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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/06/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Roberto Eustacchio Sivilla Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 97/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Abate e Daniela C.F._2
Marsilio, in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Ferrandina (MT), alla Via Olmi, n. 48
appellanti
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), eredi di , rappresentati e difesi
[...] C.F._4 Persona_1
dagli avv.ti Leonardo Pinto e Franca Davide, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio
Pinto sito in Matera, alla Via De Sariis, n. 24
appellati
1 OGGETTO: diritti reali – appello avverso la sentenza n. 723/2018 del Tribunale di
Matera, pubblicata il 29.08.2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 30 dicembre 2008 chiedeva la reintegra nel possesso Persona_1
del fondo sito in Ferrandina in catasto al foglio 74, p.lla 20 assumendo di averne da sempre la disponibilità unitamente al marito, e deducendo lo Persona_2
spoglio perpetrato dai resistenti , Marsilio Daniela e Parte_1 Parte_2
e consistito nella frangizollatura di tale porzione di terreno nel novembre
[...]
del 2008.
Escussi gli informatori, il Tribunale di Matera accoglieva l'azione possessoria con ordinanza confermata in sede di reclamo previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Marsilio Daniela.
e con ricorso del 18.06.2010 Parte_1 Parte_2
intraprendevano dinanzi al Tribunale di Matera la fase di merito.
Le parti reiteravano le domande già articolate nella fase di merito e, segnatamente, l'azione di reintegra e e Persona_1 Parte_1 Parte_2
la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la manutenzione per la
[...]
turbativa nel proprio possesso.
Il giudizio di primo grado, istruito con prova testimoniale e documentale, è stato definito con la sentenza n. 723/2018 con cui il Tribunale ha confermato il provvedimento di reintegra e rigettato le ulteriori domande condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. In sintesi, ha ritenuto integrata la prova del possesso in capo alla nonché la prova dello spoglio perpetrato da e Per_1 Parte_2
alla luce della complessiva valutazione del materiale istruttorio, Parte_1
prove orali e documentali.
Con atto di appello notificato il 28.02.2019 e , Parte_1 Parte_2
hanno interposto gravame avverso detta pronuncia.
2 Si sono costituiti in data 03.07.2019 e Controparte_1 CP_2
, eredi di , eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità
[...] Persona_1
dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Il presente giudizio, rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata,
è stato istruito mediante interrogatorio formale degli appellati ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.01.2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sull'inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, i convenuti eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che l'appellante aspira a veder riformati. Del resto, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite civili (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) ha affermato che gli artt.
342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
2. Sul difetto di legittimazione passiva di . Parte_2
In via pregiudiziale va scrutinato il motivo con cui l'appellante Parte_2
lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità di
, eccezione sulla quale il giudice di prime cure non avrebbe speso Persona_3
alcuna motivazione.
3 L'eccezione è infondata. Il giudizio, involgendo una controversia in materia possessoria, non postula la titolarità dei beni per cui è causa in quanto si controverte della disponibilità materiale degli stessi.
Pertanto, avendo la dedotto di aver subito uno spoglio perpetrato da Per_1
e , questi sono legittimati passivi dell'azione di Parte_2 Parte_1
reintegra dalla stessa intrapresa.
Del pari, risulta processualmente acclarato che lo spoglio sia stato perpetrato anche da . Come evidenziato fin dalla fase possessoria, infatti, gli Parte_2
odierni appellanti non contestavano di aver posto in essere le attività di spoglio denunciate dalla ma solo l'insussistenza del dedotto spoglio per essere la Per_1
particella 20 da sempre nella loro disponibilità (cfr. p. 11 dell'ordinanza possessoria e p. 3 della memoria di costituzione degli appellanti nella fase cautelare).
D'altra parte, sempre in quell'occasione, gli odierni appellanti deducevano che aveva sempre aiutato il padre, e successivamente la madre, Parte_2
nell'aratura dei terreni. Ancora, il riscontro in ordine alla circostanza che questi avesse provveduto alla frangizzollatura nel 2008 si rinviene nelle dichiarazioni dell'informatore che affermava “sulla particella 20 nel 2008 la Testimone_1
frangizzollatura è stata eseguita da e la semina da me personalmente. Persona_4
A tali operazioni non ha partecipato materialmente l'avv.to Daniela Marsilio” (udienza del 9 gennaio 2009).
3. Sulla nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697
c.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sempre in via pregiudiziale, le censure degli appellanti si incentrano sulla pretesa carenza motivazionale della sentenza impugnata con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dagli stessi ed in considerazione del fatto che il primo giudice non avrebbe dato rilievo ad alcune circostanze utili a porre in dubbio le dichiarazioni di alcuni testi e non avrebbe motivato le ragioni del mancato ingresso di alcune istanze istruttorie articolate dagli appellanti (pp. 22 e ss. dell'atto di appello).
4 In particolare, da tali omissioni gli appellanti fanno discendere la nullità della sentenza impugnata “(…) per evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo soltanto implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso, per aver confermato apoditticamente l'ordinanza 109/09 del Tribunale di Matera, senza far emergere in maniera chiara, logica ed ordinata gli elementi da cui avrebbe fatto discendere il suo convincimento avendo fatto riferimento al c.d. saldone”.
Ancora, con riguardo a quest'ultimo profilo, nel medesimo motivo di gravame censurano le conclusioni del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che tale
“saldone” costituisse il confine naturale tra i fondi delle parti nonostante le dichiarazioni testimoniali e gli esiti della relazione peritale redatta in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria da cui si evincerebbe, piuttosto, che il predetto saldone non costituisce il confine naturale certo tra i fondi.
