;
nel periodo extra scolastico andrà a prendere il minore nella casa familiare alle ore 15:00 e li riporterà la il Lunedi entro le ore 10:00” ; nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre gli stessi saranno presso la casa paterna altresì un pomeriggio a settimana senza pernotto da identificarsi preferibilmente la giornata di martedì; nel periodo scolastico il padre prenderà i minori a scuola il martedì pomeriggio le ricondurrà la casa familiare alle ore 19:00 prima di cena;
il periodo extra scolastico il padre prenderà i minori nella casa familiare alle ore 15:00 per ivi ricondurli alle ore 21:00 dopo cena;
nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre gli stessi staranno con il padre due giorni a settimana preferibilmente il martedì e il giovedì con pernotto;
nel periodo scolastico sarà cura del padre andare a prendere i minori a scuola il martedì pomeriggio e il giovedì ed accompagnarli a scuola il mattino successivo (mercoledì mattina e venerdì mattina) nel periodo scolastico;
nel periodo extra scolastico potrà prendere i minori nella loro casa alle ore 15:00, uscito dal lavoro, e ricondurli sempre nella loro casa alle ore 8:00 del mattino successivo (mercoledì mattina e venerdì mattina) prima di recarsi al lavoro mentre, nel periodo scolastico in cui il padre godrà delle ferie, potrà ricondurli nella casa familiare alle ore 10:00 (mercoledì mattina e venerdì mattina). In caso di impedimento di uno dei genitori, dovuti a motivi seri ed improcrastinabili, l'altro genitore prevedo potrà recuperare il weekend mancato con quello successivo così come potranno essere recuperati i giorni infra settimanali.”. La casa familiare sita in Teramo, alla Via Fioredonati n. 37/A, di esclusiva proprietà del resistente deve essere assegnata alla madre, con la quale i figli minori sono collocati in via prevalente, 5 nell'esclusivo interesse dei minori, non essendo emersa una diversa soluzione concretamente attuabile che meglio tuteli gli interessi dei minori, alla luce del criterio preferenziale sancito dall'art. 337 sexies c.c.. Viene infatti in rilievo, al riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.” (Cass., ord. n. 23501 del 02/08/2023). Non può rilevare, invero, la intenzione della ricorrente, riferita in sede di mediazione familiare, di acquistare una propria abitazione una volta manifestatasi la crisi familiare, non potendo ritenersi privo di rilievo il tempo trascorso in tale immobile dai minori in seno alla famiglia unita (dal 2018 fino alla proposizione del ricorso) ai fini della qualificazione dell'immobile stesso come casa familiare (Cass., ord. n. 23501 del 02/08/2023). In mancanza di ragioni ostative e di contrasto processuale in merito, il resistente deve essere autorizzato ad asportare da detta abitazione, oltre agli effetti personali, anche tutti quei beni mobili regalatigli da genitori, parenti ed amici, di cui all'elenco versato in atti dallo stesso in data 31/08/2023. Non essendovi contrasto processuale sul punto, questo Tribunale, stante la disponibilità espressamente manifestata da parte ricorrente di sostenere le spese ordinarie e le utenze relative all'uso della casa familiare, dà atto che dette spese saranno sostenute dalla ricorrente che ne è assegnataria. Non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte resistente di porsi a carico della ricorrente la rata del mutuo su di lui gravante per l'acquisto dalla casa familiare, di sua esclusiva proprietà, non avendo una siffatta eventuale disposizione fondamento normativo alcuno e difettando sul punto l'accordo delle parti, di cui, peraltro, laddove esistente, questo Tribunale potrebbe soltanto prendere atto trattandosi di accordo su questioni estranee alla propria competenza funzionale. Quanto al mantenimento dei due figli minori, deve osservarsi che la ricorrente ha, in corso di causa, modificato la domanda volta ad ottenere la determinazione dell'assegno del loro mantenimento riducendo l'importo di euro 350,00 inizialmente richiesto ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio. Ciò posto, l'entità dell'assegno in questione deve essere rapportata alla capacità reddituale delle parti. Sotto il profilo in esame deve osservarsi che dalla documentazione afferente al biennio 2020-2022, nel quale la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in modalità part-time, risulta che la stessa abbia percepito una retribuzione mensile lorda media nel periodo predetto pari ad euro 1.260,04; nella specie, la ricorrente risulta avere percepito una retribuzione lorda mensile (calcolata su tredici mensilità) pari ad euro 833,27 nel 2022, pari ad euro 1.372,82 nel 2021 e pari ad euro 1.574,03 nel 2020. Dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2019, anno nel quale la ricorrente era in regime di tempo pieno lavorativo, risulta, tuttavia, che la stessa abbia percepito una retribuzione lorda mensile (calcolata su tredici mensilità) pari ad euro 1.588,76 circa, somma che può essere considerata quale parametro di riferimento orientativo ai fini dell'accertamento della entità della sua retribuzione attuale riferita alla modalità di lavoro a tempo pieno ripristinata dal settembre 2023. La mancata specifica contestazione, da parte della ricorrente, di quanto dedotto da parte resistente secondo cui, con il ripristino della modalità del tempo pieno, la stessa percepisce una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00 consente di ritenere provata tale circostanza ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.. Si aggiunga che la ricorrente svolge anche attività lavorative ulteriori al di fuori dell'orario scolastico nelle diverse associazioni che frequenta, essendone anche promotrice in alcuni casi, con conseguente percezione di entrate ulteriori rispetto a quelle che trae dal proprio stipendio mensile quale insegnante di scuola dell'infanzia, circostanza anch'essa non specificamente contestata dalla ricorrente e, 6 pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co.1 c.p.c.. Parte resistente risulta avere percepito, quale impiegato amministrativo a tempo indeterminato presso l'Università di Teramo, nel 2022, una