Articolo 1294 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1294. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo) 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione ((territoriale)) o di altra unita' organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.
2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018