Concludevano, sotto tale profilo, chiedendo che la sentenza fosse riformata “(…) non essendosi mai configurato nella fattispecie per cui è causa alcuno “spoglio” da parte degli appellanti, avendo legittimamente proceduto alle consuete Parte_1
operazioni di frangizzollatura e semina”. Piuttosto il possesso in capo agli appellanti emergerebbe dalle dichiarazioni dei testi e . Testimone_2 Testimone_1
Così, in sintesi, ricostruite le doglianze che gli appellanti invocano per dedurne la nullità della sentenza impugnata, e, ad ogni modo, la sua totale riforma, si osserva quanto segue.
Sotto il primo profilo della censura, deve rilevarsi anzitutto come non vi sia l'omessa motivazione dedotta dagli appellanti con riguardo alla domanda riconvenzionale dagli stessi proposta. La sentenza (p. 7) sul punto statuisce espressamente che “considerato che all'accoglimento della domanda di reintegra nel possesso, consegue in automatico (o anche per implicito) – come già evidenziato nel provvedimento di reclamo – il rigetto della domanda di manutenzione proposta in via riconvenzionale, ed atteso che il possesso è stato riconosciuto in capo alla e non Per_1
può quindi essere suscettibile di tutela quanto oggetto di richiesta dalle controparti, non essendo stata riconosciuta in capo ai medesimi la situazione possessoria”.
5 Il motivo di gravame, pertanto, non è fondato attesa l'esplicita motivazione in ordine alle ragioni che hanno assorbito la disamina della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti.
Ancora, le ulteriori censure articolate nel medesimo motivo di gravame (pp. 22-31 dell'atto di appello) criticano la decisione, anche implicita, del giudice di prime cure sulle istanze istruttorie nonché la complessiva valutazione del materiale istruttorio dallo stesso condotta.
Si tratta di censure che non inficiano la validità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Come chiarito in sede di legittimità, infatti, “Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. n. 13716/2016).
Quanto invece all'apprezzamento delle risultanze istruttorie ed alla pretesa mancata valorizzazione di dichiarazioni testimoniali e risultanze consulenziali, si tratta di censure che, altrettanto, non inficiano la validità della sentenza impugnata ma, piuttosto, impongono al giudice del gravame una nuova valutazione del compendio probatorio nei termini che seguono.
4. Sulla prova del possesso
Come detto, il nucleo del gravame si incentra sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dal primo giudice che gli appellanti non condividono invocando la riforma della sentenza.
In particolare, censurano la mancata rilevanza assegnata alle risultanze della relazione peritale eseguita in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria
(punto 3.3. del gravame), l'omesso esame e valutazione critica delle dichiarazioni testimoniali di (punto 3.4. dell'atto di appello), Testimone_2 Testimone_1
la rilevanza degli atti notori (punto 3.5.), il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da e (punto 3.6.). Parte_3 Controparte_2
6 Le plurime contestazioni meritano una trattazione autonoma.
4.1. Sulla relazione peritale in sede di attuazione dell'ordinanza possessoria.
Il primo nucleo di censure degli appellanti, quanto all'apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, attiene alla mancata valorizzazione di quanto emerso in sede di attuazione dell'ordinanza possessoria.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che le operazioni di attuazione dell'ordinanza di reintegra sulla base della planimetria allegata al ricorso, benchè priva di alcun valore probatorio e contestata, avrebbero dimostrato come il saldone non costituisse il confine tra i due fondi e, difatti, all'esito delle operazioni svoltesi il
9 giugno 2009 agli appellanti veniva lasciata anche una porzione dell'area sovrastante il saldone e comprensiva dello stesso. Ciò avrebbe dovuto escludere la conferma dell'ordinanza reclamata.
L'assunto non persuade.
L'attuazione dell'ordinanza possessoria veniva eseguita sulla base della planimetria allegata al ricorso proposto dalla e, pertanto, le operazioni di Per_1
reintegra si sono conformate a detta planimetria (cfr. p. della relazione geom.
[...]
all. 8 alla relazione tecnica). CP_3
Come emerge dalla lettura di detta relazione peraltro le parti non avanzavano osservazioni e contestazioni di sorta in sede di operazioni peritali, né gli odierni appellati contestano che l'esecuzione dell'ordinanza interdittale così come operata abbia comportato che alcuni dei picchetti non coincidano con il saldone (cfr. p. 25 della comparsa di costituzione in appello).
Piuttosto hanno dedotto che “la circostanza che in sede di esecuzione forzata alcuni picchetti non coincidano esattamente con il saldone, non toglie validità a quanto emerso dall'istruttoria; né prova che il saldone non sia stato o non sia il confine naturale tra i due fondi. Tra le due questioni non vi è alcuna attinenza, in quanto un conto è provare l'esercizio del possesso, e la lo ha provato;
altro è l'individuazione di un Per_1
confine naturale costituito da una caratteristica morfologica del terreno”.
7 Ciò posto, la circostanza che in sede di attuazione, una porzione di terreno sovrastante il c.d. saldone nonché il saldone stesso sia rimasto nella disponibilità degli appellanti non è di per sé circostanza significativa dell'insussistenza della situazione possessoria reclamata dalla e dagli eredi della stessa sulla restante porzione Per_1
della p.lla 20. Né si tratta di evenienza in contraddizione con le dichiarazioni testimoniali valorizzate dal primo giudice.
Al di là del fatto che il saldone costituisse o meno il confine naturale tra i due fondi, ciò che rileva ai fini della situazione possessoria della cui tutela si tratta, è la prova della disponibilità in capo alla della porzione della particella 20 dalla Per_1
stessa rivendicata, indipendentemente dal fatto che tale porzione posseduta dalla si estendesse esattamente sino al saldone stesso e lo includesse. Per_1
Tale circostanza, come argomentato anche dal giudice di prime cure, incide soltanto sull'estensione della porzione di terreno oggetto di reintegra ma non è in grado di scalfire la decisione di accoglimento della tutela possessoria essendo comunque emerso il possesso in capo alla Per_5
In tal senso sono perciò coerenti le argomentazioni svolte dal primo giudice secondo cui “(…) ritenuta inoltre anche l'irrilevanza ai fini della decisione di quanto dedotto in ordine alle difficoltà di individuazione della zona oggetto di reintegra, e di quanto al riguardo desumibile dalla perizia all'uopo redatta dal tecnico appositamente incaricato. In merito si rileva difatti che oggetto della richiesta di reintegra, è una porzione della p.lla 20 del foglio 74 estesa di circa ha 4.50.00, con indicazione in ricorso della relativa delimitazione. Trattandosi di una porzione e non dell'intera estensione del fondo, e peraltro dovendosi valutare i limiti di riferimento anche con verifica specifica sui luoghi, da tanto si desume che debba essersi reso necessario procedere ad apposita attività tecnica per l'individuazione e delimitazione in loco della zona nella disponibilità della ”. Per_1
La stessa decisione impugnata peraltro valorizza il saldone quale confine naturale tra i fondi in modo esclusivamente funzionale a delimitare la zona della particella 20 nella disponibilità della . Il fatto che sia stato più volte riferito dai Per_1
testi e riportato in sentenza che fosse la porzione estesa sino al saldone e la
8 circostanza che una porzione oltre il saldone, in sede di attuazione, sia rimasta nella disponibilità della ivi incluso il “saldone”, non esclude il possesso di parte Parte_1
della p.lla 20 in capo alla . Per_1
Alla luce delle considerazioni che precedono sono pertanto irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie ribadite dagli appellanti.
4.2 Sulle prove orali
Conseguentemente, non colgono nel segno le censure in ordine alle dichiarazioni testimoniali valorizzate dal primo giudice.
In particolare, non si rivelano contraddittorie le dichiarazioni testimoniali nella parte in cui hanno fatto riferimento al saldone quale confine naturale tra i due fondi.
Ancora, non sono decisive in senso contrario le dichiarazioni testimoniali rese dal teste . Sul punto va anzitutto precisato che il teste rendeva in Testimone_1
fase possessoria, escusso come informatore, dichiarazioni volte ad affermare la permanente e duratura disponibilità della p.lla 20 in capo alla famiglia Pt_2
(udienza del 9 luglio 2009). Cionondimeno, come già evidenziato nell'ordinanza possessoria, affermava altresì di aver visto condurre le proprie Parte_3
mucche al pascolo sulla particella 20 benchè autorizzato da come Persona_3
appreso da quest'ultimo.
Ancora, tali dichiarazioni non venivano confermate in modo circostanziato e specifico in sede di merito laddove il dichiarava di non riuscire, sulla scorta del Tes_1
materiale fotografico in atti, ad identificare le delimitazioni relative alle singole particelle di interesse (udienza del 3 febbraio 2017).
Con riguardo al teste le cui dichiarazioni pure gli appellanti invocano a Tes_2
sostegno del possesso della p.lla 20 in capo alla vanno ulteriormente Parte_1
confermate le argomentazioni svolte fin dall'ordinanza possessoria relativamente all'incertezza sul confine riferita da parte dello stesso (cfr. p. 6 della predetta ordinanza e dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2009 “(…) non ricordo se tra le particelle 20 e 24 ci fosse un “saldone”, né se vi fosse su tale confine del filo spinato;
ricordo però di aver visto dei picchetti in ferro”). Ancora, sempre quale informatore
9 dichiarava “(…) mi sono recato altre due o tre volte a trebbiare in annate agrarie diverse nell'azienda agricola , ma non sono in grado di specificare se la Pt_2
trebbiatura sia avvenuta o meno nella p.lla 20”.
L'incertezza in ordine alla consistenza dei fondi si riscontra peraltro anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso in fase di merito (udienza del 28 ottobre 2014) allorquando, pur avendo confermato di avere eseguito per conto del lavori Pt_2
di trebbiatura nella zona al di sopra del saldone, riferiva altresì di non poter confermare che l'area meglio specificata nel capitolo di prova fosse stata da sempre coltivata dal per essersi recato sul luogo solo nel 2007. Persona_3
A fronte di dichiarazioni testimoniali non univoche da parte dei testi degli odierni appellanti sono risultate perciò maggiormente coerenti quelle rese dai testi dell'odierna parte appellata come condivisibilmente argomentato dal primo giudice.
Sul punto, si collocano in tale solco le dichiarazioni del teste udienza del Tes_3
3 marzo 2015 laddove confermava di avere eseguito i lavori agricoli meglio specificati nel capitolo di prova, su incarico della fin dal 1997, sull'appezzamento di terreno Per_1
che dai fabbricati dell'azienda si estende sino ad un saldone – scarpata Per_1
dell'altezza media di mt 1,00, verso la proprietà ), del teste Pt_2 Parte_3
(udienza del 14 luglio 2015 “per quanto posso sapere la particella n. 20 del foglio di mappa 74 per cui è causa è sempre stata coltivata da ) non sono mai Persona_1
stato autorizzato dal a pascolare le mucche sulla zona di terreno sovrastante il Pt_2
“saldone”. Ero autorizzato a pascolare solo nei terreni di mentre per pascolare Pt_2
sopra il “saldone” ero autorizzato dalla ”), (udienza del 14 Per_1 Controparte_4
luglio 2015), (udienza del 26 gennaio 2016), CP_5 Controparte_6
(udienza del 12 aprile 2016), (udienza del 2 dicembre 2016), Abbate CP_7
Francesco (udienza del 2 dicembre 2016), (udienza del Controparte_8
3 febbraio 2017).
