Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/05/2024 da
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]02,
e
(Cod. Fisc. ), nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Albania e residente in [...]02, entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Sophie Corbo (Cod. Fisc.
), presso il cui studio a Trieste, in via di Prosecco n. 6 hanno C.F._3
eletto domicilio Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso congiunto, depositato in data 06/05/2024, i coniugi indicati hanno presentato domanda cumulata ex art. 473 bis 49 c.p.c. per sentire pronunciare la
Condizioni concordate dalle parti
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
2. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente del minore presso la dimora materna Per_1
con facoltà del padre di esercitare il diritto di visita secondo gli impegni del minore.
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 mensili e così € 500,00 per ciascun figlio: il sig. verserà direttamente Parte_2
alla figlia tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Persona_2
di ogni mese l'assegno di mantenimento di € 500,00 mentre verserà alla sig.ra Pt_1
tramite accredito sul suo c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
[...]
l'assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00 per il figlio minorenne. Entrambi gli assegni saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO
I ricorrenti hanno richiesto in unico atto al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione, omologando le condizioni concordate, e quindi, decorsi i termini di legge, anche lo scioglimento del matrimonio. A tale fine hanno esposto per quanto qui rileva a) di essersi sposati con il rito civile a Tirana (Albania) il 10/09/2003, atto iscritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Trieste al n. 590, Parte 2, Serie C,
Anno 2014, optando per il regime di separazione dei beni;
b) dall'unione sono nati i figli il 27.01.2006 e il 10.10.2007. Per_2 Per_3
Con sentenza del 17 settembre 2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, riservandosi di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art 473bis.49 del codice vale a dire il decorso del termine di sei mesi e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione
Autorizzati a sostituire l'udeinza con il deposito di note scritte, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadendo di non volersi riconciliare;
hanno enucleato le condizioni di divorzio che sono state riportate in epigrafe.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione il 21 maggio 2025.
DIRITTO
Questo Collegio rileva che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Considera che le condizioni concordate dai genitori sono coerenti con gli interesse della prole, per cui possono essere omologate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Tirana (Albania) il 10 settembre 2003 da e e trascritto nei registri dello atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
comune di trieste dell'anno 2014 al n. 590-parte 2, serie C, alle condizioni concordate dalle parti e da aversi qui integralmente trascritte
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese. Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dot.ssa Anna Lucia Fanelli