retribuzione lorda mensile (su tredici mensilità) di circa euro 2.066,00, nel 2021, una retribuzione mensile lorda (su tredici mensilità) pari ad euro 1.884,76 e, nel 2020, una retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.958,38, con conseguente retribuzione media lorda nel triennio 2020-2022 pari ad euro 1.969,71 e per una retribuzione media mensile netta riferita al medesimo periodo stimabile in circa euro 1.500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti). Lo stipendio mensile di parte resistente è gravato dalla rata di mutuo (a tasso variabile) per l'acquisto dell'abitazione familiare di circa euro 350,00 mensili nonché dalla rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di una autovettura. Parte ricorrente risulta avere avuto in giacenza presso un conto corrente personale euro 185.135,15 al 31/12/2020 (conto Fineco Bank), somma che risulta essersi ridotta ad euro 142.705,82 al 31/03/2023, e di essere titolare di un dossier titoli di euro 13.370,50 (presso Fineco Bank). Parte resistente è titolare di un conto corrente personale con giacenza pari ad euro 129.995,32 al 31/03/2023 e di un deposito titoli di euro 133.967,20 al 30/06/2023 nonché di un patrimonio immobiliare comprendente, oltre alla casa familiare, la piena proprietà su quote indivise di immobili pervenutigli per via ereditaria ed oggetto di un giudizio di divisione ereditaria pendente. Alla luce dei superiori rilievi questo Collegio ritiene equo determinare a carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento dei due figli minori, in ragione della collocazione prevalente di questi presso la madre e delle maggiori spese conseguentemente gravanti a carico della stessa, in complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), tenuto conto della assai tenera età dei minori. Deve, inoltre, porsi carico del resistente il 50% delle spese straordinarie, dovendo gravare il 50% residuo sulla ricorrente. In mancanza di contrasto tra le parti in merito all'assegno unico , questo Collegio ritiene equo CP_1 disporre che lo stesso sia percepito dalle parti in ragione del 50% ciascuno. Va confermato, condiviso lo stesso ed in assenza di circostanze nuove che ne consentano la modifica, il decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 03/09/2024 con il quale il Giudice relatore delegato ha disposto che la ricorrente non possa portare i minori agli eventi organizzati dalle associazioni “Teramo Children” e “Borgo degli Gnomi” nonché presso qualsiasi altra struttura senza che sia stato previamente richiesto ed ottenuto il consenso del resistente. Nulla deve disporsi in merito alle questioni concernenti i congedi parentali delle parti, menzionati negli scritti di parte resistente, venendo in rilievo questioni privatistiche regolamentate ex lege. Deve darsi atto, da ultimo, della ininfluenza ai fini del decidere, alla luce dei superiori rilievi, del contenuto delle note depositate dalla ricorrente l'11/04/2025 e il 23/06/2025 e della nota di replica (alla nota del 11/04/2025 della ricorrente) depositata dal resistente il 08/05/2025, date tutte, peraltro, successive all'assunzione della causa in decisione. Non rileva, infine, neppure la rimessione del mandato da parte dell'avv. Antonella Di Paolo, essendo questa avvenuta, secondo quanto riferito (e tuttavia non documentato) dall'avv. Massimo Di Muzio nella nota depositata in data 08/05/2025, dopo la assunzione della causa in decisione. Rimane assorbita ogni altra questione. La peculiarità dei rilievi dirimenti ai fini del decidere costituisce ragione rilevante ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., così come invocata dal resistente difettando, quanto alle fattispecie di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c., i necessari presupposti della malafede e della colpa grave (cfr., fra le tante, Cass., 24645/2007; Cass., n. 10606/2010) e, quanto alla fattispecie di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c., il necessario presupposto della manifesta inammissibilità delle tesi prospettate e dell'abuso dello strumento processuale (arg. ex Cass., n. 18512/2020) da parte della ricorrente, non potendo questi essere ravvisati nella mancata 7 adesione della stessa alle proposte conciliative formulate dal resistente essendo queste, nella sostanza condizionate, all'adesione alle domande di affidamento e di collocazione dei figli avanzate dal resistente ed essendo le medesime proposte incidenti su profili concernenti il superiore interesse dei minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: Per_
1. affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2. dispone che i figli minori abbiano collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé in conformità a quanto specificamente dettagliato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale, parzialmente modificato in corso di causa dalla ricorrente, come da parte motiva;
3. assegna la casa familiare sita in Teramo, via Fioredonati n. 37/A, alla madre, la quale sosterrà le relative spese ordinarie e per utenze, e, per l'effetto, dispone che il resistente lasci la predetta abitazione nel termine massimo di giorni trenta;
4. autorizza il resistente a prelevare dalla casa familiare i beni mobili di cui all'allegato dallo stesso versato in atti di cui in parte motiva;
Per_
5. dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli minori e nella misura di Per_1 euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, somma da corrispondersi alla madre entro il 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
6. dispone che l'assegno unico sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50%; CP_1
7. pone le spese straordinarie nell'interesse dei minori, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e documentate;
8. dispone che la ricorrente non possa portare i minori agli eventi organizzati dalle associazioni
“Teramo Children” e “Borgo degli Gnomi” nonché presso qualsiasi altra struttura senza che sia stato previamente richiesto ed ottenuto il consenso del resistente;
9. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio
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