Ancora, ulteriore conforto alla disponibilità della predetta porzione della p.lla 20 in capo alla parte appellata si ritrae, come condivisibilmente sottolineato fin dall'ordinanza possessoria, dallo stesso contegno processuale degli odierni appellanti che, solo costituendosi nella fase possessoria lamentavano una pretesa
10 turbativa nel possesso perpetrata dalla così indirettamente confermando una Per_1
pregressa relazione di fatto col bene in capo alla stessa.
La circostanza, come anche sottolineato dalla parte appellata, si rivela peraltro significativa tenuto conto del fatto che gli appellanti hanno atteso la notifica del ricorso per la reintegra da parte della per dolersi di tale condotta. Per_1
4.3.Sulla rilevanza probatoria degli atti notori e delle dichiarazioni sostitutive
Ulteriore censura inerisce la valenza probatoria degli atti notori dei lavoranti di . Sul punto gli appellanti deducono che la aveva prodotto sette Persona_1 Per_1
dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 445/2000 cui il giudice di prime cure non aveva fatto specifico riferimento e che non avrebbero potuto essere valorizzate in quanto prive di riferimento alla p.lla 20.
Ancora, con riguardo alle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da Parte_3
e ne hanno rivendicato il valore confessorio del possesso
[...] Controparte_2
della p.lla 20 in capo alla in quanto riconosciute dagli informatori ed in Parte_1
quanto riferite ad una domanda PAC in cui la p.lla 20 era espressamente indicata, particella peraltro oggetto anche del controllo eseguito il 25 luglio 2006 da parte del funzionario . CP_9
In sostanza, in merito a tali dichiarazioni, in quanto dirette ad affermare che il possesso esclusivo dei terreni siti in agro di Ferrandina, contrada Isca Cupa, era in capo a ed in quanto confermate dagli stessi sottoscrittori nel Persona_3
corso del giudizio, gli appellanti ne traggono la conseguenza della confessione in ordine all'insussistenza del possesso sulla medesima particella 20 da parte della
. Per_1
Valorizzano ancora a tale scopo la circostanza che la particella 20 non fosse invece mai stata dichiarata dalla nelle domande di aiuti comunitari presentate Per_1
dalla stessa.
Sul punto, si osserva quanto segue.
11 Giova premettere che le censure vanno tenute distinte involgendo in parte le dichiarazioni dei lavoratori presso la ed in parte le dichiarazioni rese da Per_1
e . Parte_3 Controparte_2
Quanto alle prime, in disparte il contenuto di dette dichiarazioni se riferito o meno alla p.lla 20, va rilevato come tutti i lavoratori ( Abbate, , Tes_3 CP_5 Tes_1
e ) sono stati escussi come testi nel giudizio di merito CP_6 CP_7 CP_8
confermando di aver svolto lavori agricoli sui terreni per cui è causa per conto della
. Per_1
Ancora, con riguardo alle dichiarazioni sottoscritte, la sentenza impugnata svolge una motivazione per relationem facendo riferimento a quanto statuito nell'ordinanza possessoria (cfr. p. 4 della sentenza “(…) anche le considerazioni rese dal giudice di prime cure sulla valenza probatoria degli atti sottoscritti dal alcuni soggetti, posso essere qui richiamate, dovendosi anche rilevare che tali dichiarazioni si appalesano generiche e non circostanziate, e che quindi non assumono incidenza alcuna sulle valutazioni di specie”).
In particolare, l'ordinanza possessoria, atteso il mancato riferimento, in dette dichiarazioni alla p.lla 20 ha ritenuto di non poterne valorizzare il contenuto.
Come detto gli appellanti, al contrario, ne invocano il carattere confessorio atteso il riferimento alla p.lla 20 nella domanda cui tali dichiarazioni rinviano ed in quanto gli stessi sottoscrittori le avevano confermate in sede di prove orali.
La prospettazione, tuttavia, non persuade.
La pretesa di colmare la genericità della dichiarazione (che non fa riferimento alla p.lla 20) con le indicazioni catastali contenute nella domanda, non può trovare seguito in quanto gli stessi sottoscrittori hanno precisato di non aver preso visione del contenuto di detta domanda.
Il riconoscimento di dette scritture, che pure gli appellanti invocano, ha riguardato solo la sottoscrizione delle stesse (cfr. dichiarazioni di CP_2
, udienza del 9 luglio 2009, “(…) preciso però che alla domanda PAC in essa
[...]
menzionata non mi è stata nell'occasione esibita da ”). Anche Persona_3
12 , alla stessa udienza, si limitava a riconoscere la propria Parte_3
sottoscrizione.
Infine, la circostanza che la non avesse fatto domanda di aiuti con Per_1
riguardo alla p.lla 20 e la domanda relativamente a detta particella l'avesse fatta, invece, la non è significativa in quanto, come argomentato dal primo Parte_1
giudice, tali domande presuppongono la titolarità formale dei terreni.
Né sono decisivi i riscontri dei controlli eseguiti dai funzionari (doc. 16 e 17 della produzione documentale degli appellanti relativa alla fase possessoria) in quanto da essi non si trae la prova del possesso della particella 20 in capo al . Pt_2
5. Sulle spese di lite
Gli appellanti lamentano, infine, che a seguito del giudizio di merito, gli stessi siano stati condannati al pagamento delle spese processuali calcolate sulla scorta di una dichiarazione di valore indeterminabile, anziché sulla scorta di un valore
(inferiore) determinabile avuto riguardo al corrispondente valore del diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte.
Invero, la sentenza impugnata non fa alcun cenno al criterio di determinazione del valore della controversia e la liquidazione delle spese, tenuto conto anche della fase possessoria e di reclamo svoltasi, corrisponde al valore determinato alla stregua dell'art. 15 co. 1 c.p.c.
