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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMANA PATRIZIA
e
ON NI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLELLA C.F._2
LOREDANA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“I IGg.ri e UL SI – a norma Art. 473 bis. comma 49 c.p.c. – chiedono Parte_1 che l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge, Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimentodegli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGg.ri e UL Parte_1
SI, celebrato in Galbiate in data 06/05/2017 in regime di comunione dei beni (anno 2017 – numero 1 – parte I) , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione del relativo provvedimento alle seguenti CONDIZIONI
1) A fronte della propria indipendenza economica e del versamento di cui al precedente punto
3),corrisposto dal IG. SI UL a titolo di rate di mutuo e relativi interessi dell'immobile familiare sito in Galbiate – Via per Rondegallo, 10, di comproprietà della IG.ra Parte_1
unitamente al padre , la medesima rinuncia a chiedere per sé qualsivoglia contributo Persona_1
anche a titolo di assegno divorzile.
2) Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione economica e patrimoniale sorta durante il rapporto di coniugio e nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi ON NI hanno contratto matrimonio con rito Parte_1
civile il 06/05/2017 a Galbiate e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la IG.ra è comproprietaria unitamente al padre Parte_1 Persona_1 dell'immobile familiare sito in Galbiate - Via per Rondegallo, 10 - continuerà ad occuparlo facendosi carico esclusivo del mutuo bancario n. 215372 di rep. e n. 49405 di racc. Notaio Persona_2 di Lecco, stipulato in data 26/07/2018, pagando rate mensili pari ad € 579,10 sino alla sua scadenza del 27/07/2028, a partire dal 26.5.2024.
Il IG. UL SI rilascerà fisicamente l'immobile familiare entro il 25/04/2024, asportando tutti i propri effetti e beni personali entro il 25/05/2024.
3) Il IG. UL SI nel corso degli anni di matrimonio, ha corrisposto in via esclusiva le rate di mutuo bancario riguardanti l'immobile familiare sito in Galbiate – Via per Rondegallo, 10, a titolo di capitale oltre ai rispettivi interessi sino al 27/04/2024.
4) Il IG. UL SI rinuncia sin d'ora a richiedere alla IG.ra e al padre Parte_1 sig. la restituzione dell'importo sovraindicato e da lui versato di cui al punto 3); Persona_1 5) Il IG. UL SI rinuncia alla richiesta di restituzione dei beni mobili e suppellettili da lui acquistati in costanza di matrimonio e presenti nella casa familiare, fatti salvi i beni mobili presenti nello studio.
6) Entrambe le parti si dichiarano indipendenti economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento.
7) I ricorrenti rinunciano inoltre all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione prestando espressa acquiescenza.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 108/2024 pubblicata il 11/07/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Galbiate il 06/05/2017
tra e ON NI iscritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte I, numero 1)
2) ) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMANA PATRIZIA
e
ON NI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLELLA C.F._2
LOREDANA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“I IGg.ri e UL SI – a norma Art. 473 bis. comma 49 c.p.c. – chiedono Parte_1 che l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge, Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimentodegli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGg.ri e UL Parte_1
SI, celebrato in Galbiate in data 06/05/2017 in regime di comunione dei beni (anno 2017 – numero 1 – parte I) , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione del relativo provvedimento alle seguenti CONDIZIONI
1) A fronte della propria indipendenza economica e del versamento di cui al precedente punto
3),corrisposto dal IG. SI UL a titolo di rate di mutuo e relativi interessi dell'immobile familiare sito in Galbiate – Via per Rondegallo, 10, di comproprietà della IG.ra Parte_1
unitamente al padre , la medesima rinuncia a chiedere per sé qualsivoglia contributo Persona_1
anche a titolo di assegno divorzile.
2) Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione economica e patrimoniale sorta durante il rapporto di coniugio e nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi ON NI hanno contratto matrimonio con rito Parte_1
civile il 06/05/2017 a Galbiate e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la IG.ra è comproprietaria unitamente al padre Parte_1 Persona_1 dell'immobile familiare sito in Galbiate - Via per Rondegallo, 10 - continuerà ad occuparlo facendosi carico esclusivo del mutuo bancario n. 215372 di rep. e n. 49405 di racc. Notaio Persona_2 di Lecco, stipulato in data 26/07/2018, pagando rate mensili pari ad € 579,10 sino alla sua scadenza del 27/07/2028, a partire dal 26.5.2024.
Il IG. UL SI rilascerà fisicamente l'immobile familiare entro il 25/04/2024, asportando tutti i propri effetti e beni personali entro il 25/05/2024.
3) Il IG. UL SI nel corso degli anni di matrimonio, ha corrisposto in via esclusiva le rate di mutuo bancario riguardanti l'immobile familiare sito in Galbiate – Via per Rondegallo, 10, a titolo di capitale oltre ai rispettivi interessi sino al 27/04/2024.
4) Il IG. UL SI rinuncia sin d'ora a richiedere alla IG.ra e al padre Parte_1 sig. la restituzione dell'importo sovraindicato e da lui versato di cui al punto 3); Persona_1 5) Il IG. UL SI rinuncia alla richiesta di restituzione dei beni mobili e suppellettili da lui acquistati in costanza di matrimonio e presenti nella casa familiare, fatti salvi i beni mobili presenti nello studio.
6) Entrambe le parti si dichiarano indipendenti economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento.
7) I ricorrenti rinunciano inoltre all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione prestando espressa acquiescenza.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 108/2024 pubblicata il 11/07/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Galbiate il 06/05/2017
tra e ON NI iscritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte I, numero 1)
2) ) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada