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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 352/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 352/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIO CHIEFFALLO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIALE OLIMPICO, 4 88040 SAN MANGO D'AQUINO presso il difensore avv. MARIO CHIEFFALLO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 , giusta C.F._2 CP_1 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, agisce Parte_1 nei confronti del al fine di ottenere Controparte_2
l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, esponendo che in data 26.6.2024 presentava domanda di aggiornamento per la terza fascia del personale ATA pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia ATA di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430, ossia l'avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche in qualità di collaboratore scolastico;
che oggi risulta inserita nelle graduatorie di terza fascia ATA;
che il aggiorna CP_2
regolarmente solo la prima e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA: la prima (c.d. fascia dei 24 mesi) viene aggiornata annualmente, la terza ogni triennio;
mentre la seconda fascia non sarebbe più aggiornata dal 2004; che ciò comporterebbe una lesione del diritto della ricorrente.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_2
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che alla data di entrata in vigore del D. M. n. 75 del 19 Aprile 2001, e comunque entro la data di presentazione della domanda di inserimento in seconda fascia, la ricorrente non aveva raggiunto le trenta ore di servizio in terza fascia necessarie per accedere alla seconda fascia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che in materia di graduatorie del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, e non vertendosi in materia di procedure concorsuali, ma discutendosi all'inserimento della ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, non contestati dal , in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che CP_3
2 si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del
23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).
Nel merito, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del Consiglio di Stato
3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del
2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto
30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva – come nel caso della ricorrente, che evidentemente per ragioni anagrafiche non poteva nemmeno in astratto conseguire il requisito nel entro il 19.04.2001 – i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di
“chiusura di fatto” della stessa da parte del : difatti bloccare l'accesso alla CP_3
seconda fascia delle graduatorie del personale ATA altro non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale
ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L. 124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per il personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia. Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la
3 possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto. Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd. “delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato:
“per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.” Il citato D.M. 75/2001
è carente di tali requisiti pertanto lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art. 4 L. 124/1999.
Rilevato che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo non è stato specificamente contestato, occorre dare atto che la ricorrente è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia ai sensi del co.3 dell'art. 5 del DM
13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, ulteriormente ridotte per essersi il CP_2
avvalso della rappresentanza tecnica di un Funzionario.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che la ricorrente è in possesso dell'idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – profilo di collaboratore scolastico – e, per l'effetto,
4 CONDANNA il ad inserire Controparte_4 [...]
nella predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il Parte_1
punteggio maturato e spettante per legge;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_2
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 352/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIO CHIEFFALLO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIALE OLIMPICO, 4 88040 SAN MANGO D'AQUINO presso il difensore avv. MARIO CHIEFFALLO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 , giusta C.F._2 CP_1 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, agisce Parte_1 nei confronti del al fine di ottenere Controparte_2
l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, esponendo che in data 26.6.2024 presentava domanda di aggiornamento per la terza fascia del personale ATA pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia ATA di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430, ossia l'avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche in qualità di collaboratore scolastico;
che oggi risulta inserita nelle graduatorie di terza fascia ATA;
che il aggiorna CP_2
regolarmente solo la prima e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA: la prima (c.d. fascia dei 24 mesi) viene aggiornata annualmente, la terza ogni triennio;
mentre la seconda fascia non sarebbe più aggiornata dal 2004; che ciò comporterebbe una lesione del diritto della ricorrente.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_2
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che alla data di entrata in vigore del D. M. n. 75 del 19 Aprile 2001, e comunque entro la data di presentazione della domanda di inserimento in seconda fascia, la ricorrente non aveva raggiunto le trenta ore di servizio in terza fascia necessarie per accedere alla seconda fascia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che in materia di graduatorie del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, e non vertendosi in materia di procedure concorsuali, ma discutendosi all'inserimento della ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, non contestati dal , in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che CP_3
2 si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del
23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).
Nel merito, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del Consiglio di Stato
3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del
2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto
30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva – come nel caso della ricorrente, che evidentemente per ragioni anagrafiche non poteva nemmeno in astratto conseguire il requisito nel entro il 19.04.2001 – i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di
“chiusura di fatto” della stessa da parte del : difatti bloccare l'accesso alla CP_3
seconda fascia delle graduatorie del personale ATA altro non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale
ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L. 124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per il personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia. Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la
3 possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto. Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd. “delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato:
“per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.” Il citato D.M. 75/2001
è carente di tali requisiti pertanto lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art. 4 L. 124/1999.
Rilevato che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo non è stato specificamente contestato, occorre dare atto che la ricorrente è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia ai sensi del co.3 dell'art. 5 del DM
13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, ulteriormente ridotte per essersi il CP_2
avvalso della rappresentanza tecnica di un Funzionario.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che la ricorrente è in possesso dell'idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – profilo di collaboratore scolastico – e, per l'effetto,
4 CONDANNA il ad inserire Controparte_4 [...]
nella predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il Parte_1
punteggio maturato e spettante per legge;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_2
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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