Anche tale motivo di gravame è pertanto infondato.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in euro 5.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
14
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Roberto Eustacchio Sivilla Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 97/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Abate e Daniela C.F._2
Marsilio, in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Ferrandina (MT), alla Via Olmi, n. 48
appellanti
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), eredi di , rappresentati e difesi
[...] C.F._4 Persona_1
dagli avv.ti Leonardo Pinto e Franca Davide, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio
Pinto sito in Matera, alla Via De Sariis, n. 24
appellati
1 OGGETTO: diritti reali – appello avverso la sentenza n. 723/2018 del Tribunale di
Matera, pubblicata il 29.08.2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 30 dicembre 2008 chiedeva la reintegra nel possesso Persona_1
del fondo sito in Ferrandina in catasto al foglio 74, p.lla 20 assumendo di averne da sempre la disponibilità unitamente al marito, e deducendo lo Persona_2
spoglio perpetrato dai resistenti , Marsilio Daniela e Parte_1 Parte_2
e consistito nella frangizollatura di tale porzione di terreno nel novembre
[...]
del 2008.
Escussi gli informatori, il Tribunale di Matera accoglieva l'azione possessoria con ordinanza confermata in sede di reclamo previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Marsilio Daniela.
e con ricorso del 18.06.2010 Parte_1 Parte_2
intraprendevano dinanzi al Tribunale di Matera la fase di merito.
Le parti reiteravano le domande già articolate nella fase di merito e, segnatamente, l'azione di reintegra e e Persona_1 Parte_1 Parte_2
la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la manutenzione per la
[...]
turbativa nel proprio possesso.
Il giudizio di primo grado, istruito con prova testimoniale e documentale, è stato definito con la sentenza n. 723/2018 con cui il Tribunale ha confermato il provvedimento di reintegra e rigettato le ulteriori domande condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. In sintesi, ha ritenuto integrata la prova del possesso in capo alla nonché la prova dello spoglio perpetrato da e Per_1 Parte_2
alla luce della complessiva valutazione del materiale istruttorio, Parte_1
prove orali e documentali.
Con atto di appello notificato il 28.02.2019 e , Parte_1 Parte_2
hanno interposto gravame avverso detta pronuncia.
2 Si sono costituiti in data 03.07.2019 e Controparte_1 CP_2
, eredi di , eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità
[...] Persona_1
dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Il presente giudizio, rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata,
è stato istruito mediante interrogatorio formale degli appellati ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.01.2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sull'inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, i convenuti eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che l'appellante aspira a veder riformati. Del resto, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite civili (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) ha affermato che gli artt.
342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
2. Sul difetto di legittimazione passiva di . Parte_2
In via pregiudiziale va scrutinato il motivo con cui l'appellante Parte_2
lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità di
, eccezione sulla quale il giudice di prime cure non avrebbe speso Persona_3
alcuna motivazione.
3 L'eccezione è infondata. Il giudizio, involgendo una controversia in materia possessoria, non postula la titolarità dei beni per cui è causa in quanto si controverte della disponibilità materiale degli stessi.
Pertanto, avendo la dedotto di aver subito uno spoglio perpetrato da Per_1
e , questi sono legittimati passivi dell'azione di Parte_2 Parte_1
reintegra dalla stessa intrapresa.
Del pari, risulta processualmente acclarato che lo spoglio sia stato perpetrato anche da . Come evidenziato fin dalla fase possessoria, infatti, gli Parte_2
odierni appellanti non contestavano di aver posto in essere le attività di spoglio denunciate dalla ma solo l'insussistenza del dedotto spoglio per essere la Per_1
particella 20 da sempre nella loro disponibilità (cfr. p. 11 dell'ordinanza possessoria e p. 3 della memoria di costituzione degli appellanti nella fase cautelare).
D'altra parte, sempre in quell'occasione, gli odierni appellanti deducevano che aveva sempre aiutato il padre, e successivamente la madre, Parte_2
nell'aratura dei terreni. Ancora, il riscontro in ordine alla circostanza che questi avesse provveduto alla frangizzollatura nel 2008 si rinviene nelle dichiarazioni dell'informatore che affermava “sulla particella 20 nel 2008 la Testimone_1
frangizzollatura è stata eseguita da e la semina da me personalmente. Persona_4
A tali operazioni non ha partecipato materialmente l'avv.to Daniela Marsilio” (udienza del 9 gennaio 2009).
3. Sulla nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697
c.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sempre in via pregiudiziale, le censure degli appellanti si incentrano sulla pretesa carenza motivazionale della sentenza impugnata con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dagli stessi ed in considerazione del fatto che il primo giudice non avrebbe dato rilievo ad alcune circostanze utili a porre in dubbio le dichiarazioni di alcuni testi e non avrebbe motivato le ragioni del mancato ingresso di alcune istanze istruttorie articolate dagli appellanti (pp. 22 e ss. dell'atto di appello).
4 In particolare, da tali omissioni gli appellanti fanno discendere la nullità della sentenza impugnata “(…) per evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo soltanto implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso, per aver confermato apoditticamente l'ordinanza 109/09 del Tribunale di Matera, senza far emergere in maniera chiara, logica ed ordinata gli elementi da cui avrebbe fatto discendere il suo convincimento avendo fatto riferimento al c.d. saldone”.
Ancora, con riguardo a quest'ultimo profilo, nel medesimo motivo di gravame censurano le conclusioni del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che tale
“saldone” costituisse il confine naturale tra i fondi delle parti nonostante le dichiarazioni testimoniali e gli esiti della relazione peritale redatta in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria da cui si evincerebbe, piuttosto, che il predetto saldone non costituisce il confine naturale certo tra i fondi.
Concludevano, sotto tale profilo, chiedendo che la sentenza fosse riformata “(…) non essendosi mai configurato nella fattispecie per cui è causa alcuno “spoglio” da parte degli appellanti, avendo legittimamente proceduto alle consuete Parte_1
operazioni di frangizzollatura e semina”. Piuttosto il possesso in capo agli appellanti emergerebbe dalle dichiarazioni dei testi e . Testimone_2 Testimone_1
Così, in sintesi, ricostruite le doglianze che gli appellanti invocano per dedurne la nullità della sentenza impugnata, e, ad ogni modo, la sua totale riforma, si osserva quanto segue.
Sotto il primo profilo della censura, deve rilevarsi anzitutto come non vi sia l'omessa motivazione dedotta dagli appellanti con riguardo alla domanda riconvenzionale dagli stessi proposta. La sentenza (p. 7) sul punto statuisce espressamente che “considerato che all'accoglimento della domanda di reintegra nel possesso, consegue in automatico (o anche per implicito) – come già evidenziato nel provvedimento di reclamo – il rigetto della domanda di manutenzione proposta in via riconvenzionale, ed atteso che il possesso è stato riconosciuto in capo alla e non Per_1
può quindi essere suscettibile di tutela quanto oggetto di richiesta dalle controparti, non essendo stata riconosciuta in capo ai medesimi la situazione possessoria”.
5 Il motivo di gravame, pertanto, non è fondato attesa l'esplicita motivazione in ordine alle ragioni che hanno assorbito la disamina della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti.
Ancora, le ulteriori censure articolate nel medesimo motivo di gravame (pp. 22-31 dell'atto di appello) criticano la decisione, anche implicita, del giudice di prime cure sulle istanze istruttorie nonché la complessiva valutazione del materiale istruttorio dallo stesso condotta.
Si tratta di censure che non inficiano la validità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Come chiarito in sede di legittimità, infatti, “Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. n. 13716/2016).
Quanto invece all'apprezzamento delle risultanze istruttorie ed alla pretesa mancata valorizzazione di dichiarazioni testimoniali e risultanze consulenziali, si tratta di censure che, altrettanto, non inficiano la validità della sentenza impugnata ma, piuttosto, impongono al giudice del gravame una nuova valutazione del compendio probatorio nei termini che seguono.
4. Sulla prova del possesso
Come detto, il nucleo del gravame si incentra sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dal primo giudice che gli appellanti non condividono invocando la riforma della sentenza.
In particolare, censurano la mancata rilevanza assegnata alle risultanze della relazione peritale eseguita in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria
(punto 3.3. del gravame), l'omesso esame e valutazione critica delle dichiarazioni testimoniali di (punto 3.4. dell'atto di appello), Testimone_2 Testimone_1
la rilevanza degli atti notori (punto 3.5.), il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da e (punto 3.6.). Parte_3 Controparte_2
6 Le plurime contestazioni meritano una trattazione autonoma.
4.1. Sulla relazione peritale in sede di attuazione dell'ordinanza possessoria.
Il primo nucleo di censure degli appellanti, quanto all'apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, attiene alla mancata valorizzazione di quanto emerso in sede di attuazione dell'ordinanza possessoria.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che le operazioni di attuazione dell'ordinanza di reintegra sulla base della planimetria allegata al ricorso, benchè priva di alcun valore probatorio e contestata, avrebbero dimostrato come il saldone non costituisse il confine tra i due fondi e, difatti, all'esito delle operazioni svoltesi il
9 giugno 2009 agli appellanti veniva lasciata anche una porzione dell'area sovrastante il saldone e comprensiva dello stesso. Ciò avrebbe dovuto escludere la conferma dell'ordinanza reclamata.
L'assunto non persuade.
L'attuazione dell'ordinanza possessoria veniva eseguita sulla base della planimetria allegata al ricorso proposto dalla e, pertanto, le operazioni di Per_1
reintegra si sono conformate a detta planimetria (cfr. p. della relazione geom.
[...]
all. 8 alla relazione tecnica). CP_3
Come emerge dalla lettura di detta relazione peraltro le parti non avanzavano osservazioni e contestazioni di sorta in sede di operazioni peritali, né gli odierni appellati contestano che l'esecuzione dell'ordinanza interdittale così come operata abbia comportato che alcuni dei picchetti non coincidano con il saldone (cfr. p. 25 della comparsa di costituzione in appello).
Piuttosto hanno dedotto che “la circostanza che in sede di esecuzione forzata alcuni picchetti non coincidano esattamente con il saldone, non toglie validità a quanto emerso dall'istruttoria; né prova che il saldone non sia stato o non sia il confine naturale tra i due fondi. Tra le due questioni non vi è alcuna attinenza, in quanto un conto è provare l'esercizio del possesso, e la lo ha provato;
altro è l'individuazione di un Per_1
confine naturale costituito da una caratteristica morfologica del terreno”.
7 Ciò posto, la circostanza che in sede di attuazione, una porzione di terreno sovrastante il c.d. saldone nonché il saldone stesso sia rimasto nella disponibilità degli appellanti non è di per sé circostanza significativa dell'insussistenza della situazione possessoria reclamata dalla e dagli eredi della stessa sulla restante porzione Per_1
della p.lla 20. Né si tratta di evenienza in contraddizione con le dichiarazioni testimoniali valorizzate dal primo giudice.
Al di là del fatto che il saldone costituisse o meno il confine naturale tra i due fondi, ciò che rileva ai fini della situazione possessoria della cui tutela si tratta, è la prova della disponibilità in capo alla della porzione della particella 20 dalla Per_1
stessa rivendicata, indipendentemente dal fatto che tale porzione posseduta dalla si estendesse esattamente sino al saldone stesso e lo includesse. Per_1
Tale circostanza, come argomentato anche dal giudice di prime cure, incide soltanto sull'estensione della porzione di terreno oggetto di reintegra ma non è in grado di scalfire la decisione di accoglimento della tutela possessoria essendo comunque emerso il possesso in capo alla Per_5
In tal senso sono perciò coerenti le argomentazioni svolte dal primo giudice secondo cui “(…) ritenuta inoltre anche l'irrilevanza ai fini della decisione di quanto dedotto in ordine alle difficoltà di individuazione della zona oggetto di reintegra, e di quanto al riguardo desumibile dalla perizia all'uopo redatta dal tecnico appositamente incaricato. In merito si rileva difatti che oggetto della richiesta di reintegra, è una porzione della p.lla 20 del foglio 74 estesa di circa ha 4.50.00, con indicazione in ricorso della relativa delimitazione. Trattandosi di una porzione e non dell'intera estensione del fondo, e peraltro dovendosi valutare i limiti di riferimento anche con verifica specifica sui luoghi, da tanto si desume che debba essersi reso necessario procedere ad apposita attività tecnica per l'individuazione e delimitazione in loco della zona nella disponibilità della ”. Per_1
La stessa decisione impugnata peraltro valorizza il saldone quale confine naturale tra i fondi in modo esclusivamente funzionale a delimitare la zona della particella 20 nella disponibilità della . Il fatto che sia stato più volte riferito dai Per_1
testi e riportato in sentenza che fosse la porzione estesa sino al saldone e la
8 circostanza che una porzione oltre il saldone, in sede di attuazione, sia rimasta nella disponibilità della ivi incluso il “saldone”, non esclude il possesso di parte Parte_1
della p.lla 20 in capo alla . Per_1
Alla luce delle considerazioni che precedono sono pertanto irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie ribadite dagli appellanti.
4.2 Sulle prove orali
Conseguentemente, non colgono nel segno le censure in ordine alle dichiarazioni testimoniali valorizzate dal primo giudice.
In particolare, non si rivelano contraddittorie le dichiarazioni testimoniali nella parte in cui hanno fatto riferimento al saldone quale confine naturale tra i due fondi.
Ancora, non sono decisive in senso contrario le dichiarazioni testimoniali rese dal teste . Sul punto va anzitutto precisato che il teste rendeva in Testimone_1
fase possessoria, escusso come informatore, dichiarazioni volte ad affermare la permanente e duratura disponibilità della p.lla 20 in capo alla famiglia Pt_2
(udienza del 9 luglio 2009). Cionondimeno, come già evidenziato nell'ordinanza possessoria, affermava altresì di aver visto condurre le proprie Parte_3
mucche al pascolo sulla particella 20 benchè autorizzato da come Persona_3
appreso da quest'ultimo.
Ancora, tali dichiarazioni non venivano confermate in modo circostanziato e specifico in sede di merito laddove il dichiarava di non riuscire, sulla scorta del Tes_1
materiale fotografico in atti, ad identificare le delimitazioni relative alle singole particelle di interesse (udienza del 3 febbraio 2017).
Con riguardo al teste le cui dichiarazioni pure gli appellanti invocano a Tes_2
sostegno del possesso della p.lla 20 in capo alla vanno ulteriormente Parte_1
confermate le argomentazioni svolte fin dall'ordinanza possessoria relativamente all'incertezza sul confine riferita da parte dello stesso (cfr. p. 6 della predetta ordinanza e dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2009 “(…) non ricordo se tra le particelle 20 e 24 ci fosse un “saldone”, né se vi fosse su tale confine del filo spinato;
ricordo però di aver visto dei picchetti in ferro”). Ancora, sempre quale informatore
9 dichiarava “(…) mi sono recato altre due o tre volte a trebbiare in annate agrarie diverse nell'azienda agricola , ma non sono in grado di specificare se la Pt_2
trebbiatura sia avvenuta o meno nella p.lla 20”.
L'incertezza in ordine alla consistenza dei fondi si riscontra peraltro anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso in fase di merito (udienza del 28 ottobre 2014) allorquando, pur avendo confermato di avere eseguito per conto del lavori Pt_2
di trebbiatura nella zona al di sopra del saldone, riferiva altresì di non poter confermare che l'area meglio specificata nel capitolo di prova fosse stata da sempre coltivata dal per essersi recato sul luogo solo nel 2007. Persona_3
A fronte di dichiarazioni testimoniali non univoche da parte dei testi degli odierni appellanti sono risultate perciò maggiormente coerenti quelle rese dai testi dell'odierna parte appellata come condivisibilmente argomentato dal primo giudice.
Sul punto, si collocano in tale solco le dichiarazioni del teste udienza del Tes_3
3 marzo 2015 laddove confermava di avere eseguito i lavori agricoli meglio specificati nel capitolo di prova, su incarico della fin dal 1997, sull'appezzamento di terreno Per_1
che dai fabbricati dell'azienda si estende sino ad un saldone – scarpata Per_1
dell'altezza media di mt 1,00, verso la proprietà ), del teste Pt_2 Parte_3
(udienza del 14 luglio 2015 “per quanto posso sapere la particella n. 20 del foglio di mappa 74 per cui è causa è sempre stata coltivata da ) non sono mai Persona_1
stato autorizzato dal a pascolare le mucche sulla zona di terreno sovrastante il Pt_2
“saldone”. Ero autorizzato a pascolare solo nei terreni di mentre per pascolare Pt_2
sopra il “saldone” ero autorizzato dalla ”), (udienza del 14 Per_1 Controparte_4
luglio 2015), (udienza del 26 gennaio 2016), CP_5 Controparte_6
(udienza del 12 aprile 2016), (udienza del 2 dicembre 2016), Abbate CP_7
Francesco (udienza del 2 dicembre 2016), (udienza del Controparte_8
3 febbraio 2017).
Ancora, ulteriore conforto alla disponibilità della predetta porzione della p.lla 20 in capo alla parte appellata si ritrae, come condivisibilmente sottolineato fin dall'ordinanza possessoria, dallo stesso contegno processuale degli odierni appellanti che, solo costituendosi nella fase possessoria lamentavano una pretesa
10 turbativa nel possesso perpetrata dalla così indirettamente confermando una Per_1
pregressa relazione di fatto col bene in capo alla stessa.
La circostanza, come anche sottolineato dalla parte appellata, si rivela peraltro significativa tenuto conto del fatto che gli appellanti hanno atteso la notifica del ricorso per la reintegra da parte della per dolersi di tale condotta. Per_1
4.3.Sulla rilevanza probatoria degli atti notori e delle dichiarazioni sostitutive
Ulteriore censura inerisce la valenza probatoria degli atti notori dei lavoranti di . Sul punto gli appellanti deducono che la aveva prodotto sette Persona_1 Per_1
dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 445/2000 cui il giudice di prime cure non aveva fatto specifico riferimento e che non avrebbero potuto essere valorizzate in quanto prive di riferimento alla p.lla 20.
Ancora, con riguardo alle dichiarazioni sostitutive sottoscritte da Parte_3
e ne hanno rivendicato il valore confessorio del possesso
[...] Controparte_2
della p.lla 20 in capo alla in quanto riconosciute dagli informatori ed in Parte_1
quanto riferite ad una domanda PAC in cui la p.lla 20 era espressamente indicata, particella peraltro oggetto anche del controllo eseguito il 25 luglio 2006 da parte del funzionario . CP_9
In sostanza, in merito a tali dichiarazioni, in quanto dirette ad affermare che il possesso esclusivo dei terreni siti in agro di Ferrandina, contrada Isca Cupa, era in capo a ed in quanto confermate dagli stessi sottoscrittori nel Persona_3
corso del giudizio, gli appellanti ne traggono la conseguenza della confessione in ordine all'insussistenza del possesso sulla medesima particella 20 da parte della
. Per_1
Valorizzano ancora a tale scopo la circostanza che la particella 20 non fosse invece mai stata dichiarata dalla nelle domande di aiuti comunitari presentate Per_1
dalla stessa.
Sul punto, si osserva quanto segue.
11 Giova premettere che le censure vanno tenute distinte involgendo in parte le dichiarazioni dei lavoratori presso la ed in parte le dichiarazioni rese da Per_1
e . Parte_3 Controparte_2
Quanto alle prime, in disparte il contenuto di dette dichiarazioni se riferito o meno alla p.lla 20, va rilevato come tutti i lavoratori ( Abbate, , Tes_3 CP_5 Tes_1
e ) sono stati escussi come testi nel giudizio di merito CP_6 CP_7 CP_8
confermando di aver svolto lavori agricoli sui terreni per cui è causa per conto della
. Per_1
Ancora, con riguardo alle dichiarazioni sottoscritte, la sentenza impugnata svolge una motivazione per relationem facendo riferimento a quanto statuito nell'ordinanza possessoria (cfr. p. 4 della sentenza “(…) anche le considerazioni rese dal giudice di prime cure sulla valenza probatoria degli atti sottoscritti dal alcuni soggetti, posso essere qui richiamate, dovendosi anche rilevare che tali dichiarazioni si appalesano generiche e non circostanziate, e che quindi non assumono incidenza alcuna sulle valutazioni di specie”).
In particolare, l'ordinanza possessoria, atteso il mancato riferimento, in dette dichiarazioni alla p.lla 20 ha ritenuto di non poterne valorizzare il contenuto.
Come detto gli appellanti, al contrario, ne invocano il carattere confessorio atteso il riferimento alla p.lla 20 nella domanda cui tali dichiarazioni rinviano ed in quanto gli stessi sottoscrittori le avevano confermate in sede di prove orali.
La prospettazione, tuttavia, non persuade.
La pretesa di colmare la genericità della dichiarazione (che non fa riferimento alla p.lla 20) con le indicazioni catastali contenute nella domanda, non può trovare seguito in quanto gli stessi sottoscrittori hanno precisato di non aver preso visione del contenuto di detta domanda.
Il riconoscimento di dette scritture, che pure gli appellanti invocano, ha riguardato solo la sottoscrizione delle stesse (cfr. dichiarazioni di CP_2
, udienza del 9 luglio 2009, “(…) preciso però che alla domanda PAC in essa
[...]
menzionata non mi è stata nell'occasione esibita da ”). Anche Persona_3
12 , alla stessa udienza, si limitava a riconoscere la propria Parte_3
sottoscrizione.
Infine, la circostanza che la non avesse fatto domanda di aiuti con Per_1
riguardo alla p.lla 20 e la domanda relativamente a detta particella l'avesse fatta, invece, la non è significativa in quanto, come argomentato dal primo Parte_1
giudice, tali domande presuppongono la titolarità formale dei terreni.
Né sono decisivi i riscontri dei controlli eseguiti dai funzionari (doc. 16 e 17 della produzione documentale degli appellanti relativa alla fase possessoria) in quanto da essi non si trae la prova del possesso della particella 20 in capo al . Pt_2
5. Sulle spese di lite
Gli appellanti lamentano, infine, che a seguito del giudizio di merito, gli stessi siano stati condannati al pagamento delle spese processuali calcolate sulla scorta di una dichiarazione di valore indeterminabile, anziché sulla scorta di un valore
(inferiore) determinabile avuto riguardo al corrispondente valore del diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte.
Invero, la sentenza impugnata non fa alcun cenno al criterio di determinazione del valore della controversia e la liquidazione delle spese, tenuto conto anche della fase possessoria e di reclamo svoltasi, corrisponde al valore determinato alla stregua dell'art. 15 co. 1 c.p.c.
Anche tale motivo di gravame è pertanto infondato.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in euro 5.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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